Articolo 6 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 agosto 2012
Art. 6. Assistenza spirituale ai detenuti 1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi e' assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Arcidiocesi trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012