Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1424/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CALENZO BARBARA;
APPELLATA
IN PUNTO A: Appello della sentenza del Tribunale di Modena n. 181/2022 resa nella causa civile n.
1229/2021 pubblicata il 17.02.2022.
Assegnata a decisione con ordinanza dell'11 marzo 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Modena l' (in avanti proponendo opposizione Controparte_2 CP_3 preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07020209003758275000, notificatagli in data 18/02/2020 per un importo pari a euro 134.381,57 chiedendo di accertarsi e/o dichiararsi la cancellazione e/o caducazione delle 33 cartelle esattoriali di cui all'impugnata intimazione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
Parte opponente rilevava l'intervenuto annullamento ope legis del ruolo esattoriale azionato per non avere l'Amministrazione competente dato riscontro, nel termine legale di 220 giorni dalla notifica dell'istanza, alla richiesta di sospensione dell'attività di riscossione avanzata dallo ex art. 1, co. Pt_1
537 e ss. della L. n. 228/2012 e successive modifiche.
Contr Si è costituita l' producendo la comunicazione di diniego della sospensione (inviata a mezzo pec all'opponente il 24/03/2021) con domanda di rigetto dell'opposizione e condanna alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17.02.2022, previa precisazione delle conclusioni, ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Tribunale così ha così statuito: “Il
Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso ex art. 615, co. I, c.p.c. da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Controparte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna Parte_1
a rifondere ad , le spese di lite che si liquidano in €. Controparte_2
9.600,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”.
Contr Il dispositivo è stato motivato ritenuto che la prova documentale fornita dall' valeva a destituire di fondamento l'opposizione giacchè incentrata sulla sola contestazione afferente alla presunta violazione della disciplina di cui all'art. 1, co. 537 e ss. L. n. 228/2012 come successivamente modificata dal
D.lgs. n. 159/2015. L'esaustività della documentazione prodotta era poi corroborata dal tenore letterale della stessa normativa invocata.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo egli lamenta il difetto di motivazione, l'insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, con riguardo al dovere di allegazione in capo all'ufficio.
pagina 2 di 9 Il secondo motivo censura il difetto di motivazione, l'insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge con riguardo alla caducazione e conseguente cancellazione dei titoli a fronte del silenzio dell'amministrazione competente ai sensi della L. 228/2012.
Il terzo motivo impugna il difetto di motivazione, l'insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, con riguardo alla mancata valutazione delle deduzioni formulate in primo grado sulla funzione della L. 228/2012.
L'ultimo motivo solleva il difetto di motivazione, l'insufficienza, contraddittorietà e la contrarietà della Contr sentenza alle norme di legge, con riguardo alla nullità della costituzione dell' .
L'appellante ha, quindi, così concluso: “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 181/2022 DEL TRIBUNALE DI MODENA DEL
17/02/2022 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 1229/2021, così provvedere: - accertare e/o dichiarare l'intervenuta ed effettiva cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale dei titoli n.07020110003751675, n.07020110010205370, n.07020110012803411, n.07020110045232511,
n.07020110046122677, n.07020110051452082, n.07020120001126533, n. 07020120002312784,
n.07020120069855048, n.07020120074754835, n.07020120076523855, n.07020130002084921,
n.07020130003444135, n.07020130007209524, n.07020130037319886, n.07020130043372570,
n.07020140003550660, n.07020140005685317, n.07020140023921708, n.07020140024244372,
n.07020140039698447, n.07020140041793270, n.07020150001551648, n.07020150003274168,
n.07020160001564365, n.07020160024347244, n.07020170004410754, n.07020170005514727,
n.07020170026883602, n.07020170033861228, n.07020180005484479, n.07020180025205436 e n.07020180026532003, contenuti nell'intimazione di pagamento n.07020209003758275000, per i quali non risulta pervenuta alcuna risposta da parte degli Enti di competenza nel complessivo termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, con conseguente annullamento dei suddetti titoli e la loro immediata cancellazione;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”.
Contr Si è costituita l' chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado.
pagina 3 di 9 La Corte, con ordinanza dell'11 marzo 2025.- previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note depositate in considerazione della trattazione scritta – ha tenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi d'impugnazione vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
Invero, parte opponente/appellante ha introdotto il giudizio in primo grado e, successivamente, il presente appello fondandolo sull'unico presupposto di non aver mai ricevuto alcun riscontro alla propria istanza inviata in data 23.3.2020.
L'appellante allega (cfr. comparsa conclusionale) che “La legge di stabilità 2013 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi da 537 a
543 L. 228/2012). La disciplina è stata successivamente modificata dal D.Lgs 159/2015 (art. 1) recante
“ Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione ”. Le disposizioni esaminate attribuiscono ai contribuenti la possibilità di ottenere l'immediata sospensione delle attività dei concessionari finalizzate alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ricevuta la dichiarazione del debitore l'agente della riscossione deve: - sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- trasmettere, entro il termine di 10 giorni all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore. L'Ente creditore, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o di sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
L'Amministrazione finanziaria non potrà in nessun caso ulteriormente agire per il recupero delle somme relative alle cartelle di pagamento per le quali non è pervenuta risposta, a fronte dell'applicazione dell' art. 1 comma 537 e ss della Legge 228/2012 , il quale prevede espressamente che i concessionari per la riscossione siano obbligati a sospendere e a rispondere al contribuente, a impugnata e di del debito ad oggetto della Controparte_4 CP_5 stessa, entro 220 GIORNI dal deposito dell'Istanza in autotutela.”.
pagina 4 di 9 L' ha, invece, prodotto in atti PEC inviata a parte appellante in data 24.03.2021 con la quale ha CP_2 riscontrato l'istanza e precisato: “non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge per totale assenza delle motivazioni\documentazioni, riferite ai ruoli oggetto degli atti indicati, espressamente previste dalla suindicata normativa e, quindi, per oggettiva genericità della Sua istanza.”.
Con la medesima comunicazione l' chiedeva, infatti, di far pervenire le necessarie precisazioni CP_2
e spiegazioni, senza, però, ricevere alcun riscontro (circostanza non contestata).
La Corte osserva che la sospensione dell'attività esecutiva e la trasmissione dell'istanza agli Enti competenti è dovuta ai sensi della norma in commento nel caso in cui: “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
”.
Nella fattispecie, l'opponente non ha riscontrato le richieste dell' non ha così provato di CP_2
rientrare in alcuna delle ipotesi prescritte dalla citata norma e non ha dato avvio al procedimento invocato.
A fronte di un'istanza palesemente inammissibile, l' ha correttamente disatteso la richiesta di CP_2
sospensione formulata dal ricorrente.
pagina 5 di 9 Il Primo Giudice, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: “La prova documentale fornita dall' all'atto della sua costituzione Controparte_6
nel presente giudizio (cfr. docc. 1 e 2) vale a destituire di fondamento l'opposizione promossa, incentrata sulla sola contestazione afferente alla presunta violazione della disciplina di cui all'art. 1, commi 537 e ss. della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), come successivamente modificata dal D.Lgs. n. 159/2015 (art. 1) recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Invero, l'esaustività della documentazione prodotta è corroborata dal tenore letterale della stessa normativa invocata, la quale - contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente – impone la trasmissione dell'istanza agli Enti competenti solo ed esclusivamente nel caso in cui: “…il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore…”. Nessuna delle ipotesi sovra menzionate può dirsi configurabile nella fattispecie in esame, attesa la carenza di motivazione dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, inidonea come tale a richiedere un siffatto obbligo di comunicazione nei confronti degli Enti impositori. Si legge, infatti, espressamente nella comunicazione in atti: “Con la presente informiamo che la Sua istanza per la sospensione legale della riscossione, relativa ad Avviso di intimazione n. 07020209003758275000 …, da noi ricevuta il 23-03-2020, non consente di dare avvio ad alcun procedimento e non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge per totale assenza delle motivazioni\documentazioni, riferite ai ruoli oggetto degli atti indicati, espressamente previste dalla suindicata normativa e, quindi, per oggettiva genericità della Sua istanza.
Per una corretta gestione della stessa, Le chiediamo di precisare se la Sua contestazione di prescrizione/decadenza del tributo si riferisce ad un periodo precedente la formazione ruolo o alla prescrizione/decadenza della cartella per assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'Agente della Riscossione. Qualora la Sua contestazione fosse rivolta all'operato dell'Ente
(periodo precedente la formazione ruolo), La invitiamo a riproporre la dichiarazione per la sospensione legale della riscossione, specificando i termini di prescrizione ante formazione ruolo per pagina 6 di 9 singola cartella/tributo…”. Nessuna specifica contestazione è stata rivolta da parte attrice all'operato dell'Ente impositore sicché, correttamente, l'Agente della Riscossione non ha dato corso alla sospensione invocata. Invero, accogliere la tesi dell'opponente – e, dunque, concedere l'annullamento del carico tributario anche in ipotesi di istanza palesemente inammissibile – porterebbe all'evidente paradosso giuridico, peraltro evidenziato dalla stessa difesa di parte opposta, di precludere sempre e comunque l'attività di riscossione pur a fronte di una richiesta generica, nulla, invalida e non documentata. Per tali ragioni l'opposizione promossa non può trovare accoglimento.”.
L'appello risulta così ripropositivo delle medesime doglianze cui il Primo Giudice ha già risposto e per quanto sin qui ritenuto, la sentenza del Tribunale, sotto questo profilo, deve essere confermata.
L'Appellante solleva, poi, per la prima volta nel grado la questione, per tale motivo non trattata dal
Primo Giudice e di ormai nota infondatezza, di nullità della costituzione dell' Controparte_7 per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs.
156/2015 che avrebbe stabilito che dal 01.01.2016, l'Agente della Riscossione, ora
[...]
, possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte Controparte_2
della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. Anche tale motivo, a prescindere dalla tempestività, è infondato in forza del principio della Cassazione a Sezioni
Unite del 19 novembre 2019, n. 30008 che afferma “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei Controparte_2
casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” il Supremo Collegio aggiunge: “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità CP_2
di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_2
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. pagina 7 di 9 La rappresentanza e la difesa in giudizio dell , tramite il patrocinio Controparte_2
dell'Avvocatura dello Stato, risulta pertanto facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli
Contr avvocati del libero foro, l'incarico professionale all'Avv. Barbara Calenzo da parte dell' deve dirsi quindi correttamente conferito.
Sulla scorta di tale quadro interpretativo alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico conseguentemente l'impugnazione deve essere integralmente respinta.
La Corte osserva che la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito, l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Ciò, tra l'altro, in un contesto di molteplici contenziosi promossi dall'appellante e che lo hanno visto soccombente sotto gli stessi profili giuridici.
Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 1.322,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di un terzo delle spese processuali.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell' appellata – da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario - come da dispositivo CP_2
ex D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), imponendosi anche il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con
L.24/12/2012 n.228 ravvisandosene i presupposti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese del grado alla parte appellata - da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario - che si liquidano nella misura di euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovute come per legge;
III condanna l'appellante ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata euro 1.322,00.
pagina 8 di 9 IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228 ove dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 10 giugno 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9