Articolo 29 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 28Articolo 30
Versione
29 dicembre 1983
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Versione
15 novembre 1984
Art. 29.
Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.
Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante:
1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti; ((1)) 2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma secondo, n. 1), del presente articolo "nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281 del 1970 , quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome".
Entrata in vigore il 15 novembre 1984
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