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25 marzo 1963
25 marzo 1963
Art. 8. Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio
Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non piu' tardi di 30 giorni dall'approdo.
Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non piu' tardi di 30 giorni dall'approdo.