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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6018/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Marcella
Milani e dall'Avv. Michele Milani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Garbagnate Milanese, Via Sempione n. 10, giusta procura in calce al ricorso;
e
, (C.F: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
OS del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano,
Corso Sempione n. 157, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 10.04.2025 e confermata dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 25.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.07.2022 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Cecina il 05.94.2017 e dalla cui unione è nata la figlia il 03.07.2015. Per_1
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c., che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sè con collocamento presso la madre, la sospensione delle visite padre-figlia e la determinazione in € 600,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie previste.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 06.12.2022, il quale Controparte_1 dichiarava di aderire alla domanda di separazione mentre chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, che venissero regolamentate le visite padre-figlia e che fosse determinato in € 300,00 del contributo che lo stesso doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie previste.
All'udienza del 13.12.2022, il Presidente f.f. sentite le parti, si riservava.
Con ordinanza del 17.10.2023 il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art.708 cod. proc. civ.:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida all'Ente competente in relazione alla sua residenza anagrafica, al momento Turate, Per_1 cui sarà rimessa l'adozione delle decisioni più importanti per , in particolare quelle in materia Per_1 di istruzione, residenza, educazione e salute, sentiti i genitori e solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo sul punto da parte degli stessi alla presenza degli operatori dei servizi sociali;
III. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate:
1) prendano immediatamente in carico il nucleo familiare di , per tale intendendosi Persona_2
i genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione della madre , Parte_1 monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di nonché la situazione personale, Per_1 sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
2) garantiscano l'immediato accesso di al SERT competente – di concerto con Controparte_1
i Servizi Sociali competenti in relazione alla residenza del , al momento Cogliate, e CP_1 acquisiscano presso quel centro i risultati degli esami sul capello del resistente;
3) valutino la ripresa dei rapporti tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate Per_1 all'esito dell'acquisizione degli esami sul capello del padre;
IV. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito Email_1 delle indagini delegate entro il giorno 19 maggio 2023;
V. PONE a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza dal mese di dicembre 2022. Sono comprese in tale Per_1 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2023
e con riferimento al mese di dicembre 2022. Pone altresì a carico di il 50% delle Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive di , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che Per_1 per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
VI. Nomina giudice istruttore se stessa;
VII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 25 maggio 2023 alle ore 10,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
VIII. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3),
4),5) e 6);
VI. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
VII. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di Controparte_1 cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. All'udienza del 25.05.2023, i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. all'esito della trasmissione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali;
il giudice a scioglimento della riserva assunta adottava i seguenti provvedimento: I. RIGETTA l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata dalla ricorrente;
II. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate:
1) proseguano la presa in carico il nucleo familiare di , per tale intendendosi i Persona_2 genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione della madre , Parte_1 monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di nonché la situazione personale, Per_1 sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
3) valutino la ripresa dei rapporti tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate Per_1 all'esito dell'acquisizione degli esami sul capello del padre;
III. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito Email_1 delle indagini delegate entro il giorno 16 ottobre 2023;
IV. FISSA udienza per la discussione della relazione dei servizi sociali con salvezza dei diritti di prima udienza per il giorno 26 ottobre 2023 alle ore 10,30.
Con relazione depositata in data 13.10.2023, i Servizi Sociali di Turate rappresentavano di aver recentemente appreso dal Servizio tutela minore del di Cogliate degli esiti negativi effettuati Per_3 al Sert e di star provvedendo ad espletare le pratiche per l'attivazione del percorso di spazio neutro e di essere in attesa dell'individuazione della figura adeguata, per definire il percorso di conoscenza della minore e dei genitori.
Alla successiva udienza del 26.10.2023 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti: I. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate: 1) proseguano la presa in carico il nucleo familiare di
, per tale intendendosi i genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione Persona_2 della madre , monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di Parte_1 Per_1 nonché la situazione personale, sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
2) garantiscano la prosecuzione dei rapporti tra e il padre con passaggio dallo spazio a Per_1 incontri all'esterno dello spazio del servizio alla presenza di un educatore, tenuto conto del contenuto della misura cautelare penale al fine di individuare il luogo dove svolgere gli incontri, il tutto in vista di una progressiva liberalizzazione degli incontri;
II. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito delle indagini Email_1 delegate e circa la regolamentazione delle visite tra e il padre entro il giorno 30 maggio 2024, Per_1
e rinviava la causa per l'esame della relazione dei servizi sociali all'udienza del giorno 28 marzo
2024.
Con la successiva relazione depositata dal Servizio del Comune di Turate, gli stessi proponevano “di proseguire nella regolamentazione degli incontri prevedendone gradualmente un ampliamento con momenti di autonomia tenendo in considerazione l'evoluzione del procedimento penale a carico del signor ” nonché necessario “proseguire nel monitoraggio attraverso colloqui con tutti i CP_1 componenti”.
Nella relazione di aggiornamento degli incontri protetti padre - figlia del 05.03.2024 così si legge “gli incontri padre – figlia hanno un andamento regolare e un clima sereno;
la prosecuzione di una struttura così esigua sia per frequentazione che per durata e legati alla stanza di Spazio Neutro appare riduttiva e sarebbe auspicabile pensare a un programma di graduale ampliamento prevedendo anche momenti di autonomia.”. I Servizi Sociali del Comune di Cogliate, con relazione depositata in data 19.03.2024, hanno quindi rappresentato come il resistente si sia mostrato felice di incontrare la figlia dopo diverso tempo e abbia raccontato all'Ente incaricato dei momenti di condivisione con e degli aspetti sui quali Per_1
è stato chiamato a lavorare dagli educatori presenti agli incontri.
All'udienza del 28.03.2024 il Giudice confermava la prosecuzione degli incarichi in essere e fissava udienza per il 06.06.2024.
Con relazione del successivo 28.05.2024 l'operatrice dello Spazio Neutro confermava che gli incontri padre- figlia proseguivano con serenità e che esprime il desiderio di passare più tempo con Per_1 il padre e sarebbe auspicabile un ampliamento delle visite e una graduale liberalizzazione. Sarebbe altresì auspicabile creare le basi per un momento di raccordo tra i genitori su questioni puramente educative. “
All' udienza del 06.06.2024 il Giudice confermava la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e la prosecuzione dei rapporti tra la minore e il padre con immediato passaggio dallo spazio a incontri all'esterno dello spazio del servizio alla presenza di un educatore e fissava udienza per il
24.10.2024.
Con ulteriore relazione depositata in data 15.10.2024 il Servizio Tutela Minori di Turate ribadiva l'importanza di proseguire nella regolamentazione degli incontri padre – figlia, prevedendone gradualmente un ampliamento con momenti di autonomia e rappresentavano di come la stessa minore nei colloqui con la psicologa abbia iniziato a chiedere la possibilità di trascorrere un tempo maggiore con il padre;
i Servizi altresì rendevano noto che il clima tra i membri del nucleo familiare durante una recente visita domiciliare era sereno e disteso.
I Servizi Sociali hanno così concluso l'appena richiamata relazione: “Alla luce delle osservazioni effettuate si evidenzia l'importanza di ampliare e liberalizzare gradualmente gli incontri tra Per_1 ed il padre, in considerazione del buon andamento del percorso effettuato in Spazio Neutro, della collaborazione mostrata da entrambi i genitori oltre che delle istanze ed il desiderio della minore;
ciò ovviamente tenuto conto del contenuto dell'evoluzione del procedimento penale. Inoltre si porta all'attenzione della Vostra A.G. la necessità di un incrementare il dialogo e la comunicazione tra i genitori, ad oggi per ragioni ovvie inesistente, ma fondamentale al fine di raggiungere in prospettiva futura una genitorialità maggiormente condivisa. Infine si propone di proseguire il monitoraggio sul nucleo famigliare e sul benessere della minore, mediante colloqui e incontri con la minore ed i genitori.”
Alla successiva udienza del 24.10.2024 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti:
I. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate: 1) proseguano la presa in carico il nucleo familiare di , per tale intendendosi i Persona_2 genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione della madre , Parte_1 monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di nonché la situazione personale, Per_1 sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
2) monitorino lo spazio comiti per;
Per_1
3) garantiscano la prosecuzione dei rapporti tra e il padre alla presenza di un educatore Per_1 dando già indicazioni circa le modalità di liberalizzazione degli incontri alla luce dei percorsi che verranno intrapresi dal padre anche in base alla sentenza penale di condanna;
i servizi sociali dovranno anche regolamentare fin da ora i contatti tra e il padre nel periodo che intercorre Per_1 tra le visite;
II. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito Email_1 delle indagini delegate e circa la regolamentazione delle visite tra e il padre entro il giorno Per_1
28 marzo 2025;
III. ASSEGNA alle parti termine fino al giorno 28 marzo 2025 per produrre in giudizio la sentenza penale di condanna nei confronti del resistente nonché le rispettive dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024;
IV. Rinvia la causa per l'esame della relazione dei servizi sociali e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 17 aprile 2025 alle ore 10,00.
Con relazione depositata in data 19.03.2025 i Servizi Sociali di Turate rendevano noto di aver saputo dalla ricorrente della ripresa della relazione tra le parti;
la stessa rappresentava all'Ente incaricato di aver svolto un percorso psicologico “che le avrebbe permesso di acquisire una maggiore consapevolezza, in particolare in riferimento alla relazione con i suoi genitori. “La donna ritiene infatti che l'opinione negativa che questi hanno sempre avuto del padre di e le preoccupazioni Per_1 che manifestavano in riferimento a possibili comportamenti dell'uomo, avrebbero condizionato la sua interpretazione delle azioni del sig. . I comportamenti che in passato aveva letto come CP_2 minacciosi e controllanti, sono ora considerati come segnali di interesse e tentativi di chiarimento finalizzati alla ripresa del rapporto di coppia.” informava altresì i Servizi Parte_1 dell'imminente avvio di una convivenza con il signor e del progetto di trasferimento a CP_1
Campo Ligure, nella stessa località dove vive la sorella dell'uomo, e dell'entusiasmo della minore sia per la riconciliazione tra i genitori che per il nuovo progetto di vita.
Nella relazione relativa agli incontri protetti padre – figlia allegata l'operatrice di spazio neutro così ha concluso: “Gli obiettivi si spazio neutro sono stati raggiunti e la relazione padre-figlia risulta salda.”
In data 10.04.2025 le parti rinunciavano agli atti del giudizio stante la volontà di riconciliarsi.
All'udienza del 17.04.2025 il Giudice, ritenuto necessario convocare le parti dinanzi a sé dal momento che la rinuncia agli atti del giudizio non era stata sottoscritta dalle parti personalmente, fissava udienza per la comparizione delle parti al 12.06.2025, poi differita al 25.06.2025.
A tale udienza la ricorrente dichiarava che da circa tre mesi erano tornati tutti a vivere a Campo Ligure
e che la stessa sta lavorando come OSS in una struttura psichiatrica. Rappresentava che ha Per_1 terminato la scuola nella nuova scuola dove si è inserita molto bene, si è creata nuove amicizie ed è stata promossa bene e che è molto felice della loro scelta di rimettere insieme la famiglia.
Il resistente dichiarava di avere trovato lavoro dal momento del trasferimento come autista di mezzi pesanti e rappresentava di avere fatto di tutto per ricostruire il rapporto coniugale e che entrambi sono convinti di voler riprendere il rapporto con i giusti presupposti.
Le parti confermavano la volontà di rinunciare agli atti del giudizio;
il Giudice preso atto delle dichiarazioni delle parti, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Tenuto conto della rinuncia agli atti del giudizio formulata espressamente dalle parti personalmente all'udienza del 25.6.2025 dinanzi al giudice istruttore, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c..
Il Tribunale che, pur prendendo atto del miglioramento della condizione del nucleo familiare e dei rapporti tra le parti e tra il padre e la figlia quale emerge dalle relazioni dei servizi sociali sopra richiamate e tutte allegate agli atti di causa, reputa nondimeno opportuno trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova affinché valuti l'opportunità di aprire un procedimento volto a verificare la condizione della minore nel nuovo contesto familiare e ambientale di riferimento, considerato che con sentenza del 19.06.2024 il tribunale penale di Monza ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, Controparte_1 condizionalmente sospesa subordinatamente alla proficua frequenza da parte del condannato di specifici percorsi presso il CIPM di Milano. Del percorso al CIPM il tribunale non ha alcuna evidenza, motivo per cui pare opportuno che la condizione della minore resti monitorata da parte dei servizi sociali competenti.
