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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7029 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4457 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2025 e vertente tra
TRA
, (p.iva: ), rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Gianluca Masi Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E codice fiscale rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'Avvocato Alessandro Trinchi
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
deducendo che:
[...]
a) la ricorrente ha intrattenuto con la alcuni rapporti bancari Controparte_1 regolati, rispettivamente, sul conto corrente ordinario n. 2629 e sul conto corrente anticipi n. 280470;
b) non essendo in possesso di alcun contratto relativo all'apertura dei conti correnti in questione, la ricorrente ha chiesto alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB la copia dei “contratti originari di apertura di conto corrente”, unitamente alla copia degli estratti conto, dei contratti di apertura di credito e concessione fidi e delle “eventuali modifiche delle condizioni economiche intervenute nel corso dei singoli rapporti”;
c) a fronte di tale richiesta la banca si è limitata a consegnare 2 copie di un contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza (recanti la data del 17 giugno 1981 e senza indicazione del numero del conto corrente a cui si riferiscono), la copia della scrittura privata dell'11 marzo 2013 con cui è stata concessa un'apertura di credito a valere sul c/c n. 2629 e la copia della scrittura privata del 7 luglio 2014 con cui è stata concessa un'apertura di credito a valere sul c/c n. 280470;
d) in mancanza di pattuizione scritta, devono ritenersi illegittime l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, l'addebito di commissioni di massimo scoperto e altre commissioni bancarie, l'antergazione e postergazione delle valute.
La ricorrente ha concluso domandando – previo accertamento della nullità di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri di qualunque genere e applicazione di valute fittizie - il ricalcolo del rapporto di dare- avere tra le parti e per l'effetto la condanna della banca alla restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati alla correntista (quanto al c/c ordinario n. 2629) e allo storno di tutte le somme illegittimamente addebitate (quanto al c/c anticipi n. 280470).
In via subordinata – e per l'ipotesi in cui la banca depositasse nel corso del giudizio “il contratto di apertura del conto corrente ad oggi non consegnato” – la ricorrente ha chiesto che si accerti la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali, l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e oneri vari, nonché l'antergazione e postergazione delle operazioni di addebito e accredito, domandando – per l'effetto - il ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti e la condanna della banca alla restituzione (ovvero allo storno) di tutti gli importi illegittimamente addebitati alla correntista.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione – per difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio – e domandando nel merito il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
La resistente ha dedotto al riguardo che:
a) l'azione di ripetizione deve ritenersi (almeno parzialmente) prescritta;
b) l'azione di ripetizione delle poste annotate a debito sul conto corrente n. 280470 è in ogni caso inammissibile, in quanto il conto corrente anticipi è ancora aperto;
c) la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca è legittima, sia perché espressamente pattuita per iscritto sia perché la banca si è adeguata alle prescrizioni contenute nella deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; d) le singole operazioni annotate in conto non sono più contestabili, essendo decorso il termine all'uopo previsto dall'art. 1832 c.c.;
e) le somme corrisposte a titolo di interessi ultralegali sono in ogni caso irripetibili, perché il loro pagamento costituisce adempimento di un'obbligazione naturale;
f) la banca ha applicato tassi di interesse contrattualmente pattuiti dalle parti al momento della stipula del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto e i tassi applicati sono sempre stati inferiori al c.d. tasso soglia;
g) le parti hanno espressamente previsto l'applicazione di commissioni di massimo scoperto;
h) ai fini della decorrenza delle valute la banca “si è attenuta a quanto stabilito ex art. 120 co.1 del CICR”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU, ha così deciso: “ 1) dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che regolano il conto corrente ordinario n. 2629 acceso dalla presso la – filiale di Frosinone;
2) dichiara Parte_1 Controparte_1
l'inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 2629 a titolo di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali (dall'inizio del rapporto e fino all'11 marzo 2013), commissioni e spese non pattuite tra le parti;
3) rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
4) compensa tra le parti le spese processuali;
5) pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e di approvazione del conto ex art. 1832 C.C. - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Le domande relative al conto corrente ordinario n. 2629
Dalla documentazione depositata dalle parti risulta che il 17 giugno 1981 la SOGO s.r.l. (oggi
[...]
ha aperto presso la – filiale di Frosinone un conto corrente Pt_1 Controparte_1 di corrispondenza, regolato dalle condizioni generali di contratto riportate a tergo della coeva scrittura privata (documento n. 2 allegato al ricorso).
Benché la difesa della ricorrente affermi di non sapere se la scrittura privata del 17 giugno 1981 regoli il conto corrente ordinario ovvero il conto anticipi (circostanza invero singolare, dal momento che la correntista – una società di capitali leader nel proprio settore merceologico - dovrebbe conoscere i contratti che sottoscrive), si deve ritenere che essa sia stata sottoscritta in occasione dell'apertura del conto corrente ordinario n. 2629, dal momento che:
a) nel documento non si fa alcun riferimento alla concessione di finanziamenti sotto forma di anticipazioni;
b) le condizioni generali di contratto riportate a tergo del documento sono quelle tipiche dei conti correnti di corrispondenza ordinari;
c) il conto corrente anticipi n. 280470 è stato verosimilmente aperto alla fine del 2013 (il primo estratto conto disponibile di questo conto – emesso il 31 marzo 2004 – reca infatti un saldo iniziale pari a zero alla data del 31 dicembre 2013).
Ciò premesso si osserva che la scrittura privata del 17 giugno 1981 non contiene alcuna specifica indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, limitandosi a rinviare genericamente alle “modalità e condizioni d'uso vigente”.
Non vi è dunque prova del fatto che le parti abbiano pattuito per iscritto la misura degli interessi ultralegali (come invece richiesto dall'art. 1284, terzo comma, c.c., applicabile ratione temporis al caso di specie): per la insufficienza di generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione v. da ultimo Cass. 6868/2022.
L'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto deve quindi ritenersi illegittima dall'inizio del rapporto fino all'11 marzo 2013, data in cui le parti hanno regolato per iscritto la concessione di un'apertura di credito in favore della correntista e i relativi tassi di interesse (documento n. 3 allegato al ricorso).
Più in generale, non vi è prova del fatto che le parti abbiano pattuito l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di altre commissioni e delle spese varie che - come accertato dal c.t.u. - la banca ha applicato nel corso del rapporto (pagg. 19 e 20 della relazione di consulenza a firma del dott.
. Persona_1
Quanto alla capitalizzazione degli interessi – applicata dalla banca in forza di quanto previsto nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto - si osserva che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, devono essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), introdotto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (che ha attribuito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio [C.I.C.R.] il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria): Cass. 2374/1999, Cass. 3096/1999, Cass. 12507/1999, Cass. 6263/2001, Cass. 4498/2002, Cass. 8442/2002, Cass. 14091/2002, Cass. 2593/2003, Cass. 12222/2003; Cass., Sez. Un., 21095/2004; Cass., Sez. Un., 24418/2010.
L'illegittimità della capitalizzazione operata dalla sul conto Controparte_1 corrente ordinario n. 2629 deve essere affermata anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (recte: per il periodo successivo a quello di efficacia delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 7 della delibera), con cui il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, consentendo la capitalizzazione degli interessi sul saldo periodico del conto, previo adeguamento delle condizioni contrattuali ai criteri stabiliti dalla delibera entro il 30 giugno 2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.
La resistente - che pure ha affermato di avere adeguato le condizioni contrattuali con le modalità previste dall'art. 7 della delibera C.I.C.R.: pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta – ha tuttavia omesso di fornire qualsiasi prova al riguardo, non avendo depositato né la Gazzetta Ufficiale su cui sarebbe stato pubblicato l'avviso di adeguamento delle condizioni contrattuali, né eventuali comunicazioni inviate direttamente alla correntista. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto affermare la nullità della clausola – contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che regolano il conto corrente ordinario n. 2629 – che prevede la capitalizzazione degli interessi sui saldi periodici del conto e l'illegittimità della capitalizzazione operata dalla banca nel corso del rapporto.
Gli addebiti operati sul conto corrente n. 2629 a titolo di capitalizzazione degli interessi devono essere conseguentemente dichiarati inefficaci.
Vanno inoltre dichiarati inefficaci – per difetto di prova della relativa pattuizione - gli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali (dall'inizio del rapporto e fino all'11 marzo 2013: v. supra) e gli ulteriori addebiti per commissioni e spese non pattuite tra le parti.
Va invece respinta la domanda di condanna della banca alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati in conto.
L'accoglimento di tale domanda presuppone infatti la possibilità di ricostruire in maniera attendibile quale fosse il saldo del conto corrente alla data di chiusura del conto (all'udienza del 13 luglio 2021 il difensore della ricorrente ha dichiarato che entrambi i conti correnti sono stati chiusi il 3 marzo 2020), ciò che nel caso di specie deve senz'altro escludersi in quanto:
a) il c.t.u. ha accertato l'esistenza di plurimi vuoti contabili, la cui estensione è tale da impedire di ricostruire l'andamento del conto e di rideterminare in modo serio il saldo contabile (mancano completamente gli estratti conto relativi ai primi 23 anni di durata del rapporto;
nel periodo oggetto dell'accertamento contabile eseguito dal c.t.u. – dal mese di febbraio 2004 fino al mese di dicembre 2016 – risultano mancanti 76 estratti conto su un totale di 138 estratti conto mensili;
mancano – più in generale – tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al periodo che va dal quarto trimestre 2014 fino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2020): v. pag. 21 della relazione di consulenza;
b) il giroconto delle competenze operato dal c.t.u. (dal conto anticipi al conto ordinario) risulta viziato dal fatto che i minori importi girocontati dal c.t.u. in sede di ricostruzione dell'andamento del conto (per un importo complessivo di 153.923,76 €) si fondano sull'erroneo presupposto che la ricorrente abbia fornito la prova della mancata pattuizione delle clausole relative ad interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni e spese (sulla questione v. infra).
Poiché era onere della ricorrente (che ha agito nel 2017 per ricostruire il saldo contabile di un conto corrente aperto 36 anni prima) fornire tutti gli elementi utili ai fini di una attendibile rideterminazione del saldo, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla deve essere respinta, Parte_1 essendosi la parte limitata a depositare poche decine di estratti conto mensili (pur essendo la domanda finalizzata a ricostruire un rapporto bancario durato dal 1981 al 2020) senza fornire ulteriori elementi utili a consentire di sopperire ai numerosi e significativi vuoti contabili, anche intermedi.
Le domande relative al conto corrente anticipi n. 280470
La ricorrente ha formulato analoghe domande di accertamento dell'inefficacia degli addebiti operati dalla sul conto corrente anticipi n. 280470, che tuttavia non Controparte_1 possono essere accolte.
L'azione esercitata dalla ripropone la questione della ripartizione dell'onere probatorio Parte_1 nelle azioni di accertamento negativo del credito, avendo la ricorrente chiesto (pagg. 29 e 30 del ricorso introduttivo del giudizio): 1) in primo luogo, l'accertamento della “nullità di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri a qualunque titolo” relativi al conto corrente anticipi;
2) in via subordinata, l'accertamento della nullità delle corrispondenti clausole contrattuali “ove mai la banca producesse nel corso del giudizio il contratto di apertura del conto corrente ad oggi non consegnato”;
3) in ogni caso, la condanna della banca alla restituzione di tutti gli importi che risultassero illegittimamente addebitati all'esito della riliquidazione del conto corrente.
Secondo il tradizionale e prevalente orientamento giurisprudenziale, l'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto - ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto altrui - non subisce deroga neanche quando l'accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, che grava pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, benché negativo, ha carattere costitutivo: non essendo possibile dare la prova di un fatto non avvenuto, la prova del fatto negativo può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis v. Cass. 19171/2019; Cass. 500/2017; Cass. 9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. n. 23229/2004).
Non è pertanto condivisibile la tesi secondo cui, a fronte dell'allegazione della correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione di interessi ultralegali, alla capitalizzazione e alla commissione di massimo scoperto, spetterebbe alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace, attraverso la produzione in giudizio del contratto e la prova che questo sia stato consegnato al cliente.
In questo caso non vi sono infatti i presupposti per applicare il c.d. principio di vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass., Sez. Un., 13533/2001, in motivazione;
Cass. 486/2016; Cass. 6008/2012).
Tale principio trova una sua logica applicazione nelle azioni fondate su un inadempimento contrattuale, in cui il fatto negativo costitutivo della pretesa dell'attore (la mancata esecuzione della prestazione) è integralmente riferibile alla persona dell'altro contraente, il quale si trova nella più agevole condizione di poter fornire la prova del fatto positivo contrario idoneo a paralizzare la pretesa dell'attore (dimostrando di avere regolarmente adempiuto l'obbligazione).
Nelle azioni fondate sull'inesistenza dell'obbligazione, il fatto negativo costitutivo della pretesa dell'attore è invece comune ad entrambi i contraenti (la mancanza di una causa lecita;
il difetto della forma richiesta dalla legge ad substantiam;
ecc.) e l'attore è dunque nella condizione di provare il fatto su cui si fonda la propria pretesa (dimostrando quale sia la causa illecita del contratto;
dimostrando che il contratto è stato stipulato in una forma diversa da quella imposta dalla legge;
ecc.).
In realtà – con particolare riferimento ai contratti bancari – non si deve confondere la prova (positiva) dell'inesistenza del contratto che deve essere stipulato per iscritto ad substantiam (che costituisce il presupposto per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito) con la mancanza di prova della sua esistenza (che semplicemente impedisce alla banca di agire per far valere le clausole derogatrici della disciplina legale in materia di contratti bancari applicate nel corso del rapporto).
La questione del riparto dell'onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo del credito nascente da un rapporto bancario è stata esaminata di recente anche da Cass. 33009/2019, secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (tale principio è stato affermato in un caso in cui il cliente agiva per far valere la nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi su piazza, sull'esplicito presupposto che il contratto di conto corrente fosse stato stipulato per iscritto).
Il criterio della vicinanza della prova non può infatti essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova documentale di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari, in cui è stato espressamente previsto - prima dall'art. 3, comma 1, della legge n. 154 del 1992 e poi dall'art. 117, comma 1, T.U.B. - che un esemplare del documento sia consegnato al cliente): Cass. 33009/2019.
Né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (Cass. 33009/2019; Cass. 18923/2016).
La mancata conservazione del documento trova del resto rimedio nell'art. 2724, n. 3 c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono – e tenuto conto del fatto che la domanda formulata dalla ricorrente non ha ad oggetto soltanto l'accertamento dell'inesistenza di valide clausole contrattuali in materia di interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, ma anche l'accertamento del credito che la ricorrente afferma di vantare nei confronti della banca per effetto della nullità delle clausole contrattuali applicate al rapporto di conto corrente n. 280470 e la condanna della convenuta “alla restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati” – la domanda della va respinta, non avendo essa fornito la prova del fatto che le condizioni Parte_1 praticate dalla banca nel corso del rapporto non siano mai state approvate per iscritto.
Si osserva al riguardo che la ricorrente vuol far credere di non sapere neppure se il contratto sia stato stipulato verbalmente (“rilevato il difetto di forma scritta ad substantiam”: pag. 29 del ricorso) oppure per iscritto (“ove mai la banca producesse nel corso del giudizio il contratto di apertura del conto corrente ad oggi non consegnato”: pag. 30 del ricorso), benché sia evidente che l'esistenza di un contratto scritto presupponga l'esistenza di un documento sottoscritto da un rappresentante della società, il quale dovrebbe quanto meno ricordare se ha concluso o meno per iscritto un contratto con la banca.
Nel caso di specie è incontestato il fatto che tra la e la Parte_1 Controparte_1 sia intercorso il rapporto contrattuale regolato sul conto corrente n. 280470 (lo comprovano gli
[...] estratti conto depositati dalla ricorrente).
Ne deriva che l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda non aveva ad oggetto una circostanza negativa (la mancata stipulazione di un contratto bancario), ma un fatto positivo (la stipulazione meramente verbale del contratto di conto corrente ovvero il rifiuto della banca di consegnare alla cliente una copia del contratto redatto per iscritto) e la ricorrente avrebbe potuto agevolmente assolvere l'onere probatorio offrendosi di provare per testimoni (con il direttore pro tempore della filiale ovvero con i funzionari che hanno concluso il contratto in nome e per conto della banca) che il contratto è stato stipulato verbalmente ovvero che esso è stato stipulato per iscritto e che la banca si è rifiutata di consegnarne una copia alla correntista.
Mancando la prova della conclusione meramente verbale del contratto bancario, non può dunque essere accolta la domanda di accertamento dell'inefficacia degli addebiti fondati sull'applicazione di clausole nulle, ciò che impedisce la ricostruzione dell'andamento del conto corrente e la rideterminazione del saldo di chiusura del conto secondo i criteri invocati dalla ricorrente.]»
§ 2 — Ha proposto appello la società originaria attrice, come in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo che la decisione, previa riforma della sentenza impugnata, sia così sostituita “ “Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi contenuta nell'art.
7 delle condizioni generali di contratto che regolano il conto corrente ordinario n. 2629 acceso dalla presso la – filiale di Frosinone;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara l'inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 2629 a titolo di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali (dall'inizio del rapporto e fino all'11 marzo 2013), commissioni e spese non pattuite tra le parti;
3) dichiara l'inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 280470 a titolo di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali, commissioni e spese stante il difetto di pattuizione scritta;
per l'effetto
4) condanna la alla restituzione in favore della correntista, della somma complessiva di € CP_2
233.195,46 quale saldo ricalcolato a seguito di CTU, già epurato dei pagamenti solutori.
5) condanna la resistente alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente;
6) pone definitivamente a carico della le spese della CTU.” CP_2
Chiede l'appellante, infine, che si accerti che: • la documentazione contabile esibita e depositata in atti dalla correntista è assolutamente sufficiente ed idonea ad una più che attendibile ricostruzione dei saldi del c/c 2629; • è stata raggiunta la prova del difetto di pattuizione scritta del c/c 280470 avendolo il correntista dimostrato, attraverso indizi univoci e inconfutabili, anche in ossequio al principio della
“vicinanza della prova”
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2025.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 15 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ 1) Erronea valutazione circa la inattendibilità della ricostruzione del saldo del c/c 2629 a causa della presunta “insufficienza” della documentazione contabile (estratti conto)” – l'appellante deduce l'irrilevanza della mancanza di documentazione relativa ai primi 23 anni del rapporto, non avendo la ricorrente mai chiesto la revisione dell'intero rapporto, limitando le contestazioni (vedasi la CTP allegata al ricorso) al solo periodo per il quale è stata in grado di produrre gli e/c, vale a dire dal mese di febbraio 2004 e sino al 31/08/2015.
In ordine, poi, alla non attendibilità della ricostruzione contabile, l'appellante deduce che lo stesso CTU abbia, “ smentendo le conclusioni del Giudice” avrebbe confermato in sede di udienza a chiarimenti (08/01/21), la assoluta attendibilità della ricostruzione operata dichiarando espressamente
“…in questa sede si ribadisce la totale correttezza dei conteggi riportati nella relazione di consulenza…”.
Conclude l'appellante per l'accoglimento della domanda restitutoria.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “Erronea e/o falsa applicazione del principio di cui all'art. 2697 quanto alla distribuzione dell'onore probatorio” – la società appellante denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere non essere stata provata dal correntista la inesistenza del contratto in forma scritta quanto al c/c 280470, essendone pacifica l'esistenza del detto contratto ma non la sua forma scritta, di cui era stata richiesta copia alla banca e poi formulata istanza ex art. 210 CPC .
Conclude l'appellante: “In conclusione il Giudice avrebbe dovuto prendere atto della mancata produzione del contratto da parte della banca che ha sin dall'inizio, contraddicendo l'assunto della correntista, affermato l'esistenza in forma scritta del documento de quo. Senza, però, mai preoccuparsi di esibirne copia”.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è consapevole la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la possibilità di una ricostruzione ,anche “aliunde”, dei rapporti contabili pur senza la documentazione integrale;
ma il Tribunale ha ben evidenziato come l'ampiezza dei “vuoti contabili” era tale da non consentire una ricostruzione attendibile, secondo il principio del “più probabile che non”.
Né può invocarsi un ridimensionamento del periodo temporale – oggetto di domanda – per rimediare alle carenze allegatorie e probatorie (visto che la ripartizione dell'onere probatorio in tema di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, affermata dal giudice di primo grado anche con riferimento al conto anticipi non è stata oggetto di doglianza), atteso che la ricostruzione del rapporto dare/avere è necessariamente estesa a tutto lo svolgimento del rapporto, fino alla sua estinzione che, peraltro, consente anche ritenere ammissibile la domanda di ripetizione (altrimenti ci si dovrebbe fermare al mero accertamento negativo).
Quindi, bene ha fatto il Tribunale anche nell'evidenziare come lo stesso CTU ha valutato le carenze documentali come corpose: del resto, nella stessa ordinanza istruttoria allegata dall'appellante emerge sì la conferma dei conteggi, ma pure l'assenza di ampi stralci temporali contabilmente non ricostruibili. Né in questa sede, ex art. 342 CPC, l'appellante ha offerto altri elementi utili da utilizzare per tale ricostruzione.
E a questo punto, non può non evidenziarsi (come del resto ha fatto anche il Tribunale senza che l'appellante muova
contro
-argomentazioni al riguardo) come la società appellante/attrice, esercitante un'impresa, non abbia a disposizione tutti gli estratti contabili, non avendo peraltro mai manifestato rimostranze al riguardo;
si tratta di documentazione necessaria per gli adempimenti contabili propri di un'impresa, sicchè tutto appare inverosimile.
Né si può ricorrere ad applicare “saldi” favorevoli alla parte che non ha ottemperato ai propri oneri processuali.
Di qui la reiezione del primo motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, come già evidenziato le argomentazioni del Tribunale poggiano condivisibilmente sulla giurisprudenza ormai consolidata che grava la parte attrice/correntista (per le azioni di accertamento e di restituzione indebito) di allegare e provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione stessa.
Ora, l'esistenza del contratto anticipi (con quella decorrenza individuabile solo attraverso il primo estratto conto utile) , anche come fatto storico, non è stata mai posta in dubbio da parte attrice, anche per quanto attiene la forma scritta;
non aver prodotto il contratto, quindi, rappresenta un elemento
“negativo” nella valutazione del giudicante, privato della possibilità di verificare la sussistenza o meno di una causa legittimante l'applicazione di voci economiche contestate da parte attrice.
Quest'ultima, peraltro, non può neppure invocare il principio di vicinanza della prova (che quindi condurrebbe ad un onere a carico della banca), come ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 33009 del 13/12/2019; . Cass. 35979 del 07/12/2022); sulla possibilità di ricostruzione “aliunde”, in assenza di tutti gli estratti per l'intero periodo si è già detto. Ma per il contratto anticipi occorre verificare, a fronte di un contratto sicuramente sottoscritto dall'impresa/correntista, l'avvenuta stipula o meno delle clausole relative alle voci denunciate.
Quanto, poi, al riferimento che il primo giudice ha fatto alla prova testimoniale, erra parte appellante (che formula un motivo di doglianza inconferente) nel ritenere che riguardi esclusivamente il contratto medesimo: piuttosto, è stato detto in sentenza che una prova testimoniale avrebbe consentito alla correntista di “giustificare” la sua indisponibilità della copia del contratto, certamente esistente e stipulato per iscritto.
Solo in questo caso, dunque, la prova così raggiunta avrebbe potuto condurre ad un ragionamento diverso.
Ma la doglianza, si ripete, è inconferente e non è idonea a scardinare quel ragionamento. Di qui la reiezione anche di questo motivo di doglianza.
Peraltro, nelle note finali anticipate, parte appellante introduce, almeno in parte, questioni nuove come una decorrenza dei contratti dal 1986, senza fornire alcun riscontro al riguardo e senza tener conto che il primo giudice ha chiaramente collegato al 1981 il conto ordinario ed ad una data di molto successiva (2013) il conto anticipi. Ed allora era con il gravame che andavano proposti argomenti con contrapposizione con tali affermazioni, con la conseguenza che non può l'appellante in sede di note finali introdurre nuove questioni, peraltro neppure comprovando la loro fondatezza.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza ex art. 702 bis e segg. CPC emessa il 28 giugno 2022 dal Tribunale di Frosinone , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4457 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2025 e vertente tra
TRA
, (p.iva: ), rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Gianluca Masi Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E codice fiscale rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'Avvocato Alessandro Trinchi
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
deducendo che:
[...]
a) la ricorrente ha intrattenuto con la alcuni rapporti bancari Controparte_1 regolati, rispettivamente, sul conto corrente ordinario n. 2629 e sul conto corrente anticipi n. 280470;
b) non essendo in possesso di alcun contratto relativo all'apertura dei conti correnti in questione, la ricorrente ha chiesto alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB la copia dei “contratti originari di apertura di conto corrente”, unitamente alla copia degli estratti conto, dei contratti di apertura di credito e concessione fidi e delle “eventuali modifiche delle condizioni economiche intervenute nel corso dei singoli rapporti”;
c) a fronte di tale richiesta la banca si è limitata a consegnare 2 copie di un contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza (recanti la data del 17 giugno 1981 e senza indicazione del numero del conto corrente a cui si riferiscono), la copia della scrittura privata dell'11 marzo 2013 con cui è stata concessa un'apertura di credito a valere sul c/c n. 2629 e la copia della scrittura privata del 7 luglio 2014 con cui è stata concessa un'apertura di credito a valere sul c/c n. 280470;
d) in mancanza di pattuizione scritta, devono ritenersi illegittime l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, l'addebito di commissioni di massimo scoperto e altre commissioni bancarie, l'antergazione e postergazione delle valute.
La ricorrente ha concluso domandando – previo accertamento della nullità di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri di qualunque genere e applicazione di valute fittizie - il ricalcolo del rapporto di dare- avere tra le parti e per l'effetto la condanna della banca alla restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati alla correntista (quanto al c/c ordinario n. 2629) e allo storno di tutte le somme illegittimamente addebitate (quanto al c/c anticipi n. 280470).
In via subordinata – e per l'ipotesi in cui la banca depositasse nel corso del giudizio “il contratto di apertura del conto corrente ad oggi non consegnato” – la ricorrente ha chiesto che si accerti la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali, l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e oneri vari, nonché l'antergazione e postergazione delle operazioni di addebito e accredito, domandando – per l'effetto - il ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti e la condanna della banca alla restituzione (ovvero allo storno) di tutti gli importi illegittimamente addebitati alla correntista.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione – per difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio – e domandando nel merito il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
La resistente ha dedotto al riguardo che:
a) l'azione di ripetizione deve ritenersi (almeno parzialmente) prescritta;
b) l'azione di ripetizione delle poste annotate a debito sul conto corrente n. 280470 è in ogni caso inammissibile, in quanto il conto corrente anticipi è ancora aperto;
c) la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca è legittima, sia perché espressamente pattuita per iscritto sia perché la banca si è adeguata alle prescrizioni contenute nella deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; d) le singole operazioni annotate in conto non sono più contestabili, essendo decorso il termine all'uopo previsto dall'art. 1832 c.c.;
e) le somme corrisposte a titolo di interessi ultralegali sono in ogni caso irripetibili, perché il loro pagamento costituisce adempimento di un'obbligazione naturale;
f) la banca ha applicato tassi di interesse contrattualmente pattuiti dalle parti al momento della stipula del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto e i tassi applicati sono sempre stati inferiori al c.d. tasso soglia;
g) le parti hanno espressamente previsto l'applicazione di commissioni di massimo scoperto;
h) ai fini della decorrenza delle valute la banca “si è attenuta a quanto stabilito ex art. 120 co.1 del CICR”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU, ha così deciso: “ 1) dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che regolano il conto corrente ordinario n. 2629 acceso dalla presso la – filiale di Frosinone;
2) dichiara Parte_1 Controparte_1
l'inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 2629 a titolo di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali (dall'inizio del rapporto e fino all'11 marzo 2013), commissioni e spese non pattuite tra le parti;
3) rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
4) compensa tra le parti le spese processuali;
5) pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e di approvazione del conto ex art. 1832 C.C. - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Le domande relative al conto corrente ordinario n. 2629
Dalla documentazione depositata dalle parti risulta che il 17 giugno 1981 la SOGO s.r.l. (oggi
[...]
ha aperto presso la – filiale di Frosinone un conto corrente Pt_1 Controparte_1 di corrispondenza, regolato dalle condizioni generali di contratto riportate a tergo della coeva scrittura privata (documento n. 2 allegato al ricorso).
Benché la difesa della ricorrente affermi di non sapere se la scrittura privata del 17 giugno 1981 regoli il conto corrente ordinario ovvero il conto anticipi (circostanza invero singolare, dal momento che la correntista – una società di capitali leader nel proprio settore merceologico - dovrebbe conoscere i contratti che sottoscrive), si deve ritenere che essa sia stata sottoscritta in occasione dell'apertura del conto corrente ordinario n. 2629, dal momento che:
a) nel documento non si fa alcun riferimento alla concessione di finanziamenti sotto forma di anticipazioni;
b) le condizioni generali di contratto riportate a tergo del documento sono quelle tipiche dei conti correnti di corrispondenza ordinari;
c) il conto corrente anticipi n. 280470 è stato verosimilmente aperto alla fine del 2013 (il primo estratto conto disponibile di questo conto – emesso il 31 marzo 2004 – reca infatti un saldo iniziale pari a zero alla data del 31 dicembre 2013).
Ciò premesso si osserva che la scrittura privata del 17 giugno 1981 non contiene alcuna specifica indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, limitandosi a rinviare genericamente alle “modalità e condizioni d'uso vigente”.
Non vi è dunque prova del fatto che le parti abbiano pattuito per iscritto la misura degli interessi ultralegali (come invece richiesto dall'art. 1284, terzo comma, c.c., applicabile ratione temporis al caso di specie): per la insufficienza di generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione v. da ultimo Cass. 6868/2022.
L'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto deve quindi ritenersi illegittima dall'inizio del rapporto fino all'11 marzo 2013, data in cui le parti hanno regolato per iscritto la concessione di un'apertura di credito in favore della correntista e i relativi tassi di interesse (documento n. 3 allegato al ricorso).
Più in generale, non vi è prova del fatto che le parti abbiano pattuito l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di altre commissioni e delle spese varie che - come accertato dal c.t.u. - la banca ha applicato nel corso del rapporto (pagg. 19 e 20 della relazione di consulenza a firma del dott.
. Persona_1
Quanto alla capitalizzazione degli interessi – applicata dalla banca in forza di quanto previsto nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto - si osserva che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, devono essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), introdotto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (che ha attribuito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio [C.I.C.R.] il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria): Cass. 2374/1999, Cass. 3096/1999, Cass. 12507/1999, Cass. 6263/2001, Cass. 4498/2002, Cass. 8442/2002, Cass. 14091/2002, Cass. 2593/2003, Cass. 12222/2003; Cass., Sez. Un., 21095/2004; Cass., Sez. Un., 24418/2010.
L'illegittimità della capitalizzazione operata dalla sul conto Controparte_1 corrente ordinario n. 2629 deve essere affermata anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (recte: per il periodo successivo a quello di efficacia delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 7 della delibera), con cui il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, consentendo la capitalizzazione degli interessi sul saldo periodico del conto, previo adeguamento delle condizioni contrattuali ai criteri stabiliti dalla delibera entro il 30 giugno 2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.
La resistente - che pure ha affermato di avere adeguato le condizioni contrattuali con le modalità previste dall'art. 7 della delibera C.I.C.R.: pagg. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta – ha tuttavia omesso di fornire qualsiasi prova al riguardo, non avendo depositato né la Gazzetta Ufficiale su cui sarebbe stato pubblicato l'avviso di adeguamento delle condizioni contrattuali, né eventuali comunicazioni inviate direttamente alla correntista. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto affermare la nullità della clausola – contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che regolano il conto corrente ordinario n. 2629 – che prevede la capitalizzazione degli interessi sui saldi periodici del conto e l'illegittimità della capitalizzazione operata dalla banca nel corso del rapporto.
Gli addebiti operati sul conto corrente n. 2629 a titolo di capitalizzazione degli interessi devono essere conseguentemente dichiarati inefficaci.
Vanno inoltre dichiarati inefficaci – per difetto di prova della relativa pattuizione - gli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali (dall'inizio del rapporto e fino all'11 marzo 2013: v. supra) e gli ulteriori addebiti per commissioni e spese non pattuite tra le parti.
Va invece respinta la domanda di condanna della banca alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati in conto.
L'accoglimento di tale domanda presuppone infatti la possibilità di ricostruire in maniera attendibile quale fosse il saldo del conto corrente alla data di chiusura del conto (all'udienza del 13 luglio 2021 il difensore della ricorrente ha dichiarato che entrambi i conti correnti sono stati chiusi il 3 marzo 2020), ciò che nel caso di specie deve senz'altro escludersi in quanto:
a) il c.t.u. ha accertato l'esistenza di plurimi vuoti contabili, la cui estensione è tale da impedire di ricostruire l'andamento del conto e di rideterminare in modo serio il saldo contabile (mancano completamente gli estratti conto relativi ai primi 23 anni di durata del rapporto;
nel periodo oggetto dell'accertamento contabile eseguito dal c.t.u. – dal mese di febbraio 2004 fino al mese di dicembre 2016 – risultano mancanti 76 estratti conto su un totale di 138 estratti conto mensili;
mancano – più in generale – tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al periodo che va dal quarto trimestre 2014 fino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2020): v. pag. 21 della relazione di consulenza;
b) il giroconto delle competenze operato dal c.t.u. (dal conto anticipi al conto ordinario) risulta viziato dal fatto che i minori importi girocontati dal c.t.u. in sede di ricostruzione dell'andamento del conto (per un importo complessivo di 153.923,76 €) si fondano sull'erroneo presupposto che la ricorrente abbia fornito la prova della mancata pattuizione delle clausole relative ad interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni e spese (sulla questione v. infra).
Poiché era onere della ricorrente (che ha agito nel 2017 per ricostruire il saldo contabile di un conto corrente aperto 36 anni prima) fornire tutti gli elementi utili ai fini di una attendibile rideterminazione del saldo, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla deve essere respinta, Parte_1 essendosi la parte limitata a depositare poche decine di estratti conto mensili (pur essendo la domanda finalizzata a ricostruire un rapporto bancario durato dal 1981 al 2020) senza fornire ulteriori elementi utili a consentire di sopperire ai numerosi e significativi vuoti contabili, anche intermedi.
Le domande relative al conto corrente anticipi n. 280470
La ricorrente ha formulato analoghe domande di accertamento dell'inefficacia degli addebiti operati dalla sul conto corrente anticipi n. 280470, che tuttavia non Controparte_1 possono essere accolte.
L'azione esercitata dalla ripropone la questione della ripartizione dell'onere probatorio Parte_1 nelle azioni di accertamento negativo del credito, avendo la ricorrente chiesto (pagg. 29 e 30 del ricorso introduttivo del giudizio): 1) in primo luogo, l'accertamento della “nullità di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri a qualunque titolo” relativi al conto corrente anticipi;
2) in via subordinata, l'accertamento della nullità delle corrispondenti clausole contrattuali “ove mai la banca producesse nel corso del giudizio il contratto di apertura del conto corrente ad oggi non consegnato”;
3) in ogni caso, la condanna della banca alla restituzione di tutti gli importi che risultassero illegittimamente addebitati all'esito della riliquidazione del conto corrente.
Secondo il tradizionale e prevalente orientamento giurisprudenziale, l'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto - ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto altrui - non subisce deroga neanche quando l'accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, che grava pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, benché negativo, ha carattere costitutivo: non essendo possibile dare la prova di un fatto non avvenuto, la prova del fatto negativo può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis v. Cass. 19171/2019; Cass. 500/2017; Cass. 9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. n. 23229/2004).
Non è pertanto condivisibile la tesi secondo cui, a fronte dell'allegazione della correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione di interessi ultralegali, alla capitalizzazione e alla commissione di massimo scoperto, spetterebbe alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace, attraverso la produzione in giudizio del contratto e la prova che questo sia stato consegnato al cliente.
In questo caso non vi sono infatti i presupposti per applicare il c.d. principio di vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass., Sez. Un., 13533/2001, in motivazione;
Cass. 486/2016; Cass. 6008/2012).
Tale principio trova una sua logica applicazione nelle azioni fondate su un inadempimento contrattuale, in cui il fatto negativo costitutivo della pretesa dell'attore (la mancata esecuzione della prestazione) è integralmente riferibile alla persona dell'altro contraente, il quale si trova nella più agevole condizione di poter fornire la prova del fatto positivo contrario idoneo a paralizzare la pretesa dell'attore (dimostrando di avere regolarmente adempiuto l'obbligazione).
Nelle azioni fondate sull'inesistenza dell'obbligazione, il fatto negativo costitutivo della pretesa dell'attore è invece comune ad entrambi i contraenti (la mancanza di una causa lecita;
il difetto della forma richiesta dalla legge ad substantiam;
ecc.) e l'attore è dunque nella condizione di provare il fatto su cui si fonda la propria pretesa (dimostrando quale sia la causa illecita del contratto;
dimostrando che il contratto è stato stipulato in una forma diversa da quella imposta dalla legge;
ecc.).
In realtà – con particolare riferimento ai contratti bancari – non si deve confondere la prova (positiva) dell'inesistenza del contratto che deve essere stipulato per iscritto ad substantiam (che costituisce il presupposto per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito) con la mancanza di prova della sua esistenza (che semplicemente impedisce alla banca di agire per far valere le clausole derogatrici della disciplina legale in materia di contratti bancari applicate nel corso del rapporto).
La questione del riparto dell'onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo del credito nascente da un rapporto bancario è stata esaminata di recente anche da Cass. 33009/2019, secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (tale principio è stato affermato in un caso in cui il cliente agiva per far valere la nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi su piazza, sull'esplicito presupposto che il contratto di conto corrente fosse stato stipulato per iscritto).
Il criterio della vicinanza della prova non può infatti essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova documentale di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari, in cui è stato espressamente previsto - prima dall'art. 3, comma 1, della legge n. 154 del 1992 e poi dall'art. 117, comma 1, T.U.B. - che un esemplare del documento sia consegnato al cliente): Cass. 33009/2019.
Né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (Cass. 33009/2019; Cass. 18923/2016).
La mancata conservazione del documento trova del resto rimedio nell'art. 2724, n. 3 c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono – e tenuto conto del fatto che la domanda formulata dalla ricorrente non ha ad oggetto soltanto l'accertamento dell'inesistenza di valide clausole contrattuali in materia di interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, ma anche l'accertamento del credito che la ricorrente afferma di vantare nei confronti della banca per effetto della nullità delle clausole contrattuali applicate al rapporto di conto corrente n. 280470 e la condanna della convenuta “alla restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati” – la domanda della va respinta, non avendo essa fornito la prova del fatto che le condizioni Parte_1 praticate dalla banca nel corso del rapporto non siano mai state approvate per iscritto.
Si osserva al riguardo che la ricorrente vuol far credere di non sapere neppure se il contratto sia stato stipulato verbalmente (“rilevato il difetto di forma scritta ad substantiam”: pag. 29 del ricorso) oppure per iscritto (“ove mai la banca producesse nel corso del giudizio il contratto di apertura del conto corrente ad oggi non consegnato”: pag. 30 del ricorso), benché sia evidente che l'esistenza di un contratto scritto presupponga l'esistenza di un documento sottoscritto da un rappresentante della società, il quale dovrebbe quanto meno ricordare se ha concluso o meno per iscritto un contratto con la banca.
Nel caso di specie è incontestato il fatto che tra la e la Parte_1 Controparte_1 sia intercorso il rapporto contrattuale regolato sul conto corrente n. 280470 (lo comprovano gli
[...] estratti conto depositati dalla ricorrente).
Ne deriva che l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda non aveva ad oggetto una circostanza negativa (la mancata stipulazione di un contratto bancario), ma un fatto positivo (la stipulazione meramente verbale del contratto di conto corrente ovvero il rifiuto della banca di consegnare alla cliente una copia del contratto redatto per iscritto) e la ricorrente avrebbe potuto agevolmente assolvere l'onere probatorio offrendosi di provare per testimoni (con il direttore pro tempore della filiale ovvero con i funzionari che hanno concluso il contratto in nome e per conto della banca) che il contratto è stato stipulato verbalmente ovvero che esso è stato stipulato per iscritto e che la banca si è rifiutata di consegnarne una copia alla correntista.
Mancando la prova della conclusione meramente verbale del contratto bancario, non può dunque essere accolta la domanda di accertamento dell'inefficacia degli addebiti fondati sull'applicazione di clausole nulle, ciò che impedisce la ricostruzione dell'andamento del conto corrente e la rideterminazione del saldo di chiusura del conto secondo i criteri invocati dalla ricorrente.]»
§ 2 — Ha proposto appello la società originaria attrice, come in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo che la decisione, previa riforma della sentenza impugnata, sia così sostituita “ “Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi contenuta nell'art.
7 delle condizioni generali di contratto che regolano il conto corrente ordinario n. 2629 acceso dalla presso la – filiale di Frosinone;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara l'inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 2629 a titolo di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali (dall'inizio del rapporto e fino all'11 marzo 2013), commissioni e spese non pattuite tra le parti;
3) dichiara l'inefficacia degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 280470 a titolo di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali, commissioni e spese stante il difetto di pattuizione scritta;
per l'effetto
4) condanna la alla restituzione in favore della correntista, della somma complessiva di € CP_2
233.195,46 quale saldo ricalcolato a seguito di CTU, già epurato dei pagamenti solutori.
5) condanna la resistente alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente;
6) pone definitivamente a carico della le spese della CTU.” CP_2
Chiede l'appellante, infine, che si accerti che: • la documentazione contabile esibita e depositata in atti dalla correntista è assolutamente sufficiente ed idonea ad una più che attendibile ricostruzione dei saldi del c/c 2629; • è stata raggiunta la prova del difetto di pattuizione scritta del c/c 280470 avendolo il correntista dimostrato, attraverso indizi univoci e inconfutabili, anche in ossequio al principio della
“vicinanza della prova”
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2025.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 15 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ 1) Erronea valutazione circa la inattendibilità della ricostruzione del saldo del c/c 2629 a causa della presunta “insufficienza” della documentazione contabile (estratti conto)” – l'appellante deduce l'irrilevanza della mancanza di documentazione relativa ai primi 23 anni del rapporto, non avendo la ricorrente mai chiesto la revisione dell'intero rapporto, limitando le contestazioni (vedasi la CTP allegata al ricorso) al solo periodo per il quale è stata in grado di produrre gli e/c, vale a dire dal mese di febbraio 2004 e sino al 31/08/2015.
In ordine, poi, alla non attendibilità della ricostruzione contabile, l'appellante deduce che lo stesso CTU abbia, “ smentendo le conclusioni del Giudice” avrebbe confermato in sede di udienza a chiarimenti (08/01/21), la assoluta attendibilità della ricostruzione operata dichiarando espressamente
“…in questa sede si ribadisce la totale correttezza dei conteggi riportati nella relazione di consulenza…”.
Conclude l'appellante per l'accoglimento della domanda restitutoria.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “Erronea e/o falsa applicazione del principio di cui all'art. 2697 quanto alla distribuzione dell'onore probatorio” – la società appellante denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere non essere stata provata dal correntista la inesistenza del contratto in forma scritta quanto al c/c 280470, essendone pacifica l'esistenza del detto contratto ma non la sua forma scritta, di cui era stata richiesta copia alla banca e poi formulata istanza ex art. 210 CPC .
Conclude l'appellante: “In conclusione il Giudice avrebbe dovuto prendere atto della mancata produzione del contratto da parte della banca che ha sin dall'inizio, contraddicendo l'assunto della correntista, affermato l'esistenza in forma scritta del documento de quo. Senza, però, mai preoccuparsi di esibirne copia”.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è consapevole la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la possibilità di una ricostruzione ,anche “aliunde”, dei rapporti contabili pur senza la documentazione integrale;
ma il Tribunale ha ben evidenziato come l'ampiezza dei “vuoti contabili” era tale da non consentire una ricostruzione attendibile, secondo il principio del “più probabile che non”.
Né può invocarsi un ridimensionamento del periodo temporale – oggetto di domanda – per rimediare alle carenze allegatorie e probatorie (visto che la ripartizione dell'onere probatorio in tema di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, affermata dal giudice di primo grado anche con riferimento al conto anticipi non è stata oggetto di doglianza), atteso che la ricostruzione del rapporto dare/avere è necessariamente estesa a tutto lo svolgimento del rapporto, fino alla sua estinzione che, peraltro, consente anche ritenere ammissibile la domanda di ripetizione (altrimenti ci si dovrebbe fermare al mero accertamento negativo).
Quindi, bene ha fatto il Tribunale anche nell'evidenziare come lo stesso CTU ha valutato le carenze documentali come corpose: del resto, nella stessa ordinanza istruttoria allegata dall'appellante emerge sì la conferma dei conteggi, ma pure l'assenza di ampi stralci temporali contabilmente non ricostruibili. Né in questa sede, ex art. 342 CPC, l'appellante ha offerto altri elementi utili da utilizzare per tale ricostruzione.
E a questo punto, non può non evidenziarsi (come del resto ha fatto anche il Tribunale senza che l'appellante muova
contro
-argomentazioni al riguardo) come la società appellante/attrice, esercitante un'impresa, non abbia a disposizione tutti gli estratti contabili, non avendo peraltro mai manifestato rimostranze al riguardo;
si tratta di documentazione necessaria per gli adempimenti contabili propri di un'impresa, sicchè tutto appare inverosimile.
Né si può ricorrere ad applicare “saldi” favorevoli alla parte che non ha ottemperato ai propri oneri processuali.
Di qui la reiezione del primo motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, come già evidenziato le argomentazioni del Tribunale poggiano condivisibilmente sulla giurisprudenza ormai consolidata che grava la parte attrice/correntista (per le azioni di accertamento e di restituzione indebito) di allegare e provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione stessa.
Ora, l'esistenza del contratto anticipi (con quella decorrenza individuabile solo attraverso il primo estratto conto utile) , anche come fatto storico, non è stata mai posta in dubbio da parte attrice, anche per quanto attiene la forma scritta;
non aver prodotto il contratto, quindi, rappresenta un elemento
“negativo” nella valutazione del giudicante, privato della possibilità di verificare la sussistenza o meno di una causa legittimante l'applicazione di voci economiche contestate da parte attrice.
Quest'ultima, peraltro, non può neppure invocare il principio di vicinanza della prova (che quindi condurrebbe ad un onere a carico della banca), come ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 33009 del 13/12/2019; . Cass. 35979 del 07/12/2022); sulla possibilità di ricostruzione “aliunde”, in assenza di tutti gli estratti per l'intero periodo si è già detto. Ma per il contratto anticipi occorre verificare, a fronte di un contratto sicuramente sottoscritto dall'impresa/correntista, l'avvenuta stipula o meno delle clausole relative alle voci denunciate.
Quanto, poi, al riferimento che il primo giudice ha fatto alla prova testimoniale, erra parte appellante (che formula un motivo di doglianza inconferente) nel ritenere che riguardi esclusivamente il contratto medesimo: piuttosto, è stato detto in sentenza che una prova testimoniale avrebbe consentito alla correntista di “giustificare” la sua indisponibilità della copia del contratto, certamente esistente e stipulato per iscritto.
Solo in questo caso, dunque, la prova così raggiunta avrebbe potuto condurre ad un ragionamento diverso.
Ma la doglianza, si ripete, è inconferente e non è idonea a scardinare quel ragionamento. Di qui la reiezione anche di questo motivo di doglianza.
Peraltro, nelle note finali anticipate, parte appellante introduce, almeno in parte, questioni nuove come una decorrenza dei contratti dal 1986, senza fornire alcun riscontro al riguardo e senza tener conto che il primo giudice ha chiaramente collegato al 1981 il conto ordinario ed ad una data di molto successiva (2013) il conto anticipi. Ed allora era con il gravame che andavano proposti argomenti con contrapposizione con tali affermazioni, con la conseguenza che non può l'appellante in sede di note finali introdurre nuove questioni, peraltro neppure comprovando la loro fondatezza.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza ex art. 702 bis e segg. CPC emessa il 28 giugno 2022 dal Tribunale di Frosinone , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore