TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg22004 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata LI - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22004 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. SACCO CARMINE presso il quale elettivamente domicilia in San
Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Marconi, 76,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. SACCO CARMINE presso il quale elettivamente domicilia in San
Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Marconi, 76
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Piano di Sorrento il 24/05/2007 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 15/09/2011 e il 21/12/2013, entrambi minori, Persona_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni sull'affido condiviso e continueranno a vivere con la madre, nella casa coniugale, sita in
Napoli alla via Vicinale Bolino n. 23/H, di esclusiva proprietà della sig.ra LI;
3) i giorni e i modi con cui i figli resteranno con i propri genitori è stabilito secondo il piano genitoriale di base allegato al presente ricorso;
4) ciascuno dei genitori si preoccuperà di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
5) entrambi i genitori si impegnano ad educare ed istruire i figli minori secondo un progetto educativo condiviso e concordato nel superiore interesse dei minori, tenendo conto della loro età;
6) Il sig. verserà alla signora LI, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Per_1 somma mensile complessiva di € 600,00 (seicentoeuro) che sarà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o accredito su Poste Pay, tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7) Il sig. autorizza sin da ora la sig.ra LI a fare richiesta nella misura del 100% Per_1 dell'importo dell'Assegno Unico;
pertanto, la signora LI potrà fare direttamente richiesta in tal senso agli Organi preposti (INPS);
8) I coniugi contribuiranno al 50% a tutte le spese, ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i minori e per la casa coniugale;
le stesse saranno documentate ai fini del rimborso;
a tal fine i genitori in relazione alla specifica ripartizione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie, così da limitare in via preventiva possibili contenziosi tra i medesimi, espressamente si richiamano al Protocollo d'intesa sottoscritto ai Magistrati del Tribunale e gli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Napoli in data 07/03/2018;
9) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, inoltre, dichiarano, con quanto finora statuito, di avere regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.19, parte Parte_3
I, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di
Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata LI - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22004 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. SACCO CARMINE presso il quale elettivamente domicilia in San
Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Marconi, 76,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. SACCO CARMINE presso il quale elettivamente domicilia in San
Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Marconi, 76
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Piano di Sorrento il 24/05/2007 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 15/09/2011 e il 21/12/2013, entrambi minori, Persona_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni sull'affido condiviso e continueranno a vivere con la madre, nella casa coniugale, sita in
Napoli alla via Vicinale Bolino n. 23/H, di esclusiva proprietà della sig.ra LI;
3) i giorni e i modi con cui i figli resteranno con i propri genitori è stabilito secondo il piano genitoriale di base allegato al presente ricorso;
4) ciascuno dei genitori si preoccuperà di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
5) entrambi i genitori si impegnano ad educare ed istruire i figli minori secondo un progetto educativo condiviso e concordato nel superiore interesse dei minori, tenendo conto della loro età;
6) Il sig. verserà alla signora LI, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Per_1 somma mensile complessiva di € 600,00 (seicentoeuro) che sarà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o accredito su Poste Pay, tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7) Il sig. autorizza sin da ora la sig.ra LI a fare richiesta nella misura del 100% Per_1 dell'importo dell'Assegno Unico;
pertanto, la signora LI potrà fare direttamente richiesta in tal senso agli Organi preposti (INPS);
8) I coniugi contribuiranno al 50% a tutte le spese, ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i minori e per la casa coniugale;
le stesse saranno documentate ai fini del rimborso;
a tal fine i genitori in relazione alla specifica ripartizione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie, così da limitare in via preventiva possibili contenziosi tra i medesimi, espressamente si richiamano al Protocollo d'intesa sottoscritto ai Magistrati del Tribunale e gli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Napoli in data 07/03/2018;
9) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, inoltre, dichiarano, con quanto finora statuito, di avere regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.19, parte Parte_3
I, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di
Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3