Articolo 8 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 7Articolo 9
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25 marzo 1963
Art. 8. Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio

Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non piu' tardi di 30 giorni dall'approdo.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963