Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22578 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto: spettanze
TRA
nato a [...] il [...] Parte 1
elettivamente domiciliato in Napoli nello Studio legale Associato Sassi in Napoli alla Via P. Giannone
n. 30, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi, come da atti
RICORRENTE
E
Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante p. t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato, a far data dal 27.11.2021, alle dipendenze della ditta Controparte 1 , presso l'esercizio commerciale di via Merliani n. 86, con le mansioni di addetto al banco a servire la clientela somministrando focacce e bibite analcooliche ed alcooliche, pulizia di bancone, pavimento, stoviglie, bicchieri e utensili, elettrodomestici, forno, e tavolini esterni;
- incasso del danaro in assenza del titolare alla cassa;
addetto a raggiungere il deposito della Ditta sito in Via Solimena in un locale interrato per prendere farina, bibite, pomodori, olio e simili, trasportarle a mano per le scale fino al piano terra del detto edificio e poi caricarle su un carrello e raggiungere il locale di Via Merliani;
apertura e chiusura del deposito per effettuare le operazioni di cui al punto
-
precedente; chiusura del locale di Via Merliani a fine giornata;
- preparazione dei tavolini
-
esterni a inizio giornata;
- sistemazione a fine giornata dei tavolini raggruppandoli e legandoli con una catena;
- gettare l'immondizia facendo la raccolta differenziata;
- effettuazione di consegne del cibo a domicilio. Deduce di aver osservato orario di lavoro per cinque giorni a settimana, dal martedì al sabato, in quanto il riposo settimanale era goduto in un giorno feriale diverso dal sabato e cioè il lunedì; nel periodo natalizio, dal 15.12.2021 al 06.01.2022, ha lavorato anche la domenica e il lunedì e quindi sette giorni a settimana salvo le festività, sempre con pausa di due ore, percependo la retribuzione mensile di euro 600,00.
LA CONTUMACIA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA. LO SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Rimasta contumace la convenuta, non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio, istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale e deferimento alla controparte dell'interrogatorio formale, rinviata alla odierna udienza per la discussione, all'esito viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Dalle risultanze istruttorie in atti deve ritenersi raggiunta la prova, a carico del ricorrente, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso. Risulta, in particolare documentata la stipula del contratto di lavoro individuale in data 2.12.2011, che prevede l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della convenuta con decorrenza del rapporto dal 3.12.2011, con qualifica di operaio e inquadramento al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi, con mansioni di addetto al banco nei servizi di ristorazione e con orario di lavoro pari a 20 ore settimanali. La validità ed efficacia formale del predetto contratto non risulta contestata dalla difesa di parte ricorrente né può desumersi dalle risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che risultano rispettate le disposizioni di legge e del CCNL - art. 69 - circa la forma scritta della pattuizione e il contenuto vincolante della stessa.
Parte ricorrente sostiene invero che l'assetto voluto al momento della stipula del contratto di lavoro è stato superato dalla realtà fattuale delle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro per come imposte dal datore di lavoro, sia per il contenuto delle mansioni che per l'impegno orario che per la decorrenza iniziale del rapporto di lavoro. Deve, tuttavia, ritenersi che le allegazioni circa l'asserito svolgimento di mansioni ulteriori e diverse da quelle oggetto del contratto di assunzione appaiono irrilevanti rispetto alla pretesa azionata, tenuto conto che nella stessa non si fa alcun riferimento allo svolgimento di mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento, né si richiamano declaratorie di classificazione del personale di livello superiore né si offre alcuna comparazione tra le diverse declaratorie per sostenere il diritto a differenze di inquadramento e di retribuzione. Deve, inoltre, ritenersi che dalle risultanze istruttorie non risulta raggiunta la prova dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattualmente stabilito né della decorrenza iniziale da data anteriore a quella di cui al contratto. Le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di ritenere raggiunta una prova siffatta. Entrambi i testi hanno dichiarato di aver visto il ricorrente al lavoro, nell'espletamento delle mansioni di addetto al servizio clientela e anche di incasso, presso l'esercizio commerciale di via Merliani nel periodo oggetto di causa, ma non hanno riferito specificamente circa l'epoca di inizio della prestazione di lavoro né circa l'orario di lavoro e le turnazioni osservate. I testi hanno riferito di aver visto il ricorrente al lavoro tanto di mattina che di pomeriggio e anche di sera (teste Tes_1 ) ma non hanno potuto precisare la quantità dell'impegno orario a cui è stato tenuto. Deve, del resto, osservarsi che la conoscenza dei fatti riferiti dai testi è frutto della conoscenza personale acquista nelle occasioni in cui hanno frequentato l'esercizio commerciale quali clienti per consumare il pasto che, per quanto -piuttosto assidua, soprattutto per il teste Tes_1 – da due a quattro volte alla settimana – non è tale da consentire una ricostruzione rigorosa dell'orario di lavoro osservato, necessaria ai fini probatori anche in virtù della sussistenza dell'accordo per il lavoro part time tra le parti. In difetto della prova a cui era onerato il ricorrente non può pertanto ritenersi accertato l'inizio della prestazione lavorativa e l'osservanza dell'orario di lavoro indicato in ricorso.
Dal complesso delle risultanze istruttorie deve pertanto ritenersi che la prestazione lavorativa sia stata resa con decorrenza dal 3.12.2021 e con l'orario di lavoro parziale - 20 ore con percentuale del 50% del tempo pieno- e sia cessata con le dimissioni del 15.2.2022. A fronte di tale accertamento non risulta la prova dell'adempimento integrale della controprestazione retributiva a carico del datore di lavoro. Dalle risultanze in atti risulta invero la prova del pagamento della retribuzione solo per il mese di dicembre 2021, mentre nulla risulta erogato per i mesi di gennaio e di febbraio sino alla cessazione del rapporto. Neppure risulta la prova del pagamento di quanto maturato a titolo di retribuzioni aggiuntive per tredicesima e quattordicesima, né a titolo di TFR.
La quantificazione di quanto ancora dovuto al ricorrente può essere fatta sulla base della retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro e risultante dalla busta paga di dicembre 2021 di provenienza datoriale. Spetta pertanto l'importo di euro 798,07 per il mese di gennaio 2022 e di euro 399,03 per il mese di gennaio 2022, nonché di euro 66,50 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021, euro 133 a titolo di tredicesima anno 2022, euro 199,50 a titolo di quattordicesima anno 2022. Spetta infine la somma di euro 177,34 a titolo di TFR, calcolato secondo i criteri dì computo legale sulla retribuzione complessivamente dovuta. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso e respinta ogni altra pretesa azionata in ricorso, la convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1.773,44, di cui euro 177,34 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti e da ultimo per le competenze di fine rapporto (TFR, tredicesima e quattordicesima anno 2023) dalla cessazione del rapporto - 15 febbraio 2022 - al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
|| Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, Parte 1 della somma di euro 1.773,44, di cui euro 177,34 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti e da ultimo per le competenze di fine rapporto (TFR, tredicesima e quattordicesima anno 2023) dalla cessazione del rapporto - 15 febbraio 2022 - al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna la convenuta società alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per onorario, comprensivi del rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo