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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6945/2022 R.G. avente ad oggetto: anticresi promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Anna Borzì, giusta procura allegata in atti;
attori contro nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
C.F._3 convenuto contumace
********
All'udienza del 10.2.2025 gli attori hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 16.5.2022, e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio chiedendo di accertare la risoluzione del contratto di Controparte_1 anticresi stipulato il 15.7.2015 e di condannare il convenuto alla restituzione della somma di
1 euro 42.000, oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3
c.p.c.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto di avere stipulato un contratto di anticresi in data 15.7.2015 di durata decennale con il quale si era obbligato a Controparte_1 consegnare, a garanzia del credito erogato (pari ad euro 42.000), l'immobile sito in Paternò, viale dei Platani n. 85, individuato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Paternò al foglio
52, particella 150, subalterno 42; di avere comunicato, in data 26.11.2019, la volontà di recedere anticipatamente dal contratto (doc. 3), dopo aver appreso che il predetto immobile era stato posto in vendita e che l'istituto di credito (presso il quale il debitore anticretico aveva acceso ipoteca volontaria per l'acquisto dell'immobile) aveva notificato al debitore un atto di precetto di euro 78.000; di aver esperito il tentativo di mediazione in data 5.07.2020, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione del debitore (doc. 4). Gli attori hanno dedotto l'inadempimento di rispetto all'obbligo di restituzione della somma CP_1 mutuata e hanno chiesto la risoluzione del contratto di anticresi.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito. Controparte_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 10.2.2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato.
3. Tanto premesso, le domande proposte da e non sono Parte_1 Parte_2 fondate.
Con il contratto di anticresi del 15.7.2015 (doc. 1), si è obbligato a Controparte_1 consegnare ai coniugi e l'immobile sito a Paternò, Parte_1 Parte_2 viale dei Platani 85, a garanzia della restituzione dell'importo di euro 42.000. Le parti hanno pattuito che alla scadenza del contratto, di durata decennale, il debitore avrebbe dovuto restituire il capitale senza ulteriori interessi, mentre i creditori avrebbero consegnato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
Ciò detto, con lettera del 29.11.2019 gli attori, venuti a conoscenza della grave esposizione debitoria di nei confronti dell'istituto di credito titolare di ipoteca Controparte_1 volontaria sull'immobile e manifestando i gravosi oneri di manutenzione, hanno intimato il 2 recesso dal contratto di anticresi, invitando a restituire la somma di euro Controparte_1
42.000 (doc. 3).
L'odierno giudizio, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso operato dai creditori anticretici, dovendosi qualificare la domanda dichiarativa di risoluzione del contratto avanzata nel petitum dell'atto di citazione in domanda di accertamento della legittimità del recesso e di condanna alla restituzione della somma di denaro.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, il contratto di anticresi prevede espressamente la deroga alla facoltà di recesso prevista dall'art. 1961, comma 3, c.c., a mente del quale “il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo restituire
l'immobile al debitore purché non abbia rinunziato a tale facoltà”. Ed invero, al punto 10 del contratto di anticresi, le parti hanno espressamente rinunziato alla facoltà prevista dall'art. 1961, comma 3, c.c. “facendosi carico dei tributi, degli oneri condominiali e dei pesi annui dell'immobile fino alla naturale scadenza del contratto”. Ne consegue che l'esercizio del diritto di recesso dal contratto è pattiziamente escluso, con la conseguenza che le domande di accertamento della legittimità del recesso (così meglio qualificata) e di condanna alla restituzione della somma di euro 42.000 vanno integralmente rigettate per mancanza del fatto costitutivo del diritto.
4. Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto Controparte_1
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, stante la soccombenza degli attori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6945/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
RIGETTA le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
NULLA sulle spese di lite;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6945/2022 R.G. avente ad oggetto: anticresi promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Anna Borzì, giusta procura allegata in atti;
attori contro nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
C.F._3 convenuto contumace
********
All'udienza del 10.2.2025 gli attori hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 16.5.2022, e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio chiedendo di accertare la risoluzione del contratto di Controparte_1 anticresi stipulato il 15.7.2015 e di condannare il convenuto alla restituzione della somma di
1 euro 42.000, oltre al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3
c.p.c.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto di avere stipulato un contratto di anticresi in data 15.7.2015 di durata decennale con il quale si era obbligato a Controparte_1 consegnare, a garanzia del credito erogato (pari ad euro 42.000), l'immobile sito in Paternò, viale dei Platani n. 85, individuato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Paternò al foglio
52, particella 150, subalterno 42; di avere comunicato, in data 26.11.2019, la volontà di recedere anticipatamente dal contratto (doc. 3), dopo aver appreso che il predetto immobile era stato posto in vendita e che l'istituto di credito (presso il quale il debitore anticretico aveva acceso ipoteca volontaria per l'acquisto dell'immobile) aveva notificato al debitore un atto di precetto di euro 78.000; di aver esperito il tentativo di mediazione in data 5.07.2020, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione del debitore (doc. 4). Gli attori hanno dedotto l'inadempimento di rispetto all'obbligo di restituzione della somma CP_1 mutuata e hanno chiesto la risoluzione del contratto di anticresi.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito. Controparte_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 10.2.2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato.
3. Tanto premesso, le domande proposte da e non sono Parte_1 Parte_2 fondate.
Con il contratto di anticresi del 15.7.2015 (doc. 1), si è obbligato a Controparte_1 consegnare ai coniugi e l'immobile sito a Paternò, Parte_1 Parte_2 viale dei Platani 85, a garanzia della restituzione dell'importo di euro 42.000. Le parti hanno pattuito che alla scadenza del contratto, di durata decennale, il debitore avrebbe dovuto restituire il capitale senza ulteriori interessi, mentre i creditori avrebbero consegnato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
Ciò detto, con lettera del 29.11.2019 gli attori, venuti a conoscenza della grave esposizione debitoria di nei confronti dell'istituto di credito titolare di ipoteca Controparte_1 volontaria sull'immobile e manifestando i gravosi oneri di manutenzione, hanno intimato il 2 recesso dal contratto di anticresi, invitando a restituire la somma di euro Controparte_1
42.000 (doc. 3).
L'odierno giudizio, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso operato dai creditori anticretici, dovendosi qualificare la domanda dichiarativa di risoluzione del contratto avanzata nel petitum dell'atto di citazione in domanda di accertamento della legittimità del recesso e di condanna alla restituzione della somma di denaro.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, il contratto di anticresi prevede espressamente la deroga alla facoltà di recesso prevista dall'art. 1961, comma 3, c.c., a mente del quale “il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo restituire
l'immobile al debitore purché non abbia rinunziato a tale facoltà”. Ed invero, al punto 10 del contratto di anticresi, le parti hanno espressamente rinunziato alla facoltà prevista dall'art. 1961, comma 3, c.c. “facendosi carico dei tributi, degli oneri condominiali e dei pesi annui dell'immobile fino alla naturale scadenza del contratto”. Ne consegue che l'esercizio del diritto di recesso dal contratto è pattiziamente escluso, con la conseguenza che le domande di accertamento della legittimità del recesso (così meglio qualificata) e di condanna alla restituzione della somma di euro 42.000 vanno integralmente rigettate per mancanza del fatto costitutivo del diritto.
4. Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto Controparte_1
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, stante la soccombenza degli attori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6945/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
RIGETTA le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
NULLA sulle spese di lite;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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