Art. 3
Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorita' del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.
Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.