TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/09/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 970/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 970 R.G. dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F.: , con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Parte_1 P.IVA_1
5, in persona dei procuratori speciali dott. e avv. rappresentata e difesa, in Parte_2 Parte_3 forza di procura in atti, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paola Marra, presso il cui studio in Milano, al
Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, C.F.: , in persona del Sindaco, legale ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tassone Donatella, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via Umberto I, n. 21, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: Somministrazione - pagamento corrispettivo – cessione del credito – indebito arricchimento.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 08.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società , conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ONroparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
ON In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: ONroparte_1
a. € 13.793,90 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
1 c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1
ON tempore, al relativo pagamento in favore di;
ON In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: ONroparte_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il ONroparte_1
ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del ONroparte_1
ON legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 ONroparte_1
c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
”.
Sosteneva l'attrice di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e che nell'ambito di tale attività, si era resa cessionaria dei crediti vantati CP_ nei confronti dell' convenuto da vari fornitori di quest'ultimo: e CE FCT S.p.A. CP_4
L'attrice specificava che le erano stati ceduti e che aveva azionato nel presente giudizio, i seguenti crediti:
a. € 13.793,90 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03.
Quanto alla legittimazione attiva, spiegava che in forza dei contratti prodotti quali doc. 04, aveva acquistato da alcuni fornitori del convenuto i crediti dai medesimi vantati nei confronti di quest'ultimo, evidenziando che taluni di essi avevano avuto ad oggetto crediti già sorti in capo alla società fornitrice nei confronti del convenuto (e, dunque, portati da fatture già emesse nei confronti del debitore), altri avevano, invece, avuto
2 ad oggetto, anche ai sensi della L. n. 52/91, crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi
CP_ tra la società fornitrice e l convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione.
Aggiungeva che, come richiesto dalla legge, gli atti di cessione erano stati stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio ed erano stati regolarmente notificati alla parte debitrice, per cui, per effetto di tali cessioni era divenuta titolare dei predetti crediti ed in tale qualità era, pertanto, legittimata a chiedere la condanna della parte convenuta al relativo pagamento in proprio favore.
Sempre l'attrice sottolineava, inoltre, che i crediti azionati erano certi, liquidi ed esigibili. Infatti, il convenuto, anche dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento (doc. 05), non sollevava contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né, a monte, in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti avevano tratto origine.
Si riservava, comunque, di produrre nel corso del giudizio le fatture costituenti la sorte capitale insoluta unitamente alla documentazione comprovante la fonte del rapporto contrattuale intercorso tra il convenuto e le società fornitrici e l'avvenuta esecuzione, da parte di queste ultime, delle prestazioni dalle medesime dovute.
In ogni caso, fermo restando quanto appena sottolineato, nell'eventualità di contestazioni, da parte del convenuto, in ordine al rapporto contrattuale intercorso con le società che le avevano ceduto i crediti, avanzava, in via subordinata e sussidiaria, domanda di condanna del convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione
CP_ monetaria dal dovuto al saldo. Ciò in quanto l' convenuto aveva, in ogni caso, pacificamente usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento erano state emesse le fatture azionate.
Quanto agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, deduceva che per effetto degli atti di cessione, si era resa cessionaria, oltre della sorte capitale, anche degli interessi di mora già maturati (per espressa pattuizione derogativa dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c.) così come di quelli non ancora scaduti
(quali accessori del credito ex art. 1263, comma I, c.c.), la cui misura era, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. n.
231/02, quella “degli interessi legali di mora” con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo, ed ammontava alla data del 30.07.2020 ad €.
5.381,30, oltre quelli maturandi fino alla data di effettivo pagamento.
Relativamente, poi, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, osservava che gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica della citazione non risultavano scaduti da almeno sei mesi, producevano a loro volta, ai sensi dall'art. 1283 c.c., interessi dal giorno della domanda giudiziale (dunque, dalla notificazione della citazione) nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02, in forza del rinvio operato dall'art. 1284 co. 4, c.c.
Infine, precisava di aver diritto a vedersi riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 co. 2 D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE (doc. 06) così
3 come interpretata dalla Commissione Europea (doc. 07), a titolo di risarcimento del danno, un importo forfettario di €. 40,00 per ciascuna delle 19 fatture impagate, per l'importo complessivo di €. 760,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , in persona del Sindaco p.t., che ONroparte_1 contestava tutte le avverse deduzioni, eccependo:
1. L' insussistenza del credito vantato per intervenuto pagamento integrale delle fatture al creditore originario ( . Precisava al riguardo che aveva stipulato con la cedente contratti per la CP_4 CP_4 fornitura di energia elettrica, sia per i locali sede del Comune, sia per la pubblica illuminazione, con decorrenza da maggio 2012 al 07.02.2013, allorquando risolveva i rapporti a causa ed in conseguenza delle gravi anomalie riscontrate nelle forniture ed, in particolare, dell'eccesiva onerosità dei costi per la fornitura dei servizi stessi, assolutamente differenti e maggiori rispetto a quelli contrattualmente convenuti, come era desumibile sia dal contenuto della delibera di GC. N. 76 del 22.08.2012 (doc n. 3) che dalla corrispondenza intercorsa tra l'Ente e la (doc. n. 11, 14, 15). Parte_4
Con Aggiungeva che aveva più volte richiesto ad di inviargli la copia di tutte le fatture emesse nei suoi confronti (alcune delle quali mai pervenute all'indirizzo dello stesso), al fine di consentirgli di operare una ricostruzione completa e definitiva degli importi complessivamente dovuti a saldo ed a definizione del
Con rapporto, ma on riscontrava mai tali richieste, rimanendo sempre inadempiente alle suddette, legittime,
Con istanze. Ad ogni modo, nel 2014 aveva corrisposto ad per soli 9 mesi di fornitura, con due mandati di pagamento differenti, la rilevante somma di €. 62.574,67, di cui € 38.707,85 con mandato n. 91 del
12.02.2014 (doc.9) ed €. 23.866,82 con mandato n. 154 del 14.03.2014 (doc. n. 9). Inoltre, nel 2015 EN chiedeva la certificazione di crediti basati su fatture presuntivamente trasmesse ed ancora da saldare, per un importo pari ad oltre €. 14.000,00 (doc. n.10). Richiesta che contestava con nota del 21.01.2016 (doc. n.
11), rilevando che alcune fatture indicate nella suddetta istanza erano già state saldate con precedente mandato di pagamento e le altre non gli erano mai state trasmesse. In tale sede reiterava nuovamente la richiesta finalizzata ad ottenere copia di tutte le fatture emesse dal gestore-fornitore, al fine di ricostruire l'intero rapporto contrattuale, ma inutilmente, in quanto anche tale sollecito rimaneva inascoltato. Con Rappresentava, a riprova della sua buona fede e della correttezza e trasparenza del proprio operato, che dopo aver ricevuto i pagamenti con i mandati sopra indicati, gli trasmetteva due note di credito, una il
27.09.2016 pari ad € 12.445,01 e l'altra, del 14.02.2017, pari ad € 7.658,93 (doc. 12 e 13). E tanto sembrava Con confermare che nulla doveva ad ovvero all'odierna attrice in qualità di cessionario.
Evidenziava, che nemmeno da tali note di credito si evinceva a quali fatture erano riconducibili gli importi stornati, tanto che anche in tale circostanza chiedeva delucidazioni e spiegazioni al fornitore, nonché copia integrale di tutte le fatture emesse nei suoi confronti, ma il fornitore perseverava nella propria condotta affatto collaborativa!
Aggiungeva che a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, rendeva edotta quest'ultima di tutte le circostanze innanzi divisate contestando il credito presuntivamente vantato (doc. da n. 15 a n. 21).
4 Con Sottolineava che la confusione e l'assenza di trasparenza di erano state mutuate anche dall'attrice, atteso che quest'ultima, inizialmente, sollecitava il pagamento di fatture per l'importo complessivo di €. 1.123,46
(doc. n.
5.1 e 5.2 di controparte) e poi agiva in giudizio per un importo di gran lunga maggiore (oltre €.
13.000,00), senza fornire neanche la prova di esserne legittimata. A tale ultimo proposito rilevava che la quota della presunta pretesa creditoria derivante dalla cessione della società CE FCT S.p.A., compiegata ex adverso, non era ad esso opponibile, poiché non gli era mai stato notificato l'atto di cessione con cui
Con sarebbe stato ceduto il credito da lla società CE FCT S.p.a., la quale non era mai stata sua fornitrice.
Ribadiva che, in ogni caso, gli importi contenuti nell'atto di cessione, oltre che inopponibili, erano già stati saldati con il mandato di pagamento n. 154 del 14.03.2014, come provato per tabulas.
2. L'inopponibilità ad esso convenuto delle cessioni. A tale proposito, dopo aver ricordato che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. richiedeva una peculiare forma per l'atto di cessione e la necessità della notifica dell'atto alla Pubblica Amministrazione e che il mancato rispetto di tali formalità comportava l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, lamentava che dalla documentazione fornita dall'attrice non emergeva che gli era stato notificato l'atto di cessione con cui la società Face FCT S.p.A. aveva ceduto a sua volta alla banca attrice crediti che le erano stati originariamente
Con ceduti da (presunto creditore originario) in data imprecisata e con atto notarile sconosciuto. Ne conseguiva che tale cessione non gli poteva essere opposta e che la società attrice era, nel merito, priva della titolarità del diritto azionato.
3. Mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità delle fatture azionate a titolo di capitale dall'attrice.
Quest'ultima non aveva prodotto in giudizio né le fatture emesse da costituenti la presunta sorte CP_4 capitale insoluta, né la documentazione comprovante la fonte del rapporto contrattuale con esso intercorso
Con né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte di Ribadiva che la sua unica fornitrice era stata
[...]
CP_
, giammai la società CE FCT S.p.A., pertanto, chiedeva di ordinare all'attrice di esibire tutte le fatture Con emesse da ei suoi confronti da maggio 2012 al 07.02.2013, al fine di poter ricostruire in modo definitivo e risolutivo la vexata quaestio.
Evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, aveva più volte contestato la condotta Con tenuta da già durante la vigenza del contratto di fornitura, tanto che la causa della risoluzione del contratto era da individuarsi proprio nell'assenza di chiarezza della fatturazione e nell'eccessiva onerosità dei costi derivanti dalla fornitura di Energia Elettrica, difformi rispetto alle condizioni contrattuali pattuite.
Rilevava che la normativa vigente in materia, in caso di crediti vantati nei confronti della P. A., richiedeva come necessaria la certificazione degli istessi da parte dell'Ente, ai fini della attestazione di certezza, liquidità ed esigibilità. Certificazione insussistente nel caso di specie, per cui il credito non poteva essere considerato certo, liquido ed esigibile e non poteva essere, di conseguenza, recuperato.
4. Inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
In relazione a tale domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., osservava che la stessa era da dichiararsi inammissibile per assenza dei presupposti per poterla esperire, dal momento che, secondo la costante
5 giurisprudenza di legittimità e di merito, “è necessario che la parte che l'ha formulata abbia posto in modo chiaro ed inequivocabile un nuovo spunto di indagine diverso rispetto alla domanda principale che giustifichi l'esame di una situazione di arricchimento senza causa (ex multis Cass. SS.UU. 26128/2010)”, nuovo spunto che mancava nel caso in esame.
5. Non debenza degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nonché del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6, d. lgs. n. 231/02 in relazione ai crediti per sorte capitale.
A tale proposito il convenuto osservava che, in ogni caso, non erano dovuti né gli interessi moratori, né gli interessi anatocistici, né tantomeno il risarcimento dei costi di recupero del credito, nella misura indicata. E tanto perché, a differenza di quanto sostenuto da controparte, non trovava applicazione al caso di specie la
Direttiva Comunitaria 2011/7 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs n. 192 del 9 novembre 2012 che modificava il D. Lgs n. 231/2002, posto che l'art. 3 del D.
Lgs. N. 192/2012 ha stabilito che “le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1°gennaio 2013” e che il contratto di fornitura in questione è stato concluso a maggio 2012 e risolto a febbraio 2013.
Quanto, poi, agli interessi moratori, rappresentava che il ritardo nel pagamento era direttamente riconducibile alla condotta non trasparente e non collaborativa tenuta da sia durante la vigenza CP_4 del contratto che successivamente alla sua risoluzione, così come in precedenza evidenziato ed argomentato.
Tanto esposto chiedeva:
“A. accertare e dichiarare che la Società attrice, in qualità di cessionaria, non è creditrice di alcuna somma nei confronti del convenuto per essere stato già saldato l'intero debito da parte del CP_1 CP_1 medesimo nei confronti del proprio Fornitore e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata;
CP_4 in via subordinata
B. accertare e dichiarare che l'atto di cessione intervenuto tra la Società CE FCT S.p.A. e la parte attrice con scrittura privata autenticata, in data 29.09.2017, registrata al 36900 Serie T in Milano, notaio
[...]
non è opponibile al comune convenuto per tutte le ragioni spiegate in narrativa Persona_1 al punto 2;
C. accertare e dichiarare che l'intero credito azionato non è certo, liquido ed esigibile, per tutte le ragioni innanzi divisate ed, in particolare, in forza di quanto argomentato al punto 3, e, per l'effetto, rigettare la domanda;
D. accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sono dovuti né gli interessi moratori, né gli interessi anatocistici, né tantomeno il risarcimento per dei costi per il recupero del credito nella misura indicata da parti attrice, pari ad €760,00, per tutte le ragioni innanzi argomentate ed, in particolare, in forza di quanto divisato al punto 5;
E. dichiarare, in ogni caso, inammissibile e rigettare la domanda di indebito arricchimento, così come formulata ex adverso, per le ragioni di cui in narrativa;
6 in via istruttoria
F. ordinare, in ogni caso, all'attrice di esibire tutte le fatture emesse dal fornitore del comune convenuto,
durante tutto l'arco del rapporto contrattuale (al fine di ricostruire integralmente il rapporto CP_4 credito – debito, anche precedente alle intervenute cessioni), nonché la documentazione comprovante la fonte del rapporto contrattuale intercorso tra l'Ente e la società fornitrice e l'avvenuta esecuzione CP_4 delle prestazioni da parte di quest'ultima;
G. con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. a partire dall'8.02.2021, la causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti. In particolare, all'udienza del 16.11.2021 il precedente giudicante ordinava all'attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “di esibire le fatture emesse dal fornitore del CP_1 convenuto, la società durante l'arco del rapporto contrattuale da maggio 2012 al 7 febbraio CP_4
2013”. In seguito, l'attrice ottemperava parzialmente a tale ordine depositando in data 09.05.2022 le fatture
ON emesse da el periodo sopra indicato ad esclusione di quelle relative al periodo dal 07 settembre 2012 al 15 novembre 2012.
Ancora dopo, all'udienza del 23.05.2025 si disponeva rinvio a quella dell'11.03.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per il carico del ruolo al 04.02.2025.
All'esito di tale udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il fascicolo veniva trasmesso a questo magistrato per la decisione e rinviata all'udienza del 20.03.2025.
Infine, a tale udienza, celebrata anch'essa nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 08.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, sia l'attrice che il convenuto depositavano le comparse conclusionale e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disattesa la richiesta del convenuto di dichiarare l'inammissibilità di tutte le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. redatte dall'attrice, perché depositate intempestivamente.
Al riguardo va, infatti, osservato che all'udienza del 01.12.2020 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui al citato art. 183 c. 6 c.p.c., di (30+30+20 giorni), a decorrere dal 08.02.2021, sicché tali termini scadevano, rispettivamente, il 10.03.2021, il 09.04.2021 ed il 29.04.2021 e che l'attrice ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6, proprio nei giorni di scadenza degli anzidetti termini, ossia ha depositato la memoria 1° termine il 10.03.2021, quella 2° termine il 09.04.2021 e quella 3° termine il 29.04.2021, quindi nel pieno rispetto dei termini assegnati.
Tanto chiarito, occorre sottolineare che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore
7 convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020, n. 3996).
Infine, è parimenti noto che, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. “chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1). “Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2). Ebbene, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito
(cfr. Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
In definitiva, presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Tanto premesso, in via preliminare, deve evidenziarsi che l'eccezione di inopponibilità della cessione dei crediti con cui la Face Fct SP ha a sua volta ceduto all'attrice i crediti che le erano stati originariamente ON ceduti da per difetto di notifica dell'atto di cessione all'ente comunale, risulta priva di pregio.
Orbene, la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss.
c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571). Difatti, la cessione, ai sensi dell'art. 1260
c.c., è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. Tale contratto è consensuale con effetti reali, nel senso che una volta concluso (dal cedente e dal cessionario) e perfezionato, ovvero nel momento in cui le parti raggiungono il consenso sulla conclusione del contratto (art. 1376 c.c.), determina una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e produce, contestualmente, l'effetto reale di trasferire il diritto di credito dal cedente al cessionario. Il debitore ceduto, invece, è terzo rispetto al contratto di cessione del credito: la cessione
8 medesima produce effetti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), il quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente.
La cessione dei crediti tra privati ha, normalmente, forma libera, mentre per quella riguardante i crediti nei confronti della P.A., secondo quanto previsto dagli artt. 69 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e 117 D. L.vo
12.04.2006 n. 163 (Codice degli appalti) è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché la notifica della cessione a quest'ultima. Particolare è anche la circostanza secondo la quale, il mancato rispetto della forma non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
A ciò si aggiunga che, l'art. 9 dell'all. E della L. 20.03.1865 n. 2248 espressamente richiamato dall'art. 70
R.D. 18.11.2023 n. 2440 stabilisce che: qualora il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Va, poi, precisato che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica, secondo la consolidata impostazione della giurisprudenza, ai soli rapporti di durata come l'appalto o la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Orbene, nella fattispecie in esame, atteso che il credito azionato è relativo, pacificamente, a prestazioni già interamente eseguite, dovrà essere applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 e ss. c.c., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della P. A. (cfr. Cass., 6 febbraio 2007, n. 2541 che ha chiarito che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.”).
Inoltre, l'attrice ha depositato, allegati alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la scrittura privata autenticata da notaio di cessione del credito da EN Gas e Luce SP a CE CT SP (registrata il 27.09.2017) con relativa notifica al comune convenuto eseguita a mezzo pec il 05.10.2017 (cfr. all. n. 9 alla suddetta memoria – contratto e ricevute di accettazione e consegna della pec), su cui non vi è contestazione
9 sull'avvenuta ricezione, ma solo sulla inidoneità del file depositato a fornire la prova della notifica poiché
Con prodotto in formato pdf e non in formato .eml ovvero poiché privo dell'attestazione di conformità e, in ogni caso, poiché inviato da indirizzo pec non chiaramente riconducibile alla CE Fct e ad indirizzo dell'Ente non estratto dal registro IPA.
ONestazioni che non colgono il segno e che vanno, quindi disattese, dal momento che la notifica della cessione non richiede particolari formalità e può avvenire in diversi modi: tramite comunicazione scritta, pec, ecc. ma anche attraverso un atto di citazione o un altro atto processuale, purché idoneo a rendere il debitore ceduto consapevole della mutata titolarità del credito. Cosa verificatasi nel caso in esame.
Nel merito, l'ente convenuto ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per intervenuto pagamento integrale delle fatture al creditore originario, CP_4
La res litigiosa, dunque, attiene all'esistenza e quantità del credito.
Sul punto giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 299/2016
e Cass. n. 15383/2010).
Inoltre, con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., che le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Quanto alla disciplina speciale, va ricordato che la L. 14.11.1995 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, AEEG, di recente ribattezzata RA (Autorità per la regolazione reti, energia ed ambiente) con stringenti poteri regolatori e di vigilanza sugli operatori della filiera del mercato dell'energia: la Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. art. 1339 c.c., nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti (Cass. civ., sez.
6-3 n. 23184 del
31.10.2014; conf.: Cass. civ., sez. 3, 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ., sez. 3, 27.07.2011 n. 16401).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della cd liberalizzazione del mercato dell'energia disposta dal D.
L.vo 79/1999, come succ. mod., della L. 23.08.2004 n. 239 e dal D.L. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla L. 03.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche
10 responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni). La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio è stata regolata dalla delibera AEEG del 28.12.1999
n. 200. Ex art. 5 delibera 200/1999 l'esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi;
i consumi in stima devono essere il più possibile vicini ai consumi presumibili;
i conguagli a favore dell'utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell'errore. L'esercente può, nelle more della ricezione di misure con i consumi effettivi, emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo poi quanto prima allinearsi alle misure effettive non appena disponibili, emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito. Gli artt. 9, 10 e 11 della delibera
200/1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle fatture di trasporto dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (o trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete costituiscono prova idonea dell'energia effettivamente erogata relativamente alle quantità e misure ivi esposte, salvo contestazione specifica e motivata da parte dell'utente della non correttezza delle misure e dei conteggi operati dal terzo
Distributore locale (ex multis: Tribunale di Napoli sentenze n. 14133/2016 del 28.12.2016 - n. 5869/2017 del 28.04.2017-24.05.2017).
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che nella fattispecie in esame, risulta pacifico tra le parti, in quanto non contestato ed anzi sostenuto da entrambe, che tra e il è intercorso un CP_4 ONroparte_1 contratto di somministrazione di energia elettrica da fornirsi nei locali comunali e per l'illuminazione pubblica protrattosi nel periodo da maggio 2012 al 07.02.2013.
Tanto evidenziato, va precisato che l'attrice ha inteso fornire prova del suo credito mediante il deposito delle fatture oggetto delle cessioni, contenenti la descrizione del credito azionato. In particolare, si tratta di n. 19 fatture emesse nel periodo dal 24.06.2013 al 09.08.2016 (di cui n. 17 cedute all'attrice da CE FCT e n. 2 Con da , per l'importo complessivo di €. 14.030,47, di cui l'attrice chiede il pagamento a titolo di sorte capitale per il residuo importo di €. 13.793,90 (cfr. all.ti n. 3 all'atto di citazione e fatture dal n. 14 al n. 32 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice). Tutte tali fatture sono state emesse successivamente alla cessazione sia del rapporto contrattuale, sia della fornitura di energia elettrica e sono tutte di conguaglio.
Ciascuna di tali fatture è relativa a molteplici e numerosissimi punti di prelievo o di consegna dell'energia
(con differenti codici POD) dislocati in vari luoghi del territorio comunale.
Tuttavia, la quasi totalità di esse (tutte ad eccezione delle fatture: M136838606 in parte – M137043515 –
M146457572 in parte e M146562992 in parte, di cui si dirà in seguito) è inerente periodi successivi al
11 07.02.2013, data di cessazione della fornitura. In maniera specifica, la quasi totalità delle fatture azionate contiene l'addebito, riferito a molteplici punti di prelievo, delle sole quote fisse per i servizi di vendita e di rete (quali esemplificativamente: commercializzazione vendita, componente dispacciamento, corrispettivo aggregazione misure, quota fissa, quota potenza e relative imposte ecc.), concernenti numerose mensilità successive a febbraio 2013 con l'esposizione di consumi pari, nella quasi totalità delle stesse, a zero Kwh e, comunque, riferiti sempre a periodi successivi a febbraio 2013.
Inoltre, le fatture M136838606 dell'importo di €. 2.246,49 e M146562992 dell'importo di €. 3.019,25, di cui l'attrice chiede, però, in pagamento le minori somme, rispettivamente, di €. 2.091,06 e di €. 925,40, come chiaramente emerge dall'all. n. 3 all'atto di citazione e la fattura M146457572 dell'importo di €.
216,05, seppur di conguaglio per i periodi oggetto di contratto (maggio 2012-07.02.2013), contengono addebiti non in sorte capitale, ma per interessi di mora per ritardato pagamento e, specificamente, la prima ON per €. 164,53, la seconda per €. 680,39 e la terza per €. 231,30. Anche l'ultima fattura emessa da la n.
E 166028870 del 09.08.2016, dell'importo di €. 583,50 contiene addebiti per interessi di mora per ritardato pagamento per €. 274,32.
Ne consegue che gli importi annotati in tali fatture, poiché riferiti a periodi diversi rispetto a quello in cui si
è protratto il contratto di somministrazione e poiché non inerenti la sorte capitale bensì interessi di mora, non possono essere riconosciuti come dovuti.
Residua, quindi, da esaminare solo la richiesta di pagamento delle fatture M136838606 del 24.06.2013 dell'importo di €. 2.246,49, di cui l'attrice chiede il pagamento per l'importo di €. 2.091,96 (essendo €.
164,63 richiesti per oneri diversi rappresentati da interessi); M137043515 del 26.08.2013 dell'importo di €.
7.209,98; M146457572 del 28.04.2014 dell'importo di €. 216,05 e M146562992 del 10.06.2014 dell'importo di €. 3.019,25, di cui l'attrice chiede il pagamento solo per il residuo importo di €. 925,40.
Orbene, in ordine all'esistenza di tale credito chiesto in pagamento, ammontante complessivamente a €.
10.443,39, l'ente convenuto ha eccepito l'estinzione dello stesso per intervenuto pagamento, sicché occorre verificare la fondatezza di tale eccezione nell'ambito della quale quest'ultimo ha dedotto: di aver chiesto più volte ed inutilmente al creditore originario, di inviargli tutte le fatture al fine di ricostruire con CP_4 esattezza gli importi complessivamente dovuti nel corso del rapporto contrattuale tra loro intercorso;
di aver contestato l'ammontare degli importi richiesti rifiutandosi finanche di certificarne il relativo credito;
di aver, comunque, provveduto all'integrale pagamento delle fatture emesse da mediante il versamento, CP_4 con due diversi mandati di pagamento, della somma complessiva di €. 62.574,67.
Tale eccezione è stata provata dalla documentazione versata in atti.
Infatti, il convenuto ha dimostrato di aver più volte contestato le diffide di pagamento provenienti sia da ON
sia dall'attrice (cfr. all.ti n. 5 atto di citazione). CP_4
Con In ordine a tali diffide, appare opportuno osservare che le 4 diffide di risalgono: la prima al 2014 e le Con altre tre al 2017, ossia ad un periodo successivo a quello in cui ha ceduto, con due diversi atti risalenti ON entrambi al 2006, i crediti all'attrice, pertanto, tenuto conto che n tutte le diffide non menziona affatto
12 e non specifica le fatture che ritiene insolute, ma ne indica, molto genericamente, il solo numero complessivo
(rispettivamente 10, 17, 13 e 15), deve ritenersi che le diffide di pagamento del 2017 sono, quasi certamente, relative a crediti diversi rispetto a quelli ceduti che, invero, riguardano tre sole fatture, due delle quali
ON azionate in giudizio;
mentre le due diffide dell'attrice risalgono ai mesi di aprile e luglio 2017 e sono
ON entrambe relative ai crediti portati dalle due sole suddette fatture cedutele da dell'importo complessivo di €. 1.123,46 (cfr. all.ti n. 5 atto citazione), anche se poi agiva nel presente giudizio per un importo di gran lunga maggiore (€. 13.793,90).
CP_ Tanto osservato, giova evidenziare che l' convenuto fin dal 2013, nel contestare con nota del 18.09.2013 ON (cfr. all n. 6 comparsa di costituzione) la fattura M137043515, dopo aver premesso che on forniva il servizio da gennaio 2013 e che a distanza di diversi mesi dalla cessazione delle forniture continuava a ricevere bollette relative a consumi e/o conguagli per le quali non risultava agevole risalire ai periodi di ON riferimento né agli effettivi consumi registrati, chiedeva ad di predisporre “un quadro riepilogativo finale reale per ogni singola utenza .. precedentemente gestita, dal quale si evincano, per il periodo maggio
2012 – gennaio 2013, i consumi effettivamente registrati, la relativa data di riferimento e gli importi”, nonché con pec del 21.01.2016 chiedeva l'invio di un elenco di tutte le fatture emesse (cfr. all. n. 11).
Analoghe contestazioni e le medesime richieste venivano formulate dal convenuto in tutte le altre risposte, anche in quelle inviate all'attrice nella sua qualità di cessionaria dei crediti in questione (cfr. all.ti n. 11, 15,
17, 17.1 e 21).
Tali contestazioni e tali richieste rimanevano, tuttavia, prive di riscontro, in quanto né il creditore originario
ON
né la cessionaria e odierna attrice pur continuando ad intrattenere rapporti epistolari con il CP_4 rappresentati dalle numerose diffide e solleciti di pagamento, fornivano i chiarimenti e la CP_1 documentazione richiesta, non consentendo con ciò di ricostruire il complesso rapporto contrattuale in questione.
L'attrice non ha prodotto, nemmeno a seguito dell'ordine di esibizione impartito dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutte le fatture emesse nei confronti del convenuto.
In presenza di tali specifiche e motivate contestazioni formulate dal convenuto, relativamente alla impossibilità di individuare, per ciascun punto di prelievo, la quantità di energia fornita e di verificare le misure e i conteggi esposte nelle fatture, l'attrice non ha inteso fornire alcun elemento utile alla ricostruzione del rapporto contrattuale, limitandosi a richiamare le fatture azionate, con la conseguenza che il suo assunto
è rimasto sfornito di prova, non avendo dimostrato né il quantum dell'energia elettrica somministrata, né la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore.
In ogni caso, occorre aggiungersi che il convenuto nella nota di riscontro del 19.06.2017 prot. n. CP_1
1983 inviata sia ad (cfr. all. n. 15 produzione del convenuto) sia all'attrice, in allegato a CP_4 Pt_5
ON quella del 08.05.2018 (cfr. all. 17.1 produzione convenuto), nota mai contestata da controparte o da evidenziava di aver saldato con ordinativo n. 154 del 14.03.2014 ed a seguito di riconoscimento di debiti fuori bilancio, tra le altre, le rimanenti fatture di conguaglio sopra citate, inerenti al periodo oggetto di
13 contratto (da maggio 2012 al 07.02.2013), ovvero evidenziava di aver saldato le fatture: M136838606 del
24.06.2013 per l'importo di €. 2.091,96; M137043515 del 26.08.2013 per l'importo di €. 7.209,98;
M146457572 del 28.04.2014 per l'importo di €. 216,05 e M146562992 del 10.06.2014 per l'importo di €.
ON 925,40, con ciò estinguendo la sua obbligazione nei confronti di , quindi, dell'attrice.
Tale pagamento ha trovato conferma anche nella determinazione n. 21 del 10.03.2014, con la quale l'Ente convenuto, in persona del responsabile dell'Area Tecnica, dopo aver dato atto del riconoscimento di debiti fuori bilancio con Deliberazione di C.C. n. 35 del 14.12.2013, liquidava in favore di l'importo di CP_4
€. 23.866,82 e, successivamente, ne eseguiva il pagamento sempre in favore di mediante CP_4
l'emissione del mandato di pagamento n. 154 del 14.03.2014, certificato dalla quietanza n. 154 sempre del
14.03.2014 (cfr. all. n. 8 e 9 comparsa di costituzione).
ON A tanto occorre aggiungere che l 27.09.2016 ed il 14.02.2017 emetteva in favore del convenuto due note di credito per il rispettivo importo di €. 12.445,01 e di €. 7.658,93 (cfr. all. n. 12 e 13 alla memoria di costituzione del convenuto).
Pertanto, in conseguenza di quanto suddetto, la domanda attrice deve essere rigettata.
Infine, quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., osserva il Tribunale che
“il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere ammissibile tale domanda, la stessa è, comunque, infondata, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in merito all'effettivo arricchimento del convenuto o al proprio depauperamento, ovvero, non ha avendo provato né che il convenuto ha usufruito di prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento erano state emesse le fatture azionate, né di aver effettivamente fornito l'energia elettrica di cui chiede il pagamento e/o l'indennizzo.
Come è noto, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. va commisurato alla diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento e, quindi, deve essere pari alla minor somma tra l'arricchimento ed il correlato depauperamento.
In tema di calcolo dell'indennizzo, le S.U. della S.C. (cfr. Sent. n. 23385/2008), nel comporre il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido
(ossia delle spese e dei costi), con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
La ragione di ciò è da ravvisare nella ratio dell'art. 2041 c.c., che consiste nell'impedire un ingiustificato arricchimento cui corrisponda un impoverimento, ossia una perdita patrimoniale e non, invece, un danno, in quanto è estranea alla norma di cui all'art. 2041 c.c. la logica riparatoria propria del rimedio risarcitorio.
Tuttavia, non avendo parte attrice specificato l'entità della diminuzione patrimoniale, ne consegue che la medesima non ha adempiuto sotto tale profilo, all'onere della prova sulla stessa incombente.
14 Per vero la stessa formulazione del petitum, a tal riguardo, con richiesta di parametrare l'indennizzo ex art
2041 c.c. alla misura del credito, senza alcun riferimento ai costi e spese della cessione, lascia emergere l'assoluta assenza dell'indicazione dell'indice del depauperamento tale da consentire la quantificazione dell'indennizzo di cui trattasi.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni diversa e ONroparte_1 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
; ONroparte_1
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto che liquida in €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 31.08.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 970 R.G. dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F.: , con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Parte_1 P.IVA_1
5, in persona dei procuratori speciali dott. e avv. rappresentata e difesa, in Parte_2 Parte_3 forza di procura in atti, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paola Marra, presso il cui studio in Milano, al
Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, C.F.: , in persona del Sindaco, legale ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tassone Donatella, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via Umberto I, n. 21, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: Somministrazione - pagamento corrispettivo – cessione del credito – indebito arricchimento.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 08.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società , conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ONroparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
ON In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: ONroparte_1
a. € 13.793,90 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
1 c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1
ON tempore, al relativo pagamento in favore di;
ON In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: ONroparte_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il ONroparte_1
ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del ONroparte_1
ON legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 ONroparte_1
c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
”.
Sosteneva l'attrice di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e che nell'ambito di tale attività, si era resa cessionaria dei crediti vantati CP_ nei confronti dell' convenuto da vari fornitori di quest'ultimo: e CE FCT S.p.A. CP_4
L'attrice specificava che le erano stati ceduti e che aveva azionato nel presente giudizio, i seguenti crediti:
a. € 13.793,90 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03.
Quanto alla legittimazione attiva, spiegava che in forza dei contratti prodotti quali doc. 04, aveva acquistato da alcuni fornitori del convenuto i crediti dai medesimi vantati nei confronti di quest'ultimo, evidenziando che taluni di essi avevano avuto ad oggetto crediti già sorti in capo alla società fornitrice nei confronti del convenuto (e, dunque, portati da fatture già emesse nei confronti del debitore), altri avevano, invece, avuto
2 ad oggetto, anche ai sensi della L. n. 52/91, crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi
CP_ tra la società fornitrice e l convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione.
Aggiungeva che, come richiesto dalla legge, gli atti di cessione erano stati stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio ed erano stati regolarmente notificati alla parte debitrice, per cui, per effetto di tali cessioni era divenuta titolare dei predetti crediti ed in tale qualità era, pertanto, legittimata a chiedere la condanna della parte convenuta al relativo pagamento in proprio favore.
Sempre l'attrice sottolineava, inoltre, che i crediti azionati erano certi, liquidi ed esigibili. Infatti, il convenuto, anche dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento (doc. 05), non sollevava contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né, a monte, in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti avevano tratto origine.
Si riservava, comunque, di produrre nel corso del giudizio le fatture costituenti la sorte capitale insoluta unitamente alla documentazione comprovante la fonte del rapporto contrattuale intercorso tra il convenuto e le società fornitrici e l'avvenuta esecuzione, da parte di queste ultime, delle prestazioni dalle medesime dovute.
In ogni caso, fermo restando quanto appena sottolineato, nell'eventualità di contestazioni, da parte del convenuto, in ordine al rapporto contrattuale intercorso con le società che le avevano ceduto i crediti, avanzava, in via subordinata e sussidiaria, domanda di condanna del convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione
CP_ monetaria dal dovuto al saldo. Ciò in quanto l' convenuto aveva, in ogni caso, pacificamente usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento erano state emesse le fatture azionate.
Quanto agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, deduceva che per effetto degli atti di cessione, si era resa cessionaria, oltre della sorte capitale, anche degli interessi di mora già maturati (per espressa pattuizione derogativa dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c.) così come di quelli non ancora scaduti
(quali accessori del credito ex art. 1263, comma I, c.c.), la cui misura era, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. n.
231/02, quella “degli interessi legali di mora” con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo, ed ammontava alla data del 30.07.2020 ad €.
5.381,30, oltre quelli maturandi fino alla data di effettivo pagamento.
Relativamente, poi, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, osservava che gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica della citazione non risultavano scaduti da almeno sei mesi, producevano a loro volta, ai sensi dall'art. 1283 c.c., interessi dal giorno della domanda giudiziale (dunque, dalla notificazione della citazione) nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02, in forza del rinvio operato dall'art. 1284 co. 4, c.c.
Infine, precisava di aver diritto a vedersi riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 co. 2 D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE (doc. 06) così
3 come interpretata dalla Commissione Europea (doc. 07), a titolo di risarcimento del danno, un importo forfettario di €. 40,00 per ciascuna delle 19 fatture impagate, per l'importo complessivo di €. 760,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , in persona del Sindaco p.t., che ONroparte_1 contestava tutte le avverse deduzioni, eccependo:
1. L' insussistenza del credito vantato per intervenuto pagamento integrale delle fatture al creditore originario ( . Precisava al riguardo che aveva stipulato con la cedente contratti per la CP_4 CP_4 fornitura di energia elettrica, sia per i locali sede del Comune, sia per la pubblica illuminazione, con decorrenza da maggio 2012 al 07.02.2013, allorquando risolveva i rapporti a causa ed in conseguenza delle gravi anomalie riscontrate nelle forniture ed, in particolare, dell'eccesiva onerosità dei costi per la fornitura dei servizi stessi, assolutamente differenti e maggiori rispetto a quelli contrattualmente convenuti, come era desumibile sia dal contenuto della delibera di GC. N. 76 del 22.08.2012 (doc n. 3) che dalla corrispondenza intercorsa tra l'Ente e la (doc. n. 11, 14, 15). Parte_4
Con Aggiungeva che aveva più volte richiesto ad di inviargli la copia di tutte le fatture emesse nei suoi confronti (alcune delle quali mai pervenute all'indirizzo dello stesso), al fine di consentirgli di operare una ricostruzione completa e definitiva degli importi complessivamente dovuti a saldo ed a definizione del
Con rapporto, ma on riscontrava mai tali richieste, rimanendo sempre inadempiente alle suddette, legittime,
Con istanze. Ad ogni modo, nel 2014 aveva corrisposto ad per soli 9 mesi di fornitura, con due mandati di pagamento differenti, la rilevante somma di €. 62.574,67, di cui € 38.707,85 con mandato n. 91 del
12.02.2014 (doc.9) ed €. 23.866,82 con mandato n. 154 del 14.03.2014 (doc. n. 9). Inoltre, nel 2015 EN chiedeva la certificazione di crediti basati su fatture presuntivamente trasmesse ed ancora da saldare, per un importo pari ad oltre €. 14.000,00 (doc. n.10). Richiesta che contestava con nota del 21.01.2016 (doc. n.
11), rilevando che alcune fatture indicate nella suddetta istanza erano già state saldate con precedente mandato di pagamento e le altre non gli erano mai state trasmesse. In tale sede reiterava nuovamente la richiesta finalizzata ad ottenere copia di tutte le fatture emesse dal gestore-fornitore, al fine di ricostruire l'intero rapporto contrattuale, ma inutilmente, in quanto anche tale sollecito rimaneva inascoltato. Con Rappresentava, a riprova della sua buona fede e della correttezza e trasparenza del proprio operato, che dopo aver ricevuto i pagamenti con i mandati sopra indicati, gli trasmetteva due note di credito, una il
27.09.2016 pari ad € 12.445,01 e l'altra, del 14.02.2017, pari ad € 7.658,93 (doc. 12 e 13). E tanto sembrava Con confermare che nulla doveva ad ovvero all'odierna attrice in qualità di cessionario.
Evidenziava, che nemmeno da tali note di credito si evinceva a quali fatture erano riconducibili gli importi stornati, tanto che anche in tale circostanza chiedeva delucidazioni e spiegazioni al fornitore, nonché copia integrale di tutte le fatture emesse nei suoi confronti, ma il fornitore perseverava nella propria condotta affatto collaborativa!
Aggiungeva che a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, rendeva edotta quest'ultima di tutte le circostanze innanzi divisate contestando il credito presuntivamente vantato (doc. da n. 15 a n. 21).
4 Con Sottolineava che la confusione e l'assenza di trasparenza di erano state mutuate anche dall'attrice, atteso che quest'ultima, inizialmente, sollecitava il pagamento di fatture per l'importo complessivo di €. 1.123,46
(doc. n.
5.1 e 5.2 di controparte) e poi agiva in giudizio per un importo di gran lunga maggiore (oltre €.
13.000,00), senza fornire neanche la prova di esserne legittimata. A tale ultimo proposito rilevava che la quota della presunta pretesa creditoria derivante dalla cessione della società CE FCT S.p.A., compiegata ex adverso, non era ad esso opponibile, poiché non gli era mai stato notificato l'atto di cessione con cui
Con sarebbe stato ceduto il credito da lla società CE FCT S.p.a., la quale non era mai stata sua fornitrice.
Ribadiva che, in ogni caso, gli importi contenuti nell'atto di cessione, oltre che inopponibili, erano già stati saldati con il mandato di pagamento n. 154 del 14.03.2014, come provato per tabulas.
2. L'inopponibilità ad esso convenuto delle cessioni. A tale proposito, dopo aver ricordato che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. richiedeva una peculiare forma per l'atto di cessione e la necessità della notifica dell'atto alla Pubblica Amministrazione e che il mancato rispetto di tali formalità comportava l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, lamentava che dalla documentazione fornita dall'attrice non emergeva che gli era stato notificato l'atto di cessione con cui la società Face FCT S.p.A. aveva ceduto a sua volta alla banca attrice crediti che le erano stati originariamente
Con ceduti da (presunto creditore originario) in data imprecisata e con atto notarile sconosciuto. Ne conseguiva che tale cessione non gli poteva essere opposta e che la società attrice era, nel merito, priva della titolarità del diritto azionato.
3. Mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità delle fatture azionate a titolo di capitale dall'attrice.
Quest'ultima non aveva prodotto in giudizio né le fatture emesse da costituenti la presunta sorte CP_4 capitale insoluta, né la documentazione comprovante la fonte del rapporto contrattuale con esso intercorso
Con né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte di Ribadiva che la sua unica fornitrice era stata
[...]
CP_
, giammai la società CE FCT S.p.A., pertanto, chiedeva di ordinare all'attrice di esibire tutte le fatture Con emesse da ei suoi confronti da maggio 2012 al 07.02.2013, al fine di poter ricostruire in modo definitivo e risolutivo la vexata quaestio.
Evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, aveva più volte contestato la condotta Con tenuta da già durante la vigenza del contratto di fornitura, tanto che la causa della risoluzione del contratto era da individuarsi proprio nell'assenza di chiarezza della fatturazione e nell'eccessiva onerosità dei costi derivanti dalla fornitura di Energia Elettrica, difformi rispetto alle condizioni contrattuali pattuite.
Rilevava che la normativa vigente in materia, in caso di crediti vantati nei confronti della P. A., richiedeva come necessaria la certificazione degli istessi da parte dell'Ente, ai fini della attestazione di certezza, liquidità ed esigibilità. Certificazione insussistente nel caso di specie, per cui il credito non poteva essere considerato certo, liquido ed esigibile e non poteva essere, di conseguenza, recuperato.
4. Inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
In relazione a tale domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., osservava che la stessa era da dichiararsi inammissibile per assenza dei presupposti per poterla esperire, dal momento che, secondo la costante
5 giurisprudenza di legittimità e di merito, “è necessario che la parte che l'ha formulata abbia posto in modo chiaro ed inequivocabile un nuovo spunto di indagine diverso rispetto alla domanda principale che giustifichi l'esame di una situazione di arricchimento senza causa (ex multis Cass. SS.UU. 26128/2010)”, nuovo spunto che mancava nel caso in esame.
5. Non debenza degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nonché del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6, d. lgs. n. 231/02 in relazione ai crediti per sorte capitale.
A tale proposito il convenuto osservava che, in ogni caso, non erano dovuti né gli interessi moratori, né gli interessi anatocistici, né tantomeno il risarcimento dei costi di recupero del credito, nella misura indicata. E tanto perché, a differenza di quanto sostenuto da controparte, non trovava applicazione al caso di specie la
Direttiva Comunitaria 2011/7 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs n. 192 del 9 novembre 2012 che modificava il D. Lgs n. 231/2002, posto che l'art. 3 del D.
Lgs. N. 192/2012 ha stabilito che “le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1°gennaio 2013” e che il contratto di fornitura in questione è stato concluso a maggio 2012 e risolto a febbraio 2013.
Quanto, poi, agli interessi moratori, rappresentava che il ritardo nel pagamento era direttamente riconducibile alla condotta non trasparente e non collaborativa tenuta da sia durante la vigenza CP_4 del contratto che successivamente alla sua risoluzione, così come in precedenza evidenziato ed argomentato.
Tanto esposto chiedeva:
“A. accertare e dichiarare che la Società attrice, in qualità di cessionaria, non è creditrice di alcuna somma nei confronti del convenuto per essere stato già saldato l'intero debito da parte del CP_1 CP_1 medesimo nei confronti del proprio Fornitore e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata;
CP_4 in via subordinata
B. accertare e dichiarare che l'atto di cessione intervenuto tra la Società CE FCT S.p.A. e la parte attrice con scrittura privata autenticata, in data 29.09.2017, registrata al 36900 Serie T in Milano, notaio
[...]
non è opponibile al comune convenuto per tutte le ragioni spiegate in narrativa Persona_1 al punto 2;
C. accertare e dichiarare che l'intero credito azionato non è certo, liquido ed esigibile, per tutte le ragioni innanzi divisate ed, in particolare, in forza di quanto argomentato al punto 3, e, per l'effetto, rigettare la domanda;
D. accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sono dovuti né gli interessi moratori, né gli interessi anatocistici, né tantomeno il risarcimento per dei costi per il recupero del credito nella misura indicata da parti attrice, pari ad €760,00, per tutte le ragioni innanzi argomentate ed, in particolare, in forza di quanto divisato al punto 5;
E. dichiarare, in ogni caso, inammissibile e rigettare la domanda di indebito arricchimento, così come formulata ex adverso, per le ragioni di cui in narrativa;
6 in via istruttoria
F. ordinare, in ogni caso, all'attrice di esibire tutte le fatture emesse dal fornitore del comune convenuto,
durante tutto l'arco del rapporto contrattuale (al fine di ricostruire integralmente il rapporto CP_4 credito – debito, anche precedente alle intervenute cessioni), nonché la documentazione comprovante la fonte del rapporto contrattuale intercorso tra l'Ente e la società fornitrice e l'avvenuta esecuzione CP_4 delle prestazioni da parte di quest'ultima;
G. con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. a partire dall'8.02.2021, la causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti. In particolare, all'udienza del 16.11.2021 il precedente giudicante ordinava all'attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “di esibire le fatture emesse dal fornitore del CP_1 convenuto, la società durante l'arco del rapporto contrattuale da maggio 2012 al 7 febbraio CP_4
2013”. In seguito, l'attrice ottemperava parzialmente a tale ordine depositando in data 09.05.2022 le fatture
ON emesse da el periodo sopra indicato ad esclusione di quelle relative al periodo dal 07 settembre 2012 al 15 novembre 2012.
Ancora dopo, all'udienza del 23.05.2025 si disponeva rinvio a quella dell'11.03.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per il carico del ruolo al 04.02.2025.
All'esito di tale udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il fascicolo veniva trasmesso a questo magistrato per la decisione e rinviata all'udienza del 20.03.2025.
Infine, a tale udienza, celebrata anch'essa nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 08.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, sia l'attrice che il convenuto depositavano le comparse conclusionale e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disattesa la richiesta del convenuto di dichiarare l'inammissibilità di tutte le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. redatte dall'attrice, perché depositate intempestivamente.
Al riguardo va, infatti, osservato che all'udienza del 01.12.2020 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui al citato art. 183 c. 6 c.p.c., di (30+30+20 giorni), a decorrere dal 08.02.2021, sicché tali termini scadevano, rispettivamente, il 10.03.2021, il 09.04.2021 ed il 29.04.2021 e che l'attrice ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6, proprio nei giorni di scadenza degli anzidetti termini, ossia ha depositato la memoria 1° termine il 10.03.2021, quella 2° termine il 09.04.2021 e quella 3° termine il 29.04.2021, quindi nel pieno rispetto dei termini assegnati.
Tanto chiarito, occorre sottolineare che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore
7 convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020, n. 3996).
Infine, è parimenti noto che, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. “chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1). “Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2). Ebbene, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito
(cfr. Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007).
In definitiva, presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Tanto premesso, in via preliminare, deve evidenziarsi che l'eccezione di inopponibilità della cessione dei crediti con cui la Face Fct SP ha a sua volta ceduto all'attrice i crediti che le erano stati originariamente ON ceduti da per difetto di notifica dell'atto di cessione all'ente comunale, risulta priva di pregio.
Orbene, la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss.
c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571). Difatti, la cessione, ai sensi dell'art. 1260
c.c., è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. Tale contratto è consensuale con effetti reali, nel senso che una volta concluso (dal cedente e dal cessionario) e perfezionato, ovvero nel momento in cui le parti raggiungono il consenso sulla conclusione del contratto (art. 1376 c.c.), determina una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e produce, contestualmente, l'effetto reale di trasferire il diritto di credito dal cedente al cessionario. Il debitore ceduto, invece, è terzo rispetto al contratto di cessione del credito: la cessione
8 medesima produce effetti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), il quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente.
La cessione dei crediti tra privati ha, normalmente, forma libera, mentre per quella riguardante i crediti nei confronti della P.A., secondo quanto previsto dagli artt. 69 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e 117 D. L.vo
12.04.2006 n. 163 (Codice degli appalti) è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché la notifica della cessione a quest'ultima. Particolare è anche la circostanza secondo la quale, il mancato rispetto della forma non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
A ciò si aggiunga che, l'art. 9 dell'all. E della L. 20.03.1865 n. 2248 espressamente richiamato dall'art. 70
R.D. 18.11.2023 n. 2440 stabilisce che: qualora il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Va, poi, precisato che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica, secondo la consolidata impostazione della giurisprudenza, ai soli rapporti di durata come l'appalto o la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Orbene, nella fattispecie in esame, atteso che il credito azionato è relativo, pacificamente, a prestazioni già interamente eseguite, dovrà essere applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 e ss. c.c., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della P. A. (cfr. Cass., 6 febbraio 2007, n. 2541 che ha chiarito che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.”).
Inoltre, l'attrice ha depositato, allegati alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la scrittura privata autenticata da notaio di cessione del credito da EN Gas e Luce SP a CE CT SP (registrata il 27.09.2017) con relativa notifica al comune convenuto eseguita a mezzo pec il 05.10.2017 (cfr. all. n. 9 alla suddetta memoria – contratto e ricevute di accettazione e consegna della pec), su cui non vi è contestazione
9 sull'avvenuta ricezione, ma solo sulla inidoneità del file depositato a fornire la prova della notifica poiché
Con prodotto in formato pdf e non in formato .eml ovvero poiché privo dell'attestazione di conformità e, in ogni caso, poiché inviato da indirizzo pec non chiaramente riconducibile alla CE Fct e ad indirizzo dell'Ente non estratto dal registro IPA.
ONestazioni che non colgono il segno e che vanno, quindi disattese, dal momento che la notifica della cessione non richiede particolari formalità e può avvenire in diversi modi: tramite comunicazione scritta, pec, ecc. ma anche attraverso un atto di citazione o un altro atto processuale, purché idoneo a rendere il debitore ceduto consapevole della mutata titolarità del credito. Cosa verificatasi nel caso in esame.
Nel merito, l'ente convenuto ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per intervenuto pagamento integrale delle fatture al creditore originario, CP_4
La res litigiosa, dunque, attiene all'esistenza e quantità del credito.
Sul punto giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 299/2016
e Cass. n. 15383/2010).
Inoltre, con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., che le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Quanto alla disciplina speciale, va ricordato che la L. 14.11.1995 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, AEEG, di recente ribattezzata RA (Autorità per la regolazione reti, energia ed ambiente) con stringenti poteri regolatori e di vigilanza sugli operatori della filiera del mercato dell'energia: la Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. art. 1339 c.c., nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti (Cass. civ., sez.
6-3 n. 23184 del
31.10.2014; conf.: Cass. civ., sez. 3, 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ., sez. 3, 27.07.2011 n. 16401).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della cd liberalizzazione del mercato dell'energia disposta dal D.
L.vo 79/1999, come succ. mod., della L. 23.08.2004 n. 239 e dal D.L. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla L. 03.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche
10 responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni). La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio è stata regolata dalla delibera AEEG del 28.12.1999
n. 200. Ex art. 5 delibera 200/1999 l'esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi;
i consumi in stima devono essere il più possibile vicini ai consumi presumibili;
i conguagli a favore dell'utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell'errore. L'esercente può, nelle more della ricezione di misure con i consumi effettivi, emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo poi quanto prima allinearsi alle misure effettive non appena disponibili, emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito. Gli artt. 9, 10 e 11 della delibera
200/1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle fatture di trasporto dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (o trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete costituiscono prova idonea dell'energia effettivamente erogata relativamente alle quantità e misure ivi esposte, salvo contestazione specifica e motivata da parte dell'utente della non correttezza delle misure e dei conteggi operati dal terzo
Distributore locale (ex multis: Tribunale di Napoli sentenze n. 14133/2016 del 28.12.2016 - n. 5869/2017 del 28.04.2017-24.05.2017).
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che nella fattispecie in esame, risulta pacifico tra le parti, in quanto non contestato ed anzi sostenuto da entrambe, che tra e il è intercorso un CP_4 ONroparte_1 contratto di somministrazione di energia elettrica da fornirsi nei locali comunali e per l'illuminazione pubblica protrattosi nel periodo da maggio 2012 al 07.02.2013.
Tanto evidenziato, va precisato che l'attrice ha inteso fornire prova del suo credito mediante il deposito delle fatture oggetto delle cessioni, contenenti la descrizione del credito azionato. In particolare, si tratta di n. 19 fatture emesse nel periodo dal 24.06.2013 al 09.08.2016 (di cui n. 17 cedute all'attrice da CE FCT e n. 2 Con da , per l'importo complessivo di €. 14.030,47, di cui l'attrice chiede il pagamento a titolo di sorte capitale per il residuo importo di €. 13.793,90 (cfr. all.ti n. 3 all'atto di citazione e fatture dal n. 14 al n. 32 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice). Tutte tali fatture sono state emesse successivamente alla cessazione sia del rapporto contrattuale, sia della fornitura di energia elettrica e sono tutte di conguaglio.
Ciascuna di tali fatture è relativa a molteplici e numerosissimi punti di prelievo o di consegna dell'energia
(con differenti codici POD) dislocati in vari luoghi del territorio comunale.
Tuttavia, la quasi totalità di esse (tutte ad eccezione delle fatture: M136838606 in parte – M137043515 –
M146457572 in parte e M146562992 in parte, di cui si dirà in seguito) è inerente periodi successivi al
11 07.02.2013, data di cessazione della fornitura. In maniera specifica, la quasi totalità delle fatture azionate contiene l'addebito, riferito a molteplici punti di prelievo, delle sole quote fisse per i servizi di vendita e di rete (quali esemplificativamente: commercializzazione vendita, componente dispacciamento, corrispettivo aggregazione misure, quota fissa, quota potenza e relative imposte ecc.), concernenti numerose mensilità successive a febbraio 2013 con l'esposizione di consumi pari, nella quasi totalità delle stesse, a zero Kwh e, comunque, riferiti sempre a periodi successivi a febbraio 2013.
Inoltre, le fatture M136838606 dell'importo di €. 2.246,49 e M146562992 dell'importo di €. 3.019,25, di cui l'attrice chiede, però, in pagamento le minori somme, rispettivamente, di €. 2.091,06 e di €. 925,40, come chiaramente emerge dall'all. n. 3 all'atto di citazione e la fattura M146457572 dell'importo di €.
216,05, seppur di conguaglio per i periodi oggetto di contratto (maggio 2012-07.02.2013), contengono addebiti non in sorte capitale, ma per interessi di mora per ritardato pagamento e, specificamente, la prima ON per €. 164,53, la seconda per €. 680,39 e la terza per €. 231,30. Anche l'ultima fattura emessa da la n.
E 166028870 del 09.08.2016, dell'importo di €. 583,50 contiene addebiti per interessi di mora per ritardato pagamento per €. 274,32.
Ne consegue che gli importi annotati in tali fatture, poiché riferiti a periodi diversi rispetto a quello in cui si
è protratto il contratto di somministrazione e poiché non inerenti la sorte capitale bensì interessi di mora, non possono essere riconosciuti come dovuti.
Residua, quindi, da esaminare solo la richiesta di pagamento delle fatture M136838606 del 24.06.2013 dell'importo di €. 2.246,49, di cui l'attrice chiede il pagamento per l'importo di €. 2.091,96 (essendo €.
164,63 richiesti per oneri diversi rappresentati da interessi); M137043515 del 26.08.2013 dell'importo di €.
7.209,98; M146457572 del 28.04.2014 dell'importo di €. 216,05 e M146562992 del 10.06.2014 dell'importo di €. 3.019,25, di cui l'attrice chiede il pagamento solo per il residuo importo di €. 925,40.
Orbene, in ordine all'esistenza di tale credito chiesto in pagamento, ammontante complessivamente a €.
10.443,39, l'ente convenuto ha eccepito l'estinzione dello stesso per intervenuto pagamento, sicché occorre verificare la fondatezza di tale eccezione nell'ambito della quale quest'ultimo ha dedotto: di aver chiesto più volte ed inutilmente al creditore originario, di inviargli tutte le fatture al fine di ricostruire con CP_4 esattezza gli importi complessivamente dovuti nel corso del rapporto contrattuale tra loro intercorso;
di aver contestato l'ammontare degli importi richiesti rifiutandosi finanche di certificarne il relativo credito;
di aver, comunque, provveduto all'integrale pagamento delle fatture emesse da mediante il versamento, CP_4 con due diversi mandati di pagamento, della somma complessiva di €. 62.574,67.
Tale eccezione è stata provata dalla documentazione versata in atti.
Infatti, il convenuto ha dimostrato di aver più volte contestato le diffide di pagamento provenienti sia da ON
sia dall'attrice (cfr. all.ti n. 5 atto di citazione). CP_4
Con In ordine a tali diffide, appare opportuno osservare che le 4 diffide di risalgono: la prima al 2014 e le Con altre tre al 2017, ossia ad un periodo successivo a quello in cui ha ceduto, con due diversi atti risalenti ON entrambi al 2006, i crediti all'attrice, pertanto, tenuto conto che n tutte le diffide non menziona affatto
12 e non specifica le fatture che ritiene insolute, ma ne indica, molto genericamente, il solo numero complessivo
(rispettivamente 10, 17, 13 e 15), deve ritenersi che le diffide di pagamento del 2017 sono, quasi certamente, relative a crediti diversi rispetto a quelli ceduti che, invero, riguardano tre sole fatture, due delle quali
ON azionate in giudizio;
mentre le due diffide dell'attrice risalgono ai mesi di aprile e luglio 2017 e sono
ON entrambe relative ai crediti portati dalle due sole suddette fatture cedutele da dell'importo complessivo di €. 1.123,46 (cfr. all.ti n. 5 atto citazione), anche se poi agiva nel presente giudizio per un importo di gran lunga maggiore (€. 13.793,90).
CP_ Tanto osservato, giova evidenziare che l' convenuto fin dal 2013, nel contestare con nota del 18.09.2013 ON (cfr. all n. 6 comparsa di costituzione) la fattura M137043515, dopo aver premesso che on forniva il servizio da gennaio 2013 e che a distanza di diversi mesi dalla cessazione delle forniture continuava a ricevere bollette relative a consumi e/o conguagli per le quali non risultava agevole risalire ai periodi di ON riferimento né agli effettivi consumi registrati, chiedeva ad di predisporre “un quadro riepilogativo finale reale per ogni singola utenza .. precedentemente gestita, dal quale si evincano, per il periodo maggio
2012 – gennaio 2013, i consumi effettivamente registrati, la relativa data di riferimento e gli importi”, nonché con pec del 21.01.2016 chiedeva l'invio di un elenco di tutte le fatture emesse (cfr. all. n. 11).
Analoghe contestazioni e le medesime richieste venivano formulate dal convenuto in tutte le altre risposte, anche in quelle inviate all'attrice nella sua qualità di cessionaria dei crediti in questione (cfr. all.ti n. 11, 15,
17, 17.1 e 21).
Tali contestazioni e tali richieste rimanevano, tuttavia, prive di riscontro, in quanto né il creditore originario
ON
né la cessionaria e odierna attrice pur continuando ad intrattenere rapporti epistolari con il CP_4 rappresentati dalle numerose diffide e solleciti di pagamento, fornivano i chiarimenti e la CP_1 documentazione richiesta, non consentendo con ciò di ricostruire il complesso rapporto contrattuale in questione.
L'attrice non ha prodotto, nemmeno a seguito dell'ordine di esibizione impartito dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutte le fatture emesse nei confronti del convenuto.
In presenza di tali specifiche e motivate contestazioni formulate dal convenuto, relativamente alla impossibilità di individuare, per ciascun punto di prelievo, la quantità di energia fornita e di verificare le misure e i conteggi esposte nelle fatture, l'attrice non ha inteso fornire alcun elemento utile alla ricostruzione del rapporto contrattuale, limitandosi a richiamare le fatture azionate, con la conseguenza che il suo assunto
è rimasto sfornito di prova, non avendo dimostrato né il quantum dell'energia elettrica somministrata, né la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore.
In ogni caso, occorre aggiungersi che il convenuto nella nota di riscontro del 19.06.2017 prot. n. CP_1
1983 inviata sia ad (cfr. all. n. 15 produzione del convenuto) sia all'attrice, in allegato a CP_4 Pt_5
ON quella del 08.05.2018 (cfr. all. 17.1 produzione convenuto), nota mai contestata da controparte o da evidenziava di aver saldato con ordinativo n. 154 del 14.03.2014 ed a seguito di riconoscimento di debiti fuori bilancio, tra le altre, le rimanenti fatture di conguaglio sopra citate, inerenti al periodo oggetto di
13 contratto (da maggio 2012 al 07.02.2013), ovvero evidenziava di aver saldato le fatture: M136838606 del
24.06.2013 per l'importo di €. 2.091,96; M137043515 del 26.08.2013 per l'importo di €. 7.209,98;
M146457572 del 28.04.2014 per l'importo di €. 216,05 e M146562992 del 10.06.2014 per l'importo di €.
ON 925,40, con ciò estinguendo la sua obbligazione nei confronti di , quindi, dell'attrice.
Tale pagamento ha trovato conferma anche nella determinazione n. 21 del 10.03.2014, con la quale l'Ente convenuto, in persona del responsabile dell'Area Tecnica, dopo aver dato atto del riconoscimento di debiti fuori bilancio con Deliberazione di C.C. n. 35 del 14.12.2013, liquidava in favore di l'importo di CP_4
€. 23.866,82 e, successivamente, ne eseguiva il pagamento sempre in favore di mediante CP_4
l'emissione del mandato di pagamento n. 154 del 14.03.2014, certificato dalla quietanza n. 154 sempre del
14.03.2014 (cfr. all. n. 8 e 9 comparsa di costituzione).
ON A tanto occorre aggiungere che l 27.09.2016 ed il 14.02.2017 emetteva in favore del convenuto due note di credito per il rispettivo importo di €. 12.445,01 e di €. 7.658,93 (cfr. all. n. 12 e 13 alla memoria di costituzione del convenuto).
Pertanto, in conseguenza di quanto suddetto, la domanda attrice deve essere rigettata.
Infine, quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., osserva il Tribunale che
“il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere ammissibile tale domanda, la stessa è, comunque, infondata, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in merito all'effettivo arricchimento del convenuto o al proprio depauperamento, ovvero, non ha avendo provato né che il convenuto ha usufruito di prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento erano state emesse le fatture azionate, né di aver effettivamente fornito l'energia elettrica di cui chiede il pagamento e/o l'indennizzo.
Come è noto, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. va commisurato alla diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento e, quindi, deve essere pari alla minor somma tra l'arricchimento ed il correlato depauperamento.
In tema di calcolo dell'indennizzo, le S.U. della S.C. (cfr. Sent. n. 23385/2008), nel comporre il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido
(ossia delle spese e dei costi), con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
La ragione di ciò è da ravvisare nella ratio dell'art. 2041 c.c., che consiste nell'impedire un ingiustificato arricchimento cui corrisponda un impoverimento, ossia una perdita patrimoniale e non, invece, un danno, in quanto è estranea alla norma di cui all'art. 2041 c.c. la logica riparatoria propria del rimedio risarcitorio.
Tuttavia, non avendo parte attrice specificato l'entità della diminuzione patrimoniale, ne consegue che la medesima non ha adempiuto sotto tale profilo, all'onere della prova sulla stessa incombente.
14 Per vero la stessa formulazione del petitum, a tal riguardo, con richiesta di parametrare l'indennizzo ex art
2041 c.c. alla misura del credito, senza alcun riferimento ai costi e spese della cessione, lascia emergere l'assoluta assenza dell'indicazione dell'indice del depauperamento tale da consentire la quantificazione dell'indennizzo di cui trattasi.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni diversa e ONroparte_1 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
; ONroparte_1
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto che liquida in €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 31.08.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)
15