Ordinanza collegiale 21 ottobre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3229 del 2025, proposto da:
MA CU e AT SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4 l. 241/90 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss l. 241/90 in data 5.03.2025, a mezzo pec indirizzata dal ricorrente all’Ufficio Urp del Comune di Napoli e successivamente, per competenza, al Servizio Condono Edilizio e Antiabusivismo del Comune di Napoli;
per aver accesso alla risposta, e/o meglio a tutta la documentazione, meglio indicata nell’istanza medesima, con particolare riferimento alla p.e.c. dell’11.04.2025, indirizzata al Comune di Napoli, con la quale si chiedeva nuovamente la risposta del Sindaco p.t. e del Responsabile dell’Ufficio Condono a seguito della RESA n. 376/13 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli n. 958448 del 4.12.2014 a carico di BA IN nata a [...] il [...] e deceduta in data 31.01.2011;
nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi e non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, il dott. PA VE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Premesso che con ordinanza collegiale, n. 6841 del 21.10.2025, la Sezione ordinava incombenti istruttori, come segue:
“Rilevato che, ai fini della decisione, occorre che parte ricorrente specifichi, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, l’oggetto delle istanze di accesso presentate – giusta la narrativa del ricorso – in data 11.04.2025 e in data 5.03.2025, depositando copia delle stesse istanze e delle risposte, eventualmente fornite dal Comune di Napoli in relazione alle stesse;
Rilevata altresì la necessità che – ai predetti fini, ed anche al precipuo fine di vagliare l’eccezione d’inammissibilità, per tardività, del ricorso, sollevata dalla difesa del Comune di Napoli – che la stessa parte ricorrente, nel medesimo termine perentorio, depositi la prova delle notifiche del presente ricorso, non presenti in atti, effettuate al Comune di Napoli;
Rilevata, infine, la necessità che parte ricorrente, nel medesimo termine perentorio di cui sopra, specifichi anche, in ogni caso, se, ed in quale parte, le proprie istanze d’accesso, di cui sopra, siano state eventualmente soddisfatte dal Comune di Napoli, e correlativamente quali documenti, tra quelli richiesti con le predette istanze d’accesso, non siano stati ancora oggetto d’ostensione, da parte del Comune di Napoli;
Ritenuto, inoltre, di facultare le parti, nello stesso termine perentorio di cui sopra, al deposito di memorie difensive, circa le problematiche sopra evidenziate;
Ritenuto di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio specificata in dispositivo, restando riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e circa le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina gli incombenti istruttori di cui in motivazione, da espletarsi nel termine perentorio sopra indicato.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 3.12.2025”;
Rilevato che, pur a seguito di detta ordinanza, parte ricorrente non depositava la prova delle notifiche del presente ricorso al Comune di Napoli, né memorie difensive, né tampoco la documentazione richiesta;
Rilevato che il Comune di Napoli depositava – in data 2.12.2025 – note difensive, in cui insisteva per la declaratoria d’irricevibilità per tardività del ricorso, “considerato che controparte non ha adempiuto all’ordinanza istruttoria, n. 6841/25 del 21/10/2025”;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 3.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione;
DIRITTO
Rilevato che è preliminare l’esame dell’eccezione d’irricevibilità per tardività del ricorso, sollevata dalla difesa del Comune di Napoli, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 116 comma 1 c.p.a. (“1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato”);
Rilevato che parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, asseritamente formatosi, da parte del Comune di Napoli, sull’istanza d’accesso del 5.03.2025, ribadita in data 11.04.2025;
Rilevato che il ricorso è stato depositato in data 26.06.2025, carente tuttavia della prova delle notifiche del medesimo al Comune di Napoli, e che parte ricorrente non ha adempiuto, del resto, all’ordine del Collegio, impartito con la predetta ordinanza istruttoria, di depositare la suddetta prova delle notifiche del ricorso, in giudizio;
Rilevato che “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi (…) il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato”;
Rilevato che l’omesso deposito della prova delle notifiche del ricorso in giudizio impedisce di verificarne la tempestività, e che in ogni caso, considerando la data del deposito in giudizio del medesimo (26.06.2025), il termine di trenta giorni “dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio” appare, nella specie, ampiamente decorso (in disparte che lo stesso non sarebbe stato neppure notificato “ad almeno un controinteressato”);
Rilevato che: “La proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A. sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi oltre il termine di 30 giorni imposto a pena di decadenza dall'art. 116 c.p.c. determina l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.” (T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige), sez. I, 22/04/2023, n. 60);
Rilevato, per di più, che: “È irricevibile il ricorso al TAR proposto avverso il provvedimento con cui è concessa la parziale esibizione degli atti richiesti con istanza di accesso, che risulti depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni, previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a.” (T.A.R. Napoli (Campania), sez. VI, 07/11/2017, n. 5176), e che, nella specie, l’omesso deposito della prova delle notifiche del ricorso, al Comune di Napoli, impedisce di verificare anche se il deposito del ricorso sia stato, rispetto a dette notifiche, tempestivo;
Rilevato che tanto supera ed assorbe la problematica – pure evidenziata nell’ordinanza collegiale di cui sopra – dell’eventuale avvenuta ostensione (o parziale ostensione) della documentazione, richiesta da parte ricorrente, con le istanze suddette, da parte del Comune di Napoli;
Rilevato che le spese di lite, stante l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA VE |
IL SEGRETARIO