Articolo 14 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 13Articolo 15
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27 giugno 1986
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24 settembre 1987
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8 maggio 2010
Art. 14.
Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il ((Ministro della giustizia)) stabilira', con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale, che decidera' in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'albo, secondo i criteri espressi nella presente legge. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.M. 17 luglio 1987, n. 369 , ha disposto che la data per l'inizio del funzionamento dei consigli dei collegi degli agrotecnici, di cui al secondo comma, del presente articolo, e' fissata al 15 novembre 1987.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010