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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 4152/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppina Abbate Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Gordigiani CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 03.11.2025: il procuratore del ricorrente “conclude come da comparsa conclusionale e memoria di replica già in atti” ovvero “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...] nato il [...] Per_1 ad entrambi i genitori;
- Disporre l'alternanza settimanale del minore presso Per_1 ciascun genitore, con scambio il lunedì all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il
pagina 1 di 10 genitore diverso da quello che lo ha accompagnato il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19.30/20.30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il bambino lo accompagnerà a casa dell'altro genitore alle ore 09.30;- Disporre che durante le vacanze estive il minore trascorra due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore (periodi: dalla fine dell'attività scolastica alle ore 10.00 del 31 dicembre e dalle ore 10.00 del 31 dicembre al rientro a scuola); - Disporre che durante le festività pasquali il minore trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con scambio del minore il lunedì di Pasqua;
- Disporre che il minore trascorra con i genitori tutte le altre festività annuali secondo il principio dell'alternanza; - Disporre la prosecuzione della presa in carico di entrambi i genitori – per il sostegno alla genitorialità
- e del minore presso l'Usfmia di riferimento, ciascuno per le finalità proprie;
- Disporre il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza Persona_1 presso ciascun genitore;
- Disporre la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio da individuarsi secondo le Linee Guida del Per_1
CNF del 2017; - Disporre la suddivisione dell'Assegno Unico Universale nella misura del
50% ad entrambi i genitori;
- Con vittoria di spese e compensi”; il procuratore della resistente “conclude come da comparsa conclusionale e memoria di replica già in atti” ovvero “Si ritiene pertanto di dover concludere come segue: - Rispetto al diritto di visita ci si associa alle richieste della CTU ad eccezione dell'aggiunta del martedì nelle settimane in cui il padre non ha il bambino nel week end;
pertanto il martedì il minore rimarrà presso il domicilio materno - Affidamento condiviso del minore con domiciliazione presso la madre - disporre che il padre continui a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di Euro 250,00 mensili o quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Tribunale di Firenze, da corrispondere direttamente all'altro genitore entro il 5 di ogni mese. Il predetto importo dovrà essere annualmente adeguato alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT, con inizio a partire trascorso un anno dalla data di deposito del presente ricorso. I Sig.ri e Parte_1 CP_1 contribuiranno ella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie
pagina 2 di 10 inerente il figlio, che qui si indicano alcune a mero titolo di esempio: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i ticket e le spese farmaceutiche, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del Codice Fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche ed extrascolastiche, spese per le attività sportive, e di svago, spese di custodia del figlio se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori. Nella denegata ipotesi in cui L'Ill.mo Giudice ritenga di valutare l'introduzione del giorno del martedì nelle settimane in cui il padre non sta con lui nel week end, si richiede che sia sentito il minore.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Per_1
17.09.2013, già stabilite dal decreto n. 374/2021 del Tribunale di Firenze, domandando la revoca dei mandati al Servizio Sociale e all' l'introduzione CP_2 di tempi di frequentazione paritetici tra i genitori comprensivi di periodi festivi e feriali, la regolamentazione dell'alternanza nelle festività natalizie e pasquali, la sostituzione del contributo mensile di € 250,00 con mantenimento diretto, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'assegno unico in misura paritaria. Il ricorrente ha fondato le richieste sul mutamento delle circostanze rispetto al provvedimento originario, consistenti nel consolidamento dei rapporti padre-figlio con frequentazioni libere e regolari, nella disponibilità di idonea abitazione, nella presenza di supporto familiare e nello stabile inserimento del padre nella quotidianità scolastica e sportiva del minore.
2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio contestando CP_1 integralmente le domande del ricorrente, deducendo che la richiesta di frequentazione paritetica sarebbe contraria all'interesse del minore, in quanto il padre non disporrebbe di adeguata capacità genitoriale né di condizioni abitative idonee, vivendo in un appartamento condiviso con più persone, privo di spazi dedicati al bambino. Ha evidenziato che il minore, affetto da patologie che richiedono controlli periodici presso l'Ospedale Meyer, sarebbe seguito quasi esclusivamente dalla madre, mentre il padre avrebbe partecipato solo pagina 3 di 10 marginalmente alle visite mediche e non avrebbe intrapreso il percorso CAM prescritto dal Tribunale. Ha richiamato episodi di disorganizzazione e disagio durante le vacanze estive con il padre, nonché condotte verbali offensive e minacciose del padre nei confronti della madre riferite dal minore, ritenendo che tali circostanze escludano la possibilità di un regime paritario. Ha chiesto, pertanto, il regime di affidamento più opportuno con domiciliazione prevalente presso la madre la regolamentazione delle visite paterne secondo modalità compatibili con la situazione abitativa e comportamentale del ricorrente. Ha domandato la conferma del contributo mensile di mantenimento nella misura di € 250,00 o nella misura ritenuta equa, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, nonché l'aggiornamento delle relazioni dei
Servizi Sociali e dell' e l'obbligo per il padre di proseguire il percorso di CP_2 sostegno alla genitorialità e di intraprendere quello presso il CAM.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17, all'udienza del 17.07.2024 sono comparsi il ricorrente con il proprio difensore e la resistente con il difensore sostituto. Il
Giudice ha tentato la conciliazione, senza esito. Il ricorrente, interrogato, ha confermato gli atti difensivi e dichiarato la propria situazione lavorativa e abitativa, precisando di vivere in affitto dietro pagamento di canone pari ad euro 700,00 con la nonna paterna e la sua nuova compagna (il cui stipendio mensile come magazziniera ammonta ad euro 1200,00-1300,00), di percepire circa € 1.800,00 mensili e di garantire al minore una stanza propria;
ha riferito inoltre di aver organizzato viaggi estivi e confermato la disponibilità di spazi idonei. La resistente, anch'essa confermando gli atti difensivi, ha dichiarato di essere in maternità con parto previsto per ottobre 2024, di lavorare come OSS con reddito di circa €
1.250,00 mensili, di abitare in casa di sua proprietà con il compagno che guadagna come meccanico uno stipendio mensile di euro 1500-1600, e di avere un altro figlio
(nel corso del giudizio è nato un altro figlio dall'unione con il nuovo compagno) e di pagare un mutuo complessivo di euro 700,00 che comprende anche interventi di ristrutturazione, illustrando la composizione dell'immobile e i progetti di ristrutturazione. La difesa del ricorrente ha chiesto disporsi CTU per valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori alla luce delle registrazioni prodotte e la pagina 4 di 10 trascrizione tecnica delle stesse. La difesa della resistente si è opposta, richiamando la CTU già espletata e contestando la necessità di nuova indagine.
4. Con ordinanza in pari data il Collegio, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre a carico della resistente il deposito di perizia giurata contenente la trascrizione delle conversazioni riportate nei file audio prodotti, ed ha inoltre ritenuto opportuno, stante la richiesta di affidamento paritetico del minore formulata dal padre e l'opposizione della madre, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, i rapporti genitori-figlio, lo stato psico- fisico del minore, nonché a individuare la migliore regolamentazione del collocamento e della frequentazione, con eventuali misure di sostegno alla genitorialità, nominando CTU la dott.ssa Persona_2
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria con il deposito della perizia giurata e della
CTU da parte della dott.ssa Persona_2
6. All'udienza del 05.02.2025 il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha aderito alle risultanze della CTU chiedendo la revoca del contributo di mantenimento, la ripartizione dell'assegno unico al 50% e la trasmissione degli atti alla Procura per le registrazioni del minore;
la resistente, tramite il proprio difensore, si è associata alla
CTU e al monitoraggio, ha chiesto la verifica dell'abitazione paterna, si è opposta alla revoca del mantenimento e ha domandato l'assegno unico per intero, contestando la rilevanza penale delle registrazioni. Il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione che, con ordinanza in pari data, ha emesso provvedimenti provvisori nell'interesse del minore: ha disposto l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, ritenendo entrambe le capacità genitoriali sufficienti e il buon rapporto del figlio con entrambi i genitori, non emergendo elementi per derogare al regime ordinario, ha incrementato i tempi di frequentazione con il padre aggiungendo due pernottamenti settimanali e regolando le vacanze estive, natalizie e pasquali in modo paritario, in considerazione del positivo legame padre-figlio e della possibilità di sostegno alle fragilità paterne, ha ridotto il contributo di mantenimento a € 200,00 mensili con rivalutazione ISTAT, motivando sulla maggiore presenza del padre e sul mantenimento diretto durante i periodi di permanenza del minore, ha stabilito che pagina 5 di 10 l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori, in ragione dell'aumento del tempo di frequentazione paterna, ha disposto monitoraggio da parte del CTU fino al 30 giugno 2025 per valutare l'adattamento del minore e la gestione del nuovo assetto familiare, ha rigettato la richiesta di verifica dell'alloggio paterno, ritenendolo idoneo sulla base della CTU, ed ha precisato che, quanto alla registrazione del minore, il ricorrente potrà autonomamente trasmettere denuncia alla Procura se ravvisa elementi di reato.
7. Il giudizio è ulteriormente proseguito per consentire il deposito della relazione di monitoraggio del CTU, l'acquisizione delle produzioni documentali aggiornate in ordine ai redditi delle parti ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. In sede di comparsa conclusionale il difensore del padre ha precisato che quest'ultimo percepisce attualmente la NASPI, la quale ammonta nel giugno 2025 ad euro 1226,72, mentre il difensore della madre ha depositato buste paga con reddito variabile da euro 753,00 (per il solo mese di agosto 2025) ad euro 1300,00
(con riferimento alle restanti buste paga). Il reddito fra le parti appare quindi essere equivalente. Non risulta agli atti che sia già stato erogato il TFR al padre.
9. All'udienza cartolare del 01.10.2025 il Giudice, lette le comparse conclusionali delle parti, ha rimesso il procedimento al Collegio che, con ordinanza pronunciata lo stesso giorno, ha ritenuto necessario sentire il figlio e ne ha disposto l'audizione per l'udienza del 03.11.2025 all'esito della quale le parti hanno concluso come sopra precisato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisone.
10. Quanto all'affidamento del minore il Collegio ritiene di disporre Persona_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non emergendo elementi tali da derogare al regime ordinario. Le risultanze della CTU hanno infatti evidenziato che «la consulenza ha consentito di rilevare capacità genitoriali sufficienti nel padre e nella madre. Il bambino ha un buon rapporto con entrambi i genitori» (p. 27) e che «il padre, pur mostrando un profondo e sincero affetto per il figlio, presenta delle fragilità [...] ascrivibili ad incapacità piuttosto che ad una volontà di nuocere al bambino, tanto da ritenere che, se opportunamente sostenuto, il padre sarà in grado di modificare il suo
pagina 6 di 10 comportamento» (p. 26). Analogamente, la madre «presenta parimenti un profondo
e sincero affetto per il figlio che si mostra attraverso un bisogno di controllo/gestione [...] che può rappresentare un elemento di criticità» (p. 26). Il monitoraggio ha confermato tali valutazioni, rilevando che «entrambi i genitori hanno fatto sforzi apprezzabili per raccogliere le indicazioni dalle risultanze della consulenza, evidenziando una migliore qualità della comunicazione tra loro e la volontà di mettere da parte le loro istanze personali nell'ottica di promuovere il benessere del figlio» (p. 2), pur permanendo «punti critici per lo più ascrivibili alle loro caratteristiche personologiche» (p. 2). Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che l'interesse del minore sia garantito dal mantenimento del regime Per_1 di affidamento condiviso, senza introdurre soluzioni che possano destabilizzare l'equilibrio raggiunto.
11. Quanto alla regolamentazione della frequentazione, il Collegio ritiene che debba essere valorizzato quanto emerso dall'ascolto del minore, in conformità all'art. 336- bis c.c., che impone di tener conto delle sue opinioni in relazione all'età e alla capacità di discernimento. Il minore in sede di audizione ha dichiarato: «abito con la mamma e il AB. Dipende dai giorni. Con la mia mamma sto insieme a lei il lunedì e il giovedì ed alcune volte il fine settimana. Sto con il AB martedì e mercoledì e qualche volta il fine settimana. [...] A me va bene così come è ora»
(verbale audizione, p. 1). Tale indicazione, espressa in modo chiaro e sereno, depone per la stabilità dell'assetto attuale e per la necessità di non introdurre modifiche che possano turbare l'equilibrio raggiunto. Le risultanze della CTU confermano l'opportunità di mantenere un regime di frequentazione equilibrato, evidenziando che « è in grado di adattarsi bene sia al contesto materno sia a Per_1 quello paterno» e che «le interazioni svolte hanno rilevato che la diade padre-figlio
e madre-figlio sono positive» (CTU, p. 25), oltre alla considerazione che «il bambino ha un buon rapporto con entrambi i genitori». Alla luce di tali elementi, il
Collegio ritiene che l'interesse del minore sia garantito dal mantenimento Per_1 delle attuali modalità di frequentazione, che assicurano continuità affettiva con entrambi i genitori e rispettano il desiderio espresso dal minore, con possibilità di concordare tra le parti eventuali adattamenti. Quanto alla disciplina delle vacanze, si pagina 7 di 10 dispone che le vacanze estive siano suddivise in modo paritario, con 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il mese di agosto sarà diviso dal 1° al 15 con un genitore e dal
16 al 31 con l'altro, secondo alternanza annuale. Le vacanze natalizie saranno ripartite dalla fine della scuola fino alle ore 20 del 30 dicembre con un genitore e dal
30 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro; le vacanze pasquali saranno divise dalla fine della scuola fino alla sera della domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro. Tale disciplina è coerente con quanto suggerito dalla CTU, che ha indicato «per la frequentazione si suggerisce un incremento del tempo che il bambino trascorrerà con il padre \[...]
Durante le vacanze estive il bambino potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con ciascun genitore \[...] Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno divise a metà»
(CTU, pp. 28-29).
12. Stante l'assetto di frequentazione paritario tra i genitori, il Collegio ritiene equo disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore con Per_1 modalità diretta per il periodo in cui lo avrà presso di sé, in conformità al principio di proporzionalità e al criterio di ripartizione delle spese in base ai tempi di permanenza. Conseguentemente, non si ravvisa la necessità di un assegno a favore di uno dei genitori per il mantenimento del figlio, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del protocollo del CNF del 2017.
13. Parimenti, si dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in ragione della parità dei tempi di frequentazione e dell'esigenza di garantire un'equa ripartizione dei benefici economici connessi alla cura del minore.
14. Al fine di favorire il lavoro sulla genitorialità, si invitano le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso territorialmente competente CP_2
e, al fine di tutelare il benessere del minore, si dispone che il minore stesso effettui il percorso psicologico presso territorialmente competente. CP_2
15. Quanto alle spese di lite, il Collegio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ritiene di porre un terzo delle spese processuali a carico della resistente e pagina 8 di 10 di compensare i restanti due terzi tra le parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono ripartite in misura paritaria tra i genitori, atteso che la CTU è stata disposta nell'interesse del minore ed ha riguardato la valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale, rigettata ogni diversa domanda, richiesta e eccezione, così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore nato il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori ed con collocamento paritario Parte_1 CP_1 presso ciascun genitore, secondo le modalità di frequentazione stabilite;
2. dispone che la frequentazione del minore avvenga secondo le Persona_1 attuali modalità assicurando tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti, con collocazione presso la madre nei giorni di lunedì e giovedì e presso il padre nei giorni di martedì e mercoledì, con alternanza dei fine settimana da venerdì alla domenica, e con possibilità di concordare eventuali adattamenti tra le parti. Le vacanze estive saranno suddivise in modo paritario, con la previsione di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il mese di agosto sarà diviso dal 1° al 15 con un genitore e dal
16 al 31 con l'altro, secondo alternanza annuale. Le vacanze natalizie saranno ripartite dalla fine della scuola fino alle ore 20 del 30 dicembre con un genitore e dal
30 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro. Le vacanze pasquali saranno divise dalla fine della scuola fino alla sera della domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore;
3. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore Persona_1 con modalità diretta per il periodo in cui lo avrà presso di sé, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del protocollo CNF del 2017;
4. dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
5. invita le parti ad effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità presso CP_2 territorialmente competente;
pagina 9 di 10 6. dispone che il minore effettui il percorso psicologico presso CP_2 territorialmente competente;
7. condanna la resistente al pagamento di 1/3 delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente che liquida nell'importo di 1000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, con compensazione delle spese per la residua parte;
8. dispone che le spese della consulenza tecnica d'ufficio siano ripartite in misura paritaria tra i genitori.
Si comunichi alle parti e all' territorialmente competente. CP_2
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.11.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 4152/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppina Abbate Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Gordigiani CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 03.11.2025: il procuratore del ricorrente “conclude come da comparsa conclusionale e memoria di replica già in atti” ovvero “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...] nato il [...] Per_1 ad entrambi i genitori;
- Disporre l'alternanza settimanale del minore presso Per_1 ciascun genitore, con scambio il lunedì all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il
pagina 1 di 10 genitore diverso da quello che lo ha accompagnato il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19.30/20.30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il bambino lo accompagnerà a casa dell'altro genitore alle ore 09.30;- Disporre che durante le vacanze estive il minore trascorra due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore (periodi: dalla fine dell'attività scolastica alle ore 10.00 del 31 dicembre e dalle ore 10.00 del 31 dicembre al rientro a scuola); - Disporre che durante le festività pasquali il minore trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con scambio del minore il lunedì di Pasqua;
- Disporre che il minore trascorra con i genitori tutte le altre festività annuali secondo il principio dell'alternanza; - Disporre la prosecuzione della presa in carico di entrambi i genitori – per il sostegno alla genitorialità
- e del minore presso l'Usfmia di riferimento, ciascuno per le finalità proprie;
- Disporre il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza Persona_1 presso ciascun genitore;
- Disporre la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio da individuarsi secondo le Linee Guida del Per_1
CNF del 2017; - Disporre la suddivisione dell'Assegno Unico Universale nella misura del
50% ad entrambi i genitori;
- Con vittoria di spese e compensi”; il procuratore della resistente “conclude come da comparsa conclusionale e memoria di replica già in atti” ovvero “Si ritiene pertanto di dover concludere come segue: - Rispetto al diritto di visita ci si associa alle richieste della CTU ad eccezione dell'aggiunta del martedì nelle settimane in cui il padre non ha il bambino nel week end;
pertanto il martedì il minore rimarrà presso il domicilio materno - Affidamento condiviso del minore con domiciliazione presso la madre - disporre che il padre continui a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di Euro 250,00 mensili o quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Tribunale di Firenze, da corrispondere direttamente all'altro genitore entro il 5 di ogni mese. Il predetto importo dovrà essere annualmente adeguato alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT, con inizio a partire trascorso un anno dalla data di deposito del presente ricorso. I Sig.ri e Parte_1 CP_1 contribuiranno ella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie
pagina 2 di 10 inerente il figlio, che qui si indicano alcune a mero titolo di esempio: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i ticket e le spese farmaceutiche, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del Codice Fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche ed extrascolastiche, spese per le attività sportive, e di svago, spese di custodia del figlio se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori. Nella denegata ipotesi in cui L'Ill.mo Giudice ritenga di valutare l'introduzione del giorno del martedì nelle settimane in cui il padre non sta con lui nel week end, si richiede che sia sentito il minore.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Per_1
17.09.2013, già stabilite dal decreto n. 374/2021 del Tribunale di Firenze, domandando la revoca dei mandati al Servizio Sociale e all' l'introduzione CP_2 di tempi di frequentazione paritetici tra i genitori comprensivi di periodi festivi e feriali, la regolamentazione dell'alternanza nelle festività natalizie e pasquali, la sostituzione del contributo mensile di € 250,00 con mantenimento diretto, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'assegno unico in misura paritaria. Il ricorrente ha fondato le richieste sul mutamento delle circostanze rispetto al provvedimento originario, consistenti nel consolidamento dei rapporti padre-figlio con frequentazioni libere e regolari, nella disponibilità di idonea abitazione, nella presenza di supporto familiare e nello stabile inserimento del padre nella quotidianità scolastica e sportiva del minore.
2. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio contestando CP_1 integralmente le domande del ricorrente, deducendo che la richiesta di frequentazione paritetica sarebbe contraria all'interesse del minore, in quanto il padre non disporrebbe di adeguata capacità genitoriale né di condizioni abitative idonee, vivendo in un appartamento condiviso con più persone, privo di spazi dedicati al bambino. Ha evidenziato che il minore, affetto da patologie che richiedono controlli periodici presso l'Ospedale Meyer, sarebbe seguito quasi esclusivamente dalla madre, mentre il padre avrebbe partecipato solo pagina 3 di 10 marginalmente alle visite mediche e non avrebbe intrapreso il percorso CAM prescritto dal Tribunale. Ha richiamato episodi di disorganizzazione e disagio durante le vacanze estive con il padre, nonché condotte verbali offensive e minacciose del padre nei confronti della madre riferite dal minore, ritenendo che tali circostanze escludano la possibilità di un regime paritario. Ha chiesto, pertanto, il regime di affidamento più opportuno con domiciliazione prevalente presso la madre la regolamentazione delle visite paterne secondo modalità compatibili con la situazione abitativa e comportamentale del ricorrente. Ha domandato la conferma del contributo mensile di mantenimento nella misura di € 250,00 o nella misura ritenuta equa, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, nonché l'aggiornamento delle relazioni dei
Servizi Sociali e dell' e l'obbligo per il padre di proseguire il percorso di CP_2 sostegno alla genitorialità e di intraprendere quello presso il CAM.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17, all'udienza del 17.07.2024 sono comparsi il ricorrente con il proprio difensore e la resistente con il difensore sostituto. Il
Giudice ha tentato la conciliazione, senza esito. Il ricorrente, interrogato, ha confermato gli atti difensivi e dichiarato la propria situazione lavorativa e abitativa, precisando di vivere in affitto dietro pagamento di canone pari ad euro 700,00 con la nonna paterna e la sua nuova compagna (il cui stipendio mensile come magazziniera ammonta ad euro 1200,00-1300,00), di percepire circa € 1.800,00 mensili e di garantire al minore una stanza propria;
ha riferito inoltre di aver organizzato viaggi estivi e confermato la disponibilità di spazi idonei. La resistente, anch'essa confermando gli atti difensivi, ha dichiarato di essere in maternità con parto previsto per ottobre 2024, di lavorare come OSS con reddito di circa €
1.250,00 mensili, di abitare in casa di sua proprietà con il compagno che guadagna come meccanico uno stipendio mensile di euro 1500-1600, e di avere un altro figlio
(nel corso del giudizio è nato un altro figlio dall'unione con il nuovo compagno) e di pagare un mutuo complessivo di euro 700,00 che comprende anche interventi di ristrutturazione, illustrando la composizione dell'immobile e i progetti di ristrutturazione. La difesa del ricorrente ha chiesto disporsi CTU per valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori alla luce delle registrazioni prodotte e la pagina 4 di 10 trascrizione tecnica delle stesse. La difesa della resistente si è opposta, richiamando la CTU già espletata e contestando la necessità di nuova indagine.
4. Con ordinanza in pari data il Collegio, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre a carico della resistente il deposito di perizia giurata contenente la trascrizione delle conversazioni riportate nei file audio prodotti, ed ha inoltre ritenuto opportuno, stante la richiesta di affidamento paritetico del minore formulata dal padre e l'opposizione della madre, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, i rapporti genitori-figlio, lo stato psico- fisico del minore, nonché a individuare la migliore regolamentazione del collocamento e della frequentazione, con eventuali misure di sostegno alla genitorialità, nominando CTU la dott.ssa Persona_2
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria con il deposito della perizia giurata e della
CTU da parte della dott.ssa Persona_2
6. All'udienza del 05.02.2025 il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha aderito alle risultanze della CTU chiedendo la revoca del contributo di mantenimento, la ripartizione dell'assegno unico al 50% e la trasmissione degli atti alla Procura per le registrazioni del minore;
la resistente, tramite il proprio difensore, si è associata alla
CTU e al monitoraggio, ha chiesto la verifica dell'abitazione paterna, si è opposta alla revoca del mantenimento e ha domandato l'assegno unico per intero, contestando la rilevanza penale delle registrazioni. Il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione che, con ordinanza in pari data, ha emesso provvedimenti provvisori nell'interesse del minore: ha disposto l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, ritenendo entrambe le capacità genitoriali sufficienti e il buon rapporto del figlio con entrambi i genitori, non emergendo elementi per derogare al regime ordinario, ha incrementato i tempi di frequentazione con il padre aggiungendo due pernottamenti settimanali e regolando le vacanze estive, natalizie e pasquali in modo paritario, in considerazione del positivo legame padre-figlio e della possibilità di sostegno alle fragilità paterne, ha ridotto il contributo di mantenimento a € 200,00 mensili con rivalutazione ISTAT, motivando sulla maggiore presenza del padre e sul mantenimento diretto durante i periodi di permanenza del minore, ha stabilito che pagina 5 di 10 l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori, in ragione dell'aumento del tempo di frequentazione paterna, ha disposto monitoraggio da parte del CTU fino al 30 giugno 2025 per valutare l'adattamento del minore e la gestione del nuovo assetto familiare, ha rigettato la richiesta di verifica dell'alloggio paterno, ritenendolo idoneo sulla base della CTU, ed ha precisato che, quanto alla registrazione del minore, il ricorrente potrà autonomamente trasmettere denuncia alla Procura se ravvisa elementi di reato.
7. Il giudizio è ulteriormente proseguito per consentire il deposito della relazione di monitoraggio del CTU, l'acquisizione delle produzioni documentali aggiornate in ordine ai redditi delle parti ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. In sede di comparsa conclusionale il difensore del padre ha precisato che quest'ultimo percepisce attualmente la NASPI, la quale ammonta nel giugno 2025 ad euro 1226,72, mentre il difensore della madre ha depositato buste paga con reddito variabile da euro 753,00 (per il solo mese di agosto 2025) ad euro 1300,00
(con riferimento alle restanti buste paga). Il reddito fra le parti appare quindi essere equivalente. Non risulta agli atti che sia già stato erogato il TFR al padre.
9. All'udienza cartolare del 01.10.2025 il Giudice, lette le comparse conclusionali delle parti, ha rimesso il procedimento al Collegio che, con ordinanza pronunciata lo stesso giorno, ha ritenuto necessario sentire il figlio e ne ha disposto l'audizione per l'udienza del 03.11.2025 all'esito della quale le parti hanno concluso come sopra precisato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisone.
10. Quanto all'affidamento del minore il Collegio ritiene di disporre Persona_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non emergendo elementi tali da derogare al regime ordinario. Le risultanze della CTU hanno infatti evidenziato che «la consulenza ha consentito di rilevare capacità genitoriali sufficienti nel padre e nella madre. Il bambino ha un buon rapporto con entrambi i genitori» (p. 27) e che «il padre, pur mostrando un profondo e sincero affetto per il figlio, presenta delle fragilità [...] ascrivibili ad incapacità piuttosto che ad una volontà di nuocere al bambino, tanto da ritenere che, se opportunamente sostenuto, il padre sarà in grado di modificare il suo
pagina 6 di 10 comportamento» (p. 26). Analogamente, la madre «presenta parimenti un profondo
e sincero affetto per il figlio che si mostra attraverso un bisogno di controllo/gestione [...] che può rappresentare un elemento di criticità» (p. 26). Il monitoraggio ha confermato tali valutazioni, rilevando che «entrambi i genitori hanno fatto sforzi apprezzabili per raccogliere le indicazioni dalle risultanze della consulenza, evidenziando una migliore qualità della comunicazione tra loro e la volontà di mettere da parte le loro istanze personali nell'ottica di promuovere il benessere del figlio» (p. 2), pur permanendo «punti critici per lo più ascrivibili alle loro caratteristiche personologiche» (p. 2). Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che l'interesse del minore sia garantito dal mantenimento del regime Per_1 di affidamento condiviso, senza introdurre soluzioni che possano destabilizzare l'equilibrio raggiunto.
11. Quanto alla regolamentazione della frequentazione, il Collegio ritiene che debba essere valorizzato quanto emerso dall'ascolto del minore, in conformità all'art. 336- bis c.c., che impone di tener conto delle sue opinioni in relazione all'età e alla capacità di discernimento. Il minore in sede di audizione ha dichiarato: «abito con la mamma e il AB. Dipende dai giorni. Con la mia mamma sto insieme a lei il lunedì e il giovedì ed alcune volte il fine settimana. Sto con il AB martedì e mercoledì e qualche volta il fine settimana. [...] A me va bene così come è ora»
(verbale audizione, p. 1). Tale indicazione, espressa in modo chiaro e sereno, depone per la stabilità dell'assetto attuale e per la necessità di non introdurre modifiche che possano turbare l'equilibrio raggiunto. Le risultanze della CTU confermano l'opportunità di mantenere un regime di frequentazione equilibrato, evidenziando che « è in grado di adattarsi bene sia al contesto materno sia a Per_1 quello paterno» e che «le interazioni svolte hanno rilevato che la diade padre-figlio
e madre-figlio sono positive» (CTU, p. 25), oltre alla considerazione che «il bambino ha un buon rapporto con entrambi i genitori». Alla luce di tali elementi, il
Collegio ritiene che l'interesse del minore sia garantito dal mantenimento Per_1 delle attuali modalità di frequentazione, che assicurano continuità affettiva con entrambi i genitori e rispettano il desiderio espresso dal minore, con possibilità di concordare tra le parti eventuali adattamenti. Quanto alla disciplina delle vacanze, si pagina 7 di 10 dispone che le vacanze estive siano suddivise in modo paritario, con 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il mese di agosto sarà diviso dal 1° al 15 con un genitore e dal
16 al 31 con l'altro, secondo alternanza annuale. Le vacanze natalizie saranno ripartite dalla fine della scuola fino alle ore 20 del 30 dicembre con un genitore e dal
30 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro; le vacanze pasquali saranno divise dalla fine della scuola fino alla sera della domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro. Tale disciplina è coerente con quanto suggerito dalla CTU, che ha indicato «per la frequentazione si suggerisce un incremento del tempo che il bambino trascorrerà con il padre \[...]
Durante le vacanze estive il bambino potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con ciascun genitore \[...] Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno divise a metà»
(CTU, pp. 28-29).
12. Stante l'assetto di frequentazione paritario tra i genitori, il Collegio ritiene equo disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore con Per_1 modalità diretta per il periodo in cui lo avrà presso di sé, in conformità al principio di proporzionalità e al criterio di ripartizione delle spese in base ai tempi di permanenza. Conseguentemente, non si ravvisa la necessità di un assegno a favore di uno dei genitori per il mantenimento del figlio, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del protocollo del CNF del 2017.
13. Parimenti, si dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in ragione della parità dei tempi di frequentazione e dell'esigenza di garantire un'equa ripartizione dei benefici economici connessi alla cura del minore.
14. Al fine di favorire il lavoro sulla genitorialità, si invitano le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso territorialmente competente CP_2
e, al fine di tutelare il benessere del minore, si dispone che il minore stesso effettui il percorso psicologico presso territorialmente competente. CP_2
15. Quanto alle spese di lite, il Collegio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ritiene di porre un terzo delle spese processuali a carico della resistente e pagina 8 di 10 di compensare i restanti due terzi tra le parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono ripartite in misura paritaria tra i genitori, atteso che la CTU è stata disposta nell'interesse del minore ed ha riguardato la valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale, rigettata ogni diversa domanda, richiesta e eccezione, così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore nato il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori ed con collocamento paritario Parte_1 CP_1 presso ciascun genitore, secondo le modalità di frequentazione stabilite;
2. dispone che la frequentazione del minore avvenga secondo le Persona_1 attuali modalità assicurando tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti, con collocazione presso la madre nei giorni di lunedì e giovedì e presso il padre nei giorni di martedì e mercoledì, con alternanza dei fine settimana da venerdì alla domenica, e con possibilità di concordare eventuali adattamenti tra le parti. Le vacanze estive saranno suddivise in modo paritario, con la previsione di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il mese di agosto sarà diviso dal 1° al 15 con un genitore e dal
16 al 31 con l'altro, secondo alternanza annuale. Le vacanze natalizie saranno ripartite dalla fine della scuola fino alle ore 20 del 30 dicembre con un genitore e dal
30 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro. Le vacanze pasquali saranno divise dalla fine della scuola fino alla sera della domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore;
3. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del minore Persona_1 con modalità diretta per il periodo in cui lo avrà presso di sé, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del protocollo CNF del 2017;
4. dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
5. invita le parti ad effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità presso CP_2 territorialmente competente;
pagina 9 di 10 6. dispone che il minore effettui il percorso psicologico presso CP_2 territorialmente competente;
7. condanna la resistente al pagamento di 1/3 delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente che liquida nell'importo di 1000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, con compensazione delle spese per la residua parte;
8. dispone che le spese della consulenza tecnica d'ufficio siano ripartite in misura paritaria tra i genitori.
Si comunichi alle parti e all' territorialmente competente. CP_2
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.11.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 10 di 10