Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/06/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8327/2022 R.G.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
Parte 1 , rappresentata e difesa dagli avv. DAL MEDICO LARA MARIA e LANARO
FRANCESCO, presso gli stessi elettivamente domiciliata, per mandato in calce all'atto di citazione
Attrice
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
Controparte_2 in persona del REPUBBLICA ITALIANA,
pro tempore, rappresentata e difesi ex lege dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, n. 63,
Convenuti
****
"in nome proprio nonché in qualità di Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 erede di Persona_1 convenivano in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei
Esponeva l'attrice che il proprio padre Persona_1, nato a [...] il [...], prima dell'inizio della seconda guerra mondiale svolgeva l'attività di contadino;
che in data 13.01.1943 era stato chiamato alle armi, entrando nel Regio Esercito italiano nel IX Reggimento Alpini con incarico di "esploratore"; che in data 11.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in ove era stato internato in CP_1
campo di concentramento e lì impiegato come forza lavoro per un totale 708 giorni;
che, liberato il campo dagli alleati in data 08.05.194, lo Per_1 aveva fatto ritorno in Italia il 20.05.1945 ed, in seguito,
il 15.07.1946 era stato collocato in congedo illimitato;
che, infine, era deceduto lasciando quali eredi i tre figli, tra cui l'odierna attrice.
Nonostante la regolarità della notificazione, la Repubblica Federale Tedesca era rimasta contumace,
mentre la Repubblica italiana si era costituita mediante l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia in data 10.03.2023, eccependo in via preliminare l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva tanto della Repubblica Tedesca quanto della
[...]
il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, Controparte_2
nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza del 06.04.2023, il Giudice, dichiarata la contumacia della Repubblica
federale tedesca, rinviava il procedimento al 29.06.2024 al fine di consentire all'attore di replicare alle numerose eccezioni sollevate dal convenuto e altresì al fine di verificare gli eventuali margini per una transazione atta a permettere di fruire dell'accesso al fondo ex art. 43 D.L. 36/2023. In seguito,
con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 21.03.2024 per la decisione sui mezzi di prova, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Nelle more del procedimento, successivamente, il fascicolo passava a nuovo magistrato che con ordinanza del 27.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle parti, il Giudice con decreto del 21.02.2025 tratteneva la causa in decisione all'esito dell'art. 190 c.p.c.
Impregiudicata ogni valutazione sull'eccezione svolta di difetto di giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco che attiene più propriamente alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza per territorio funzionale di questo giudice. La Controparte_2 costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Venezia in favore di quello di Roma e, in tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7371/25 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto:
"per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente,
secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione del Fondo".
La Corte infatti ha premesso che nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello
Stato, secondo il disposto dell'art. 25 c.p.c., quando l'obbligazione origini da un fatto illecito,
l'individuazione del giudice competente ratione loci, può avvenire in base al forum delicti o al luogo in cui deve effettuarsi la prestazione. Ha quindi precisato con riguardo a tale secondo criterio che: "il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza,
Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass.
04/10/2004, n. 19808)".
Ha quindi affermato che adottando tale criterio (il forum commissi delicti non può trovare applicazione essendo l'illecito stato commesso fuori dai confini nazionali), per il destinatario dell'azione, la l'unica tesoreria è situata a Roma. Controparte_2
Contr Con riguardo al correttamente non evocato in giudizio nella presente causa in quanto, in forza del comma 4 dell' art.43, il CP_5 doveva essere regolato con apposito regolamento, da emanare entro 180 giorni dal 30.4. 2022, che al momento della vocatio in ius non era ancora stato emanato,
non è intervenuto volontariamente in giudizio, e comunque, anche in relazione a tale soggetto, ad avviso della Suprema Corte deve farsi riferimento all'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36 (convertito,
con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), che ha istituito il "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945", indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n.
1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo
italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della Controparte_1 o nei
confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che "Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945,
assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al CP_5 alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_5 il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (......)”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che il legislatore ha posto in via esclusiva a carico di detto Fondo il pagamento delle poste risarcitorie liquidate per gli illeciti commessi dal Terzo Reich
durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli internati militari italiani, e, in attuazione di detta norma, con decreto di data 28.6.2023 del Ministero per l'Economia e delle Finanze è stato stabilito, all'art. 4, che "l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro
istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del
, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti CP_6
ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità", concludendo che pertanto l'unica tesoreria da considerare, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, sia quella dell'autorità
amministrativa centrale avente sede a Roma.
Tuttavia, deve essere valutato se la relativa eccezione sia stata correttamente e tempestivamente proposta dalla tenendo conto che alla presente controversia si Controparte_2
applicano le disposizioni di legge previgenti al 28.2.2023. Ora la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7 R.D.
n. 1611/33, è inderogabile e la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, secondo il disposto dell'art. 38 c.p.c. previgente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c...
Nel caso di specie la Controparte_2 si è costituita in data 10.3.23 e l'udienza
ex art. 183 c.p.c. era stata fissata nell'atto di citazione in data 3.4.2023. In base all'art. 166 c.p.c.
previgente, la costituzione del convenuto avrebbe dovuto avvenire almeno 20 giorni prima, per cui entro il 14.3.2023, sicchè l'eccezione di incompetenza funzionale risulta essere stata legittimamente e tempestivamente proposta e deve pertanto essere accolta.
Questo giudice infatti non aveva assunto alcuna decisione al riguardo, rimettendo alla fase decisoria assieme al merito, sia la questione della giurisdizione, che quella della competenza funzionale per territorio.
Ciò premesso, va quindi dichiarata l'incompetenza funzionale per territorio di questo giudice a decidere della controversia a favore del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione della causa di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella presente causa, così provvede:
Dichiara la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Roma,
dando termine di due mesi per la riassunzione del giudizio;
- Spese di lite compensate.
Venezia il 28.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero