TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1161
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per sottoscrizione contratto con clausola di salvaguardia

    La clausola di salvaguardia è legittima e vincolante, in quanto volta a garantire la sostenibilità della spesa sanitaria e il rispetto del piano di rientro della Regione. L'adesione volontaria all'accordo implica l'accettazione di tale clausola e la rinuncia all'impugnazione degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle doglianze

    Il Tribunale aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato che ritiene legittima la clausola di salvaguardia, escludendo la violazione dell'art. 1462 c.c., l'indeterminatezza dell'oggetto e la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. La clausola è giustificata dalla necessità di contenimento della spesa sanitaria e dalla priorità del pubblico interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1161
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1161
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo