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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.3066/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. RINALDI GAETANO presso il quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 01/06/1998;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 07/02/2025nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data 12/02/2025. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno cinque figli, di cui tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_1 Per_ nata l'[...]; Maria, nata l'[...]; nata il [...]) e due figli minori ( e Per_2
, nati il 27/12/2016) – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio: Per_4
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel VO (CE);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Castel VO (CE) alla Via Taddeo Zuccari n. 27 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto Parte_2 che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli nato a [...] il [...] Persona_5
e nata a Castel VO (CE) il [...] ad [...] i genitori, i quali Persona_6 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli minorenni nato a [...]_5 VO (CE) il 27.12.2016 e nata a [...] il [...] Persona_6 presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23.00; potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi suoi, della madre e di quelli scolastici dei minori o impegni pregressi già assunti (feste, sport, attività ludiche); 5/b) durante le festività natalizie i figli resteranno ad anni alterni con un genitore in via esclusiva il periodo dal 24 al 26 dicembre e con l'altro in via esclusiva dal 30 dicembre al 1 Gennaio;
5/c) durante le festività Pasquali i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro la festività del lunedì in Albis;
5/d) il giorno di martedì di Carnevale i figli resteranno alternatamente con l'uno o con l'altro genitore;
5/e) durante le vacanze estive i figli resteranno con il padre 7 gg, anche non continuativi, nel mese di luglio o di agosto e per un analogo periodo, la madre potrà restare con i figli senza che il padre possa esercitare il suo diritto di frequentazione con i minori;
per tale motivo i coniugi si impegnano a concordare tra loro, nel rispetto reciproco delle esigenze lavorative, comunicandolo a mezzo A.R. (ovvero a mezzo mail) entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il periodo che intendono trascorrere con i figli. Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove si recheranno a trascorrere le ferie e permetteranno ai minori di contattare telefonicamente l'altro genitore ogni giorno;
6. I figli trascorreranno con il padre il giorno 19 marzo (festa del papà) e del compleanno e dell'onomastico dello stesso e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno, della festa della mamma e dell'onomastico della stessa;
entrambi i genitori si impegnano acchè le minori mantengano rapporti e frequentazioni con le rispettive famiglie di origine in particolare con i rispettivi nonni;
7. per i compleanni dei minori, i coniugi si impegnano, laddove possibile, a festeggiarli congiuntamente;
in mancanza, il minore trascorrerà nel giorno del suo compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni;
8. eventuali cambi di giorni di frequentazione tra il padre e i figli dovranno essere comunicati a mezzo sms o via mail, con un preavviso di almeno 7 gg;
9. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
10. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 10/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
10/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11. I coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e che pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno l'uno in favore dell'altro.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
p.q.m.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/06/1998 in Castel VO (CE) da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 27/03/1978, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 19, Parte I, Anno 1998).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25/11/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.3066/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. RINALDI GAETANO presso il quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 01/06/1998;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 07/02/2025nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data 12/02/2025. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno cinque figli, di cui tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_1 Per_ nata l'[...]; Maria, nata l'[...]; nata il [...]) e due figli minori ( e Per_2
, nati il 27/12/2016) – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio: Per_4
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel VO (CE);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Castel VO (CE) alla Via Taddeo Zuccari n. 27 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto Parte_2 che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli nato a [...] il [...] Persona_5
e nata a Castel VO (CE) il [...] ad [...] i genitori, i quali Persona_6 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli minorenni nato a [...]_5 VO (CE) il 27.12.2016 e nata a [...] il [...] Persona_6 presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23.00; potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi suoi, della madre e di quelli scolastici dei minori o impegni pregressi già assunti (feste, sport, attività ludiche); 5/b) durante le festività natalizie i figli resteranno ad anni alterni con un genitore in via esclusiva il periodo dal 24 al 26 dicembre e con l'altro in via esclusiva dal 30 dicembre al 1 Gennaio;
5/c) durante le festività Pasquali i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il giorno della Santa Pasqua e con l'altro la festività del lunedì in Albis;
5/d) il giorno di martedì di Carnevale i figli resteranno alternatamente con l'uno o con l'altro genitore;
5/e) durante le vacanze estive i figli resteranno con il padre 7 gg, anche non continuativi, nel mese di luglio o di agosto e per un analogo periodo, la madre potrà restare con i figli senza che il padre possa esercitare il suo diritto di frequentazione con i minori;
per tale motivo i coniugi si impegnano a concordare tra loro, nel rispetto reciproco delle esigenze lavorative, comunicandolo a mezzo A.R. (ovvero a mezzo mail) entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il periodo che intendono trascorrere con i figli. Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove si recheranno a trascorrere le ferie e permetteranno ai minori di contattare telefonicamente l'altro genitore ogni giorno;
6. I figli trascorreranno con il padre il giorno 19 marzo (festa del papà) e del compleanno e dell'onomastico dello stesso e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno, della festa della mamma e dell'onomastico della stessa;
entrambi i genitori si impegnano acchè le minori mantengano rapporti e frequentazioni con le rispettive famiglie di origine in particolare con i rispettivi nonni;
7. per i compleanni dei minori, i coniugi si impegnano, laddove possibile, a festeggiarli congiuntamente;
in mancanza, il minore trascorrerà nel giorno del suo compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni;
8. eventuali cambi di giorni di frequentazione tra il padre e i figli dovranno essere comunicati a mezzo sms o via mail, con un preavviso di almeno 7 gg;
9. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
10. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 10/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
10/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11. I coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e che pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno l'uno in favore dell'altro.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
p.q.m.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/06/1998 in Castel VO (CE) da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 27/03/1978, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 19, Parte I, Anno 1998).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25/11/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso