TAR Milano, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1970
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Sentenza 27 aprile 2026

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    Mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui, successivamente all'instaurazione del giudizio, il Ministero ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero resistente in base al principio della soccombenza virtuale, dato che l'esecuzione è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso per ottemperanza e oltre i termini previsti per il pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1970
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1970
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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