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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.2889/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa ER Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2889/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Antonella Palladino, pres rispettivamente piazza Casalbore nr. 32, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Roccadaspide alla via Fonte nr. 3 presso lo studio dell'avv. Antonio Miano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 31 marzo 2022, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in io 1999 a Tirana CP_1
(Albania) e che dall'unione nata una figlia, ER (Battipaglia, 07.12.2004), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e delle condotte violente del con CP_1 conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva la p di separazione personale, con addebito della stessa al resistente, l'affidamento superesclusivo della figlia minore ER, oltre che il pagamento, a carico del
, di un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 per il mantenimento CP_1 inore. Sul punto, quanto alle cause della separazione, la deduceva che la Pt_1 convivenza tra i coniugi era sempre stata caratterizz violenze fisiche e psicologiche perpetrate nei propri confronti dal marito, a causa del carattere ossessivo, nervoso ed irruente di quest'ultimo; deduceva inoltre che i maltrattamenti erano stati condotti anche in danno della figlia minore, sia quale spettatrice delle violenze sia in qualità di parte offesa e che la stessa si era rivolta alla linea di ascolto e consulenza di Telefono Azzurro, a cui aveva rappresentato di essere vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del padre, tanto da trovarsi in uno stato mentale confusionale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, dichiarandosi CP_1 disponibile alla conciliazione, contestav gato dalla ricorrente, precisando che le condotte di reato a lui attribuite non avevano trovato alcun riscontro esterno alle dichiarazioni della ricorrente, così come il riferito stato di sofferenza della minore. Quanto al profilo economico, il resistente deduceva di non possedere alcuna risorsa da poter destinare al mantenimento della minore, ciò a causa dello stato di disoccupazione e delle conseguenti condizioni economiche disagiate, potendo contare esclusivamente su un reddito pari ad euro 350,00 mensili derivante dai canoni di locazione di un immobile di sua proprietà.
2. In data 28 giugno 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa era riservata al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Sul punto, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'ordine per , della durata di un anno, di CP_1 cessare le condotte pregiudizievoli, di alla casa familiare e di non farvi rientro, di non avvicinarsi a e alla figlia e ai Parte_1 Controparte_2 luoghi dalle stesse abitualmente f micilio, cas o di lavoro, di studio e di attivita sportiva e ricreativa, scuola etc…) e comunque di tenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalle stesse. Ha disposto, poi, l'obbligo, per il resistente, di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
[...]
di mantenimento della figlia ER, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, anche in considerazione delle specifiche richieste avanzate dalle parti. Addebito della separazione La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'addebitabilità della separazione, in virtù dei comportamenti violenti del resistente, tanto da averla costretta, unitamente alla figlia, a sporgere querela nei confronti del marito, dando vita al procedimento penale nr. 10376/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p. conclusosi con la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Salerno. Sul punto, giova precisare, come, nel caso di specie, l'assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non rappresenta un elemento sufficiente ad escludere l'addebito della separazione. D'altronde, la statuizione di secondo grado è stata legata alla mancanza di una prova circa l'abitualità delle condotte, non avendo a tal fine ritenuto sufficienti le dichiarazioni delle persone offese (a pagina 10 della sentenza si legge: “Ad avviso di questa Corte, infatti, non può affermarsi con certezza che si sia trattato, per dirla con le parole della Cassazione, di una serie abituale di condotte lesive e prevaricatorie posti in essere nei confronti dei soggetti passivi, sottoposti ad una condotta sistematica di sopraffazione tale da rendere dolorosa e intollerabile la convivenza piuttosto che, invece, di una serie di conflitti episodici, benchè ripetuti, frutto di una conflittualità permanente o strisciante facilmente verificabile in rapporti interpersonali di lunga durata propri della convivenza familiare, senza che tale modus operandi sia inquadrabile nella cornice unitaria del reato di maltrattamenti”). Per tale ragione, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, cui questo Tribunale ritiene di aderire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022). Nel caso di specie, l'insieme dei dati probatori assunti consente di affermare la presenza di condotte violente che, seppur non abbiano assunto il carattere dell'abitualità, sono di per sé sufficienti a giustificare l'addebito al resistente della separazione. Al riguardo, si precisa che la stessa ER ha in più occasioni manifestato il proprio turbamento a fronte dei comportamenti violenti assunti dal padre in sua presenza e infatti, ascoltata all'udienza del 22 aprile 2024, ha dichiarato di avere assistito personalmente ad una violenza fisica molto violenta del sig. ai CP_1 danni della ricorrente, durante la quale quest'ultima è stata percossa c ui fianchi, sulla schiena, sulle cosce, e scaraventata contro i muri e i mobili. Lo stesso
, d'altronde, in sede di comparsa di costituzione, ha dichiarato di avere CP_1
un percorso terapeutico volto al contenimento e alla gestione dell'aggressività presso l' , ciò per la necessità, come si legge nella pec Pt_2 inviata al centro Time Out, di liberarsi dei propri traumi giovanili attraverso un supporto psicologico degli operatori del centro. In definitiva, gli elementi istruttori emersi conducono ad addebitare la separazione ai comportamenti del con conseguente accoglimento della Pt_3 domanda avanzata dalla ricorrente Mantenimento della figlia maggiorenne Preliminarmente, giova precisare come la maggiore età di ER escluda ogni statuizione sul collocamento della stessa e sull'individuazione del beneficiario dell'assegno unico. Ciò inteso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Va, al riguardo, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In relazione al quantum giova precisare che, anche relativamente alla quantificazione dell'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità: la giurisprudenza, cioè, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (vd. Cass., 19299 del 2020). Tra l'altro, l'obbligo di mantenimento da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili esclusivamente all'obbligo alimentare, ma estese ad ogni aspetto idoneo a garantire tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa garantire il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Quanto al caso di specie, si rileva che parte ricorrente ha chiesto la previsione di una somma complessiva di € 500,00 per il mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, deducendo che quest'ultima sia studentessa universitaria. La Pt_1
è stata ascoltata all'udienza del 18 maggio 2023 e ha dichiarato di lavorare un'impresa di pulizia e di guadagnare euro 1.000,00 al mese, ai quali va sottratto il canone di locazione di un appartamento. Il resistente, invece, ha sostenuto di trovarsi in una situazione economica complicata, essendo arrivato al punto di non poter mangiare e ha specificato di avere, quale unico reddito, l'affitto di una casa, oltre a trovare sostentamento in qualche lavoretto occasionale. Dall'informativa della Guardia di Finanza è emerso come non abbia CP_1 percepito alcun reddito negli anni 2021, 2023 e 202 l'anno di imposta 2022 risulta aver percepito redditi esenti per un importo pari a euro 499,20. Tuttavia, a seguito di una ricerca effettuata per codice fiscale, è risultato essere titolare di sette fabbricati e otto terreni. Tra l'altro, risulta a suo carico un atto (locazione di immobile ad uso abitativo) nell'anno 2021 per un importo pari ad euro 5.400,00 e risulta essere proprietario, tra l'altro, di un autoveicolo oltre che di un motoveicolo. La ricorrente, invece, per l'anno di imposta 2021, risulta percettrice di reddito per un importo pari ad euro 434,40; per l'anno di imposta 2022, poi, risulta aver percepito un reddito esente per un ammontare pari ad euro 218,79; dalla Certificazione Unica per l'anno di imposta 2022, inoltre, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente assimilato a tempo determinato per un importo pari ad euro 1.640,32, oltre che di un reddito pari ad euro 2.994,56; per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito esente per un ammontare pari a euro 978,62 oltre che un reddito da lavoro dipendente assimilato per un importo pari ad euro 11.367,35.(cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, come risulta dagli atti di causa, ER è studentessa universitaria e pertanto non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Orbene, alla luce dell'accertata situazione economica e visto il non elevato tenore di vita antecedente alla separazione ma tenuto conto delle accresciute esigenze della figlia, che non richiedono una prova specifica in quanto naturalmente collegate alla crescita, il Tribunale ritiene equo prevedere l'obbligo di CP_1
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...] Parte_4 somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche/universitarie sportive etc…), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Spese di lite In considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1 [...]
, nata a [...] il 05.08. C.F._2 Parte_1 no contratto matrimonio a Tirana (Albania) CodiceFiscale_1
; b. dichiara addebitabile la separazione a ; CP_1
c. dispone l'obbligo di di c ntro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo T, a titolo di mantenimento della figlia ER, con decorrenza dalla presente pronuncia;
d. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccadaspide (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 2, Parte II, s. C Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999; f. condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1 lite liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa ER Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2889/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Antonella Palladino, pres rispettivamente piazza Casalbore nr. 32, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Roccadaspide alla via Fonte nr. 3 presso lo studio dell'avv. Antonio Miano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 31 marzo 2022, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in io 1999 a Tirana CP_1
(Albania) e che dall'unione nata una figlia, ER (Battipaglia, 07.12.2004), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e delle condotte violente del con CP_1 conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva la p di separazione personale, con addebito della stessa al resistente, l'affidamento superesclusivo della figlia minore ER, oltre che il pagamento, a carico del
, di un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 per il mantenimento CP_1 inore. Sul punto, quanto alle cause della separazione, la deduceva che la Pt_1 convivenza tra i coniugi era sempre stata caratterizz violenze fisiche e psicologiche perpetrate nei propri confronti dal marito, a causa del carattere ossessivo, nervoso ed irruente di quest'ultimo; deduceva inoltre che i maltrattamenti erano stati condotti anche in danno della figlia minore, sia quale spettatrice delle violenze sia in qualità di parte offesa e che la stessa si era rivolta alla linea di ascolto e consulenza di Telefono Azzurro, a cui aveva rappresentato di essere vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del padre, tanto da trovarsi in uno stato mentale confusionale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, dichiarandosi CP_1 disponibile alla conciliazione, contestav gato dalla ricorrente, precisando che le condotte di reato a lui attribuite non avevano trovato alcun riscontro esterno alle dichiarazioni della ricorrente, così come il riferito stato di sofferenza della minore. Quanto al profilo economico, il resistente deduceva di non possedere alcuna risorsa da poter destinare al mantenimento della minore, ciò a causa dello stato di disoccupazione e delle conseguenti condizioni economiche disagiate, potendo contare esclusivamente su un reddito pari ad euro 350,00 mensili derivante dai canoni di locazione di un immobile di sua proprietà.
2. In data 28 giugno 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa era riservata al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Sul punto, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'ordine per , della durata di un anno, di CP_1 cessare le condotte pregiudizievoli, di alla casa familiare e di non farvi rientro, di non avvicinarsi a e alla figlia e ai Parte_1 Controparte_2 luoghi dalle stesse abitualmente f micilio, cas o di lavoro, di studio e di attivita sportiva e ricreativa, scuola etc…) e comunque di tenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalle stesse. Ha disposto, poi, l'obbligo, per il resistente, di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
[...]
di mantenimento della figlia ER, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, anche in considerazione delle specifiche richieste avanzate dalle parti. Addebito della separazione La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'addebitabilità della separazione, in virtù dei comportamenti violenti del resistente, tanto da averla costretta, unitamente alla figlia, a sporgere querela nei confronti del marito, dando vita al procedimento penale nr. 10376/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p. conclusosi con la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Salerno. Sul punto, giova precisare, come, nel caso di specie, l'assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non rappresenta un elemento sufficiente ad escludere l'addebito della separazione. D'altronde, la statuizione di secondo grado è stata legata alla mancanza di una prova circa l'abitualità delle condotte, non avendo a tal fine ritenuto sufficienti le dichiarazioni delle persone offese (a pagina 10 della sentenza si legge: “Ad avviso di questa Corte, infatti, non può affermarsi con certezza che si sia trattato, per dirla con le parole della Cassazione, di una serie abituale di condotte lesive e prevaricatorie posti in essere nei confronti dei soggetti passivi, sottoposti ad una condotta sistematica di sopraffazione tale da rendere dolorosa e intollerabile la convivenza piuttosto che, invece, di una serie di conflitti episodici, benchè ripetuti, frutto di una conflittualità permanente o strisciante facilmente verificabile in rapporti interpersonali di lunga durata propri della convivenza familiare, senza che tale modus operandi sia inquadrabile nella cornice unitaria del reato di maltrattamenti”). Per tale ragione, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, cui questo Tribunale ritiene di aderire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022). Nel caso di specie, l'insieme dei dati probatori assunti consente di affermare la presenza di condotte violente che, seppur non abbiano assunto il carattere dell'abitualità, sono di per sé sufficienti a giustificare l'addebito al resistente della separazione. Al riguardo, si precisa che la stessa ER ha in più occasioni manifestato il proprio turbamento a fronte dei comportamenti violenti assunti dal padre in sua presenza e infatti, ascoltata all'udienza del 22 aprile 2024, ha dichiarato di avere assistito personalmente ad una violenza fisica molto violenta del sig. ai CP_1 danni della ricorrente, durante la quale quest'ultima è stata percossa c ui fianchi, sulla schiena, sulle cosce, e scaraventata contro i muri e i mobili. Lo stesso
, d'altronde, in sede di comparsa di costituzione, ha dichiarato di avere CP_1
un percorso terapeutico volto al contenimento e alla gestione dell'aggressività presso l' , ciò per la necessità, come si legge nella pec Pt_2 inviata al centro Time Out, di liberarsi dei propri traumi giovanili attraverso un supporto psicologico degli operatori del centro. In definitiva, gli elementi istruttori emersi conducono ad addebitare la separazione ai comportamenti del con conseguente accoglimento della Pt_3 domanda avanzata dalla ricorrente Mantenimento della figlia maggiorenne Preliminarmente, giova precisare come la maggiore età di ER escluda ogni statuizione sul collocamento della stessa e sull'individuazione del beneficiario dell'assegno unico. Ciò inteso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Va, al riguardo, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In relazione al quantum giova precisare che, anche relativamente alla quantificazione dell'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità: la giurisprudenza, cioè, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (vd. Cass., 19299 del 2020). Tra l'altro, l'obbligo di mantenimento da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili esclusivamente all'obbligo alimentare, ma estese ad ogni aspetto idoneo a garantire tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa garantire il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Quanto al caso di specie, si rileva che parte ricorrente ha chiesto la previsione di una somma complessiva di € 500,00 per il mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, deducendo che quest'ultima sia studentessa universitaria. La Pt_1
è stata ascoltata all'udienza del 18 maggio 2023 e ha dichiarato di lavorare un'impresa di pulizia e di guadagnare euro 1.000,00 al mese, ai quali va sottratto il canone di locazione di un appartamento. Il resistente, invece, ha sostenuto di trovarsi in una situazione economica complicata, essendo arrivato al punto di non poter mangiare e ha specificato di avere, quale unico reddito, l'affitto di una casa, oltre a trovare sostentamento in qualche lavoretto occasionale. Dall'informativa della Guardia di Finanza è emerso come non abbia CP_1 percepito alcun reddito negli anni 2021, 2023 e 202 l'anno di imposta 2022 risulta aver percepito redditi esenti per un importo pari a euro 499,20. Tuttavia, a seguito di una ricerca effettuata per codice fiscale, è risultato essere titolare di sette fabbricati e otto terreni. Tra l'altro, risulta a suo carico un atto (locazione di immobile ad uso abitativo) nell'anno 2021 per un importo pari ad euro 5.400,00 e risulta essere proprietario, tra l'altro, di un autoveicolo oltre che di un motoveicolo. La ricorrente, invece, per l'anno di imposta 2021, risulta percettrice di reddito per un importo pari ad euro 434,40; per l'anno di imposta 2022, poi, risulta aver percepito un reddito esente per un ammontare pari ad euro 218,79; dalla Certificazione Unica per l'anno di imposta 2022, inoltre, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente assimilato a tempo determinato per un importo pari ad euro 1.640,32, oltre che di un reddito pari ad euro 2.994,56; per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito esente per un ammontare pari a euro 978,62 oltre che un reddito da lavoro dipendente assimilato per un importo pari ad euro 11.367,35.(cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, come risulta dagli atti di causa, ER è studentessa universitaria e pertanto non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Orbene, alla luce dell'accertata situazione economica e visto il non elevato tenore di vita antecedente alla separazione ma tenuto conto delle accresciute esigenze della figlia, che non richiedono una prova specifica in quanto naturalmente collegate alla crescita, il Tribunale ritiene equo prevedere l'obbligo di CP_1
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...] Parte_4 somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche/universitarie sportive etc…), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Spese di lite In considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1 [...]
, nata a [...] il 05.08. C.F._2 Parte_1 no contratto matrimonio a Tirana (Albania) CodiceFiscale_1
; b. dichiara addebitabile la separazione a ; CP_1
c. dispone l'obbligo di di c ntro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo T, a titolo di mantenimento della figlia ER, con decorrenza dalla presente pronuncia;
d. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccadaspide (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 2, Parte II, s. C Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999; f. condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1 lite liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario