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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2698/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
) e nata il [...] a [...] a C.F._1 Parte_2
RE (NA) (c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vitale C.F._2
NT (c.f. , come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTI E
(c.f.: ), in persona procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1
, come da procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Franzini Daniele CP_2
(c.f. ) e dall'Avv. Previti Stefano (c.f. ), come da C.F._4 C.F._5 procura su foglio separato;
APPELLATA
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_3
); C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_4
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ametrano Tommaso (c.f. C.F._7
), come da procura su foglio separato;
C.F._8
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 28/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. e convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata, la ed , promotore finanziario, prospettando, in Controparte_1 CP_3 punto di fatto che:
- nel maggio 2000 trasferivano tutte le somme possedute presso il Credito Italiano, pari ad € 92.962,24, sul conto corrente n. 412325 della sul quale versavano ulteriori Controparte_1 consistenti somme a mezzo assegni e contanti.
- il rapporto era gestito, per conto della , dal promotore che, CP_1 CP_3 approfittando del loro basso grado di istruzione e della fiducia che avevano nei suoi confronti, sottraeva loro, appropriandosene indebitamente, la somma di € 253.029,44.
- il citato promotore si recava presso il loro domicilio, dove raccoglieva i fondi, anche in contanti, per un totale di € 93.000,00, che avrebbero dovuto transitare sul conto per poi essere investiti;
- sul finire degli anni 2000, il promotore veniva rimosso dalla banca, che convocava il CP_3
, cui sottoponeva dei questionari che faceva sottoscrivere;
Parte_1
- a seguito di tali eventi si attivavano per verificare la gestione di tutto il rapporto intrattenuto con e per richiedere la documentazione dell'intero rapporto, che veniva Controparte_1 fornita solo in parte, mancando tutti i movimenti dal 2000 al 2002;
- dall'esame della documentazione, risultava, comunque, l'esecuzione, tra la fine dell'anno 2007 e la prima metà del 2008, di disposizioni in favore di soggetti loro sconosciuti (specificamente indicati in citazione);
- allo stesso modo risultava la negoziazione sul predetto conto corrente, nel corso dell'anno 2007, di una serie di assegni (sempre analiticamente indicati) che non erano stati da essi emessi e sottoscritti;
- sempre tra il 2007 e il 2008 risultava il riscatto di una serie di investimenti (indicati in dettaglio). Tanto premesso gli attori chiedevano:
1) di accertare e dichiarare l'illiceità penale e/o civile dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario Sig. in ordine alla distrazione di somme di denaro e delle operazioni non CP_3 autorizzate di cui in premessa del presente atto, per l'effetto dichiarare la responsabilità del medesimo promotore finanziario nonché della ex art. 31 del T.U.LF., o in ogni caso Controparte_1 ex art. 2049 c.c.;
2) conseguentemente condannare in solido il sig. e la alla restituzione CP_3 Controparte_1 in favore degli attori, delle somme che risulteranno indebitamente appropriate dal promotore tenuto conto di quanto versato dagli attori che, salvo errori, è pari a € 253.029,44, nonché a quanto maturato o maturando in ragione degli investimenti, il tutto come risulterà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date delle operazioni sul conto corrente al saldo effettivo, nonché a risarcire gli attori del danno conseguente alla impossibilità di poter usufruire della propria disponibilità economia in questi anni, da determinarsi in via equitativa;
3) in subordine, per tutti i motivi in premessa accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di negoziazione, di apertura CP_1 di conto corrente bancario e gestione portafoglio titoli, nonché integrati dalla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. e, per l'effetto, condannarla a pagare agli attori la somma di cui al punto 2 o in
2 quella minore o maggiore che risulterà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date della operazioni. In ogni caso, con vittoria di Spese, diritti e onorario, spese generali, CNPA e IVA, con attribuzione, in sentenza esecutiva ex lege. Si costituiva in giudizio la che impugnava e contestava tutto quanto Controparte_1 allegato, dedotto ed eccepito dagli attori, eccepiva la prescrizione della pretesa ex adverso azionata e proponeva, sua volta, domanda riconvenzionale e di chiamata in causa di terzo, al fine di essere manlevata dalle pretese degli attori, nei confronti del promotore e CP_3 di , suo fideiussore. CP_4
Mentre decideva di rimanere contumace, si costituiva in giudizio il fideiussore CP_3
disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla garanzia fideiussoria. CP_4
Instauratosi il contraddittorio, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché CTU avente per oggetto la ricostruzione “dell'intero rapporto tra gli attori e la ad iniziare Controparte_1 dall'anno 2000 con particolare riguardo ai disinvestimenti, agli assegni negoziati ed ai bonifici” e, quindi, con sentenza n. 204/2020, pubblicata l'11.02.2020, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda degli attori, compensava tra le parti le spese di giudizio e poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti in egual misura, con vincolo di solidarietà nei confronti del CTU. In sintesi, il Tribunale, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione dedotta da parte della “atteso che il rapporto di conto corrente con la era ancora in essere Controparte_1 CP_1 al momento dell'atto di citazione e che la decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio della azione prescinde dalla data del fatto illecito, postulando invece la compiuta conoscenza/conoscibilità, da parte del danneggiato degli elementi costitutivi del diritto azionato”; inoltre, secondo il primo Giudice, risultava infondata l'eccezione di decadenza dedotta dalla convenuta “atteso che la non Controparte_1 contestazione iniziale dei resoconti bancari non priva il correntista dal poter in un secondo momento puntualizzare le proprie osservazioni attesa l'esistenza in corso del rapporto”. Nel merito, il Tribunale riteneva che gli attori non avessero provato gli asseriti illeciti oggetto di causa, evidenziando che la CTU aveva rilevato l'incompletezza e la disorganizzazione della documentazione prodotta, tale da non consentire una ricostruzione veritiera e puntuale della vicenda. Nello specifico, il conto corrente n. 412325 risultava mancante dell'intera movimentazione del primo trimestre 2002 e secondo trimestre 2004 e, soprattutto, gli estratti conto prodotti dagli attori erano privi di tutte le pagine pari. Il primo Giudice escludeva che la mancanza dei documenti contabili potesse essere addebitata esclusivamente alla convenuta, in quanto gli stessi attori avevano sollecitato e ricevuto documentazione dalla Banca nel 2011, e le eventuali incompletezze non erano state evidenziate tempestivamente.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 23.7.2020, tramite pec ai difensori costituiti per le parti appellate costituite nel giudizio di primo grado e, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, con atto notificato a , a cura dell'appellata, in CP_3 data 8.5.2021) hanno proposto appello principale e . Parte_1 Parte_2
Gli Appellanti lamentano che la sentenza di primo grado è "gravemente ingiusta" e affetta da "evidentissimi vizi logico giuridici", non essendo sorretta da idonea motivazione. Deducono, in particolare, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 119 del D. Lgs. n. 385/93, sostenendo che la lacunosità e incompletezza della documentazione rilevata dal Giudice di prime cure ricadeva
3 sull'istituto di credito appellato, che avrebbe omesso di fornire la documentazione completa. Affermano di aver attivato le richieste di documentazione già prima dell'inizio del giudizio (con raccomandata a.r. del 20/05/2011) e di aver denunciato la carenza documentale anche nell'atto introduttivo del giudizio;
sottolineano che la CTU aveva accertato l'esistenza di versamenti (per
€ 227.060,91) e disconosciuto prelievi e bonifici da essi non autorizzati/sottoscritti, per i quali la Banca non aveva avanzato istanza di verificazione della firma. Ancora, gli appellanti lamentano che il promotore era stato imputato in un processo penale per CP_3 sottrazione di somme a loro e ad altri risparmiatori e che la lo aveva sollevato dagli CP_1 incarichi nel 2010. In conclusione, e hanno riproposto le stesse domande già Parte_1 Parte_2 formulate a conclusione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, in subordine, hanno chiesto di disporre la integrazione della ctu con accesso presso la convenuta banca con acquisizione della documentazione mancante e totale ricostruzione di tutto il rapporto intrattenuto con gli appellanti. Mentre rimaneva contumace, nonostante la notifica dell'atto di appello nonché CP_3 della comparsa di costituzione della contenente l'appello incidentale Controparte_1 condizionato proposto nei suoi confronti, si è costituito in giudizio lamentando CP_4 il suo inopportuno coinvolgimento nel giudizio di primo grado, ribadendo di non aver mai firmato alcuna garanzia fideiussoria e di aver già disconosciuto la propria firma in primo grado, richiedendo una CTU calligrafica. L'appellato ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale, ex art. 342 c.p.c. e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alle spese. Si è costituita in giudizio, inoltre, la chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 principale in quanto inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Secondo l'appellata, infatti, e non avevano soddisfatto l'onere probatorio su di loro Parte_1 Parte_2 gravante, ex artt. 2697 c.c. circa gli illeciti prospettati e non avevano mai chiesto, nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca dell'ordinanza del 14.09.2018 (che aveva rigettato l'istanza del CTU di acquisire ulteriore documentazione), né di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né un supplemento di CTU, rendendo quest'ultima istanza nuova e inammissibile in appello.
Nel merito, la sostiene l'inesistenza e la non credibilità degli illeciti lamentati alla luce CP_1 della documentazione prodotta in primo grado (versamenti, bonifici tramite servizio internet con codici segreti in possesso dei clienti, assegni regolarmente sottoscritti dal a riprova Pt_1 della regolarità delle operazioni contestata. Evidenzia che il D'OR aveva riconosciuto la correttezza e legittimità delle operazioni in un incontro del 20.06.2008, firmando il "Portafoglio Cliente" e un questionario informativo in cui dichiarava di non ritenere che vi fossero persone a conoscenza dei suoi codici segreti e di trovare esatta corrispondenza tra quanto sottoscritto e il portafoglio prodotti. Inoltre, la Banca sottolinea che l'eventuale consegna di denaro contante o assegni in bianco al Promotore violava le norme bancarie e contrattuali e interrompeva il nesso di occasionalità necessaria, configurando una grave negligenza dei Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., tale da escludere o almeno ridurre il risarcimento.
4 In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale, la ha CP_1 riproposto l'eccezione di prescrizione, sostenendo che per molti degli asseriti illeciti sarebbero decorsi i relativi termini quinquennali o decennali, anche in considerazione della prescrizione del delitto di appropriazione indebita (sei anni). In conclusione, l'appellata ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello o il suo rigetto nel merito e, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. o la riduzione del quantum, e in caso di condanna, il riconoscimento del diritto di manleva dal promotore e dal CP_3 fideiussore (nei limiti di € 51.645,69). CP_4
All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è infondato e va rigettato. Occorre premettere che e hanno agito in giudizio per Parte_1 Parte_2 ottenere, dal promotore finanziario e dalla , ex art. 2049 c.c., CP_3 Controparte_1 il risarcimento dei danni da essi asseritamente subiti per una serie di condotte illecite (qualificate come di appropriazione indebita) che sarebbero state commesse dallo nello svolgimento CP_3 della propria attività professionale e, sinteticamente, consistite: 1) nel raccogliere fondi, anche in contanti, per € 93.000,00, che non sarebbero stati versati sul c.c. acceso presso la;
Controparte_1
2) nell'eseguire disposizioni di pagamento nei confronti di soggetti sconosciuti;
3) nel negoziare assegni mai emessi e sottoscritti dagli attori;
4) nel riscattare, senza autorizzazione, una serie di investimenti effettuati dagli attori negli anni precedenti. Ebbene, in primo luogo, non può essere accolta l'istanza di acquisizione della documentazione mancante riproposta da e nell'atto di appello. Tale istanza, Parte_1 Parte_2 infatti, nel corso del giudizio di primo grado, era stata proposta dagli odierni appellanti soltanto dopo il deposito della relazione di CTU dalla quale risultava che tutti gli estratti del c.c. n. 412325 risultavano mancanti delle pagine pari (cfr. verbali di udienza del 20.02.19 e del 27.01.20). Tale richiesta istruttoria, quindi, era certamente tardiva e, quindi, inammissibile, rispetto alla preclusione determinata dalla scadenza del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Né, invero, l'incompletezza di detta documentazione potrebbe essere attribuita alla
[...]
giacché, in tal caso, come correttamente ritenuto dal Tribunale, gli attori CP_1 avrebbero dovuto richiedere l'acquisizione della documentazione mancante (le pagine pari) prima dell'instaurazione della lite o, almeno, prima del formarsi delle c.d. preclusioni istruttorie. Comunque, in disparte le carenze documentali individuate dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado (che tuttavia non impedivano all'ausiliario di analizzare, almeno in parte, il rapporto intercorso tra gli attori e la ), va evidenziato che: Controparte_1
1) nessuna prova è stata fornita da e in relazione alla CP_3 Pt_1 Parte_2 consegna di somme di denaro o altri valori direttamente allo;
CP_3
2) la convenuta/appellata, nel giudizio di primo grado, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che tutte le operazioni di bonifico contestate dagli attori sono state effettuate tramite servizio di Home Banking e , sul Parte_3 punto, si sono limitati a contestare che, a causa del loro basso livello di istruzione, non
5 avrebbero mai potuto utilizzare tale servizio. Tuttavia, dall'esame della predetta documentazione (cfr. all. 26 e 27 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata dalla ), oltre a quelli contestati, risultano effettuati dagli attori ulteriori Controparte_1 atti dispositivi non oggetto di lite che sembrerebbero smentire l'assunto sopra indicato. 3) sempre nel giudizio di primo grado, la Banca convenuta ha depositato copia di tutti gli assegni contestati da (cfr. all. 13 -20 alla memoria ex art. 183 comma 6 CP_3 Pt_1
n. 1 c.p.c.) e l'attore non ha formulato nessuna istanza di disconoscimento della propria sottoscrizione;
4) anche ammesso che gli ordini di disinvestimento fossero stati effettuati dal promotore senza autorizzazione degli attori, questi non hanno prospettato quale sarebbe stato effettivamente il danno loro derivante da tali operazioni. In conclusione, quindi, per ragioni anche ulteriori rispetto a quelle indicate dal primo Giudice, la domanda di risarcimento di danni proposta da e non Parte_1 Parte_2 poteva essere accolta e, quindi, l'appello da essi proposto deve essere rigettato. Il rigetto dell'appello principale rende superflua la trattazione dell'appello incidentale condizionato proposto da così come le questioni prospettate da Controparte_1
in ordine alla validità della fideiussione, rimangono assorbite dal rigetto, nel CP_4 merito, dell'appello principale.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 204/20, Controparte_1 CP_3 CP_4 pubblicata l'11.02.2020 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in: € 1848,00 (milleottocentoquarantotto/00) per spese
[...] ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_4 delle spese di lite, che si liquidano in € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6 4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 29/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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