Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 24/04/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 40/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati Angelo BA Presidente
LE PA DI
AN CU DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 63290 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di
AC IA ED ([...]), in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, nata in [...] il [...], ultima residenza nota in Tresana (MS), Via Roma n. 144, attualmente irreperibile;
convenuta contumace
IN RO (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...] settembre 1944, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, presso il cui studio, sito in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 20, è elettivamente domiciliata pec: piero.narese@firenze.pecavvocati.it), fiore.pandolfi@firenze.pecavvocati.it);
convenuta
uditi, all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Fabio Alpini, nonché l’avv. Pandolfi per la convenuta NA RO, ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 3 novembre 2025, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio CI IA DA e NA RO, chiedendo la condanna delle stesse, in solido tra loro, al risarcimento della somma di euro 21.218,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Secondo la ricostruzione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza ed acquisita in data 11 aprile 2024 ed in data 16 aprile 2024, la convenuta NA RO avrebbe realizzato un sistema illegittimo per ottenere una serie di finanziamenti pubblici in favore di numerosi beneficiari. Tale sistema, come emergerebbe dalle indagini effettuate, prevedeva che la convenuta RO, in qualità di consulente dei soggetti richiedenti la concessione del beneficio, ponesse in essere una serie di “artifici”, quali “l’inserimento, nelle domande, di dati previsionali e contabili privi di qualsiasi fondamento, oppure utilizzando come preventivi delle mere stampe estrapolate da Internet o, ancora, falsificando quelli utilizzati per altre richieste di finanziamento o allegando preventivi riadattati ad hoc” (cfr. citazione pag. 4), volti a far ottenere il finanziamento in favore di soggetti del tutto privi della volontà di avviare una nuova iniziativa imprenditoriale. Successivamente, in fase di rendicontazione, la convenuta RO ““supportava” i beneficiari del finanziamento con la stessa modalità, e cioè fornendo all’ente gestore documenti contraffatti o alterati, non corrispondenti alle reali spese effettuate con il finanziamento ottenuto.” (cfr. citazione pag. 4 e 5). Secondo la Procura si tratterebbe di un vero e proprio “sistema fraudolento” organizzato dalla convenuta. In tale sistema si inserirebbe anche il finanziamento erogato alla convenuta CI, la quale, al fine di realizzare un’attività di servizi domestici alla persona, ha inoltrato una richiesta di finanziamento in data 21 febbraio 2019 per un importo di euro 24.500,00, a fronte di un investimento dichiarato di euro 35.000,00 per acquistare due furgoni.
La domanda è stata accolta con delibera n. 44 del 20 marzo 2019 e, in data 20 maggio 2019, è stata erogata la somma di euro 19.600,00 a titolo di anticipo.
Successivamente, con decreto n. 16177 del 23 settembre 2020, il finanziamento è stato revocato a causa della mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa.
La Procura ha evidenziato come la ditta individuale fosse stata costituita meno di un mese prima della richiesta di finanziamento e fosse stata cancellata d’ufficio con determinazione dirigenziale n. 79 del 16 dicembre 2024, in quanto non avrebbe fornito la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo inizio dell’attività dichiarata. Inoltre, la Procura ha riferito che dalla consultazione dell’anagrafe tributaria non risulterebbero a nome della convenuta o della sua ditta nè dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA, nè modelli F23 e F24, né infine contratti registrati o utenze idriche, elettriche o per la fornitura di gas. Inoltre, il luogo indicato come sede dell’impresa corrisponderebbe ad una civile abitazione.
Con particolare riferimento al ruolo svolto dalla consulente, la Procura ha sottolineato che presso l’ufficio della stessa sarebbe stata rinvenuta documentazione che dimostrerebbe il suo coinvolgimento nel fornire ai propri clienti fatture false per la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti, nonché ha richiamato una e-mail, inviata in data 11 febbraio 2020 ad un soggetto di nazionalità rumena coinvolto nella percezione di analoghi finanziamenti, nella quale la consulente avrebbe elencato “le scadenze delle pratiche riferibili al cluster di soggetti rumeni, fra cui la CI, che dimostra il pieno coinvolgimento della consulente” (cfr. citazione pag. 12).
Sulla base di tale prospettazione, pertanto, sussisterebbero nei confronti di entrambe le convenute gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, quali il rapporto di servizio e, dunque, la giurisdizione contabile, la condotta antigiuridica dolosa, il danno ed il nesso di causalità.
La convenuta NA RO, ritualmente costituitasi, dopo aver ricostruito i fatti che hanno dato luogo all’odierno giudizio, ha, in primo luogo, ribadito di essersi limitata, come mera consulente, a curare l’inoltro della domanda di finanziamento, nonché i successivi passaggi relativi alla gestione della pratica. La difesa ha sottolineato come alla convenuta non sarebbe stata contestata alcuna specifica attività fraudolenta con riferimento al caso in giudizio, essendosi la Procura limitata a richiamare la ricostruzione emersa dalle indagini penali in relazione ad altre vicende analoghe. Peraltro, a sostegno della liceità della condotta tenuta, è stato riferito che la convenuta, in considerazione dell’attività professionale svolta, avrebbe presentato, nel solo biennio 2019/2020, 82 pratiche di finanziamento, di cui 52 andate a buon fine e che, con particolare riferimento alle indagini penali, il caso in esame nell’odierno giudizio non sarebbe stato oggetto di rinvio a giudizio.
La difesa ha, poi, eccepito, citando giurisprudenza della Suprema corte, il difetto di giurisdizione della Corte adita in quanto la propria assistita non ha direttamente percepito, né beneficiato del finanziamento erogato, nonché la prescrizione quinquennale della richiesta risarcitoria, essendo decorsi più di cinque anni dalla scadenza del termine di nove mesi entro cui la beneficiaria dei contributi avrebbe dovuto realizzare l’investimento e cioè il 20 febbraio 2020. La difesa ha, inoltre, escluso la configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo nella sua nuova accezione di dolo penalistico introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, rimarcando come la realizzazione effettiva dell’investimento fosse esclusiva responsabilità della beneficiaria del finanziamento. Sarebbe parimenti insussistente il nesso di causalità fra la condotta contestata alla consulente, che avrebbe contribuito all’ottenimento dei finanziamenti, ed il danno patito dall’amministrazione, che discenderebbe, piuttosto, dalla mancata realizzazione dell’investimento previsto, ed infine è stata sottolineata la carenza dell’antigiuridicità della condotta, essendosi la convenuta limitata a svolgere la propria attività professionale.
La convenuta IA DA CI, invece, nonostante la rituale notifica, perfezionatasi, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in data 24 dicembre 2025 come da documentazione prodotta nel fascicolo telematico, non si è costituita.
All’udienza del giorno 8 aprile 2026, il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di contumacia della convenuta IA DA CI e, rinviando integralmente alla citazione, ha chiesto il rigetto delle eccezioni sia di giurisdizione che di prescrizione formulate dalla difesa della convenuta RO e, nel merito, l’accoglimento integrale della domanda nei confronti di entrambe le convenute. A tal fine, ha sottolineato come non sarebbero condivisibili le conclusioni raggiunte, per un caso analogo, nella sentenza di questa Sezione n. 104 del 2025, nella quale non si sarebbe adeguatamente valorizzato il contesto complessivo, emergente dalle indagini penali, nel quale si inserirebbe la singola fattispecie di distrazione.
L’avv. Pandolfi per la convenuta RO ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando, a tal proposito, alcune pronunce della Cassazione del 2010 e del 2011, e dell’eccezione di prescrizione, ribadendo come il dies a quo, in carenza di occultamento doloso, coinciderebbe con lo sviamento delle risorse ricevute, cioè con il decorso del periodo di tempo previsto dal bando per la realizzazione del progetto finanziato. Nel merito ha evidenziato che la sentenza n. 104 del 2025, richiamata dalla Procura, avrebbe correttamente ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale in capo alla propria assistita, da valutarsi con riferimento al singolo caso in giudizio. Quanto al nesso causale, ne ha ribadito l’insussistenza ogni qualvolta, come nell’ipotesi in esame, il danno abbia natura funzionale, cioè discenda non dalla mancanza dei presupposti per l’ottenimento del contributo, ma dalla mancata realizzazione dell’attività finanziata.
Dopo una breve replica del Pubblico Ministero, è stata chiusa la discussione ed il giudizio è passato in decisione.
DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all’amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dalle due convenute per l’indebito ottenimento di un finanziamento pubblico e per lo sviamento dello stesso dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato.
Preliminarmente va dichiarata, ai sensi dell’art. 93, co. 5, c.g.c., la contumacia della convenuta IA DA CI, che, nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non si è costituita.
Quanto alla prova dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria, si rileva che gli stessi sono sostanzialmente pacifici e, comunque, provati documentalmente nei limiti di quanto di seguito sarà indicato. Risulta, infatti, che IA DA CI ha presentato, in data 21 febbraio 2019, una domanda di finanziamento di euro 24.500,00 a fronte di un investimento complessivo di euro 35.000,00 in relazione al Bando "Creazione Impresa Giovanile, Femminile e dei destinatari di Ammortizzatori Sociali", a valere sul Por FESR 2014-2020 (Azione 3.5.1.). Il finanziamento, secondo quanto indicato nella domanda e nei suoi allegati, era finalizzato all’acquisto di un veicolo e di attrezzature per lo svolgimento dell’attività di servizi alla persona (doc. 2 citazione all. 220). La domanda è stata approvata con delibera n. 1867 del 20 marzo 2019 (doc. 2 citazione all. 221) ed in data 20 maggio 2019 è stato predisposto il bonifico di acconto di euro 19.600,00 (cfr. doc. 2 citazione all. 222).
Successivamente la convenuta ha chiesto la concessione di una proroga per la rendicontazione finale del finanziamento, riferendo di avere dovuto restituire il veicolo acquistato per delle problematiche e di essere in attesa della fornitura di uno nuovo (doc. 2 citazione all. 223). Tuttavia, non essendo stata rendicontata la realizzazione dell’intervento entro il termine prorogato del 21 febbraio 2020, con decreto n. 16177 del 28 settembre 2020, è stata disposta la revoca dell’intero finanziamento (doc. 2 citazione all. 224).
Nel presente giudizio la Procura ha chiesto la condanna, in solido, sia della beneficiaria del finanziamento che della consulente che le avrebbe consentito di ottenerlo.
Con particolare riferimento alla posizione della convenuta NA RO deve essere preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione della magistratura contabile a fronte dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa in sede di costituzione.
In particolare, la difesa ha sostenuto che nei confronti della propria assistita, che non è stata destinataria del finanziamento, ma si è limitata a fornire consulenza alla beneficiaria, non sia configurabile il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Secondo la prospettazione difensiva, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la giurisdizione contabile solo con riferimento a fattispecie in cui il soggetto che ha fornito consulenza risulti anche dipendente o titolare di un rapporto organico con il soggetto che ha percepito il finanziamento.
Il Collegio, con riferimento alla giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, richiama la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei conti ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, “per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite” (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018), in tal modo, infatti, egli provoca un danno all’ente pubblico, “anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).
La stessa giurisprudenza riconosce la sussistenza della giurisdizione contabile anche nei confronti del soggetto che non sia stato il destinatario del finanziamento, ma che abbia “prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo” (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018). In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che “il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta” (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).
La giurisprudenza della Cassazione, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, non richiede che vi sia un rapporto organico fra la società percettrice del contributo ed il professionista, ma piuttosto precisa espressamente che, ai fini del radicamento della giurisprudenza contabile, non rileva la qualità di dipendente o di libero professionista, ma unicamente l’apporto causale che il professionista ha dato, con la sua attività, all’erogazione del finanziamento. È in quest’ultimo caso che “si instaura, infatti, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa” (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018, la cui motivazione, con particolare riferimento al “privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici”, è espressamente richiamata da Cass. Sez. un. ord. n. 36375/2021).
La relazione di servizio comprende, pertanto “anche la condotta di un professionista privato che, se pure estraneo alla compagine della società indebitamente percettrice delle agevolazioni e privo di qualsiasi diretto rapporto con l'ente pubblico, si sia comunque inserito, quale professionista incaricato dalla società istante e con determinante efficacia causale, nell'iter volto a conseguire il contributo pubblico, così ponendo in essere, in concorso con altri, i presupposti indispensabili per la sua illegittima percezione (v. Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436 cit.)” (in tal senso da ultimo Cass. Sez. Un. ord. n. 35001/2025).
Nel caso in giudizio, sussiste, pertanto, sulla base dei principi richiamati, la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti della convenuta NA RO, che, secondo la prospettazione della Procura attrice, avrebbe consentito alla convenuta IA DA CI di ricevere il finanziamento, fermo restando che sul diverso piano del merito deve essere valutata l’effettiva configurabilità dell’apporto causale da parte della consulente.
Quanto al merito, la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito come il danno derivante dalla concessione di un finanziamento pubblico, possa “assumere carattere “genetico”, o “funzionale”. Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l’erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso (cfr. Corte dei conti, sez. Marche, sent. n. 18/2023. In relazione al danno “funzionale”, cfr. Cass. SS. UU., sentt. nn. 33845/2021; 8450/98; 926/99; 11305/1995, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo - per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguite, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantito ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del Piano di ripresa programmato)” (Sez. Regione Toscana n. 23/2024 e analogamente Sez. II Centr. n. 128/2025).
Nel caso in giudizio, non è stata raggiunta la prova della illegittima erogazione del finanziamento, cioè dell’effettiva assenza, in capo alla beneficiaria, dei requisiti per la concessione del finanziamento al momento della presentazione della domanda. Infatti, manca, con riferimento a questa specifica operazione di finanziamento, la concreta individuazione dei requisiti che risulterebbero insussistenti od oggetto di fraudolenta rappresentazione da parte delle due convenute. La circostanza del rinvenimento nell’ufficio della consulente, in relazione ad una pluralità di richieste di finanziamento, di documentazione e di dichiarazioni false non è sufficiente a dimostrare che, nel caso in giudizio, le due convenute si siano effettivamente avvalse di analoga documentazione falsificata per ottenere il finanziamento.
Nel caso in esame, pertanto, il danno è sorto successivamente con la distrazione del finanziamento dagli scopi per i quali era stato concesso, cioè con la mancata realizzazione dell’attività economica finanziata.
In questi casi, come messo in evidenza dalla giurisprudenza, “la revoca assume rilievo sul piano del diritto civile, comportando l’obbligo di restituire il percepito, ma non (necessariamente) sul piano della responsabilità contabile, ravvisabile piuttosto nel (diverso) caso di sviamento delle risorse dai fini che gli sono propri. Esattamente, il giudice di prima istanza ha assunto che ciò che, invece, può effettivamente rappresentare un sintomo dello sviamento delle risorse, anche in presenza di un inadempimento restitutorio, è la mancata rendicontazione degli investimenti effettuati come da domanda di finanziamento” (Sez. I centr. n. 15 del 2026).
Nel finanziamento in esame è documentalmente provato che la convenuta, dopo aver ricevuto l’anticipo di euro 19.600,00, non ha provveduto alla rendicontazione delle spese effettuate. Tale elemento probatorio, unitamente agli altri elementi indicati dalla Procura, quali la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, la mancata emissione di fatture, la mancata attivazione di utenze, fanno ritenere provata la condotta illecita della CI, cioè la distrazione delle risorse pubbliche ricevute dalla realizzazione del progetto finanziato. Tale condotta risulta connotata dall’elemento soggettivo del dolo, posto che la convenuta ha incassato il finanziamento ed, in violazione degli obblighi discendenti dal bando, ha volontariamente distolto le risorse ottenute dallo scopo per il quale le erano state attribuite, non realizzando il progetto di investimento. Il danno che la stessa deve risarcire all’amministrazione risulta, pertanto, pari alla somma incassata e non correttamente utilizzata, cioè euro 19.600,00, oltre alle spese per istruttoria pari a euro 1.000,00 ed alle spese accessorie pari a euro 618,00, per un totale di euro 21.218,00.
Per tutte queste ragioni, pertanto, va integralmente accolta la domanda risarcitoria nei confronti di IA DA CI, la quale va condannata al pagamento in favore della Regione Toscana dell’importo di euro 21.218,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (28 settembre 2020) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo.
Quanto alla convenuta NA RO, in considerazione del diverso ruolo svolto, il Collegio è chiamato valutare se, anche rispetto alla stessa, possano ravvisarsi gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Va, pertanto, accertato se la convenuta ha tenuto con dolo una condotta illegittima causalmente collegata alla realizzazione di un danno a carico dell’erario pubblico.
Nel caso in giudizio il Collegio non ravvisa elementi per affermare la responsabilità risarcitoria della convenuta per il danno contestato, posto che, con riferimento a tale fattispecie, non è stata specificamente indicata, né dimostrata la condotta tenuta dalla consulente. A tal fine non si ritiene sufficiente il generale richiamo al più ampio sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento di finanziamenti pubblici emergente dalle indagini penali, posto che per la condanna in sede amministrativo-contabile è necessario dimostrare l’apporto causale che, in questo caso specifico, la consulente, andando oltre i limiti propri dell’attività professionale svolta, ha fornito alla beneficiaria per lo sviamento delle risorse pubbliche, diventando sostanzialmente compartecipe dell’attività illecita compiuta da quest’ultima. Le allegazioni della parte attrice risultano sul punto generiche e prive di adeguato riscontro probatorio. A tal fine non può assumere valore dirimente la mail datata 11 febbraio 2020, richiamata dalla Procura, nella quale la consulente ha elencato, per una serie di finanziamenti, le scadenze entro cui devono essere “fatte fatture e pagamenti” (cfr. e-mail di cui al doc. 12 citazione). Tale e-mail, infatti, pur potendo costituire un elemento sintomatico della effettiva esistenza di un collegamento fra una serie di pratiche di finanziamento riferibili ad un insieme di soggetti, non è da sola sufficiente a dimostrare l’effettivo apporto causale riferibile alla RO in relazione al finanziamento in giudizio.
Ne consegue che la domanda risarcitoria formulata dalla Procura nei confronti della convenuta NA RO non può essere accolta. Tale conclusione assorbe, anche alla luce del principio della ragione più liquida (ex multis Sez. III Centr. n. 115/2025), l’esame dell’eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta stessa.
Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio della soccombenza di cui all’art. 31 c.g.c., per cui la convenuta CI va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’erario, mentre, stante il rigetto della domanda nei confronti della convenuta RO, il Collegio dispone che la Regione Toscana corrisponda alla stessa l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa e liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza, dichiara la contumacia della convenuta IA DA CI, condanna la convenuta, IA DA CI, al pagamento della somma di euro 21.218,00 in favore della Regione Toscana oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, condanna la convenuta IA DA CI al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 541,80(Cinquecentoquarantuno/80)
rigetta la domanda nei confronti della convenuta NA RO, pone a carico della Regione Toscana l’ammontare dei diritti e degli onorari spettanti alla difesa di NA RO, determinato nella misura di euro 600,00 oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026.
Il DI estensore Il Presidente AN CU Angelo BA f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 24/04/2026 Il Funzionario
LE CE
f.to digitalmente