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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2186/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3279/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240029314934000 TASSE AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19856/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate – CO, la cartella di pagamento n. 028 2024 00293149 34 000, notificata in data 26/11/2024, avente ad oggetto Tasse automobilistiche 2017, per un importo di euro 816,32.
A sostegno del proprio ricorso deduce la prescrizione del diritto e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE, in via preliminare, stante l'esistenza del fumus boni juris, la sospensione della richiesta contenuta nell'atto impugnato. - CHIEDE, in via principale, l'annullamento ed il rigetto della pretesa contenuta nella Cartella di Pagamento n. 028 2024 00293149 34 000, per effetto della prescrizione triennale. - CHIEDE, in via complementare, che la decisione venga presa in camera di consiglio.
Il tutto con vittoria di spese ed oneri accessori».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «si chiede che l'adita Corte, previa verifica dell'integrità del contraddittorio, voglia, rigettare tutte le avverse domande, perché inammissibili e/o infondate;
- vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 300 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3279/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240029314934000 TASSE AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19856/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate – CO, la cartella di pagamento n. 028 2024 00293149 34 000, notificata in data 26/11/2024, avente ad oggetto Tasse automobilistiche 2017, per un importo di euro 816,32.
A sostegno del proprio ricorso deduce la prescrizione del diritto e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE, in via preliminare, stante l'esistenza del fumus boni juris, la sospensione della richiesta contenuta nell'atto impugnato. - CHIEDE, in via principale, l'annullamento ed il rigetto della pretesa contenuta nella Cartella di Pagamento n. 028 2024 00293149 34 000, per effetto della prescrizione triennale. - CHIEDE, in via complementare, che la decisione venga presa in camera di consiglio.
Il tutto con vittoria di spese ed oneri accessori».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «si chiede che l'adita Corte, previa verifica dell'integrità del contraddittorio, voglia, rigettare tutte le avverse domande, perché inammissibili e/o infondate;
- vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 300 oltre accessori di legge, se dovuti.