Le spese di lite devono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.07.2022, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova la presente pronuncia unitamente alle relazioni dei servizi sociali prodotte in atti e alla sentenza penale di condanna del Tribunale di Monza del 19.6.2024 pronunciata nei confronti di , Controparte_1 affinchè valuti l'opportunità di aprire un procedimento volto a verificare la condizione della minore nel nuovo contesto familiare e ambientale di riferimento a Campo Ligure;
III. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6018/2022 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Marcella
Milani e dall'Avv. Michele Milani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Garbagnate Milanese, Via Sempione n. 10, giusta procura in calce al ricorso;
e
, (C.F: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
OS del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano,
Corso Sempione n. 157, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 10.04.2025 e confermata dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 25.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.07.2022 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Cecina il 05.94.2017 e dalla cui unione è nata la figlia il 03.07.2015. Per_1
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c., che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sè con collocamento presso la madre, la sospensione delle visite padre-figlia e la determinazione in € 600,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie previste.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 06.12.2022, il quale Controparte_1 dichiarava di aderire alla domanda di separazione mentre chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, che venissero regolamentate le visite padre-figlia e che fosse determinato in € 300,00 del contributo che lo stesso doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie previste.
All'udienza del 13.12.2022, il Presidente f.f. sentite le parti, si riservava.
Con ordinanza del 17.10.2023 il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art.708 cod. proc. civ.:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida all'Ente competente in relazione alla sua residenza anagrafica, al momento Turate, Per_1 cui sarà rimessa l'adozione delle decisioni più importanti per , in particolare quelle in materia Per_1 di istruzione, residenza, educazione e salute, sentiti i genitori e solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo sul punto da parte degli stessi alla presenza degli operatori dei servizi sociali;
III. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate:
1) prendano immediatamente in carico il nucleo familiare di , per tale intendendosi Persona_2
i genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione della madre , Parte_1 monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di nonché la situazione personale, Per_1 sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
2) garantiscano l'immediato accesso di al SERT competente – di concerto con Controparte_1
i Servizi Sociali competenti in relazione alla residenza del , al momento Cogliate, e CP_1 acquisiscano presso quel centro i risultati degli esami sul capello del resistente;
3) valutino la ripresa dei rapporti tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate Per_1 all'esito dell'acquisizione degli esami sul capello del padre;
IV. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito Email_1 delle indagini delegate entro il giorno 19 maggio 2023;
V. PONE a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza dal mese di dicembre 2022. Sono comprese in tale Per_1 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2023
e con riferimento al mese di dicembre 2022. Pone altresì a carico di il 50% delle Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive di , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che Per_1 per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
VI. Nomina giudice istruttore se stessa;
VII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 25 maggio 2023 alle ore 10,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
VIII. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3),
4),5) e 6);
VI. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
VII. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di Controparte_1 cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. All'udienza del 25.05.2023, i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. all'esito della trasmissione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali;
il giudice a scioglimento della riserva assunta adottava i seguenti provvedimento: I. RIGETTA l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata dalla ricorrente;
II. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate:
1) proseguano la presa in carico il nucleo familiare di , per tale intendendosi i Persona_2 genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione della madre , Parte_1 monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di nonché la situazione personale, Per_1 sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
3) valutino la ripresa dei rapporti tra e il padre in spazio neutro e con modalità osservate Per_1 all'esito dell'acquisizione degli esami sul capello del padre;
III. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito Email_1 delle indagini delegate entro il giorno 16 ottobre 2023;
IV. FISSA udienza per la discussione della relazione dei servizi sociali con salvezza dei diritti di prima udienza per il giorno 26 ottobre 2023 alle ore 10,30.
Con relazione depositata in data 13.10.2023, i Servizi Sociali di Turate rappresentavano di aver recentemente appreso dal Servizio tutela minore del di Cogliate degli esiti negativi effettuati Per_3 al Sert e di star provvedendo ad espletare le pratiche per l'attivazione del percorso di spazio neutro e di essere in attesa dell'individuazione della figura adeguata, per definire il percorso di conoscenza della minore e dei genitori.
Alla successiva udienza del 26.10.2023 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti: I. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate: 1) proseguano la presa in carico il nucleo familiare di
, per tale intendendosi i genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione Persona_2 della madre , monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di Parte_1 Per_1 nonché la situazione personale, sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
2) garantiscano la prosecuzione dei rapporti tra e il padre con passaggio dallo spazio a Per_1 incontri all'esterno dello spazio del servizio alla presenza di un educatore, tenuto conto del contenuto della misura cautelare penale al fine di individuare il luogo dove svolgere gli incontri, il tutto in vista di una progressiva liberalizzazione degli incontri;
II. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito delle indagini Email_1 delegate e circa la regolamentazione delle visite tra e il padre entro il giorno 30 maggio 2024, Per_1
e rinviava la causa per l'esame della relazione dei servizi sociali all'udienza del giorno 28 marzo
2024.
Con la successiva relazione depositata dal Servizio del Comune di Turate, gli stessi proponevano “di proseguire nella regolamentazione degli incontri prevedendone gradualmente un ampliamento con momenti di autonomia tenendo in considerazione l'evoluzione del procedimento penale a carico del signor ” nonché necessario “proseguire nel monitoraggio attraverso colloqui con tutti i CP_1 componenti”.
Nella relazione di aggiornamento degli incontri protetti padre - figlia del 05.03.2024 così si legge “gli incontri padre – figlia hanno un andamento regolare e un clima sereno;
la prosecuzione di una struttura così esigua sia per frequentazione che per durata e legati alla stanza di Spazio Neutro appare riduttiva e sarebbe auspicabile pensare a un programma di graduale ampliamento prevedendo anche momenti di autonomia.”. I Servizi Sociali del Comune di Cogliate, con relazione depositata in data 19.03.2024, hanno quindi rappresentato come il resistente si sia mostrato felice di incontrare la figlia dopo diverso tempo e abbia raccontato all'Ente incaricato dei momenti di condivisione con e degli aspetti sui quali Per_1
è stato chiamato a lavorare dagli educatori presenti agli incontri.
All'udienza del 28.03.2024 il Giudice confermava la prosecuzione degli incarichi in essere e fissava udienza per il 06.06.2024.
Con relazione del successivo 28.05.2024 l'operatrice dello Spazio Neutro confermava che gli incontri padre- figlia proseguivano con serenità e che esprime il desiderio di passare più tempo con Per_1 il padre e sarebbe auspicabile un ampliamento delle visite e una graduale liberalizzazione. Sarebbe altresì auspicabile creare le basi per un momento di raccordo tra i genitori su questioni puramente educative. “
All' udienza del 06.06.2024 il Giudice confermava la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e la prosecuzione dei rapporti tra la minore e il padre con immediato passaggio dallo spazio a incontri all'esterno dello spazio del servizio alla presenza di un educatore e fissava udienza per il
24.10.2024.
Con ulteriore relazione depositata in data 15.10.2024 il Servizio Tutela Minori di Turate ribadiva l'importanza di proseguire nella regolamentazione degli incontri padre – figlia, prevedendone gradualmente un ampliamento con momenti di autonomia e rappresentavano di come la stessa minore nei colloqui con la psicologa abbia iniziato a chiedere la possibilità di trascorrere un tempo maggiore con il padre;
i Servizi altresì rendevano noto che il clima tra i membri del nucleo familiare durante una recente visita domiciliare era sereno e disteso.
I Servizi Sociali hanno così concluso l'appena richiamata relazione: “Alla luce delle osservazioni effettuate si evidenzia l'importanza di ampliare e liberalizzare gradualmente gli incontri tra Per_1 ed il padre, in considerazione del buon andamento del percorso effettuato in Spazio Neutro, della collaborazione mostrata da entrambi i genitori oltre che delle istanze ed il desiderio della minore;
ciò ovviamente tenuto conto del contenuto dell'evoluzione del procedimento penale. Inoltre si porta all'attenzione della Vostra A.G. la necessità di un incrementare il dialogo e la comunicazione tra i genitori, ad oggi per ragioni ovvie inesistente, ma fondamentale al fine di raggiungere in prospettiva futura una genitorialità maggiormente condivisa. Infine si propone di proseguire il monitoraggio sul nucleo famigliare e sul benessere della minore, mediante colloqui e incontri con la minore ed i genitori.”
Alla successiva udienza del 24.10.2024 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti:
I. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Turate: 1) proseguano la presa in carico il nucleo familiare di , per tale intendendosi i Persona_2 genitori, i nonni materni e i figli nati dalla precedente unione della madre , Parte_1 monitorando la situazione abitativa, personale e scolastica di nonché la situazione personale, Per_1 sanitaria e abitativa dei genitori anche mediante accessi domiciliari;
2) monitorino lo spazio comiti per;
Per_1
3) garantiscano la prosecuzione dei rapporti tra e il padre alla presenza di un educatore Per_1 dando già indicazioni circa le modalità di liberalizzazione degli incontri alla luce dei percorsi che verranno intrapresi dal padre anche in base alla sentenza penale di condanna;
i servizi sociali dovranno anche regolamentare fin da ora i contatti tra e il padre nel periodo che intercorre Per_1 tra le visite;
II. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa l'esito Email_1 delle indagini delegate e circa la regolamentazione delle visite tra e il padre entro il giorno Per_1
28 marzo 2025;
III. ASSEGNA alle parti termine fino al giorno 28 marzo 2025 per produrre in giudizio la sentenza penale di condanna nei confronti del resistente nonché le rispettive dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024;
IV. Rinvia la causa per l'esame della relazione dei servizi sociali e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 17 aprile 2025 alle ore 10,00.
Con relazione depositata in data 19.03.2025 i Servizi Sociali di Turate rendevano noto di aver saputo dalla ricorrente della ripresa della relazione tra le parti;
la stessa rappresentava all'Ente incaricato di aver svolto un percorso psicologico “che le avrebbe permesso di acquisire una maggiore consapevolezza, in particolare in riferimento alla relazione con i suoi genitori. “La donna ritiene infatti che l'opinione negativa che questi hanno sempre avuto del padre di e le preoccupazioni Per_1 che manifestavano in riferimento a possibili comportamenti dell'uomo, avrebbero condizionato la sua interpretazione delle azioni del sig. . I comportamenti che in passato aveva letto come CP_2 minacciosi e controllanti, sono ora considerati come segnali di interesse e tentativi di chiarimento finalizzati alla ripresa del rapporto di coppia.” informava altresì i Servizi Parte_1 dell'imminente avvio di una convivenza con il signor e del progetto di trasferimento a CP_1
Campo Ligure, nella stessa località dove vive la sorella dell'uomo, e dell'entusiasmo della minore sia per la riconciliazione tra i genitori che per il nuovo progetto di vita.
Nella relazione relativa agli incontri protetti padre – figlia allegata l'operatrice di spazio neutro così ha concluso: “Gli obiettivi si spazio neutro sono stati raggiunti e la relazione padre-figlia risulta salda.”
In data 10.04.2025 le parti rinunciavano agli atti del giudizio stante la volontà di riconciliarsi.
All'udienza del 17.04.2025 il Giudice, ritenuto necessario convocare le parti dinanzi a sé dal momento che la rinuncia agli atti del giudizio non era stata sottoscritta dalle parti personalmente, fissava udienza per la comparizione delle parti al 12.06.2025, poi differita al 25.06.2025.
A tale udienza la ricorrente dichiarava che da circa tre mesi erano tornati tutti a vivere a Campo Ligure
e che la stessa sta lavorando come OSS in una struttura psichiatrica. Rappresentava che ha Per_1 terminato la scuola nella nuova scuola dove si è inserita molto bene, si è creata nuove amicizie ed è stata promossa bene e che è molto felice della loro scelta di rimettere insieme la famiglia.
Il resistente dichiarava di avere trovato lavoro dal momento del trasferimento come autista di mezzi pesanti e rappresentava di avere fatto di tutto per ricostruire il rapporto coniugale e che entrambi sono convinti di voler riprendere il rapporto con i giusti presupposti.
Le parti confermavano la volontà di rinunciare agli atti del giudizio;
il Giudice preso atto delle dichiarazioni delle parti, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Tenuto conto della rinuncia agli atti del giudizio formulata espressamente dalle parti personalmente all'udienza del 25.6.2025 dinanzi al giudice istruttore, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c..
Il Tribunale che, pur prendendo atto del miglioramento della condizione del nucleo familiare e dei rapporti tra le parti e tra il padre e la figlia quale emerge dalle relazioni dei servizi sociali sopra richiamate e tutte allegate agli atti di causa, reputa nondimeno opportuno trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova affinché valuti l'opportunità di aprire un procedimento volto a verificare la condizione della minore nel nuovo contesto familiare e ambientale di riferimento, considerato che con sentenza del 19.06.2024 il tribunale penale di Monza ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, Controparte_1 condizionalmente sospesa subordinatamente alla proficua frequenza da parte del condannato di specifici percorsi presso il CIPM di Milano. Del percorso al CIPM il tribunale non ha alcuna evidenza, motivo per cui pare opportuno che la condizione della minore resti monitorata da parte dei servizi sociali competenti.
Le spese di lite devono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.07.2022, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova la presente pronuncia unitamente alle relazioni dei servizi sociali prodotte in atti e alla sentenza penale di condanna del Tribunale di Monza del 19.6.2024 pronunciata nei confronti di , Controparte_1 affinchè valuti l'opportunità di aprire un procedimento volto a verificare la condizione della minore nel nuovo contesto familiare e ambientale di riferimento a Campo Ligure;
III. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro