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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 336/2016, il giudice onorario dott. CE IO Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza del 06.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario
dott. CE IO Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del Giudice onorario, dott.
CE IO Ruggiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 336 dell'anno 2016
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSO GENNARO, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TORTORA EMMA, dell'avv. RAMUNNI WALTER MARIA e dell'avv. CASILLI VALERIO, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RITO Controparte_1 P.IVA_2
DO e dell'avv. IACOVONE NICOLINO, come da procura in atti,
OPPOSTA
Oggetto. Opposizione ad ingiunzione di pagamento
Conclusioni, come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/1/2016 la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2966/15 emesso il 13/11/2015 dal Tribunale di Salerno con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.904.778,50 oltre interessi moratori, spese e competenza a favore della a titolo di prestazioni di radioterapia convenzionale per gli Controparte_1 anni 2012-2013-2014-2015.
A fondamento del ricorso ha dedotto: in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la controversia andava incardinata dinanzi al Giudice Amministrativo trattandosi di un rapporto concessorio;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.; la nullità del contratto in quanto i contratti stipulati dalla P.A. devono essere redatti in forma scritta richiesta ad substantiam. Nel merito: l'infondatezza della pretesa;
che, con deliberazione n. 1336 del 15/10/2005 la Giunta Regionale della Campania autorizzava un progetto di sperimentazione finalizzato allo sviluppo di un programma di ricerca per l'utilizzo, ai fini terapeutici in ambito oncologico, della tecnologia radiochirurgia costituita da micro-acceleratori di ultima generazione con telaio stereotassico;
che, in data 5/2/2009, veniva costituita la Controparte_2
(in seguito r.l.) per l'attivazione del servizio di radioterapia
[...] CP_1 stereotassico;
che, concluso il triennio di sperimentazione gestionale, l' presentava Parte_1 bilancio delle attività svolte dal quale si riscontrava che nell'anno 2010 il risultato di esercizio della sopramenzionata società aveva presentato una perdita di esercizio di € 438.267,00 poi peggiorata nell'anno 2011, con una perdita complessiva che superava il capitale sociale;
che, tuttavia, la proponeva alla la proroga della durata della gestione sperimentale CP_1 Controparte_3 per un ulteriore triennio e richiedeva la rimodulazione in riduzione delle tariffe previste per i trattamenti di radioterapia stereotassica e la possibilità di estendere le prestazioni alla radioterapia tradizionale;
che, per la prima richiesta, il Presidente della quale Commissario Controparte_3 ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario, con decreto n. 88 del 3/8/2012 disponeva, nelle more dell'acquisizione del parere ministeriale e dei necessari approfondimenti istruttori, la proroga delle attività esercitate dalla e, espresso il parere, si sarebbe Controparte_1 disposto secondo l'orientamento in esso espresso;
che, per la seconda richiesta, la Controparte_3 si era riservata ogni valutazione all'esito del parere appositamente richiesto al Ministero della Salute;
che, a seguito dell'adozione del decreto n. 88/2012, la in virtù di proroga triennale, Controparte_1 continuava a espletare le prestazioni che venivano ad essa regolarmente pagate previa acquisizione delle prescrizioni e verifica delle tariffe;
che, però, la in assenza di ogni Controparte_1 autorizzazione regionale e del necessario accreditamento istituzionale con relativa stipula del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 d.lgs n. 502/92, erogava illegittimamente prestazioni di radioterapia convenzionale o tradizionale nonostante il diniego contenuto nel decreto n. 88/2012; che, sempre la provvedeva a presentare all' , per il conseguente Controparte_1 Parte_1 pagamento, le fatture per l'attività di radioterapia convenzionale illegittimamente erogate e poste alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto;
che nel ricorso per decreto ingiuntivo si fa riferimento anche a prestazioni sanitarie di radiochirurgia stereotassica che, invece, risultano essere state autorizzate e regolarmente pagate;
che, in via subordinata, anche qualora la fosse stata Controparte_1 regolarmente autorizzata dalla e accreditata con il SSN per l'erogazione di dette Controparte_3 prestazioni di radioterapia tradizionale si sarebbe dovuto comunque verificare se queste siano state richieste al rimborso una sola volta nell'ambito dello stesso ciclo di trattamento, al fine di evitare di riconoscere al pagamento un numero di prestazioni eccedenti;
che, sempre in via subordinata, la pretesa creditoria risulta palesemente infondata in ordine agli interessi al tasso fissato dal D.lgs. n.
231/02 non potendo essere applicati, i suddetti interessi, né alla figura di “concessione di pubblico servizio” né ai pagamenti del professionista o struttura accreditata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni anticipate, non trattandosi di un pagamento a titolo di corrispettivo contrattuale, non posto, cioè, in legame sinallagmatico con le prestazioni specialistiche sanitarie. Ha concluso come da atti di causa.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con la quale ha contestato il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la controversia de qua concerne esclusivamente il mancato pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in favore degli utenti del servizio sanitario regionale che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. La sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che le fatture commerciali poste alla base del ricorso monitorio, alle quali sono state allegate le scritture contabili, costituiscono prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo. Ha contestato la nullità del contratto e di infondatezza della pretesa nonché la non operatività del comma 2 dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, in quanto la sospensione ex lege si riferisce esclusivamente all'accreditamento definitivo.
Che la Giunta Regionale della Campania approvava e ratificava il progetto di sperimentazione gestionale di “radioterapia-radiochirurgia stereotassica” e la genericità del termine utilizzato evoca l'esistenza di un titolo giuridico legittimante l'esercizio di qualsivoglia tipologia di radioterapia, anche convenzionale, con contestuali oneri a carico della;
che l' non Parte_1 Parte_1 ha mai diffidato essa società opposta dal continuare a fornire le prestazione oggi contestate;
che l' aveva implicitamente riconosciuto che essa opposta operava in regime di Parte_1 accreditamento, quantomeno temporaneo, disponendo di autorizzazione sanitaria all'espletamento del servizio di radioterapia e radiochirurgia stereotassica e ciò in forza del DGR n. 1336/2005, riconoscendo, quindi, l'accreditamento della struttura sia per la radioterapia convenzionale che per la radiochirurgia stereotassica. La possibilità di applicare gli interessi ex d.lgs. 231/2002 ai rapporti fondati sull'accreditamento delle strutture sanitarie in quanto qualificabili come transazioni commerciali.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione appare fondata.
1. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata dall' a favore del Parte_1 giudice amministrativo.
Parte opposta ha agito in sede monitoria assumendosi creditrice nei confronti dell' per Parte_1 aver erogato prestazioni sanitarie di radiochirurgia stereotassica e radioterapia convenzionale a favore dell'utenza del servizio sanitario regionale.
A tale scopo si evidenzia che la controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate dall'opposto Centro, in favore degli assistiti dell' in regime di Parte_1 accreditamento: si tratta di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di concessione ex lege di pubblico servizio, sicché trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 33, 1° e 2° comma e 34, 1° comma D. Lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b) L. n. 205/2000.
In particolare, per effetto della citata pronuncia rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, per quel che interessa nella presente causa, tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in relazione alle quali, pertanto, il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale, con la conseguenza che, ove si controverta, come nella specie, sull'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A., la causa, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del G.O., competente a conoscere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giudizio (cfr., sul punto, Cass. Civ., n. 6330/1995);
Peraltro, la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione va operata, come accennato, in base al criterio del petitum sostanziale, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale che, da tempo, ha ormai abbandonato la tesi della prospettazione, sicché, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, a norma dell'art. 386 c.p.c. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (così Cass. Civ., Sez. Un., n.
9099/2005).
Se la giurisdizione si determina, in ossequio al disposto di cui al citato art. 386 c.p.c., in base alla domanda, sia pure nella prospettiva del petitum sostanziale, è evidente come siano irrilevanti, sul punto, le eccezioni attinenti alla concreta conformazione del rapporto di concessione costituente il presupposto del diritto della società opposta al pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate, non determina il difetto di giurisdizione del G.O., occorrendo aver riguardo ai soli fatti costitutivi dell'azione, senza che, invece, possano assumere rilievo i fatti posti a fondamento delle eccezioni formulate dalla controparte. Per concludere sul punto, in mancanza di una domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ovvero di un accertamento incidentale da effettuarsi con efficacia di giudicato per esplicita richiesta di parte, a norma dell'art. 34 c.p.c., il rapporto concessorio de quo non può che essere esaminato da questo Giudice alla stregua di una mera questione pregiudiziale, da decidersi senza efficacia di giudicato, al solo scopo di valutare l'esistenza o meno del diritto oggetto della domanda di pagamento
(cfr., per l'affermazione di tale principio, Cass. Civ., n. 11320/2003 e n. 3839/1995).
Siffatto orientamento è stato successivamente confermato dalle Sez. Un. Civ. della S.C. con sentenza del 18 dicembre 2008, n. 29536, con la quale si è chiarito che, ove non vi sia stata – come nella fattispecie – alcuna contestazione circa la validità delle deliberazioni della Giunta Regionale e degli atti autoritativi dell' ma, eventualmente, un mero loro richiamo, la controversia non Pt_1 coinvolge l'esercizio dei poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi e non concerne – a ben vedere – neppure l'interpretazione degli atti di cui quei poteri abbiano costituito esplicazione. Non è infatti in questione la portata della concessione, bensì esclusivamente la misura del corrispettivo spettante al concessionario, alla luce di quanto stabilito dalla P.A. con propri atti i cui contenuti non risultano contestati. Né rileva che, per poter decidere sulla pretesa di pagamento della concessionaria, occorra procedere alla ricognizione della portata applicativa degli atti menzionati e di eventuali atti ulteriori, giacché tanto non implica alcun accertamento – “in via principale e non meramente incidentale o delibativa” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., nn. 12640/08 e 1734/02) – del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né tanto meno si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. ha esercitato il proprio potere autoritativo.
La controversia si inserisce, in conclusione, nell'ambito della giurisdizione che il legislatore ha riservato al giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (art. 33, 1° comma, come successivamente modificato).
2. Sull'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.
L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta è infondata perché costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 10/10/2011, n. 20802; Cass. civ., Sez. VI,
11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., 21/10/2010, n. 21599; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071) ha stabilito che le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo fornendo così idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito per il quale è stato chiesto il pagamento.
3. Sulla nullità del contratto eccepita dall' . Parte_1
L'eccezione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Sulla base della documentazione agli atti del giudizio, deve ritenersi che la società opposta non abbia assolto gli oneri probatori sugli stessi incombenti, atteso che, da un lato, non risulta provata l'esistenza del rapporto di accreditamento (quanto meno provvisorio) tra le parti, mentre, dall'altro, l'opposta non ha neppure allegato l'esistenza di un accordo ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992.
In proposito, va premesso che, nel ridefinire il sistema sanitario nazionale, l'art. 8 quinto comma d.lgs.
502/92, integrato dall'art. 6 sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il cosiddetto "accreditamento", che ha comportato la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali e la sostituzione di essi con nuovi rapporti, che vengono a fondarsi sull'accreditamento delle strutture private in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto
Tuttavia, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale, come previsto e regolato dagli artt.8 e 8 quater (quest'ultimo introdotto dal D.lgs. n.229/99) del D.lgs. n.502/92, è rimasto privo di concreta attuazione a causa dell'omessa emanazione dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento (al quale la seconda disposizione citata condiziona la definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte delle nonché di idonea disciplina legislativa regionale. Pertanto, CP_3 in tale situazione di stallo, si è provveduto a regolare in via transitoria i rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate, mediante un regime cd. di "accreditamento provvisorio o transitorio", "nei limiti ed alle condizioni previste nelle convezioni preesistenti" conformemente alla normativa contenuta nell'art. 6 VI comma della legge 23 dicembre 1994, n.724.
(ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112). In sostanza, perché ricorresse quantomeno il predetto requisito dell'accreditamento temporaneo - nelle more della definizione delle procedure e dei requisiti necessari per l'avvio del sistema dell'accreditamento definitivo - occorreva che il soggetto erogante fosse già titolare della "vecchia" convenzione con la alla data del 31 CP_3 dicembre 1992, momento di transizione al nuovo sistema: questo, dunque, era il presupposto indefettibile minimo affinché la prestazione sanitaria fosse espletata per conto ed a carico del Servizio
Sanitario Regionale. (cfr, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354). L'assistito, Controparte_4 all'esito di tali modifiche legislative, ha avuto assicurata la facoltà di curarsi, a spese del S.s.n., mediante una sua libera scelta tra strutture e professionisti adeguati. A questi ultimi era consentito di avanzare pretese di rimborso a carico del sistema sanitario sol che fossero accreditati (pur provvisoriamente) ed avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla non potendosi più fare riferimento alle tariffe nazionali fissate CP_3 in relazione ad un pregresso sistema di assistenza.
Altre condizioni, però, erano stabilite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, al comma 8, nella specificazione avutasi con l'art. 1 comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, Parte prevedeva che le competenti, sulla base di piani preventivi regionali fissassero anche un tetto massimo di spesa sostenibile, contrattassero con le strutture pubbliche e private la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni erogabili, anche al fine degli oneri organizzativi e finanziari da sopportare. Queste condizioni, che si risolvevano in altrettanti limiti operanti nei rapporti Pt_1 strutture private, sono state confermate dall'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che sia una delibera regionale a ripartire in via preventiva e contestuale tra i soggetti accreditati il volume di prestazioni erogabili in base alla programmazione. Ora, non vi è dubbio che anche il descritto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria.
Come di recente ribadito dalla Cassazione, tuttavia, l'accreditamento non è certo riconducibile a un contratto, poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo, all'esito di una verifica, sempre effettuata dagli organi amministrativi, delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte della richiedente. L'accreditamento è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (conformemente alla lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al genus della concessione. Che l'accreditante e l'accreditato non siano su un piano di parità - ovvero, che il primo agisca jure imperii nei confronti dell'altro - è vieppiù confermato dalla permanenza, in capo all'accreditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'accreditato dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Peraltro, come è usuale nel settore delle concessioni (cfr. la già citata S.U. 20 giugno 2012 n. 10149), la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello jus imperii passa a un accessorio esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/07/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame non si rinviene la sequenza gestionale descritta e prevista dalla legge per la remunerazione delle prestazioni erogate dai centri accreditati.
Parte In particolare, non risulta in atti l'accordo stipulato tra l' e la struttura opposta, ai sensi dell'art.
8- quinquies del D. Lgs. 502/1992, il quale, per le considerazioni espresse sopra e per effetto della norma citata, costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere dalla società opposta Parte nel presente giudizio, in quanto necessario per l'acquisto, da parte dell' delle prestazioni sanitarie rese dal Centro. Essendo tale accordo uno degli elementi costitutivi della pretesa creditoria della società opposta, sarebbe stato onere di quest'ultima produrlo in giudizio, con la conseguenza che il suo mancato deposito incide in senso negativo sulla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla stessa. Parte Peraltro, essendo le equiparabili alla Pubblica Amministrazione, sia i provvedimenti amministrativi che gli accordi ex art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 devono necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam(v. Cass. civ. n. 9165/2002), né può darsi rilievo ai fini della prova ad un mero comportamento concludente, anche laddove protratto nel tempo (cfr. Cass. Civ. n.
11649/2002). Allo stesso modo, trattandosi di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, ai fini della prova dell'accordo non può ritenersi applicabile il principio di non contestazione (cfr. Cass. civ. n. 12178/2000; Cass. civ. n. 11765/2002).
Va poi rilevato che non solo i contratti degli enti pubblici devono farsi per iscritto a pena di nullità, ma che è anche richiesto che la volontà dell'ente, in forma scritta, emani dall'organo autorizzato a rappresentarlo, costituendo principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni, evincibile dal sistema normativo, che la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. La regola della forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia delregolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parie dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale (v. Cass. 26 ottobre 2007 n.
22537).
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché non risulta prodotta la documentazione Parte attestante l'accordo stipulato tra l' e la struttura opposta, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.lgs.
502/1992, in mancanza del quale, come sopra già evidenziato, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta, con conseguente revoca del decreto impugnato.
Risultano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2966/15 (RGN 9476/2015);
B) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle Controparte_1 spese di lite, in favore dell' he liquida in € 870,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compensi, Pt_1 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, terzo comma, c.p.c.,
Così deciso in Salerno, lì 1 dicembre 2025.
Il Giudice onorario dott. CE IO Ruggiero
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 336/2016, il giudice onorario dott. CE IO Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza del 06.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario
dott. CE IO Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del Giudice onorario, dott.
CE IO Ruggiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 336 dell'anno 2016
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSO GENNARO, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TORTORA EMMA, dell'avv. RAMUNNI WALTER MARIA e dell'avv. CASILLI VALERIO, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RITO Controparte_1 P.IVA_2
DO e dell'avv. IACOVONE NICOLINO, come da procura in atti,
OPPOSTA
Oggetto. Opposizione ad ingiunzione di pagamento
Conclusioni, come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/1/2016 la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2966/15 emesso il 13/11/2015 dal Tribunale di Salerno con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.904.778,50 oltre interessi moratori, spese e competenza a favore della a titolo di prestazioni di radioterapia convenzionale per gli Controparte_1 anni 2012-2013-2014-2015.
A fondamento del ricorso ha dedotto: in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la controversia andava incardinata dinanzi al Giudice Amministrativo trattandosi di un rapporto concessorio;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.; la nullità del contratto in quanto i contratti stipulati dalla P.A. devono essere redatti in forma scritta richiesta ad substantiam. Nel merito: l'infondatezza della pretesa;
che, con deliberazione n. 1336 del 15/10/2005 la Giunta Regionale della Campania autorizzava un progetto di sperimentazione finalizzato allo sviluppo di un programma di ricerca per l'utilizzo, ai fini terapeutici in ambito oncologico, della tecnologia radiochirurgia costituita da micro-acceleratori di ultima generazione con telaio stereotassico;
che, in data 5/2/2009, veniva costituita la Controparte_2
(in seguito r.l.) per l'attivazione del servizio di radioterapia
[...] CP_1 stereotassico;
che, concluso il triennio di sperimentazione gestionale, l' presentava Parte_1 bilancio delle attività svolte dal quale si riscontrava che nell'anno 2010 il risultato di esercizio della sopramenzionata società aveva presentato una perdita di esercizio di € 438.267,00 poi peggiorata nell'anno 2011, con una perdita complessiva che superava il capitale sociale;
che, tuttavia, la proponeva alla la proroga della durata della gestione sperimentale CP_1 Controparte_3 per un ulteriore triennio e richiedeva la rimodulazione in riduzione delle tariffe previste per i trattamenti di radioterapia stereotassica e la possibilità di estendere le prestazioni alla radioterapia tradizionale;
che, per la prima richiesta, il Presidente della quale Commissario Controparte_3 ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario, con decreto n. 88 del 3/8/2012 disponeva, nelle more dell'acquisizione del parere ministeriale e dei necessari approfondimenti istruttori, la proroga delle attività esercitate dalla e, espresso il parere, si sarebbe Controparte_1 disposto secondo l'orientamento in esso espresso;
che, per la seconda richiesta, la Controparte_3 si era riservata ogni valutazione all'esito del parere appositamente richiesto al Ministero della Salute;
che, a seguito dell'adozione del decreto n. 88/2012, la in virtù di proroga triennale, Controparte_1 continuava a espletare le prestazioni che venivano ad essa regolarmente pagate previa acquisizione delle prescrizioni e verifica delle tariffe;
che, però, la in assenza di ogni Controparte_1 autorizzazione regionale e del necessario accreditamento istituzionale con relativa stipula del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 d.lgs n. 502/92, erogava illegittimamente prestazioni di radioterapia convenzionale o tradizionale nonostante il diniego contenuto nel decreto n. 88/2012; che, sempre la provvedeva a presentare all' , per il conseguente Controparte_1 Parte_1 pagamento, le fatture per l'attività di radioterapia convenzionale illegittimamente erogate e poste alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto;
che nel ricorso per decreto ingiuntivo si fa riferimento anche a prestazioni sanitarie di radiochirurgia stereotassica che, invece, risultano essere state autorizzate e regolarmente pagate;
che, in via subordinata, anche qualora la fosse stata Controparte_1 regolarmente autorizzata dalla e accreditata con il SSN per l'erogazione di dette Controparte_3 prestazioni di radioterapia tradizionale si sarebbe dovuto comunque verificare se queste siano state richieste al rimborso una sola volta nell'ambito dello stesso ciclo di trattamento, al fine di evitare di riconoscere al pagamento un numero di prestazioni eccedenti;
che, sempre in via subordinata, la pretesa creditoria risulta palesemente infondata in ordine agli interessi al tasso fissato dal D.lgs. n.
231/02 non potendo essere applicati, i suddetti interessi, né alla figura di “concessione di pubblico servizio” né ai pagamenti del professionista o struttura accreditata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni anticipate, non trattandosi di un pagamento a titolo di corrispettivo contrattuale, non posto, cioè, in legame sinallagmatico con le prestazioni specialistiche sanitarie. Ha concluso come da atti di causa.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con la quale ha contestato il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la controversia de qua concerne esclusivamente il mancato pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in favore degli utenti del servizio sanitario regionale che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. La sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che le fatture commerciali poste alla base del ricorso monitorio, alle quali sono state allegate le scritture contabili, costituiscono prova idonea all'emissione del decreto ingiuntivo. Ha contestato la nullità del contratto e di infondatezza della pretesa nonché la non operatività del comma 2 dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, in quanto la sospensione ex lege si riferisce esclusivamente all'accreditamento definitivo.
Che la Giunta Regionale della Campania approvava e ratificava il progetto di sperimentazione gestionale di “radioterapia-radiochirurgia stereotassica” e la genericità del termine utilizzato evoca l'esistenza di un titolo giuridico legittimante l'esercizio di qualsivoglia tipologia di radioterapia, anche convenzionale, con contestuali oneri a carico della;
che l' non Parte_1 Parte_1 ha mai diffidato essa società opposta dal continuare a fornire le prestazione oggi contestate;
che l' aveva implicitamente riconosciuto che essa opposta operava in regime di Parte_1 accreditamento, quantomeno temporaneo, disponendo di autorizzazione sanitaria all'espletamento del servizio di radioterapia e radiochirurgia stereotassica e ciò in forza del DGR n. 1336/2005, riconoscendo, quindi, l'accreditamento della struttura sia per la radioterapia convenzionale che per la radiochirurgia stereotassica. La possibilità di applicare gli interessi ex d.lgs. 231/2002 ai rapporti fondati sull'accreditamento delle strutture sanitarie in quanto qualificabili come transazioni commerciali.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione appare fondata.
1. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata dall' a favore del Parte_1 giudice amministrativo.
Parte opposta ha agito in sede monitoria assumendosi creditrice nei confronti dell' per Parte_1 aver erogato prestazioni sanitarie di radiochirurgia stereotassica e radioterapia convenzionale a favore dell'utenza del servizio sanitario regionale.
A tale scopo si evidenzia che la controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate dall'opposto Centro, in favore degli assistiti dell' in regime di Parte_1 accreditamento: si tratta di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di concessione ex lege di pubblico servizio, sicché trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 33, 1° e 2° comma e 34, 1° comma D. Lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b) L. n. 205/2000.
In particolare, per effetto della citata pronuncia rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, per quel che interessa nella presente causa, tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in relazione alle quali, pertanto, il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale, con la conseguenza che, ove si controverta, come nella specie, sull'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A., la causa, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del G.O., competente a conoscere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giudizio (cfr., sul punto, Cass. Civ., n. 6330/1995);
Peraltro, la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione va operata, come accennato, in base al criterio del petitum sostanziale, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale che, da tempo, ha ormai abbandonato la tesi della prospettazione, sicché, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, a norma dell'art. 386 c.p.c. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (così Cass. Civ., Sez. Un., n.
9099/2005).
Se la giurisdizione si determina, in ossequio al disposto di cui al citato art. 386 c.p.c., in base alla domanda, sia pure nella prospettiva del petitum sostanziale, è evidente come siano irrilevanti, sul punto, le eccezioni attinenti alla concreta conformazione del rapporto di concessione costituente il presupposto del diritto della società opposta al pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate, non determina il difetto di giurisdizione del G.O., occorrendo aver riguardo ai soli fatti costitutivi dell'azione, senza che, invece, possano assumere rilievo i fatti posti a fondamento delle eccezioni formulate dalla controparte. Per concludere sul punto, in mancanza di una domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ovvero di un accertamento incidentale da effettuarsi con efficacia di giudicato per esplicita richiesta di parte, a norma dell'art. 34 c.p.c., il rapporto concessorio de quo non può che essere esaminato da questo Giudice alla stregua di una mera questione pregiudiziale, da decidersi senza efficacia di giudicato, al solo scopo di valutare l'esistenza o meno del diritto oggetto della domanda di pagamento
(cfr., per l'affermazione di tale principio, Cass. Civ., n. 11320/2003 e n. 3839/1995).
Siffatto orientamento è stato successivamente confermato dalle Sez. Un. Civ. della S.C. con sentenza del 18 dicembre 2008, n. 29536, con la quale si è chiarito che, ove non vi sia stata – come nella fattispecie – alcuna contestazione circa la validità delle deliberazioni della Giunta Regionale e degli atti autoritativi dell' ma, eventualmente, un mero loro richiamo, la controversia non Pt_1 coinvolge l'esercizio dei poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi e non concerne – a ben vedere – neppure l'interpretazione degli atti di cui quei poteri abbiano costituito esplicazione. Non è infatti in questione la portata della concessione, bensì esclusivamente la misura del corrispettivo spettante al concessionario, alla luce di quanto stabilito dalla P.A. con propri atti i cui contenuti non risultano contestati. Né rileva che, per poter decidere sulla pretesa di pagamento della concessionaria, occorra procedere alla ricognizione della portata applicativa degli atti menzionati e di eventuali atti ulteriori, giacché tanto non implica alcun accertamento – “in via principale e non meramente incidentale o delibativa” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., nn. 12640/08 e 1734/02) – del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né tanto meno si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. ha esercitato il proprio potere autoritativo.
La controversia si inserisce, in conclusione, nell'ambito della giurisdizione che il legislatore ha riservato al giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (art. 33, 1° comma, come successivamente modificato).
2. Sull'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.
L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta è infondata perché costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 10/10/2011, n. 20802; Cass. civ., Sez. VI,
11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., 21/10/2010, n. 21599; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071) ha stabilito che le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo fornendo così idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito per il quale è stato chiesto il pagamento.
3. Sulla nullità del contratto eccepita dall' . Parte_1
L'eccezione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Sulla base della documentazione agli atti del giudizio, deve ritenersi che la società opposta non abbia assolto gli oneri probatori sugli stessi incombenti, atteso che, da un lato, non risulta provata l'esistenza del rapporto di accreditamento (quanto meno provvisorio) tra le parti, mentre, dall'altro, l'opposta non ha neppure allegato l'esistenza di un accordo ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992.
In proposito, va premesso che, nel ridefinire il sistema sanitario nazionale, l'art. 8 quinto comma d.lgs.
502/92, integrato dall'art. 6 sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il cosiddetto "accreditamento", che ha comportato la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali e la sostituzione di essi con nuovi rapporti, che vengono a fondarsi sull'accreditamento delle strutture private in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto
Tuttavia, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale, come previsto e regolato dagli artt.8 e 8 quater (quest'ultimo introdotto dal D.lgs. n.229/99) del D.lgs. n.502/92, è rimasto privo di concreta attuazione a causa dell'omessa emanazione dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento (al quale la seconda disposizione citata condiziona la definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte delle nonché di idonea disciplina legislativa regionale. Pertanto, CP_3 in tale situazione di stallo, si è provveduto a regolare in via transitoria i rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate, mediante un regime cd. di "accreditamento provvisorio o transitorio", "nei limiti ed alle condizioni previste nelle convezioni preesistenti" conformemente alla normativa contenuta nell'art. 6 VI comma della legge 23 dicembre 1994, n.724.
(ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112). In sostanza, perché ricorresse quantomeno il predetto requisito dell'accreditamento temporaneo - nelle more della definizione delle procedure e dei requisiti necessari per l'avvio del sistema dell'accreditamento definitivo - occorreva che il soggetto erogante fosse già titolare della "vecchia" convenzione con la alla data del 31 CP_3 dicembre 1992, momento di transizione al nuovo sistema: questo, dunque, era il presupposto indefettibile minimo affinché la prestazione sanitaria fosse espletata per conto ed a carico del Servizio
Sanitario Regionale. (cfr, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354). L'assistito, Controparte_4 all'esito di tali modifiche legislative, ha avuto assicurata la facoltà di curarsi, a spese del S.s.n., mediante una sua libera scelta tra strutture e professionisti adeguati. A questi ultimi era consentito di avanzare pretese di rimborso a carico del sistema sanitario sol che fossero accreditati (pur provvisoriamente) ed avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla non potendosi più fare riferimento alle tariffe nazionali fissate CP_3 in relazione ad un pregresso sistema di assistenza.
Altre condizioni, però, erano stabilite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, al comma 8, nella specificazione avutasi con l'art. 1 comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, Parte prevedeva che le competenti, sulla base di piani preventivi regionali fissassero anche un tetto massimo di spesa sostenibile, contrattassero con le strutture pubbliche e private la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni erogabili, anche al fine degli oneri organizzativi e finanziari da sopportare. Queste condizioni, che si risolvevano in altrettanti limiti operanti nei rapporti Pt_1 strutture private, sono state confermate dall'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che sia una delibera regionale a ripartire in via preventiva e contestuale tra i soggetti accreditati il volume di prestazioni erogabili in base alla programmazione. Ora, non vi è dubbio che anche il descritto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria.
Come di recente ribadito dalla Cassazione, tuttavia, l'accreditamento non è certo riconducibile a un contratto, poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo, all'esito di una verifica, sempre effettuata dagli organi amministrativi, delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte della richiedente. L'accreditamento è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (conformemente alla lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al genus della concessione. Che l'accreditante e l'accreditato non siano su un piano di parità - ovvero, che il primo agisca jure imperii nei confronti dell'altro - è vieppiù confermato dalla permanenza, in capo all'accreditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'accreditato dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Peraltro, come è usuale nel settore delle concessioni (cfr. la già citata S.U. 20 giugno 2012 n. 10149), la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello jus imperii passa a un accessorio esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/07/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame non si rinviene la sequenza gestionale descritta e prevista dalla legge per la remunerazione delle prestazioni erogate dai centri accreditati.
Parte In particolare, non risulta in atti l'accordo stipulato tra l' e la struttura opposta, ai sensi dell'art.
8- quinquies del D. Lgs. 502/1992, il quale, per le considerazioni espresse sopra e per effetto della norma citata, costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere dalla società opposta Parte nel presente giudizio, in quanto necessario per l'acquisto, da parte dell' delle prestazioni sanitarie rese dal Centro. Essendo tale accordo uno degli elementi costitutivi della pretesa creditoria della società opposta, sarebbe stato onere di quest'ultima produrlo in giudizio, con la conseguenza che il suo mancato deposito incide in senso negativo sulla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla stessa. Parte Peraltro, essendo le equiparabili alla Pubblica Amministrazione, sia i provvedimenti amministrativi che gli accordi ex art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 devono necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam(v. Cass. civ. n. 9165/2002), né può darsi rilievo ai fini della prova ad un mero comportamento concludente, anche laddove protratto nel tempo (cfr. Cass. Civ. n.
11649/2002). Allo stesso modo, trattandosi di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, ai fini della prova dell'accordo non può ritenersi applicabile il principio di non contestazione (cfr. Cass. civ. n. 12178/2000; Cass. civ. n. 11765/2002).
Va poi rilevato che non solo i contratti degli enti pubblici devono farsi per iscritto a pena di nullità, ma che è anche richiesto che la volontà dell'ente, in forma scritta, emani dall'organo autorizzato a rappresentarlo, costituendo principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni, evincibile dal sistema normativo, che la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. La regola della forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia delregolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parie dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale (v. Cass. 26 ottobre 2007 n.
22537).
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché non risulta prodotta la documentazione Parte attestante l'accordo stipulato tra l' e la struttura opposta, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.lgs.
502/1992, in mancanza del quale, come sopra già evidenziato, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta, con conseguente revoca del decreto impugnato.
Risultano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2966/15 (RGN 9476/2015);
B) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle Controparte_1 spese di lite, in favore dell' he liquida in € 870,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compensi, Pt_1 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, terzo comma, c.p.c.,
Così deciso in Salerno, lì 1 dicembre 2025.
Il Giudice onorario dott. CE IO Ruggiero