Sentenza 6 luglio 2023
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione.
Sono utilizzabili, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno di un garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora.
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- 2. Furto in abitazione e spazi condominiali: legittimo l’art. 624-bis c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2025
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2024 (reg. ord. n. 6 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis del codice penale, la prima in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione e la seconda, formulata in via di subordine, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 1.1.- Il Tribunale premette di dover giudicare sull'imputazione di furto in abitazione nei confronti di M.H. C., fermato dopo essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del complessivo valore di euro 500,00, che il proprietario aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2023, n. 33580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33580 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per BO, l'inammissibilità dei ricorsi di NT e AN, il rigetto dei ricorsi di NI e NZ;
udito l'avv. Fabio PANCALDI, difensore di BO e AN, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33580 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22 ottobre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione emessa dal G.U.P. dello stesso Tribunale ad esito del giudizio abbreviato, per quanto qui rileva, rideterminava le pene inflitte agli imputati, confermandone la responsabilità per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere (dichiarato estinto per prescrizione per il solo NI) nonché per una numerosa serie di reati fine (rapine consumate e tentate, ricettazioni, riciclaggi, detenzione illegale di un'arma priva di matricola e di varie munizioni). 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Con il ricorso presentato nell'interesse di LI NT, condannato alla pena di tre anni, due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa per partecipazione ad un'associazione per delinquere (capo A), riciclaggio di un motociclo (capo B) e due tentate rapine (capi E e F), si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale sotto diversi profili, riguardanti: - la qualificazione giuridica come tentate rapine dei fatti contestati ai capi E) e F), già ritenuti furti tentati dal G.i.p. in sede di convalida dell'arresto. In assenza della univocità degli atti (gli imputati avevano solo cercato di forzare con un piede di porco la porta blindata esterna degli istituti di credito) nonché di un quid pluris che potesse disvelare la violenza o minaccia alla persona, si sarebbe dovuta seguire la qualificazione giuridica più favorevole, configurando nelle condotte contestate il reato di danneggiamento (deduzione difensiva ignorata dalla Corte di appello) o al più il tentato furto. La sentenza, escludendo che il contatto fra gli autori e i dipendenti delle banche fosse una "eventualità remota, eccezionale e non prevedibile ex ente", ha attribuito il fatto a titolo di dolo eventuale, incompatibile con il tentativo;
- l'affermazione di responsabilità per il riciclaggio di un motociclo custodito in un garage nel quale NT non aveva mai fatto accesso diretto, come riconosciuto nella sentenza impugnata: l'imputato, quindi, è stato erroneamente condannato per l'utilizzo successivo di un bene riciclato in precedenza da altri;
- la ritenuta partecipazione nell'associazione per delinquere del ricorrente, coinvolto occasionalmente solo in due episodi criminosi;
- l'applicazione della recidiva, in assenza di un quid pluris di pericolosità, e comunque il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. 2 4. Con il ricorso presentato nell'interesse di SS BO e LA AN - condannati ciascuno, previo riconoscimento della continuazione con un reato di rapina giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di sei anni, undici mesi di reclusione e 3.833,00 euro di multa, per partecipazione ad un'associazione per delinquere (capo A), ricettazione e riciclaggio (capo B), sette tentate rapine (capi E, F, L, M, R, T e U) e cinque rapine consumate (capi D, N, P, Q e S) - si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere, non ravvisabile nel caso di specie sulla base della sola esistenza di una base logistica, dei frequenti incontri cui partecipavano tutti gli imputati nonché delle modalità operative dagli stessi seguite in più occasioni, in assenza del mutuo soccorso dei partecipanti e della loro fungibilità; - al mancato riconoscimento della ipotesi della desistenza per le rapine tentate;
- alla qualificazione dei fatti contestati ai capi E, F, L, M, T e U come tentate rapine (e non tentati furti), essendosi la violenza diretta contro gli oggetti e non già contro le persone, destinatarie di una minaccia "indiretta o di secondo livello"; - all'affermazione di responsabilità per i riciclaggi dei motocicli sulla base della sola sostituzione delle targhe e alla omessa assoluzione di AN per il riciclaggio del motociclo che BO dichiarò di avere rubato;
- all'affermazione di responsabilità per le rapine, tentate o consumate, ai capi L, M, N, P, Q, R, S, T e U, "in assenza di chiari riscontri probatori": la sola individuazione delle utenze e del travisamento non consente di attribuire certe responsabilità individuali. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di CO NI e RI NZ è articolato in cinque motivi. Il primo imputato è stato condannato, previo riconoscimento della continuazione con un reato di rapina giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di sette anni, un mese di reclusione e 4.066,00 euro di multa, per i reati di ricettazione e riciclaggio (capo B), detenzione illegale di un'arma e munizioni (capo C), sette tentate rapine (capi E, F, L, M, R, T e U) e cinque rapine consumate (capi D, N, P, Q e S). NZ è stato condannato alla pena di tre anni, due mesi di reclusione, dieci giorni di reclusione e 1.850,00 euro di multa per partecipazione ad un'associazione per delinquere (capo A), riciclaggio di un motociclo e di un'autovettura (capo B) e due tentate rapine (capi E e F). 3 5.1. Si denuncia in primo luogo la violazione delle norme che regolano l'acquisizione probatoria, essendosi confermata, sulla base di un solo decreto irrituale emesso dal pubblico ministero, la utilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno di un garage, luogo di privata dimora in quanto raggiungibile attraverso un cancello automatico e non dalla generalità delle persone. Anche se le immagini acquisite fossero state non comunicative, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, non per questo si sarebbe potuto derogare alla disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di intercettazioni. 5.2. La sentenza di appello viene poi censurata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, erroneamente desunta dalla Corte territoriale in ragione di elementi rientranti nel modus operandi dei reati satellite. 5.3. Gli stessi vizi motivazionali, unitannente alla violazione della legge penale, sarebbero riscontrabili in ordine all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, reato istantaneo in relazione al quale non è ipotizzabile un concorso a posteriori, nonché per il delitto di riciclaggio, non configurabile quando un soggetto detenga un veicolo la cui pregressa manomissione, tesa a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non gli sia addebitabile per mancanza di prova. 5.4. Vi sarebbe violazione della legge penale e la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica anche in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi E) e F) come tentate rapine, in quanto gli unici atti compiuti erano diretti alla sottrazione e all'innpossessamento del denaro. 5.5. Il medesimo vizio della motivazione, unitannente alla violazione della legge penale, sussisterebbe per la posizione del solo NI sotto due ulteriori profili: in ordine all'affermazione della responsabilità concorsuale per le rapine, tentate o consumate, di cui ai capi L, M, N, P, Q, R, S, T e U, la Corte territoriale ha richiamato elementi generali, quali la sussistenza dell'abbigliamento rinvenuto all'interno del garage e l'utilizzo dei telefoni cellulari, senza ricostruire la posizione dei singoli partecipi;
in relazione altresì alla entità dell'aumento a titolo di continuazione, motivato genericamente e determinato in modo eccessivo, in quanto, nella unificazione delle pene tra i due differenti procedimenti, si sarebbe dovuti pervenire a un trattamento sanzionatorio più mite. ( 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 19 maggio 2023 è stato trasmesso il certificato di morte di SS BO, deceduto il 14 maggio 2023 a Bologna. I reati, pertanto, sono estinti per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; conseguentemente, la sentenza impugnata, nei suoi confronti, deve essere annullata senza rinvio. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo altresì preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790). 2. I ricorsi di NT e AN sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati, mentre quelli di NI e NZ vanno rigettati perché proposti con motivi di analogo tenore ovvero con un motivo (il primo) infondato. 3. I motivi di tutti i ricorsi sono ampiamente reiterativi di quelli proposti negli atti di appello, disattesi nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali argomentazioni, con le quali le difese in buona parte non si sono confrontate. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in 5 fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). 3.1. La genericità delle impugnazioni si apprezza in primo luogo nelle censure proposte in ordine alla sussistenza del reato associativo, in relazione alla quale va ribadito che il discrimine tra partecipazione a detto delitto e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale alla consumazione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario;
nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471). L'associazione può essere progettata per operare anche per un tempo determinato (v. Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531 nonché Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099) ed è sufficiente che essa sia dotata «di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti» (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054), purché si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952). Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, assai rilevante nel caso di specie, è quello secondo il quale è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Di Sarli, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435). 6 o 3.2. I giudici di merito si sono attenuti a detti princìpi, richiamando le ampie risultanze probatorie indicative della sussistenza del reato associativo. La sentenza impugnata è sul punto immune da ogni vizio motivazionale, peraltro denunciato cumulativamente nei ricorsi presentati per AN, NI e NZ, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). In particolare, la Corte di appello, con ampie argomentazioni (a pagg. 27- 29), ha rimarcato che, per realizzare nel corso di quasi un anno una serie di rapine in danno di istituti di credito del bolognese, gli imputati avevano predisposto "una organizzazione di uomini e di mezzi assolutamente complessa, professionale, premeditata, studiata nei minimi particolari e collaudata tra tutti gli attori", con l'utilizzo di particolari telefoni "dedicati", di motociclette rubate sulle quali erano apposte targhe anch'esse di provenienza furtiva e di un garage che era "la base logistica appositamente locata ed utilizzata per nascondere in breve tempo motociclette, targhe, abbigliamento indossato dai rapinatori, caschi e arnesi per realizzare la rapina (piedi di porco, borsoni per il denaro, ecc.)", ciascuna preceduta da una precisa organizzazione. Nel gruppo - ha evidenziato la sentenza - "vigeva una rigida distinzione dei ruoli" e "il bottino certamente veniva diviso tra tutti". E' manifestamente infondata anche la censura proposta dalla difesa di NT circa la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, in quanto il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale. Non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie, che le successive condotte delittuose dei singoli siano compiute 7 in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa ovvero che quest'ultima sia elevata a mezzo per il perseguimento anche di scopi personali (Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445; Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150). Nella sentenza impugnata, dunque, non è ravvisabile una contraddittorietà nella motivazione, poiché la Corte, con coerente motivazione, ha ritenuto irrilevante il fatto che non tutti i sodali materialmente accedessero al garage di via Azzurra, in quanto i mezzi rubati o gli altri strumenti ivi custoditi andavano a vantaggio dell'intero gruppo, formatosi per realizzare rapine non occasionali bensì con un metodo sperimentato e ripetibile, anche attraverso un investimento economico ed organizzativo per l'approvvigionamento della base, dei mezzi e degli strumenti. Pertanto, anche il vincolo tra gli imputati, fra i quali NT, coinvolti nelle sole rapine del settembre 2012, era "stabile, collaudato e destinato a durare anche per un tempo potenzialmente indefinito ed il protrarsi del sodalizio è stato interrotto solo dal primo intervento della polizia giudiziaria". 4. Sono generiche le doglianze svolte nei ricorsi di AN e NI circa il coinvolgimento dei due imputati, il primo quale esecutore materiale e il secondo quale "palo", nelle rapine, tentate o consumate, contestate ai capi L, M, N, P, Q, R, S, T e U, risalenti ad epoca precedente all'agosto del 2012, in ordine al quale la sentenza ha svolto ampie argomentazioni (a pagg. 10, 38-40), in buona parte ignorate o genericamente contestate dalle difese, riguardanti, in particolare, il sequestro di motociclette, abbigliamento e caschi utilizzati per alcune di dette rapine, le identiche particolari modalità di esecuzione e l'analisi dei telefoni cellulari e dei tabulati, nella sostanza dimostrativa del fatto che le utenze collegate, in uso ai due imputati, erano sempre contestualmente presenti sul luogo della rapina o presso la base logistica. Nel contempo, i ricorrenti, pur avendo denunciato formalmente il vizio della motivazione, hanno sollecitato di fatto una non consentita rivalutazione del materiale probatorio: a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 8 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha poi correttamente escluso per le rapine tentate la configurabilità della desistenza, nuovamente invocata nel ricorso di AN. Infatti, l'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 56, terzo comma, cod. pen.) richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell'agente. Se per un verso è vero che non è necessario che la rinuncia all'azione criminosa sia spontanea o espressione di un autentico ravvedimento, per altro verso è però essenziale che la scelta sia volontaria, vale a dire non imposta da circostanze esterne (quali, ad esempio, la resistenza della vittima ovvero l'intervento delle forze dell'ordine) che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'attività (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canadè, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, Pesce, Rv. 255919; da ultimo v. Sez. 5, n. 40888 del 28/09/2022, Laezza, non mass.). Nel caso di specie la sentenza, per ognuna delle sette tentate rapine, ha evidenziato la causa che indusse gli imputati ad interrompere l'azione criminosa, non per scelta volontaria bensì perché vari imprevisti avevano reso molto rischioso il compimento del delitto. 5. E' privo di ogni fondamento il motivo, comune a tutti i ricorsi, con il quale si è lamentata la qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi E) e F) come tentate rapine (e non tentati furti), così come quello, identico, proposto dalla sola difesa di AN per i fatti ascritti ai capi L), M), T) e U), anche in relazione ai quali l'imputato è stato condannato per tentata rapina. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, integra il requisito della violenza, rilevante ex art. 628 cod. pen., non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente (cosiddetta violenza impropria) che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio, Rv. 270180; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 1176 del 11/10/2012, dep. 2013, Z., Rv. 254126). La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione di detto principio e aderendo anche alle argonnentazioni del primo giudice, ha ben evidenziato (a 9 pagg. 8-9, 35-36) che la violenza esercitata sulle cose coartò la libertà fisica dei dipendenti delle banche, i quali, inoltre, furono destinatari di chiare minacce, non solo nelle occasioni in cui furono loro rivolte frasi esplicite, ma anche in ragione della sola presenza di due persone dal fisico possente, con il volto travisato da casco integrale, muniti di una sbarra di ferro, presenza che - ha motivato la sentenza - "costituisce certamente una minaccia idonea in generale ad intimorire per la propria incolumità chi si trovi esposto a tale situazione". La valutazione della Corte territoriale è logica e corretta, dovendosi ribadire che «la minaccia costitutiva del delitto di rapina oltre che essere palese, esplicita e determinata, può manifestarsi in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera» (così di recente, Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467; in precedenza v., ad es., Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Angelini, Rv. 249183; successivamente cfr. Sez. 2, n. 731 del 05/11/2021, dep. 2022, Riviera, non mass.). Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso di NT, la Corte territoriale non ha evocato la sussistenza del dolo eventuale, pur nell'ambito di un richiamo superfluo alla prevedibilità dell'azione, ma ha accertato in concreto che le condotte furono obiettivamente idonee a incutere timore nei dipendenti delle banche assaltate. Ritenendo corretta la definizione giuridica dei fatti contestata nei due capi d'imputazione e ritenuta dal primo giudice, la Corte di appello ha disatteso il motivo inteso a ottenere la riqualificazione in furto e ovviamente, sia pure in modo implicito, nel meno grave reato di danneggiamento prospettato dalla difesa di NT. 6. E' infondato il motivo, riproposto solo nei ricorsi di NI e NZ, riguardante la utilizzabilità delle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria. Sulla base di un'ampia ricostruzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia (pagg. 24-26), la Corte territoriale ha confermato che il garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura per condomini, non costituisce un luogo di privata dimora, soggetto alla disciplina in materia di intercettazioni. Richiamando la sentenza Prisco delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269), la quale statuì che i camerini di un locale notturno, così come i bagni pubblici, non possono essere considerati "domicilio", concetto 10 che individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, la Corte di merito ha applicato princìpi affermati in pronunce di legittimità sovrapponibili al caso di specie, in quanto relative a videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno dell'atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, dep. 2020, Magliacano, Rv. 278342) ovvero nelle scale condominiali e nei relativi pianerottoli (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679), non trattandosi di zone che assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, Quinci, non mass.). Apodittica e del tutto generica, poi, è la deduzione con la quale si è sostenuto che i comportamenti ripresi sarebbero stati "comunicativi", quindi bisognevoli di un previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria (v. Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067). Peraltro, la stessa difesa ha ricordato che la esecuzione delle videoriprese era stata preceduta da un provvedimento del Pubblico Ministero. 7. In relazione alle condanne per i reati di ricettazione e riciclaggio, va ribadito che il delitto ex art. 648 cod. pen. ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (ex plurimis cfr. Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 nonché Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522) e che la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097); Applicando correttamente questi princìpi, la Corte di appello, accogliendo parzialmente i motivi di gravame, ha assolto gli imputati da vari reati, confermando la condanna per una parte soltanto dei delitti di ricettazione e riciclaggio sulla base di una incensurabile ricostruzione in fatto (pagg. 33-34), con argomentazioni in larga parte ignorate nei ricorsi. In particolare, NT è stato ritenuto concorrente nel reato di riciclaggio del solo motociclo oggetto di furto, sul quale era stata apposta una targa di un'autovettura anch'essa rubata, in quanto esso fu utilizzato in prossimità delle rapine di settembre cui pure egli partecipò, a nulla rilevando - come detto in precedenza (sub § 3.) - che egli non avesse mai fatto diretto accesso al garage. 11 La difesa di AN ha poi obliterato la specifica motivazione con la quale la versione di BO circa il furto del motociclo riciclato è stata ritenuta del tutto inverosimile (pag. 32): la Corte di appello si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione alla questione inerente ai rapporti tra furto e ricettazione o riciclaggio, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione (o di riciclaggio, in presenza degli altri elementi costitutivi del più grave reato), in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. e dall'art. 648-bis cod. pen. in mancanza di sufficienti elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264). E' poi priva di ogni fondamento la deduzione secondo la quale la sola sostituzione delle targhe sarebbe insufficiente per configurare il delitto previsto dall'art. 648-bis cod. pen.: si ha riciclaggio, infatti, ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la suddetta norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454). 12 8. Sono manifestamente infondati gli ulteriori motivi proposti dalla difesa di NT e da quella di NI in relazione, rispettivamente, all'applicazione della recidiva e alla quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione. 8.1. Quanto alla recidiva, sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328). La Corte di appello si è attenuta a detti princìpi, avendo evidenziato la estrema gravità dei fatti commessi e la negativa personalità dell'imputato, gravato da rilevanti e numerosi precedenti penali, dimostratosi insensibile anche alle pregresse esperienze detentive. L'applicazione della recidiva reiterata, a prescindere da ogni altro rilievo, era ostativa a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in ragione di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. 8.2. In ordine agli aumenti della pena determinati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e 13 che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti (quanto alle pene detentive, prima della riduzione per il rito: mesi quattro e giorni quindici di reclusione per ciascuna rapina consumata, tre mesi per ogni rapina tentata, sei mesi per la detenzione illegale di un'arma priva di matricola e di munizioni, sei mesi complessivi per i tutti i reati di ricettazione e riciclaggio), consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati. 9. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata (senza rinvio) solo nei confronti di SS BO. All'inammissibilità delle impugnazioni di NT e AN segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Al rigetto dei ricorsi di NI e NZ segue la sola condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO SS, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Rigetta i ricorsi di NI CO e NZ RI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NT LI e AN LA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.