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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1708/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione: arretrati e straordinario – responsabilità ex art. 29 d.lgs.
276/2003 – art. 1676 c.c. »
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace, CP_1
-resistente
ED
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore – contumace
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati FAZIO CARMELO, FUSO RICCARDO,
BLONDA IVANA, CAPUTO Andrea, COSENTINI SALVATORE, DI MATTEO
ANTONELLA e DE NISCO ERSILIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 03/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le resistenti affinché siano accolte nei loro confronti le seguenti conclusioni « IN VIA PRINCIPALE 1)
CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società CP_1
(P.IVA: al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda P.IVA_1 di € 8.323,59 (diconsi euro ottomilatrecentoventitre/59) – a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr, spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. Retribuzione ordinaria €. 2.554,66
Straordinario 25 €. 929,91 Straordinario 25 sabato prime 2h €. 751,91
Straordinario 50 sabato oltre 2h €. 800,22 Festività €. 178,79 13/esima €.
332,84 Ferie €. 530,83 Permessi €. 860,37 TFR su lavoro ordinario €. 1.378,82
Rivalutazione €. 5,24 TOTALE GENERALE €. 8.323,59 2) ACCERTARE la responsabilità solidale -ex art. 29 Legge Biagi ed ex art 1676 cc -della società
(P.IVA: ) in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in Gragnano (NA) –
80054 – Via Quarantola, 29 e della società (P.IVA: Controparte_3
) in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede in P.IVA_3
Trieste, via Genova n. 1 ex art 29 Legge Biagi e 1676 cc e per l'effetto 3)
CONDANNARE la società (P.IVA: e la Controparte_3 P.IVA_3 società (P.IVA: ) al Controparte_4 P.IVA_2
PAGAMENTO della somma di € 8.323,59 (diconsi euro ottomilatrecentoventitre/59) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva»
e pur Controparte_1 Controparte_2 regolarmente raggiunte da notifica non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_3 ricorrente ed ha concluso « ➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della domanda di manleva, accertare e CP_3 dichiarare che e la Controparte_2 CP_1
in solido e ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenute a
[...] manlevare e garantire da ogni richiesta del ricorrente e/o Controparte_3 accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti, in Controparte_3 solido e di ciascuno autonomamente, di Controparte_2
e ai sensi del combinato disposto degli art. 1299
[...] CP_1
c.c. e 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare,
[...]
e , in solido e ciascuno Controparte_2 CP_1 autonomamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la stessa fosse Controparte_3 eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente e l'interrogatorio di quest'ultimo.
*** *** ***
1. Il ricorrente ex dipendente di dal 4/09/2023 al 16/7/2024 CP_1
(quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa), in virtù di contratto a tempo determinato da ultimo prorogato sino al 31/8/2024, inquadrato nel livello D1 ccnl METALMECCANICA INDUSTRIA, con mansioni di addetto posa cavi elettrici, espone di essere stato sempre ed esclusivamente impiegato nel cantiere di di Porto Marghera in un sub appalto tra la propria CP_3 datrice di lavoro e appaltatrice di Controparte_4 ed agisce nei confronti della propria datrice di lavoro ed Controparte_3 ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c. nei confronti di
[...]
e di per il pagamento dei Controparte_4 Controparte_3
3 seguenti emolumenti non corrisposti: mensilità di giugno, luglio 2024, di tutte le ore di lavoro straordinarie, TFR, 13esima, ferie permessi non goduti e festività lavorate ma non pagate.
2. Si è costituita unicamente non contestato Controparte_3
l'esistenza dell'appalto e del subappalto, contestando per il resto i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate, eccependo l'inammissibilità della domanda di versamento della contribuzione nei confronti dell'NP per mancata chiamata in causa dell'Istituto Previdenziale.
3. In particolare ha riconosciuto di avere per il periodo CP_3 per cui è causa intrattenuto rapporti di appalto con Controparte_2
alla quale sono state appaltate una serie di attività
[...] nell'ambito della costruzione navale regolamentati da una serie di Ordini
(Ordine DC074E004, in riferimento alla costruzione n. 6274).
4. Quanto alla domanda di manleva formulata da va CP_3 preliminarmente ribadito che la domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e che, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd Corte Cost. 67/2003).
5. Nel caso in esame non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa né la richiesta di spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice deve dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva.
6. In ogni caso, nel caso in esame la chiamata in causa quanto alla domanda di manleva non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che esulando dai rapporti di cui all'art. 409
c.p.c. non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di
4 complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
7. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito.
8. Nel merito è stata provato il sistematico svolgimento di lavoro straordinario atteso che i testi hanno riferito:
« ho lavorato per SOGIL gruppo dal 3 Testimone_1 CP_2 marzo 2017 fino a 16 luglio 2024 giorno delle mie dimissioni. Ho sempre lavorato nel gruppo elettricista con mansioni di aiuto giuntista. (...) Pt_1
e erano miei colleghi di lavoro alle
[...] Persona_1 Persona_2 dipendenze di e sempre nel gruppo (...) i ricorrenti nel CP_1 CP_2 periodo in cui hanno lavorato per hanno sempre lavorato dentro CP_1
a Marghera, e anche io, non mi sono mai spostato. (...) non CP_3 ricordo esattamente su quali navi abbiamo lavorato nel periodo ma CP_1 ricordo le ultime due e cioè 6274 e 6300. Le altre non le ricordo. (...) confermo che per entrare nel cantiere di bisogna avere un CP_3 tesserino rilasciato da con scritto nome ditta e CP_3 CP_3 nome e cognome lavoratore + foto. Anche adesso che lavoro per un'altra ditta ho sempre un cartellino FINCANTIERI. (...) l'orario di lavoro era dalle 7:30 alle
16:30 con mezz'ora di pausa questo da lunedì a venerdì, a volte lavoravamo tutti i sabati anzi diciamo minimo tre sabati al mese a volte tutti i sabati, di sabato si faceva orario 6:00-12:00 senza pausa. (...) questo orario era quello che facevamo tutti, sia io che i ricorrenti. (...) l'orario che ho indicato è proprio quello del lavoro, si entrava nel cantiere prima e si usciva dopo. (...) con CP_1 dovevamo sia firmare sia passare il badge, che si passava all'inizio e alla fine del lavoro non per la pausa pranzo»;
«io ho lavorato per e GM&S Impianti gruppo Parte_2 CP_2
Sories, ho iniziato con loro nel settembre 2022 fino a 16 luglio 2024. (...) non ricordo se i ricorrenti , e hanno Parte_1 Persona_1 Persona_2 lavorato per o per GM&S Impianti, ma comunque ricordo che hanno CP_1 lavorato all'interno del gruppo Noi che lavoravamo per ditte del gruppo CP_2
5 lavoravamo comunque tutti insieme. Facevamo gli elettricisti, anche i CP_2 ricorrenti. (...) facevamo lo stesso orario lavoravamo dalle 7:30 alle 16:30 con mezz'ora di pausa, questo da lunedì a venerdì. Lavoravamo praticamente tutti i sabati, almeno tre sabati al mese e qualche volta tutti i sabati. Di sabato si faceva dalle 6:00 alle 12:00 senza pausa. (...) l'orario che ho indicato è proprio l'orario di lavoro, si entrava prima e si usciva dopo. (...) per entrare nel cantiere di serve un tesserino con scritto nome CP_3 CP_3 ditta e nome e cognome lavoratore + foto. (...) all'inizio del lavoro e alla fine di timbrava anche per la ditta, usavamo sempre lo stesso tesserino e anche si firmava. Non si passava il badge per la pausa pranzo. (...) quando ho lavorato per le società del gruppo ho sempre lavorato dentro a CP_2 CP_3
Marghera e anche i ricorrenti. (...) tra le navi su cui ho lavorato ricordo 6300 e
Queen Anne 6274».
9. Anche il ricorrente ha confermato «di aver lavorato per dal 4 CP_1 settembre 2023 al 16 luglio 2024, con mansioni di elettricista. (...) con orario dalle 7:30 e sino alle 16:30 pausa pranzo di mezz'ora, questo orario da lunedì
a venerdì e il sabato almeno tre sabati al mese dalle 6:00 alle 12:00. (...) ho lavorato sempre dentro a Marghera. (...) per entrare in CP_3 avevo un tesserino come quello che mostro adesso, di CP_3 con nome ditta e mio nome e foto. (...) poi dovevamo passare il CP_3 badge e anche firmare all'inizio e alla fine del lavoro, non per la pausa pranzo.
(...) l'orario che ho indicato è proprio quello del lavoro. (...) ho lavorato sulla nave queen Anne 74 e anche su un'altra Norvegian Acqua per qualche mese almeno 5-6 mesi. Ho lavorato sia con che con GM&S che lavoravo CP_1 entrambe con . CP_2
10. Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di CP_1
l'inquadramento e la durata sono provati documentalmente dal modello Unilav della proroga del contratto a tempo determinato, dal modello Unilav di dimissioni e dalle buste paga da aprile 2023 a giugno 2024.
11. L'istruttoria svolta ha come visto provato lo svolgimento sistematico di un orario di lavoro dalle 7:30 alle 16:30 con mezz'ora di pausa pranzo da lunedì a venerdì ed il sabato 6 ore dalle 6:00 alle 12:00 almeno tre sabati al
6 mese, oltre al fatto che il ricorrente ha lavorato sempre in subappalti di a Marghera. Tale ultima circostanza è altresì comprovata dal CP_3 modello Unilav delle dimissioni ove come sede di lavoro è indicata Via Delle
Industrie 18 Venezia- Marghera.
12. Il ricorrente ha dunque provato alla luce della durata del rapporto di lavoro e dell'inquadramento, delle buste paga in proprio possesso, dello svolgimento del lavoro straordinario, del CCNL, di aver diritto a quanto indicato in ricorso.
13. I conteggi non sono stati specificamente contestati da CP_3 né né tanto meno – che non si sono costituite – hanno offerto CP_1 CP_2 elementi atti ad evidenziarne errori o incongruità.
14. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
15. Quindi deve essere condannata a pagare quanto richiesto in CP_1 ricorso.
16. Per quanto riguarda e come noto l'art. 29 CP_3 CP_2
d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva (
Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama .
Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990,
4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura
7 strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), sono inclusi altresì 13esima, EAR (= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, festività lavorate che risultano pagate solo in parte.
17. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
18. Dunque e ex art. 29 d.lgs. 276/2003 sono CP_3 CP_2 tenute in solido con ad esclusione di quanto dovuto a titolo di ferie CP_1 permessi non goduti.
19. Non trova applicazione l'art. 1676 c.c. al rapporto con CP_3 non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra e CP_1 CP_3 ma avendo la prima lavorato in subappalto di CP_3
20. La predetta norma secondo la quale coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, trova invece applicazione nei confronti di Non vi sono limiti in ragione della natura CP_2 dell'emolumento vantato ma solo del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il dipendente dell'appaltatore propone la domanda. Il ricorrente sostiene che alla data del deposito del ricorso CP_1 non ha ancora provveduto al pagamento delle ultime 3 fatture di Parte_3
[...
[...] atteso che « il rapporto commerciale tra le tre convenute è ancora in
[...] essere e i pagamenti contrattualmente previsti risultano essere a 90 -120-150 gg».
21. In virtù del principio della vicinanza della prova – peraltro il ricorrente aveva chiesto di ordinare la produzione delle fatture emesse da nei CP_1 confronti di avrebbe dovuto provare che alla data della Controparte_2 proposizione del ricorso non vi erano crediti di nei suoi confronti – CP_1 producendo le fatture e provando i pagamenti - e non essendosi costituita dovrà essere condannata a pagare integralmente quanto dovuto da CP_1
22. Deve, dunque, condannarsi e ex art. 1676 CP_1 CP_2
c.c. a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.323,59 per i titoli sopra indicati (retribuzioni giugno e luglio 24, straordinario, festività lavorate, ferie e permessi non goduti, TFR, 13esima), in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003
FINCANTIERI e comunque , con esclusione delle ferie e permessi CP_2 non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. ( si richiama sul punto propria sentenza
183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
23. La condanna alla regolarizzazione contributiva è inammissibile non essendo stato citato l'NP (vd Cass. L., n. 14853 del 30/05/2019) e potrà solo farsi luogo all'accertamento del diritto alla regolarizzazione.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria (unica per più cause parallele), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
25. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
9
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna e ex art. 1676 c.c. al CP_1 CP_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.323,59 per i titoli di cui alla parte motiva, e in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 CP_3
e comunque ad esclusione di ferie e permessi non goduti, oltre
[...] CP_2 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Accerta il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.100,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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