Versione
29 gennaio 1981
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2 novembre 1990
2 novembre 1990
Art. 12. Variabilita' dei contributi
La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ((ogni due anni)) con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
La percentuale di cui all'articolo 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ((ogni due anni)) sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ((ogni due anni)) con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
La percentuale di cui all'articolo 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ((ogni due anni)) sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/11/2021, n. 33052Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso 6168-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SC, IO TO, EL DE OS, EP MATANO, CARLA D'ALOISIO; 2021 2597 - ricorrenti - contro Civile Ord. Sez. L Num. 33052 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE IC FO Data pubblicazione: 10/11/2021 ACCIAI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA …Leggi di più...
- prestazione previdenziale·
- contributo integrativo solidaristico·
- art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011·
- previdenza obbligatoria·
- art. 2, comma 26, legge n. 335/1995·
- iscrizione obbligatoria·
- Corte d'appello di Genova·
- cassazione sentenza·
- gestione separata INPS