Articolo 34 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 39Articolo 41
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 34.
Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano ((...)) la Regione.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972