TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2024, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 117 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
- nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che la rappresenta e difende per procura speciale e
- nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rita La Delfa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/10/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villaspeciosa, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3. Il collocamento della minore avverrà presso la madre, nella casa coniugale sita in Villaspeciosa (SU), via Iglesias n. 13;
4. La casa coniugale viene assegnata alla SI;
Parte_1
5. Salvo diverso accordo delle parti, la minore trascorrerà le festività di Natale, 24,
25 dicembre, Capodanno, 31 dicembre, 01 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12 e 06/01, col criterio dell'alternanza presso ciascun genitore e secondo i desideri della medesima;
6. Salvo diverso accordo delle parti, nel periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre,
Pag. 2 di 3 compatibilmente con il periodo di ferie di ciascun genitore (periodo da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso di almeno 30 giorni);
7. Il Signor corrisponderà alla SI , entro il giorno 10 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
[...]
la somma mensile di euro 250,00, mentre per la figlia maggiorenne Per_1
, la somma mensile di euro 50,00 (avendo un contratto di lavoro Persona_2 part-time a tempo determinato) oltre assegni familiari percepiti;
8. In ogni caso entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie comprovate da idonea documentazione e comunque preventivamente concordate, comprensive delle spese scolastiche e di istruzione, le spese sportive e ludiche nonché mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
9. Non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco tra i coniugi in quanto gli stessi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/03/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 117 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
- nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che la rappresenta e difende per procura speciale e
- nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rita La Delfa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/10/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villaspeciosa, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3. Il collocamento della minore avverrà presso la madre, nella casa coniugale sita in Villaspeciosa (SU), via Iglesias n. 13;
4. La casa coniugale viene assegnata alla SI;
Parte_1
5. Salvo diverso accordo delle parti, la minore trascorrerà le festività di Natale, 24,
25 dicembre, Capodanno, 31 dicembre, 01 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12 e 06/01, col criterio dell'alternanza presso ciascun genitore e secondo i desideri della medesima;
6. Salvo diverso accordo delle parti, nel periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre,
Pag. 2 di 3 compatibilmente con il periodo di ferie di ciascun genitore (periodo da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso di almeno 30 giorni);
7. Il Signor corrisponderà alla SI , entro il giorno 10 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
[...]
la somma mensile di euro 250,00, mentre per la figlia maggiorenne Per_1
, la somma mensile di euro 50,00 (avendo un contratto di lavoro Persona_2 part-time a tempo determinato) oltre assegni familiari percepiti;
8. In ogni caso entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie comprovate da idonea documentazione e comunque preventivamente concordate, comprensive delle spese scolastiche e di istruzione, le spese sportive e ludiche nonché mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
9. Non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco tra i coniugi in quanto gli stessi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/03/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3