Versione
29 dicembre 1983
29 dicembre 1983
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Versione
15 novembre 1984
15 novembre 1984
Art. 29.
Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.
Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante:
1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti; ((1)) 2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma secondo, n. 1), del presente articolo "nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281 del 1970 , quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome".
Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.
Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante:
1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti; ((1)) 2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma secondo, n. 1), del presente articolo "nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281 del 1970 , quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 05/11/1984, n. 245Provvedimento: N. 245 SENTENZA 30 OTTOBRE 1984 Deposito in cancelleria: 5 novembre 1984. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 314 del 14 novembre 1984. Pres. ELIA - Rel. PALADIN LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. DO ELIA, Presidente - Prof. IE RO - Avv. NZ AL - Dott. NE LL CC - Avv. RT MA - Prof. LI PALADIN - Prof. NT LA GO - Prof. VI IO - Prof. SE FE - Prof. OV SO - Prof. TT GA - Dott. LD CORASANITI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, 19, 24, comma primo, lett. b, 25, commi secondo e terzo, 27, comma primo e ultimo, 28, 29, 31, 32, comma quinto e 35, …Leggi di più...
- legge finanziaria 1984·
- infondatezza della questione.·
- autonomia finanziaria·
- esclusione·
- insussistenza·
- illegittimita' costituzionale.·
- fondo nazionale per i trasporti·
- violazione dell'autonomia regionale·
- lesione dell'autonomia regionale·
- sent. 245/84 f. sanita' pubblica·
- operativita' nei confronti delle regioni e province autonome·
- lesione della competenza regionale in tema di controlli mediante l'introduzione di controlli anomali·
- prelievo dei mezzi finanziari·
- insussistenza.·
- insufficienza delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale