TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4650/2018 RGAC,
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. D. G. Apolloni, in virtù di mandato in atti;
CONTRO
in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta, rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. F. Barcaccia, in virtù di mandato in atti;
NONCHE'
in persona dei suoi l.r.p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso dall'Avv. Tatiana Cirimbilli, in virtù di mandato in atti;
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Controparte_3
Molinari, in virtù di mandato in atti.
***
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 07.02.2025, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta pagina 1 di 15 modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.8.2018, la (così Pt_1 anche, per brevità), evocava in giudizio in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del contratto d'appalto stipulato il 08.11.2012 con il quale la ditta odierna convenuta si era impegnata a realizzare, con fornitura dei materiali necessari e posa in opera, un impianto fotovoltaico, nei tempi e con le caratteristiche necessarie per consentire alla committente di avvantaggiarsi della tariffa incentivante di cui al D.M.
19.2.2007, per impianto con produzione maggiore di 20 KW ed architettonicamente totalmente integrato.
Assumeva parte attrice che dopo la messa in esercizio dell'impianto, nel 2015 la
SE, Ente gestore, aveva di fatto deciso di revocare l'incentivo, previamente concesso, perché, in esito a controlli effettuati in loco ed all'esame della documentazione amministrativa, aveva appurato che: A) l'impianto non risultava, dal punto di vista architettonico, totalmente integrato, per essere una parte dei pannelli allocati sulla falda del lato nord della copertura in maniera non aderente alla struttura sottostante, così da determinare uno “scalino”, in quanto tale da escludere la totale integrazione;
B) la comunicazione di fine lavori, da depositare sia ad esso SE che ad E-Distribuzione, risultava inoltrata successivamente al termine di scadenza previsto dalla norma. (31.12.2010).
Evidenziava la responsabilità dell'appaltatore, rilevando che il contratto concluso prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli incentivi promessi (ovvero, nel caso in cui la comunicazione della “fine lavori” non fosse intervenuta prima della entrata in vigore della nuova tariffa SE, prevista per il 01.01.20211), un impegno dello (così, anche, per brevità), di corrispondere la cifra pari alla CP_1 riduzione del contributo (ovvero, n.d.r., alla differenza tra quanto spettante in caso di accesso al cd. “conto II energia”, e quanto spettante in caso di accesso al pagina 2 di 15 cd. “conto III”, di poi effettivamente conseguito con medesima decorrenza) e quantificato in circa €. 28.000,00 circa.
Esponeva, ancora, di aver subito ulteriori danni dal comportamento inadempiente dello €. 5.000,00 per spese inutilmente sopportate per la realizzazione di CP_1 un impianto rivelatosi non integrato;
€. 3.000,00 per il costo del personale utilizzato per il recupero della documentazione afferente la pratica de qua;
€.
1.390,00, oltre oneri, per compenso professionale al consulente incaricato della verifica dell'impianto; €. 1.890,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale (negoziazione assistita).
Rassegnava, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Pt_1 contrariis rejectis, NEL MERITO In via principale - Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. e della omonima società per inadempimento del contratto Controparte_1 sottoscritto dalle parti in data 8 novembre 2010, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Per l'effetto - NDre Sig. e della omonima società al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla società odierna attrice i quali si quantificano in € 37.434,28 (trentasettemilaquattrocentotrentaquattro/28) ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, purché contenuta entro lo scaglione di valore dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato, anche mediante ricorso ai criteri equitativi di valutazione previsti dall'art. 1226, oltre rivalutazione monetaria, interessi ex art 1284 comma 4, maggior danno, spese di mediazione e spese legali per l'attività stragiudiziale prestata in relazione al predetto procedimento di mediazione, ai sensi del DM 55/2014.
Il tutto con vittoria di spese legali, competenze ed onorari, oltre accessori, ivi comprese le spese forfetizzate nella misura del 15 % del presente giudizio, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio lo che contestava la avversa CP_1 domanda;
evidenziava che la documentazione era stata inoltrata nei tempi previsti, tanto che, in data 21.12.2011, il SE riconosceva la tariffa incentivante richiesta, a seguito di esame tecnico e amministrativo della domanda inviata corredata di documentazione progettuale e fotografica, nonché delle autorizzazioni previste e della richiesta di connessione elettrica al gestore di rete pagina 3 di 15 territorialmente competente;
affermava che l'impianto era stato realizzato conformemente al progetto ed era “totalmente integrato”.
Stigmatizzava il comportamento dell'attrice, che mai aveva comunicato ad esso l'avvio della procedura di controllo da parte di SE (peraltro intervenuta CP_1 nel 2015, a distanza di circa 5 anni dal completamento dell'opera), così precludendo la possibilità di coadiuvare il committente ed anche verificare se l'impianto fosse stato oggetto di modifiche successive alla fine lavori;
proprio il notevole lasso di tempo intercorso rendeva infatti plausibile un intervento di terzi modificativo dello stato dell'impianto, considerato che parte attrice aveva richiesto il ristoro di somme per interventi inutilmente eseguiti.
Contestava il quantum richiesto e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa dello
Studio tecnico associato che aveva svolto -per conto di esso la CP_2 CP_1 progettazione e le operazioni di richiesta della tariffa incentivante, come lamentate da Pt_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare, in rito, Voglia il Tribunale spostare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza già fissata per il 10.1.2019, allo scopo di consentire la citazione ai fini di manleva e garanzia del terzo Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con sede in 06089 Torgiano (PG), Via Entrata n. 25, nel rispetto dei termini di cui all'art
163 bis c.c., In via principale, nel merito, Voglia il Tribunale di Perugia, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento in fatto e in diritto, In via subordinata, nel merito nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare Controparte_2
l'odierno convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte attrice. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CAP come per legge.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dello studio tecnico che si costituiva ritualmente, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice in manleva. Controparte_4
Contestava la ricostruzione operata dalla società attrice e chiariva che l'invio della
“fine lavori”, come prassi seguita dallo , era effettuata in due soluzioni: la CP_2 prima, entro il 31.12, a mezzo di modulistica cartacea consegnata a mani alla pagina 4 di 15 sede territorialmente competente e la seconda nei primi giorni del mese di CP_5 gennaio per procedere all'effettiva messa in funzione dell'impianto; sicché, la nota dalla quale risultava l'invio al Gestore in data successiva allo spirare del termine di legge era solo la seconda comunicazione che non inficiava la tempestività dell'inoltro del cosiddetto all. “P”.
Come la ditta convenuta, evidenziava l'anomalo comportamento della ditta attrice che, nonostante fosse stata compulsata al fine di richiedere ad tutta la CP_5 documentazione (anche cartacea) relativa all'impianto, aveva sistematicamente negato ogni forma di collaborazione, di fatto impedendone l'accesso.
Ancora, denunciava il notevole lasso di tempo intercorso tra la conclusione della propria attività professionale (e quella della ditta tale da legittimare CP_1 notevoli dubbi sul possibile intervento di terzi finalizzato alla modifica dell'originario impianto.
Quanto alla tipologia di impianto, contestava che quello progettato e realizzato fosse “non integrato”; sul punto chiariva come il SE avesse, anche in esito a risposta ai rilievi originariamente sollevati proprio dal Gestore, accettato la richiesta della e concesso il beneficio richiesto;
e ciò anche a Pt_1 dimostrazione della regolarità formale della pratica di accesso ai benefici incentivanti.
Impugnava anche la quantificazione della richiesta risarcitoria della Pt_1 destituita di fondamento ed afferente anche a voci assolutamente inesistenti e non dovute.
Quanto alla richiesta di manleva avanzata dallo ne postulava il rigetto CP_1 chiarendo che l'attività dello era limitata alla progettazione (non alla CP_2 direzione dei lavori) ed all'inoltro formale della documentazione, per cui, ove l'eventuale danno fosse conseguenza dell'errata realizzazione da parte dello solo quest'ultimo andava ritenuto responsabile;
in ogni caso, non poteva CP_1 certo rispondere in via esclusiva lo studio tecnico.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) preliminarmente ed in via procedurale, autorizzare lo alla chiamata in causa della propria Compagnia Controparte_2
pagina 5 di 15 assicuratrice, (c.f. e p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (cap 00198), Via Po n. 20, presso la cui agenzia ha stipulato la Polizza di Responsabilità civile n. 71 10121GO, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni richiesta per indenizzi, danni, spese quant'altro avanzata dalle parti in causa nei suoi confronti, con richiesta di differimento dell'udienza già fissata per il 13/06/2019, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c. B) Nel merito, In via principale, respingere la domanda di manleva avanzata dal
Sig. , per essere le contestazioni mosse dalla Controparte_1 [...] del tutto infondate, avendo lo Parte_1 Controparte_2 adempiuto correttamente all'incarico affidatogli per tutti i motivi indicati. 2) In via subordinata, laddove dovesse essere accertata e dichiarata eventuale responsabilità dello
e del Sig. nella causazione dei danni Controparte_2 Controparte_1 lamentati dalla Società attrice, condannare gli stessi ciascuno in ragione del grado di colpevolezza che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, al risarcimento dei danni, così come verranno accertati a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione. 3) In ogni caso, laddove dovesse essere accertata e dichiarata eventuale responsabilità dello
accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. CP_2 Controparte_2
7110121GO stipulata per la responsabilità civile con la e, per Controparte_4
l'effetto, condannare quest'ultima a tenere manlevato ed indenne lo Studio medesimo da ogni richiesta per indennizzi, danni, spese e quant'altro avanzata dalle parti in causa nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi.”.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, eccepiva la Controparte_4 mancanza della prova del rapporto intercorso tra l'attrice e la ditta convenuta, oltre che del rapporto tra quest'ultima e lo nel merito evidenziava CP_2
l'infondatezza della domanda attorea e, quanto alla domanda di manleva, eccepiva la mancanza di copertura della polizza invocata dallo CP_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale gradata: A) respingere la domanda attrice perché infondata e, comunque, non provata;
B) nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare l'insussistenza dei profili di responsabilità ascritti dalla stessa e/o dal Sig. allo e per l'effetto respingere la domanda di CP_1 Controparte_2 manleva svolta nei confronti del medesimo dal Sig. perché infondata;
Controparte_1
pagina 6 di 15 C) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice e di quella di manleva proposta dallo accertare e dichiarare, per i motivi esposti in CP_1 premessa, la non operatività della polizza n. 7110121GO in forza della quale lo
[...] ha chiesto la chiamata in manleva della con ogni CP_2 Controparte_4 consequenziale pronuncia;
- in via subordinata: D) nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse, comunque, l'esistenza di un obbligo di indennizzo o manleva a carico della
dichiarare la stessa tenuta a garantire e tenere indenne lo Controparte_4 per quanto lo stesso, secondo la corretta distribuzione delle responsabilità, CP_2 fosse tenuto a pagare in relazione ai fatti di causa, esclusivamente nei limiti delle pattuizioni di polizza e dei massimali prestati, con l'applicazione delle franchigie indicate in contratto;
E) respingere ogni altra domanda da chiunque proposta nei confronti della
CP_3 in quanto destituita di fondamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi
[...] professionali e accessori di legge.”
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, venivano concessi i termini per deposito memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'esito, il Tribunale ammetteva la prova orale, nei limiti dui cui all'ordinanza del
24.06.2020, contestualmente disponendo CTU tecnica.
Escussi i testi e depositata la CTU, successivamente integrata, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
In seguito a sostituzione del Giudice, veniva disposta la comparizione personale delle parti, e sentito il l.r.p.t. della società indi, nuovamente precisate le Pt_1 conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
La CTU espletata (anche come integrata successivamente al disposto richiamo dell'ausiliario a rendere chiarimenti) è ritenuta dal Giudicante completa ed esauriente, espletata con rigore metodologico, corredata da produzioni fotografiche, grafiche e documentali, scevra da vizi logici o motivazionali ed è, pertanto, fatta interamente propria dal Tribunale.
pagina 7 di 15 Ebbene, la consulenza ha consentito di acclarare che: nessun intervento materiale
è intervenuto sulla falda di tetto coperta dai pannelli fotovoltaici originariamente posti in opera da sicché, alla data delle operazioni peritali, l'impianto si CP_1 presentava tal quale esistente al momento del completamento dell'opera da parte del convenuto principale. Sul punto, del tutto coerente è anche la dichiarazione del teste Tes_1
Peraltro, appare del tutto inverosimile che l'attore possa aver modificato l'impianto stesso con interventi “peggiorativi”, rispetto a quello che, secondo la prospettazione dei convenuti, era da ritenersi totalmente integrato e quindi tale da consentire all'attore di ottenere il maggior ricavo possibile in applicazione della più vantaggiose condizioni del cd. “II° conto”.
E' ancora emerso che l'impianto è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto depositato, per il differente profilo della copertura e per l'assenza di scossaline di raccordo fino al bordo del tetto preesistente, ciò che lo ha reso, di fatto, “non integrato architettonicamente”.
Deve altresì evidenziarsi che lo stesso progetto appare errato perché riportante uno stato di fatto differente da quello realmente esistente: nell'elaborato progettuale la falda del tetto a nord appare continua, laddove, nella realtà, essa presenta uno scalino con due diverse pendenze che di fatto la sviluppa su due diversi piani.
Solo per tale errata realizzazione (e progettazione) parte attrice non ha potuto beneficiarie della tariffa collegata al II° conto come impianto “totalmente” integrato;
peraltro, la mancanza di complanarità tra i pannelli e la falda del tetto, ha reso l'impianto “non integrato”, con conseguente applicazione (salvo quanto appresso si chiarirà) della tariffa inferiore (0,365 €/kWh).
Per poter beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal DM 19 Febbraio 2007 relativo al II Conto energia, e per essa che se ne era Parte_1 CP_1 assunto l'onere contrattualmente, avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione di fine lavori ai competenti Organi, entro il 31.12.2010.
Risulta per tabulas, e ve ne è conferma nella documentazione allegata alla CTU, reperita sia presso che presso SE, che la comunicazione ad è stata CP_5 CP_5
pagina 8 di 15 inoltrata dopo il predetto termine;
tale circostanza è stata posta a base del provvedimento di revoca dei benefici, adottato dal SE dopo la verifica, documentale ed in sito, dell'impianto.
Risulta, ancora per tabulas, che lo stesso SE, in considerazione sia della mancanza del requisito della “totale integrazione” architettonica, sia dell'inoltro della comunicazione di fine lavori oltre il termine perentorio previsto, ha riconosciuto all'attore, con la medesima decorrenza del precedente accordo, la tariffa incentivante del cd. III° conto energia, (0,358 €/kWh).
Sul punto, ed in relazione al compendio istruttorio acquisito ed alle osservazioni delle parti, va chiarito che: 1) la comunicazione di fine lavori andava inoltrata sia al SE (che l'ha ricevuta tempestivamente), sia ad (cui invece è pervenuta CP_5 oltre il 31.12.2010); 2) non esiste, nell'ambito della documentazione di corredo, alcun documento denominato P1; il documento datato 02.12.2010 (all. 1, pag.
47, integrazione CTU), che, secondo la prospettazione della difesa della
[...] confermerebbe la tesi del teste , non convince;
essa non è idonea a CP_3 Tes_2 rappresentare la ricevuta di avvenuta consegna dell'intera documentazione ivi elencata;
piuttosto rappresenta l'elenco delle incombenze che erano necessarie ed i documenti che bisognava allegare per completare l'iter predisposto;
tanto vero che, con la successiva nota inoltrata dallo ad (in data CP_2 CP_5
11.01.2011), il tecnico allega (come prescritto) la copia della scheda tecnica (che evidentemente aveva “ricevuto” -e con essa il modello “P”- e non “consegnato” in data 02.12.2010) e, soprattutto, l'allegato “P”, anch'esso riportante la medesima data del 11.01.2011.
Diversamente opinando, se cioè il tecnico avesse effettivamente depositato materialmente l'allegato “P” alla data del 02.12.2010, tale documento
(“nuovamente” inoltrato in data 11.01.2011, unitamente agli altri documenti), avrebbe dovuto recare la data del 02.12.2010, se non una addirittura precedente.
***
Alla luce delle precedenti valutazioni, appare dunque fondato l'assunto attoreo per il quale la è stata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali CP_6 CP_1 assunti, avendo operato in maniera negligente e tale da non aver consentito alla pagina 9 di 15 il raggiungimento dell'obiettivo per cui vi fu contratto, ovvero il Controparte_7 beneficio della tariffa incentivante di cui al II° conto energia.
In virtù di tanto, ed in considerazione dell'espresso riconoscimento da parte dello della conseguenza del mancato beneficio, essa convenuta è tenuta al CP_1 risarcimento del danno procurato, pari alla differenza tra il complessivo importo che l'attore avrebbe ottenuto con la tariffa del II° conto e quella effettivamente conseguita, con la tariffa del III° conto, deliberata dal SE.
Tale differenza è stata indicata dal CTU nella misura di €. 29.577,00, con la precisazione che, al netto della mancanza del requisito della totale integrazione architettonica, ove la documentazione fosse stata comunque inoltrata nei tempi previsti, tale differenza sarebbe stata pari ad €. 26.342,00.
Le cifre indicate, pur derivando da un calcolo basato su proiezioni future e dunque non corrispondenti ad importi empiricamente accertabili, rappresentano tuttavia un riferimento assolutamente logico e condivisibile e vengono utilizzate dal
Tribunale ai fini della delimitazione del quantum risarcitorio.
Venendo alle ulteriori voci di danno, si osserva che nulla può essere riconosciuto per le somme che SE avrebbe diritto di ripetere in considerazione della differenza di tariffa spettante ed in relazione a quanto effettivamente elargito in applicazione della tariffa II° conto, non spettante.
E' evidente che tale differenza è riassorbita e compensata con quanto effettivamente dovuto a in applicazione della tariffa di cui al III° conto e Pt_1 non può essere oggetto di “duplicazione” risarcitoria. In virtù di tanto è irrilevante la circostanza, invero indimostrata, che l'azienda attrice sia stata, o meno, destinataria di una richiesta di restituzione di somme.
Non va riconosciuta la somma di €. 5.000,00, “per realizzare un impianto rivelatosi non integrato”. A parte la genericità della locuzione, vi è prova che l'impianto è stato realizzato dallo né è dimostrato (anzi escluso) che CP_1 alcuna altra ditta abbia effettuato interventi di modifica dell'impianto medesimo, sicché la predetta somma è destituita di valida giustificazione, non risultando, ad onor del vero, alcuna pattuizione per la quale avrebbe preteso tale cifra CP_1 per rendere integrato un impianto che non lo era.
pagina 10 di 15 Inoltre, anche a voler considerare la detta voce come richiesta di restituzione parziale del costo sostenuto dal committente per la realizzazione dell'impianto, vi
è da rilevare che l'opera, seppur difforme da quella pattuita, è stata comunque accettata da che l'ha utilizzata per ottenere i benefici del III° conto. Pt_1
Genericamente richiesta, oltre che infondata e non dimostrata, è la cifra di €.
3.000,00 per la raccolta della documentazione (per ben due settimane di lavoro degli impiegati dell'azienda), senza che nessun elemento a conferma dell'assunto sia emerso in corso di causa, ovvero sia stato oggetto di specifica richiesta di prova.
Analogamente è a dirsi per la somma di €. 1.390,00 oltre oneri, per compenso del tecnico di parte;
nessuna fattura o altro elemento è emerso a giustificazione di tale somma.
Quanto alle spese sostenute nella fase stragiudiziaria, segnatamente il compenso legale per la procedura di negoziazione, premesso che le stesse possono essere dal Giudice liquidate in aggiunta al compenso per la fase propriamente giudiziaria, ovvero liquidate unitamente ad esse, ex art. 91 c.p.c., esse possono trovare positiva valutazione laddove, in applicazione del principio della valutazione “ex ante”, cioè “in vista” di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio, la pretesa azionata nella fase pre-giudiziaria sia stata di fatto coincidente con quella accolta nella successiva fase giudiziaria, cosicché la mancata conclusione nella fase precontenziosa sia stata la conseguenza di una scelta improvvida delle parti evocate.
Nel caso di specie ciò non è; può ben dirsi che la negoziazione assistita cui, è bene sottolinearlo, le parti hanno tutte partecipato, cogliendo così lo spirito e la funzione deflattiva dell'istituto, non è andata a buon fine principalmente per la somma richiesta in quella sede dalla nettamente superiore (più del Pt_1 doppio) a quella di poi azionata e riconosciuta in sede giudiziaria, dovendo così ritenersi ragionevole e di buon senso la decisione delle parti odierne convenute di non concludere l'accordo.
***
pagina 11 di 15 Le parti convenute hanno reclamato dichiararsi la concorrente responsabilità dell'azienda attorea per non averle coinvolte nella fase di verifica posta in essere da SE, con ciò precludendo la possibilità di fornire i chiarimenti necessari ad evitare la revoca del provvedimento di ammissione ai benefici del II° conto, ovvero, come sostenuto dalla difesa dello per non aver utilmente CP_1 impugnato dinanzi al TAR il detto provvedimento.
Ebbene, pur non potendosi negare che il mancato coinvolgimento dei convenuti nella fase di verifica e controllo del SE è stato comportamento poco corretto, nessun elemento “concreto” è stato addotto dalle parti lese da tale colpevole inerzia, tale da lasciar ragionevolmente ipotizzare che un tale intervento avrebbe prodotto un risultato diverso.
E ciò per una ragione semplice quanto evidente: l'impianto, alla data della sua realizzazione, così come alla data della verifica di SE, così come -ancora- alla data della CTU, è rimasto sempre lo stesso, ovvero chiaramente NON integrato architettonicamente ed insuscettibile di poter consentire il beneficio del II° conto.
Analogamente, nessun elemento concreto e chiarimento efficace avrebbe potuto essere addotto in ordine alla tardività dell'inoltro della “fine lavori” ad posto CP_5 che tutta la documentazione in possesso di è stata offerta al CTU e dunque CP_5 alle parti del Giudizio;
peraltro, è stata smentita la tesi del “doppio” inoltro sostenuto dallo (ed accennato dal teste ), del quale non vi è CP_2 Tes_2 traccia documentale, del pari alla evocata sussistenza dell'allegato “P1”.
Infine, quanto al mancato avvio del giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca dinanzi al TAR, da parte dell'attore, non può certo qualificarsi tale legittima scelta (in quanto competente esclusivamente all'attore) come integrante una colpa concorrente ex art. 1227 c.c., nemmeno potendosi affermare che una siffatta impugnazione avrebbe certamente, ovvero probabilmente, conseguito il risultato sperato.
***
Rebus sic stantibus, vanno analizzate le richieste di manleva avanzate da CP_1 nei confronti dello e di quest'ultimo nei confronti di che CP_2 CP_8 vanno entrambe accolte secondo quanto appresso statuito.
pagina 12 di 15 E' principio noto e consolidato in giurisprudenza che il danno subito dal committente di un'opera determina responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista e/o direttore dei lavori.
Nel caso sub judice, tuttavia, non vi è responsabilità diretta dello nei CP_2 confronti dell'attore, non sussistendo (ed è circostanza pacifica e non contestata) alcun incarico conferito direttamente da allo studio professionale. Pt_1
Sicché, se nei confronti dell'attore è responsabile unicamente unica CP_1 controparte contrattuale, nondimeno, ex latere debitoris, e nei rapporti tra gli stessi, va affermata una concorrente responsabilità tra il medesimo e lo studio tecnico, quest'ultimo evidentemente responsabile per l'errore progettuale evidenziato (stato di progetto diverso da stato di fatto reale); l'appaltatore per aver realizzato l'opera in maniera difforme dal progetto (per la mancata complanarità del tetto e per la mancata apposizione delle scossaline in prossimità della parte terminale della falda di tetto interessata).
Si reputa equo “quantificare” nella misura del 50% ciascuno la responsabilità nella determinazione del danno patito da parte attrice.
Lo studio infine, deve ritenersi esclusivamente responsabile, perché CP_2 investito da della gestione dell'intera fase progettuale e per l'inoltro della CP_1 documentazione necessaria ad attivare il beneficio, per la consegna tardiva della documentazione attestante la “fine lavori”.
Ciò posto, ed indicato in €. 29.577,00 il danno da risarcire, esso dovrà essere così suddiviso tra e lo in parti uguali per €. 26.342,00, somma CP_1 CP_2 derivante dalla differenza tra quanto l'attore avrebbe percepito in applicazione dei benefici del II° conto -con progetto totalmente integrato- e II° conto - CP_5 CP_5 con progetto non integrato-; interamente a carico dello per €. CP_2
3.235,00, pari alla differenza tra quanto l'attore avrebbe percepito in applicazione dei benefici del II° conto -con progetto totalmente integrato- e quanto CP_5 effettivamente riconosciuto in applicazione dei benefici del III° conto CP_5
Venendo all'esame della richiesta di manleva avanzata dallo nei CP_2 confronti di la Compagnia aveva inizialmente sostenuto che la Controparte_3 polizza invocata dall'assicurato non fosse operativa, considerato che l'art. 8 lett.
pagina 13 di 15 a) delle condizioni di contratto prevedeva la validità della copertura solo per le richieste pervenute all'assicurato per comportamenti colposi verificatisi non più di due anni prima della data di stipula del contratto;
poiché l'evento sub judice si era verificato nel febbraio 2011 e che la polizza risultava contratta il 28.02.2014, ne derivava l'inoperatività. L'assicurato, tuttavia, ha dimostrato documentalmente che la polizza del 2014 era in realtà sostitutiva della precedente n. 0500642 del
28/02/2004, ciò che portava ad escludere l'insussistenza del requisito
“temporale” eccepito dalla Compagnia assicurativa.
Il rilievo è fondato;
deve affermarsi che il rapporto contrattuale, al netto della modifica contenuta nel documento del 2014, è continuato, in sostanza, senza soluzione a far tempo dal 2004 (anno di stipula dell'originario contratto), sicché, alla data del verificarsi dell'evento per cui è causa, vi era piena copertura, con conseguente obbligo, da parte della di corrispondere allo nei CP_4 CP_2 limiti delle previsioni di polizza, dei relativi massimali e franchigie, quanto lo stesso sarà tenuto a sborsare in favore dello CP_1
***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione di un terzo in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda e con integrale compensazione tra lo e e tra questi CP_1 CP_2
e Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni altra questione assorbita o disattesa: Parte_1
1. Accoglie parzialmente la domanda;
per l'effetto,
2. Dichiara il parziale inadempimento dello in relazione al contratto di CP_1 appalto e lo condanna al risarcimento del danno in favore della attrice, che si quantifica in €. 29.577,00, oltre i soli interessi legali dalla data della pronuncia.
3. In accoglimento della domanda di manleva avanzata dallo nei CP_1 confronti dello condanna quest'ultimo, in persona Controparte_2 dei soci, a rimborsare al primo la complessiva somma di €. 16.406,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia.
pagina 14 di 15 4. In accoglimento della domanda svolta dallo Controparte_2 nei confronti di condanna quest'ultima a tenere indenne il Controparte_3 primo di ogni somma dallo stesso tenuto a sborsare in esecuzione della presente sentenza, in applicazione della polizza vigente tra le parti, al netto delle franchigie previste.
5. ND , in proprio e quale titolare della omonima ditta Controparte_1
Stafissi Raimondo, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t., che, compensate per un terzo, liquida, Parte_1 per i restanti due terzi, in complessivi €. 5.000,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuti.
6. ND lo in persona dei soci, a Controparte_2 rimborsare allo il 50% delle spese legali poste a carico di quest'ultimo. CP_1
7. Compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2 nonché tra e
[...] Controparte_2 Controparte_3
8. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di e Controparte_1 [...] in parti uguali ed in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Perugia, addì 03.11.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4650/2018 RGAC,
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. D. G. Apolloni, in virtù di mandato in atti;
CONTRO
in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta, rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. F. Barcaccia, in virtù di mandato in atti;
NONCHE'
in persona dei suoi l.r.p.t., rapp.to e Controparte_2 difeso dall'Avv. Tatiana Cirimbilli, in virtù di mandato in atti;
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Controparte_3
Molinari, in virtù di mandato in atti.
***
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 07.02.2025, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta pagina 1 di 15 modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.8.2018, la (così Pt_1 anche, per brevità), evocava in giudizio in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del contratto d'appalto stipulato il 08.11.2012 con il quale la ditta odierna convenuta si era impegnata a realizzare, con fornitura dei materiali necessari e posa in opera, un impianto fotovoltaico, nei tempi e con le caratteristiche necessarie per consentire alla committente di avvantaggiarsi della tariffa incentivante di cui al D.M.
19.2.2007, per impianto con produzione maggiore di 20 KW ed architettonicamente totalmente integrato.
Assumeva parte attrice che dopo la messa in esercizio dell'impianto, nel 2015 la
SE, Ente gestore, aveva di fatto deciso di revocare l'incentivo, previamente concesso, perché, in esito a controlli effettuati in loco ed all'esame della documentazione amministrativa, aveva appurato che: A) l'impianto non risultava, dal punto di vista architettonico, totalmente integrato, per essere una parte dei pannelli allocati sulla falda del lato nord della copertura in maniera non aderente alla struttura sottostante, così da determinare uno “scalino”, in quanto tale da escludere la totale integrazione;
B) la comunicazione di fine lavori, da depositare sia ad esso SE che ad E-Distribuzione, risultava inoltrata successivamente al termine di scadenza previsto dalla norma. (31.12.2010).
Evidenziava la responsabilità dell'appaltatore, rilevando che il contratto concluso prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli incentivi promessi (ovvero, nel caso in cui la comunicazione della “fine lavori” non fosse intervenuta prima della entrata in vigore della nuova tariffa SE, prevista per il 01.01.20211), un impegno dello (così, anche, per brevità), di corrispondere la cifra pari alla CP_1 riduzione del contributo (ovvero, n.d.r., alla differenza tra quanto spettante in caso di accesso al cd. “conto II energia”, e quanto spettante in caso di accesso al pagina 2 di 15 cd. “conto III”, di poi effettivamente conseguito con medesima decorrenza) e quantificato in circa €. 28.000,00 circa.
Esponeva, ancora, di aver subito ulteriori danni dal comportamento inadempiente dello €. 5.000,00 per spese inutilmente sopportate per la realizzazione di CP_1 un impianto rivelatosi non integrato;
€. 3.000,00 per il costo del personale utilizzato per il recupero della documentazione afferente la pratica de qua;
€.
1.390,00, oltre oneri, per compenso professionale al consulente incaricato della verifica dell'impianto; €. 1.890,00 per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale (negoziazione assistita).
Rassegnava, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Pt_1 contrariis rejectis, NEL MERITO In via principale - Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. e della omonima società per inadempimento del contratto Controparte_1 sottoscritto dalle parti in data 8 novembre 2010, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Per l'effetto - NDre Sig. e della omonima società al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla società odierna attrice i quali si quantificano in € 37.434,28 (trentasettemilaquattrocentotrentaquattro/28) ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, purché contenuta entro lo scaglione di valore dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato, anche mediante ricorso ai criteri equitativi di valutazione previsti dall'art. 1226, oltre rivalutazione monetaria, interessi ex art 1284 comma 4, maggior danno, spese di mediazione e spese legali per l'attività stragiudiziale prestata in relazione al predetto procedimento di mediazione, ai sensi del DM 55/2014.
Il tutto con vittoria di spese legali, competenze ed onorari, oltre accessori, ivi comprese le spese forfetizzate nella misura del 15 % del presente giudizio, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio lo che contestava la avversa CP_1 domanda;
evidenziava che la documentazione era stata inoltrata nei tempi previsti, tanto che, in data 21.12.2011, il SE riconosceva la tariffa incentivante richiesta, a seguito di esame tecnico e amministrativo della domanda inviata corredata di documentazione progettuale e fotografica, nonché delle autorizzazioni previste e della richiesta di connessione elettrica al gestore di rete pagina 3 di 15 territorialmente competente;
affermava che l'impianto era stato realizzato conformemente al progetto ed era “totalmente integrato”.
Stigmatizzava il comportamento dell'attrice, che mai aveva comunicato ad esso l'avvio della procedura di controllo da parte di SE (peraltro intervenuta CP_1 nel 2015, a distanza di circa 5 anni dal completamento dell'opera), così precludendo la possibilità di coadiuvare il committente ed anche verificare se l'impianto fosse stato oggetto di modifiche successive alla fine lavori;
proprio il notevole lasso di tempo intercorso rendeva infatti plausibile un intervento di terzi modificativo dello stato dell'impianto, considerato che parte attrice aveva richiesto il ristoro di somme per interventi inutilmente eseguiti.
Contestava il quantum richiesto e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa dello
Studio tecnico associato che aveva svolto -per conto di esso la CP_2 CP_1 progettazione e le operazioni di richiesta della tariffa incentivante, come lamentate da Pt_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare, in rito, Voglia il Tribunale spostare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza già fissata per il 10.1.2019, allo scopo di consentire la citazione ai fini di manleva e garanzia del terzo Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con sede in 06089 Torgiano (PG), Via Entrata n. 25, nel rispetto dei termini di cui all'art
163 bis c.c., In via principale, nel merito, Voglia il Tribunale di Perugia, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento in fatto e in diritto, In via subordinata, nel merito nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare Controparte_2
l'odierno convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte attrice. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CAP come per legge.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dello studio tecnico che si costituiva ritualmente, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice in manleva. Controparte_4
Contestava la ricostruzione operata dalla società attrice e chiariva che l'invio della
“fine lavori”, come prassi seguita dallo , era effettuata in due soluzioni: la CP_2 prima, entro il 31.12, a mezzo di modulistica cartacea consegnata a mani alla pagina 4 di 15 sede territorialmente competente e la seconda nei primi giorni del mese di CP_5 gennaio per procedere all'effettiva messa in funzione dell'impianto; sicché, la nota dalla quale risultava l'invio al Gestore in data successiva allo spirare del termine di legge era solo la seconda comunicazione che non inficiava la tempestività dell'inoltro del cosiddetto all. “P”.
Come la ditta convenuta, evidenziava l'anomalo comportamento della ditta attrice che, nonostante fosse stata compulsata al fine di richiedere ad tutta la CP_5 documentazione (anche cartacea) relativa all'impianto, aveva sistematicamente negato ogni forma di collaborazione, di fatto impedendone l'accesso.
Ancora, denunciava il notevole lasso di tempo intercorso tra la conclusione della propria attività professionale (e quella della ditta tale da legittimare CP_1 notevoli dubbi sul possibile intervento di terzi finalizzato alla modifica dell'originario impianto.
Quanto alla tipologia di impianto, contestava che quello progettato e realizzato fosse “non integrato”; sul punto chiariva come il SE avesse, anche in esito a risposta ai rilievi originariamente sollevati proprio dal Gestore, accettato la richiesta della e concesso il beneficio richiesto;
e ciò anche a Pt_1 dimostrazione della regolarità formale della pratica di accesso ai benefici incentivanti.
Impugnava anche la quantificazione della richiesta risarcitoria della Pt_1 destituita di fondamento ed afferente anche a voci assolutamente inesistenti e non dovute.
Quanto alla richiesta di manleva avanzata dallo ne postulava il rigetto CP_1 chiarendo che l'attività dello era limitata alla progettazione (non alla CP_2 direzione dei lavori) ed all'inoltro formale della documentazione, per cui, ove l'eventuale danno fosse conseguenza dell'errata realizzazione da parte dello solo quest'ultimo andava ritenuto responsabile;
in ogni caso, non poteva CP_1 certo rispondere in via esclusiva lo studio tecnico.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) preliminarmente ed in via procedurale, autorizzare lo alla chiamata in causa della propria Compagnia Controparte_2
pagina 5 di 15 assicuratrice, (c.f. e p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (cap 00198), Via Po n. 20, presso la cui agenzia ha stipulato la Polizza di Responsabilità civile n. 71 10121GO, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni richiesta per indenizzi, danni, spese quant'altro avanzata dalle parti in causa nei suoi confronti, con richiesta di differimento dell'udienza già fissata per il 13/06/2019, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c. B) Nel merito, In via principale, respingere la domanda di manleva avanzata dal
Sig. , per essere le contestazioni mosse dalla Controparte_1 [...] del tutto infondate, avendo lo Parte_1 Controparte_2 adempiuto correttamente all'incarico affidatogli per tutti i motivi indicati. 2) In via subordinata, laddove dovesse essere accertata e dichiarata eventuale responsabilità dello
e del Sig. nella causazione dei danni Controparte_2 Controparte_1 lamentati dalla Società attrice, condannare gli stessi ciascuno in ragione del grado di colpevolezza che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, al risarcimento dei danni, così come verranno accertati a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione. 3) In ogni caso, laddove dovesse essere accertata e dichiarata eventuale responsabilità dello
accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. CP_2 Controparte_2
7110121GO stipulata per la responsabilità civile con la e, per Controparte_4
l'effetto, condannare quest'ultima a tenere manlevato ed indenne lo Studio medesimo da ogni richiesta per indennizzi, danni, spese e quant'altro avanzata dalle parti in causa nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi.”.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, eccepiva la Controparte_4 mancanza della prova del rapporto intercorso tra l'attrice e la ditta convenuta, oltre che del rapporto tra quest'ultima e lo nel merito evidenziava CP_2
l'infondatezza della domanda attorea e, quanto alla domanda di manleva, eccepiva la mancanza di copertura della polizza invocata dallo CP_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale gradata: A) respingere la domanda attrice perché infondata e, comunque, non provata;
B) nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare l'insussistenza dei profili di responsabilità ascritti dalla stessa e/o dal Sig. allo e per l'effetto respingere la domanda di CP_1 Controparte_2 manleva svolta nei confronti del medesimo dal Sig. perché infondata;
Controparte_1
pagina 6 di 15 C) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice e di quella di manleva proposta dallo accertare e dichiarare, per i motivi esposti in CP_1 premessa, la non operatività della polizza n. 7110121GO in forza della quale lo
[...] ha chiesto la chiamata in manleva della con ogni CP_2 Controparte_4 consequenziale pronuncia;
- in via subordinata: D) nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse, comunque, l'esistenza di un obbligo di indennizzo o manleva a carico della
dichiarare la stessa tenuta a garantire e tenere indenne lo Controparte_4 per quanto lo stesso, secondo la corretta distribuzione delle responsabilità, CP_2 fosse tenuto a pagare in relazione ai fatti di causa, esclusivamente nei limiti delle pattuizioni di polizza e dei massimali prestati, con l'applicazione delle franchigie indicate in contratto;
E) respingere ogni altra domanda da chiunque proposta nei confronti della
CP_3 in quanto destituita di fondamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi
[...] professionali e accessori di legge.”
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, venivano concessi i termini per deposito memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'esito, il Tribunale ammetteva la prova orale, nei limiti dui cui all'ordinanza del
24.06.2020, contestualmente disponendo CTU tecnica.
Escussi i testi e depositata la CTU, successivamente integrata, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
In seguito a sostituzione del Giudice, veniva disposta la comparizione personale delle parti, e sentito il l.r.p.t. della società indi, nuovamente precisate le Pt_1 conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
La CTU espletata (anche come integrata successivamente al disposto richiamo dell'ausiliario a rendere chiarimenti) è ritenuta dal Giudicante completa ed esauriente, espletata con rigore metodologico, corredata da produzioni fotografiche, grafiche e documentali, scevra da vizi logici o motivazionali ed è, pertanto, fatta interamente propria dal Tribunale.
pagina 7 di 15 Ebbene, la consulenza ha consentito di acclarare che: nessun intervento materiale
è intervenuto sulla falda di tetto coperta dai pannelli fotovoltaici originariamente posti in opera da sicché, alla data delle operazioni peritali, l'impianto si CP_1 presentava tal quale esistente al momento del completamento dell'opera da parte del convenuto principale. Sul punto, del tutto coerente è anche la dichiarazione del teste Tes_1
Peraltro, appare del tutto inverosimile che l'attore possa aver modificato l'impianto stesso con interventi “peggiorativi”, rispetto a quello che, secondo la prospettazione dei convenuti, era da ritenersi totalmente integrato e quindi tale da consentire all'attore di ottenere il maggior ricavo possibile in applicazione della più vantaggiose condizioni del cd. “II° conto”.
E' ancora emerso che l'impianto è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto depositato, per il differente profilo della copertura e per l'assenza di scossaline di raccordo fino al bordo del tetto preesistente, ciò che lo ha reso, di fatto, “non integrato architettonicamente”.
Deve altresì evidenziarsi che lo stesso progetto appare errato perché riportante uno stato di fatto differente da quello realmente esistente: nell'elaborato progettuale la falda del tetto a nord appare continua, laddove, nella realtà, essa presenta uno scalino con due diverse pendenze che di fatto la sviluppa su due diversi piani.
Solo per tale errata realizzazione (e progettazione) parte attrice non ha potuto beneficiarie della tariffa collegata al II° conto come impianto “totalmente” integrato;
peraltro, la mancanza di complanarità tra i pannelli e la falda del tetto, ha reso l'impianto “non integrato”, con conseguente applicazione (salvo quanto appresso si chiarirà) della tariffa inferiore (0,365 €/kWh).
Per poter beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal DM 19 Febbraio 2007 relativo al II Conto energia, e per essa che se ne era Parte_1 CP_1 assunto l'onere contrattualmente, avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione di fine lavori ai competenti Organi, entro il 31.12.2010.
Risulta per tabulas, e ve ne è conferma nella documentazione allegata alla CTU, reperita sia presso che presso SE, che la comunicazione ad è stata CP_5 CP_5
pagina 8 di 15 inoltrata dopo il predetto termine;
tale circostanza è stata posta a base del provvedimento di revoca dei benefici, adottato dal SE dopo la verifica, documentale ed in sito, dell'impianto.
Risulta, ancora per tabulas, che lo stesso SE, in considerazione sia della mancanza del requisito della “totale integrazione” architettonica, sia dell'inoltro della comunicazione di fine lavori oltre il termine perentorio previsto, ha riconosciuto all'attore, con la medesima decorrenza del precedente accordo, la tariffa incentivante del cd. III° conto energia, (0,358 €/kWh).
Sul punto, ed in relazione al compendio istruttorio acquisito ed alle osservazioni delle parti, va chiarito che: 1) la comunicazione di fine lavori andava inoltrata sia al SE (che l'ha ricevuta tempestivamente), sia ad (cui invece è pervenuta CP_5 oltre il 31.12.2010); 2) non esiste, nell'ambito della documentazione di corredo, alcun documento denominato P1; il documento datato 02.12.2010 (all. 1, pag.
47, integrazione CTU), che, secondo la prospettazione della difesa della
[...] confermerebbe la tesi del teste , non convince;
essa non è idonea a CP_3 Tes_2 rappresentare la ricevuta di avvenuta consegna dell'intera documentazione ivi elencata;
piuttosto rappresenta l'elenco delle incombenze che erano necessarie ed i documenti che bisognava allegare per completare l'iter predisposto;
tanto vero che, con la successiva nota inoltrata dallo ad (in data CP_2 CP_5
11.01.2011), il tecnico allega (come prescritto) la copia della scheda tecnica (che evidentemente aveva “ricevuto” -e con essa il modello “P”- e non “consegnato” in data 02.12.2010) e, soprattutto, l'allegato “P”, anch'esso riportante la medesima data del 11.01.2011.
Diversamente opinando, se cioè il tecnico avesse effettivamente depositato materialmente l'allegato “P” alla data del 02.12.2010, tale documento
(“nuovamente” inoltrato in data 11.01.2011, unitamente agli altri documenti), avrebbe dovuto recare la data del 02.12.2010, se non una addirittura precedente.
***
Alla luce delle precedenti valutazioni, appare dunque fondato l'assunto attoreo per il quale la è stata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali CP_6 CP_1 assunti, avendo operato in maniera negligente e tale da non aver consentito alla pagina 9 di 15 il raggiungimento dell'obiettivo per cui vi fu contratto, ovvero il Controparte_7 beneficio della tariffa incentivante di cui al II° conto energia.
In virtù di tanto, ed in considerazione dell'espresso riconoscimento da parte dello della conseguenza del mancato beneficio, essa convenuta è tenuta al CP_1 risarcimento del danno procurato, pari alla differenza tra il complessivo importo che l'attore avrebbe ottenuto con la tariffa del II° conto e quella effettivamente conseguita, con la tariffa del III° conto, deliberata dal SE.
Tale differenza è stata indicata dal CTU nella misura di €. 29.577,00, con la precisazione che, al netto della mancanza del requisito della totale integrazione architettonica, ove la documentazione fosse stata comunque inoltrata nei tempi previsti, tale differenza sarebbe stata pari ad €. 26.342,00.
Le cifre indicate, pur derivando da un calcolo basato su proiezioni future e dunque non corrispondenti ad importi empiricamente accertabili, rappresentano tuttavia un riferimento assolutamente logico e condivisibile e vengono utilizzate dal
Tribunale ai fini della delimitazione del quantum risarcitorio.
Venendo alle ulteriori voci di danno, si osserva che nulla può essere riconosciuto per le somme che SE avrebbe diritto di ripetere in considerazione della differenza di tariffa spettante ed in relazione a quanto effettivamente elargito in applicazione della tariffa II° conto, non spettante.
E' evidente che tale differenza è riassorbita e compensata con quanto effettivamente dovuto a in applicazione della tariffa di cui al III° conto e Pt_1 non può essere oggetto di “duplicazione” risarcitoria. In virtù di tanto è irrilevante la circostanza, invero indimostrata, che l'azienda attrice sia stata, o meno, destinataria di una richiesta di restituzione di somme.
Non va riconosciuta la somma di €. 5.000,00, “per realizzare un impianto rivelatosi non integrato”. A parte la genericità della locuzione, vi è prova che l'impianto è stato realizzato dallo né è dimostrato (anzi escluso) che CP_1 alcuna altra ditta abbia effettuato interventi di modifica dell'impianto medesimo, sicché la predetta somma è destituita di valida giustificazione, non risultando, ad onor del vero, alcuna pattuizione per la quale avrebbe preteso tale cifra CP_1 per rendere integrato un impianto che non lo era.
pagina 10 di 15 Inoltre, anche a voler considerare la detta voce come richiesta di restituzione parziale del costo sostenuto dal committente per la realizzazione dell'impianto, vi
è da rilevare che l'opera, seppur difforme da quella pattuita, è stata comunque accettata da che l'ha utilizzata per ottenere i benefici del III° conto. Pt_1
Genericamente richiesta, oltre che infondata e non dimostrata, è la cifra di €.
3.000,00 per la raccolta della documentazione (per ben due settimane di lavoro degli impiegati dell'azienda), senza che nessun elemento a conferma dell'assunto sia emerso in corso di causa, ovvero sia stato oggetto di specifica richiesta di prova.
Analogamente è a dirsi per la somma di €. 1.390,00 oltre oneri, per compenso del tecnico di parte;
nessuna fattura o altro elemento è emerso a giustificazione di tale somma.
Quanto alle spese sostenute nella fase stragiudiziaria, segnatamente il compenso legale per la procedura di negoziazione, premesso che le stesse possono essere dal Giudice liquidate in aggiunta al compenso per la fase propriamente giudiziaria, ovvero liquidate unitamente ad esse, ex art. 91 c.p.c., esse possono trovare positiva valutazione laddove, in applicazione del principio della valutazione “ex ante”, cioè “in vista” di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio, la pretesa azionata nella fase pre-giudiziaria sia stata di fatto coincidente con quella accolta nella successiva fase giudiziaria, cosicché la mancata conclusione nella fase precontenziosa sia stata la conseguenza di una scelta improvvida delle parti evocate.
Nel caso di specie ciò non è; può ben dirsi che la negoziazione assistita cui, è bene sottolinearlo, le parti hanno tutte partecipato, cogliendo così lo spirito e la funzione deflattiva dell'istituto, non è andata a buon fine principalmente per la somma richiesta in quella sede dalla nettamente superiore (più del Pt_1 doppio) a quella di poi azionata e riconosciuta in sede giudiziaria, dovendo così ritenersi ragionevole e di buon senso la decisione delle parti odierne convenute di non concludere l'accordo.
***
pagina 11 di 15 Le parti convenute hanno reclamato dichiararsi la concorrente responsabilità dell'azienda attorea per non averle coinvolte nella fase di verifica posta in essere da SE, con ciò precludendo la possibilità di fornire i chiarimenti necessari ad evitare la revoca del provvedimento di ammissione ai benefici del II° conto, ovvero, come sostenuto dalla difesa dello per non aver utilmente CP_1 impugnato dinanzi al TAR il detto provvedimento.
Ebbene, pur non potendosi negare che il mancato coinvolgimento dei convenuti nella fase di verifica e controllo del SE è stato comportamento poco corretto, nessun elemento “concreto” è stato addotto dalle parti lese da tale colpevole inerzia, tale da lasciar ragionevolmente ipotizzare che un tale intervento avrebbe prodotto un risultato diverso.
E ciò per una ragione semplice quanto evidente: l'impianto, alla data della sua realizzazione, così come alla data della verifica di SE, così come -ancora- alla data della CTU, è rimasto sempre lo stesso, ovvero chiaramente NON integrato architettonicamente ed insuscettibile di poter consentire il beneficio del II° conto.
Analogamente, nessun elemento concreto e chiarimento efficace avrebbe potuto essere addotto in ordine alla tardività dell'inoltro della “fine lavori” ad posto CP_5 che tutta la documentazione in possesso di è stata offerta al CTU e dunque CP_5 alle parti del Giudizio;
peraltro, è stata smentita la tesi del “doppio” inoltro sostenuto dallo (ed accennato dal teste ), del quale non vi è CP_2 Tes_2 traccia documentale, del pari alla evocata sussistenza dell'allegato “P1”.
Infine, quanto al mancato avvio del giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca dinanzi al TAR, da parte dell'attore, non può certo qualificarsi tale legittima scelta (in quanto competente esclusivamente all'attore) come integrante una colpa concorrente ex art. 1227 c.c., nemmeno potendosi affermare che una siffatta impugnazione avrebbe certamente, ovvero probabilmente, conseguito il risultato sperato.
***
Rebus sic stantibus, vanno analizzate le richieste di manleva avanzate da CP_1 nei confronti dello e di quest'ultimo nei confronti di che CP_2 CP_8 vanno entrambe accolte secondo quanto appresso statuito.
pagina 12 di 15 E' principio noto e consolidato in giurisprudenza che il danno subito dal committente di un'opera determina responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista e/o direttore dei lavori.
Nel caso sub judice, tuttavia, non vi è responsabilità diretta dello nei CP_2 confronti dell'attore, non sussistendo (ed è circostanza pacifica e non contestata) alcun incarico conferito direttamente da allo studio professionale. Pt_1
Sicché, se nei confronti dell'attore è responsabile unicamente unica CP_1 controparte contrattuale, nondimeno, ex latere debitoris, e nei rapporti tra gli stessi, va affermata una concorrente responsabilità tra il medesimo e lo studio tecnico, quest'ultimo evidentemente responsabile per l'errore progettuale evidenziato (stato di progetto diverso da stato di fatto reale); l'appaltatore per aver realizzato l'opera in maniera difforme dal progetto (per la mancata complanarità del tetto e per la mancata apposizione delle scossaline in prossimità della parte terminale della falda di tetto interessata).
Si reputa equo “quantificare” nella misura del 50% ciascuno la responsabilità nella determinazione del danno patito da parte attrice.
Lo studio infine, deve ritenersi esclusivamente responsabile, perché CP_2 investito da della gestione dell'intera fase progettuale e per l'inoltro della CP_1 documentazione necessaria ad attivare il beneficio, per la consegna tardiva della documentazione attestante la “fine lavori”.
Ciò posto, ed indicato in €. 29.577,00 il danno da risarcire, esso dovrà essere così suddiviso tra e lo in parti uguali per €. 26.342,00, somma CP_1 CP_2 derivante dalla differenza tra quanto l'attore avrebbe percepito in applicazione dei benefici del II° conto -con progetto totalmente integrato- e II° conto - CP_5 CP_5 con progetto non integrato-; interamente a carico dello per €. CP_2
3.235,00, pari alla differenza tra quanto l'attore avrebbe percepito in applicazione dei benefici del II° conto -con progetto totalmente integrato- e quanto CP_5 effettivamente riconosciuto in applicazione dei benefici del III° conto CP_5
Venendo all'esame della richiesta di manleva avanzata dallo nei CP_2 confronti di la Compagnia aveva inizialmente sostenuto che la Controparte_3 polizza invocata dall'assicurato non fosse operativa, considerato che l'art. 8 lett.
pagina 13 di 15 a) delle condizioni di contratto prevedeva la validità della copertura solo per le richieste pervenute all'assicurato per comportamenti colposi verificatisi non più di due anni prima della data di stipula del contratto;
poiché l'evento sub judice si era verificato nel febbraio 2011 e che la polizza risultava contratta il 28.02.2014, ne derivava l'inoperatività. L'assicurato, tuttavia, ha dimostrato documentalmente che la polizza del 2014 era in realtà sostitutiva della precedente n. 0500642 del
28/02/2004, ciò che portava ad escludere l'insussistenza del requisito
“temporale” eccepito dalla Compagnia assicurativa.
Il rilievo è fondato;
deve affermarsi che il rapporto contrattuale, al netto della modifica contenuta nel documento del 2014, è continuato, in sostanza, senza soluzione a far tempo dal 2004 (anno di stipula dell'originario contratto), sicché, alla data del verificarsi dell'evento per cui è causa, vi era piena copertura, con conseguente obbligo, da parte della di corrispondere allo nei CP_4 CP_2 limiti delle previsioni di polizza, dei relativi massimali e franchigie, quanto lo stesso sarà tenuto a sborsare in favore dello CP_1
***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione di un terzo in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda e con integrale compensazione tra lo e e tra questi CP_1 CP_2
e Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni altra questione assorbita o disattesa: Parte_1
1. Accoglie parzialmente la domanda;
per l'effetto,
2. Dichiara il parziale inadempimento dello in relazione al contratto di CP_1 appalto e lo condanna al risarcimento del danno in favore della attrice, che si quantifica in €. 29.577,00, oltre i soli interessi legali dalla data della pronuncia.
3. In accoglimento della domanda di manleva avanzata dallo nei CP_1 confronti dello condanna quest'ultimo, in persona Controparte_2 dei soci, a rimborsare al primo la complessiva somma di €. 16.406,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia.
pagina 14 di 15 4. In accoglimento della domanda svolta dallo Controparte_2 nei confronti di condanna quest'ultima a tenere indenne il Controparte_3 primo di ogni somma dallo stesso tenuto a sborsare in esecuzione della presente sentenza, in applicazione della polizza vigente tra le parti, al netto delle franchigie previste.
5. ND , in proprio e quale titolare della omonima ditta Controparte_1
Stafissi Raimondo, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t., che, compensate per un terzo, liquida, Parte_1 per i restanti due terzi, in complessivi €. 5.000,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuti.
6. ND lo in persona dei soci, a Controparte_2 rimborsare allo il 50% delle spese legali poste a carico di quest'ultimo. CP_1
7. Compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2 nonché tra e
[...] Controparte_2 Controparte_3
8. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di e Controparte_1 [...] in parti uguali ed in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Perugia, addì 03.11.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 15 di 15