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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 742/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Formica
APPELLANTE
Contro
(P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Gabriele Cofanelli
APPELLATA
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1 pagina 1 di 13 (C.F.: Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 137/2023 pubblicata il 13.02.2023 del Tribunale di Macerata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante, come da atto di citazione in appello: “…in accoglimento dell'appello per i motivi esposti nella superiore narrativa ed in riforma della sentenza impugnata, IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i mezzi istruttori domandati dalla nel corso del giudizio di primo Parte_1 grado, in particolare la CTU tecnica e le prove per interpello e per testi formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata, con revoca e/o modifica delle ordinanze precedentemente prese al riguardo;
NEL MERITO, in VIA
PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig.
[...] nella causazione del sinistro dedotto in causa, condannare gli Controparte_3 appellati, in solido, al pagamento in favore della società appellante, cessionaria del credito, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma di € 21.236,72 per i danni al veicolo oltre € 1.061, 40 quale soccorso stradale e del nolo di veicolo sostitutivo, o in quell'altra, maggiore
o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento;
SEMPRE NEL MERITO, in VIA SUBORDINATA: nella denegata e non concessa evenienza in cui si ritenga sussistere una qualche partecipazione concorsuale della Sig.ra nel determinismo Controparte_4 dell'evento dedotto in giudizio, dichiarare sussistere, comunque, la colpa prevalente, sempre superiore al 50%, in capo al conducente del veicolo antagonista, Sig. e, per l'effetto, dichiarare gli appelli Controparte_3 tenuti in solido al risarcimento in misura proporzionale alla percentuale di colpa che verrà allo stesso in concreto attribuita, condannandoli al pagamento in favore della appellante-cessionaria del credito, Parte_1 dell'importo corrispondente per il danno all'auto, il soccorso stradale ed il nolo del
pagina 2 di 13 veicolo sostitutivo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sugli importi rivalutati dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e funzioni di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellata , come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta: “…in via principale, respingere il promosso gravame in quanto infondato in linea di fatto e di diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la impugnata pronunzia;
vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata – pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale tra le autovetture Volvo XC60 tg. FC947BJ e TA Yaris tgDG597X condotte, rispettivamente, da (che aveva ceduto alla Controparte_4 Parte_1
il credito avente ad oggetto la somma richiesta a titolo di risarcimento)
[...]
e - ha, in base al principio previsto dall'art. 2054 comma Controparte_3
2 c.c., condannato in solido (proprietaria del veicolo TA Controparte_2
Yaris condotto dall' e la al pagamento di €. CP_3 Controparte_1
11.149,06, oltre interessi, per il danno riportato dalla autovettura della CP_4
e il noleggio dell'auto sostitutiva nonché alla refusione delle spese di lite.
II) Ha proposto appello l' per i motivi di seguito Parte_1 illustrati, rilevando che, dagli elementi di prova emersi nel corso del giudizio era possibile desumere la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente in capo all' e chiedendo, quindi, la riforma della sentenza impugnata. CP_3
III) L'appellata , nel costituirsi, ha integralmente Controparte_1 contestato il gravame concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia del Tribunale.
IV) Gli appellati e non si sono Controparte_3 Controparte_2 costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci con provvedimento del 07.02.2024.
pagina 3 di 13 V) Preso atto delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con l'atto di citazione in appello, l' ha Parte_1 impugnato la pronuncia del Tribunale di Macerata contestandola sotto sei diversi profili.
1.a) Con il primo motivo di appello (“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice, alla luce degli atti di causa, ha deciso di applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., non ritenendo provata la responsabilità esclusiva del Sig. nella Controparte_3 causazione dell'incidente dedotto in giudizio”) l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata la responsabilità esclusiva dell' nella causazione dell'incidente e ha CP_3 quindi erroneamente applicato la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c.
Ha osservato a tale riguardo:
-di aver descritto, fin dall'atto di citazione, la dinamica del sinistro nei termini di esclusiva responsabilità della controparte e di aver prodotto la copia del Modello di Constatazione Amichevole redatto dai due conducenti nel quale l' CP_3 aveva ammesso la propria responsabilità esclusiva, indicando di aver invaso “la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”;
-che, nel citato modulo, non erano state indicate condotte riferibili alla mentre il disegno riportato nella parte destinata al “grafico dell'incidente CP_4 al momento dell'urto, evidenziava una posizione dei veicoli attestante la totale perdita di controllo del veicolo da parte dell' CP_3
-le fotografie prodotte riproducevano la posizione di quiete dei mezzi compatibile con la suddetta dinamica;
pagina 4 di 13 -la Compagnia di Assicurazione, unica parte costituita nel giudizio di primo grado, non aveva opposto puntuali contestazioni alla dinamica del sinistro, limitandosi a difese prive di fondamento e contraddittorie;
-lo stesso perito della Compagnia di Assicurazione ha dato atto della ulteriore confessione stragiudiziale dell' laddove il fiduciario ha dichiarato che “La CP_3 ctp riferisce che non è stato richiesto l'intervento di alcuna autorità per chiara sua responsabilità di perdita di controllo del veicolo TA che ha invaso la corsia opposta in rototraslazione antioraria ostacolando la circolazione del veicolo antagonista”.
Ad avviso dell'appellante sussistono quindi plurimi elementi attestanti la responsabilità esclusiva dell' nella causazione del sinistro per aver lo CP_3 stesso perso completamente il controllo del proprio veicolo ed invaso la corsia opposta, in movimento di rototraslazione (indice di elevatissima velocità), così urtando con la parte posteriore destra la parte anteriore della Volvo condotta dalla che, invece, stava regolarmente sopraggiungendo dall'opposto CP_4 senso di marcia.
Inoltre, secondo l' contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1 primo giudice, i danni riportati dal veicolo della sono del tutto CP_4 compatibili con la sua velocità non eccessiva, come dimostra anche la posizione delle auto dopo l'urto raffigurata nelle fotografie prodotte atteso che, se la Volvo avesse tenuto una velocità elevata, avendo una massa ben maggiore rispetto a quella del veicolo antagonista, scendendo in discesa e senza frenare (attesa la repentinità della manovra della TA), non si sarebbe arrestata in seguito all'urto, ma avrebbe travolto la TA spingendola lontano, con conseguenti e più gravi danni.
Pertanto il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato gli elementi probatori offerti, applicando ingiustamente la presunzione di pari responsabilità prevista dalla disposizione del secondo comma dell'art. 2054 c.c. mentre, al contrario e tenuto conto della condotta tenuta dall' e della non CP_3 addebitabili di alcuna condotta negligente o imperita alla la sentenza CP_4 impugnata andrebbe riformata con il riconoscimento della responsabilità esclusiva pagina 5 di 13 dell' e riconoscimento integrale del danno in favore della CP_3 Parte_1 appellante, cessionaria del credito.
1.b) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia
(“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui non viene riconosciuta la rilevanza quale presunzione iuris tantum, anche nei confronti della
Compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo, del contenuto del Modello di Constatazione Amichevole di Incidente sottoscritto dai due conducenti dei veicoli collisi, con violazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art.
143 del Codice delle Assicurazioni”) lamentando il fatto che il Tribunale non ha attribuito alcun valore al Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente sottoscritto dai due conducenti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, non avrebbe Controparte_1 superato la presunzione di cui all'art. 143, comma 2, Cod.Ass., avendo svolto difese troppo generiche, non contestando l'accadimento né sostenendo alcun motivo di addebito in capo alla ciò posto, il primo giudice avrebbe CP_4 dovuto ritenere provate tutte le circostanze riportate nel modello in questione quali l'invasione della semicarreggiata opposta da parte dell' la totale CP_3 assenza di condotte scorrette da parte della l'ubicazione dei danni CP_4 sulle vetture, la loro posizione di quiete dopo l'urto e, dunque, la esclusiva responsabilità dell' CP_3
1.c) Con il terzo motivo di appello (“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice non ritiene provata la responsabilità esclusiva del Sig. sulla base del c.d. “principio di non contestazione” di CP_3 cui al combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 167 c.p.c.”) l'
[...]
ha osservato che il primo giudice non ha tenuto in alcuna Parte_1 considerazione la mancata contestazione, da parte della convenuta, Parte_2 delle circostanze di fatto dedotte dalla parte attrice, essendosi la convenuta limitata a sostenere la pretesa incompatibilità dei danni riscontrati sulla Volvo con la dinamica descritta in citazione e nel modello CAI e l'asserita singolarità della circostanza ricollegabile al fatto che, nella specie, non erano state allertate le forze dell'ordine.
pagina 6 di 13 La Compagnia, inoltre, oltre ad aver affermato di non poter stabilire se la condotta di guida tenuta dalla fosse stata adeguata o meno, non ha CP_4 contestato né la verificazione del sinistro né l'invasione di corsia da parte dell' né la compilazione e la sottoscrizione dei modello CAI né tutte le CP_3 altre circostanze di fatto dedotte correttamente e nei termini di rito da parte dell'Autocarrozzeria: in tale contesto le circostanze dedotte – tutte in grado di provare in modo inequivocabile la responsabilità esclusiva dell' - CP_3 avrebbero dovuto essere dichiarate provate e pacifiche.
1.d) Con il quarto motivo di impugnazione (“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene di attribuire alla parte attrice un concorso di colpa pari al 50% in violazione del valore meramente sussidiario dell'operatività della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.” )
l'appellante ha lamentato la mancata applicazione, in via solamente sussidiaria, della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti.
Avendo il primo giudice ritenuto pacifico l'accadimento con le modalità dell'invasione della semicarreggiata da parte dell' avrebbe dovuto CP_3 anche riconoscere la totale responsabilità dello stesso ovvero, in subordine, una misura di responsabilità prevalente (80%) in capo all' considerata la CP_3 maggiore gravità della condotta posta in essere da quest'ultimo: il Tribunale, invece, si è limitato ad asserire che, anche se risulta provata l'invasione della semicarreggiata, al contempo l' attrice non aveva fornito la prova Parte_1
c.d. “liberatoria” di una condotta irreprensibile e priva di addebiti della CP_4 inoltre il giudice di primo grado non si sarebbe curato di esaminare le due condotte e di verificare se fosse possibile, ed in quale modo, graduarne la colpa.
1.e) Con il quinto motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene di non ammettere le prove orali domandate da parte attrice”) è stata dedotta la erroneità della sentenza per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e ss c.c. e 230 e 234 c.p.c., atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le circostanze capitolate quanto alla prova per testi ed all'interrogatorio formale erano sicuramente ammissibili (non generiche né
pagina 7 di 13 negative né affette da qualsivoglia altro motivo di inammissibilità previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 2721 ss c.c.) e rilevanti: l'appellante ha insistito pertanto nella richiesta di revoca delle ordinanze emesse al riguardo e per l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi già articolati.
1.f) Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione (“Erroneità della sentenza nella parte in cui non viene ammessa la CTU tecnica domandata da parte attrice”), l'appellante, rilevando di non voler impugnare la parte della sentenza afferente alla quantificazione del danno operata dal primo giudice, insiste, in ogni caso, nell'istanza di ammissione della consulenza tecnica sul danno del mezzo attoreo ove ritenuta utile e/o necessaria.
2.) I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni trattate, basate sul mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva o, in subordine, prevalente dell' nella CP_3 causazione del sinistro e volte a contestare l'applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché la mancata ammissione dei mezzi istruttori - non sono fondati.
Al proposito va osservato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (
Cass. civ. n. 33483/2024 ed altre citate in motivazione).
E' stato altresì chiarito che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa,
pagina 8 di 13 di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. civ. n.
18479/2015).
3.) Ciò premesso si osserva anzitutto che, a differenza di quanto evidenziato dall'appellante, la convenuta costituendosi in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale, ha contestato la dinamica così come ricostruita dalla controparte e la rilevanza degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta (modello di constatazione amichevole e fotografie).
Infatti, a fronte di quanto dedotto dalla con l'atto di Parte_1 citazione innanzi al Tribunale (…il sinistro si verificava allorquando il conducente del veicolo targato DG597XY, perdendo il controllo del proprio veicolo, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso, urtando il veicolo della cedente credito targato FC947BJ e danneggiandolo gravemente…), la predetta convenuta, come risulta dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta, ha, sul punto, osservato che:
-era emerso “un assetto delle avarie riscontrate sulla carrozzeria dell'autovettura Volvo XC60 tg.FC947BJ del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro così come descritta nell'altrui libello, e parimenti, così come rappresentata mediante la compilazione del modello CAI”;
-la documentazione fotografica non era utile al fine di ricostruire l'esatto accadimento dell'incidente stradale atteso che “nello specifico i veicoli ritratti post urto, erano stati ripresi secondo un'unica inquadratura, erano privi di targhe identificative ed inoltre erano disposti in maniera tale da non consentire con sufficiente efficacia di accertare la complementarietà delle sagome collidenti e delle riconnesse deformazioni”;
-dagli atti e dalla documentazione non era possibile comprendere se la condotta di guida tenuta dalla fosse stata adeguata allo stato dei luoghi ed alle CP_4 condizioni del traffico.
Le circostanze delineate, ribadite in questa sede, evidenziano che, nella specie, non sono ravvisabili fatti, non contestati, da ritenere accertati ex art. 115 c.p.c., che possono essere quindi posti a fondamento della decisione, avendo la convenuta posto in dubbio la ricostruzione del sinistro così come descritta dalla pagina 9 di 13 parte attrice, escluso la rilevanza probatoria della documentazione prodotta ed evidenziato la mancanza di qualsiasi riferimento alla condotta di guida tenuta dalla CP_4
4.) Ciò chiarito si rileva che gli elementi valorizzati dall'appellante non permettono di accertare le modalità dell'accaduto e, in particolare, di individuare le condotte di guida di entrambi i conducenti.
4.1) Invero il modello di constatazione amichevole (sottoscritto dai due conducenti), prodotto dall' , raffigura i due veicoli, lungo una Parte_1 curva, l'autovettura TA sulla corsia di pertinenza della Volvo, in posizione trasversale rispetto a quest'ultima, e indica i danni con un segno grafico (una croce) in corrispondenza della parte anteriore (quanto alla Volvo) e della parte posteriore e posteriore destra (quanto alla TA); nel citato modello inoltre risulta contrassegnata la dicitura relativa al fatto che il veicolo TA “invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”.
Nel citato modello non sono riportate altre osservazioni o dichiarazioni delle parti in ordine alle modalità dell'accaduto, ma secondo la ricostruzione effettuata dall'appellante, dal documento si evince che l' alla guida della TA, CP_3 perdendo il controllo del mezzo, ha invaso la opposta corsia di marcia “in movimento di rototraslazione (indice di una elevatissima velocità), così urtando la parte posteriore destra (scodando) contro quella anteriore della Volvo che stava regolarmente sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia” (v. atto di appello).
4.2) Le fotografie allegate dalla parte attrice evidenziano i due veicoli, non lungo la curva, come indicato nel grafico del modello CAI, ma lungo un tratto rettilineo, in prossimità di una curva;
la TA si trova sulla sinistra, rispetto alla direzione di marcia del veicolo stesso, in posizione obliqua, con la parte anteriore rivolta verso il ciglio della strada, che occupa, in parte, una scarpata ivi esistente e con la parte posteriore sulla corsia di pertinenza della Volvo che si trova sul margine destro della carreggiata, rispetto alla propria direzione di marcia.
4.3) Gli elementi desumibili dalla documentazione sopra esaminata non sono sufficienti per ricostruire la dinamica dell'incidente nè, in particolare, per ritenere pagina 10 di 13 che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate dall'Autocarrozzeria in mancanza sia di ulteriori elementi in ordine alla condotta di guida di entrambi i conducenti sia di tracce lasciate dall'autovettura TA (che non risultano dalle fotografie prodotte e dal modello CAI né da altra documentazione, non essendo state chiamate le Forze dell'Ordine in seguito al sinistro) che permettano di accertare la provenienza e l'andamento dei veicoli prima e dopo l'urto.
4.4) Né l'ammissione di responsabilità da parte dell' che ha dichiarato CP_3 di aver invaso la opposta corsia di marcia appare decisiva per escludere l'applicabilità dell'art. 2054 II comma c.c.
Tale circostanza, desumibile dal citato modello e riferita dall' al perito CP_3 della Assicurazione, può infatti evidenziare profili di colpa, anche grave, nel comportamento del medesimo che, tuttavia, alla luce dei principi sopra illustrati, non sono sufficienti per ricollegare il sinistro alla responsabilità esclusiva o prevalente dello stesso, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alla condotta di guida della CP_4
A tale riguardo va infatti rilevato che quest'ultima stava percorrendo un tratto di strada rettilineo (come si evince dalle fotografie prodotte dalle quali risulta che le due autovetture sono state ritrovate non all'interno della curva, ma prima che la strada assumesse un andamento curvilineo, tenuto conto della direzione della
Volvo) e quindi aveva la visibilità della strada e delle autovetture provenienti dal senso contrario: tale circostanza e la traiettoria del veicolo TA - descritta dall' – che avrebbe invaso la corsia opposta “in movimento di Parte_3 rototraslazione” inducono a ritenere che la pur essendo in condizione CP_4 di avvistare il vicolo, non abbia posto in essere alcuna manovra idonea ad evitare l'impatto o a ridurre le conseguenze dell'urto, considerata anche la velocità non adeguata allo stato dei luoghi, desumibile dalla natura e dalla entità dei rilevanti danni riportati da entrambe le autovetture (riprodotti nelle fotografie allegate) che le ha impedito di rallentare la velocità o di arrestare tempestivamente il proprio veicolo quando la TA ha iniziato ad occupare la sede stradale di pertinenza della Volvo.
pagina 11 di 13 In considerazione di ciò, in mancanza di concreti elementi di prova in ordine alla asserita condotta di guida regolare della al punto in cui ella si CP_4 trovava al momento dell'avvistamento del veicolo, alla distanza tra i due mezzi e alle eventuali manovre dalla stessa poste in essere, sussistono i presupposti per applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 II comma c.c., come ritenuto dal giudice di primo grado, non essendo possibile ricostruire le modalità dell'accaduto con riferimento all'andamento dei due veicoli prima e dopo l'impatto, né quindi valutare le condotte di guida di entrambi i conducenti e, conseguentemente, graduare le rispettive colpe.
5.) Le istanze istruttorie articolate dall'appellante non evidenziano elementi ulteriori e significativi per pervenire ad una diversa conclusione.
I capitoli articolati, infatti, sono in parte superflui, perché volti ad evidenziare che l'incidente si è verificato quando la TA ha invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso (cap. n. 1 e 2), lo stato di quiete dei veicoli riprodotti nelle fotografie (cap. n.3-4), la sottoscrizione del modello CAI
(cap. n. 6 e 7) - e quindi circostanze già tenute in considerazione ai fini della decisione, non decisive ai fini dell'accoglimento del gravame - e in parte irrilevanti (come la presenza dei figli minori a bordo della Volvo, cap. n. 5, o l'arrivo del carroattrezzi, cap. n. 8 e 9).
6.) Per le considerazioni svolte, che per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate con i motivi di gravame, l'appello va respinto, confermando la sentenza impugnata.
7) In virtù del principio di soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla refusione, in favore della Compagnia di Assicurazioni appellata, delle spese di lite del grado che vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta ed esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
8) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 12 di 13 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 137/2023, pubblicata il Parte_1
13.02.2023, del Tribunale di Macerata, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere le spese di lite del Parte_1 grado, in favore di , che si liquidano in € 1.000,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
In applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, condanna l'appellante , in persona del legale rappresentante, Parte_1 al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Formica
APPELLANTE
Contro
(P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Gabriele Cofanelli
APPELLATA
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1 pagina 1 di 13 (C.F.: Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 137/2023 pubblicata il 13.02.2023 del Tribunale di Macerata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante, come da atto di citazione in appello: “…in accoglimento dell'appello per i motivi esposti nella superiore narrativa ed in riforma della sentenza impugnata, IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i mezzi istruttori domandati dalla nel corso del giudizio di primo Parte_1 grado, in particolare la CTU tecnica e le prove per interpello e per testi formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata, con revoca e/o modifica delle ordinanze precedentemente prese al riguardo;
NEL MERITO, in VIA
PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig.
[...] nella causazione del sinistro dedotto in causa, condannare gli Controparte_3 appellati, in solido, al pagamento in favore della società appellante, cessionaria del credito, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma di € 21.236,72 per i danni al veicolo oltre € 1.061, 40 quale soccorso stradale e del nolo di veicolo sostitutivo, o in quell'altra, maggiore
o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento;
SEMPRE NEL MERITO, in VIA SUBORDINATA: nella denegata e non concessa evenienza in cui si ritenga sussistere una qualche partecipazione concorsuale della Sig.ra nel determinismo Controparte_4 dell'evento dedotto in giudizio, dichiarare sussistere, comunque, la colpa prevalente, sempre superiore al 50%, in capo al conducente del veicolo antagonista, Sig. e, per l'effetto, dichiarare gli appelli Controparte_3 tenuti in solido al risarcimento in misura proporzionale alla percentuale di colpa che verrà allo stesso in concreto attribuita, condannandoli al pagamento in favore della appellante-cessionaria del credito, Parte_1 dell'importo corrispondente per il danno all'auto, il soccorso stradale ed il nolo del
pagina 2 di 13 veicolo sostitutivo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sugli importi rivalutati dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e funzioni di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellata , come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta: “…in via principale, respingere il promosso gravame in quanto infondato in linea di fatto e di diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la impugnata pronunzia;
vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata – pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale tra le autovetture Volvo XC60 tg. FC947BJ e TA Yaris tgDG597X condotte, rispettivamente, da (che aveva ceduto alla Controparte_4 Parte_1
il credito avente ad oggetto la somma richiesta a titolo di risarcimento)
[...]
e - ha, in base al principio previsto dall'art. 2054 comma Controparte_3
2 c.c., condannato in solido (proprietaria del veicolo TA Controparte_2
Yaris condotto dall' e la al pagamento di €. CP_3 Controparte_1
11.149,06, oltre interessi, per il danno riportato dalla autovettura della CP_4
e il noleggio dell'auto sostitutiva nonché alla refusione delle spese di lite.
II) Ha proposto appello l' per i motivi di seguito Parte_1 illustrati, rilevando che, dagli elementi di prova emersi nel corso del giudizio era possibile desumere la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente in capo all' e chiedendo, quindi, la riforma della sentenza impugnata. CP_3
III) L'appellata , nel costituirsi, ha integralmente Controparte_1 contestato il gravame concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia del Tribunale.
IV) Gli appellati e non si sono Controparte_3 Controparte_2 costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci con provvedimento del 07.02.2024.
pagina 3 di 13 V) Preso atto delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con l'atto di citazione in appello, l' ha Parte_1 impugnato la pronuncia del Tribunale di Macerata contestandola sotto sei diversi profili.
1.a) Con il primo motivo di appello (“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice, alla luce degli atti di causa, ha deciso di applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., non ritenendo provata la responsabilità esclusiva del Sig. nella Controparte_3 causazione dell'incidente dedotto in giudizio”) l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata la responsabilità esclusiva dell' nella causazione dell'incidente e ha CP_3 quindi erroneamente applicato la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c.
Ha osservato a tale riguardo:
-di aver descritto, fin dall'atto di citazione, la dinamica del sinistro nei termini di esclusiva responsabilità della controparte e di aver prodotto la copia del Modello di Constatazione Amichevole redatto dai due conducenti nel quale l' CP_3 aveva ammesso la propria responsabilità esclusiva, indicando di aver invaso “la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”;
-che, nel citato modulo, non erano state indicate condotte riferibili alla mentre il disegno riportato nella parte destinata al “grafico dell'incidente CP_4 al momento dell'urto, evidenziava una posizione dei veicoli attestante la totale perdita di controllo del veicolo da parte dell' CP_3
-le fotografie prodotte riproducevano la posizione di quiete dei mezzi compatibile con la suddetta dinamica;
pagina 4 di 13 -la Compagnia di Assicurazione, unica parte costituita nel giudizio di primo grado, non aveva opposto puntuali contestazioni alla dinamica del sinistro, limitandosi a difese prive di fondamento e contraddittorie;
-lo stesso perito della Compagnia di Assicurazione ha dato atto della ulteriore confessione stragiudiziale dell' laddove il fiduciario ha dichiarato che “La CP_3 ctp riferisce che non è stato richiesto l'intervento di alcuna autorità per chiara sua responsabilità di perdita di controllo del veicolo TA che ha invaso la corsia opposta in rototraslazione antioraria ostacolando la circolazione del veicolo antagonista”.
Ad avviso dell'appellante sussistono quindi plurimi elementi attestanti la responsabilità esclusiva dell' nella causazione del sinistro per aver lo CP_3 stesso perso completamente il controllo del proprio veicolo ed invaso la corsia opposta, in movimento di rototraslazione (indice di elevatissima velocità), così urtando con la parte posteriore destra la parte anteriore della Volvo condotta dalla che, invece, stava regolarmente sopraggiungendo dall'opposto CP_4 senso di marcia.
Inoltre, secondo l' contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1 primo giudice, i danni riportati dal veicolo della sono del tutto CP_4 compatibili con la sua velocità non eccessiva, come dimostra anche la posizione delle auto dopo l'urto raffigurata nelle fotografie prodotte atteso che, se la Volvo avesse tenuto una velocità elevata, avendo una massa ben maggiore rispetto a quella del veicolo antagonista, scendendo in discesa e senza frenare (attesa la repentinità della manovra della TA), non si sarebbe arrestata in seguito all'urto, ma avrebbe travolto la TA spingendola lontano, con conseguenti e più gravi danni.
Pertanto il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato gli elementi probatori offerti, applicando ingiustamente la presunzione di pari responsabilità prevista dalla disposizione del secondo comma dell'art. 2054 c.c. mentre, al contrario e tenuto conto della condotta tenuta dall' e della non CP_3 addebitabili di alcuna condotta negligente o imperita alla la sentenza CP_4 impugnata andrebbe riformata con il riconoscimento della responsabilità esclusiva pagina 5 di 13 dell' e riconoscimento integrale del danno in favore della CP_3 Parte_1 appellante, cessionaria del credito.
1.b) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia
(“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui non viene riconosciuta la rilevanza quale presunzione iuris tantum, anche nei confronti della
Compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo, del contenuto del Modello di Constatazione Amichevole di Incidente sottoscritto dai due conducenti dei veicoli collisi, con violazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art.
143 del Codice delle Assicurazioni”) lamentando il fatto che il Tribunale non ha attribuito alcun valore al Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente sottoscritto dai due conducenti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, non avrebbe Controparte_1 superato la presunzione di cui all'art. 143, comma 2, Cod.Ass., avendo svolto difese troppo generiche, non contestando l'accadimento né sostenendo alcun motivo di addebito in capo alla ciò posto, il primo giudice avrebbe CP_4 dovuto ritenere provate tutte le circostanze riportate nel modello in questione quali l'invasione della semicarreggiata opposta da parte dell' la totale CP_3 assenza di condotte scorrette da parte della l'ubicazione dei danni CP_4 sulle vetture, la loro posizione di quiete dopo l'urto e, dunque, la esclusiva responsabilità dell' CP_3
1.c) Con il terzo motivo di appello (“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice non ritiene provata la responsabilità esclusiva del Sig. sulla base del c.d. “principio di non contestazione” di CP_3 cui al combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 167 c.p.c.”) l'
[...]
ha osservato che il primo giudice non ha tenuto in alcuna Parte_1 considerazione la mancata contestazione, da parte della convenuta, Parte_2 delle circostanze di fatto dedotte dalla parte attrice, essendosi la convenuta limitata a sostenere la pretesa incompatibilità dei danni riscontrati sulla Volvo con la dinamica descritta in citazione e nel modello CAI e l'asserita singolarità della circostanza ricollegabile al fatto che, nella specie, non erano state allertate le forze dell'ordine.
pagina 6 di 13 La Compagnia, inoltre, oltre ad aver affermato di non poter stabilire se la condotta di guida tenuta dalla fosse stata adeguata o meno, non ha CP_4 contestato né la verificazione del sinistro né l'invasione di corsia da parte dell' né la compilazione e la sottoscrizione dei modello CAI né tutte le CP_3 altre circostanze di fatto dedotte correttamente e nei termini di rito da parte dell'Autocarrozzeria: in tale contesto le circostanze dedotte – tutte in grado di provare in modo inequivocabile la responsabilità esclusiva dell' - CP_3 avrebbero dovuto essere dichiarate provate e pacifiche.
1.d) Con il quarto motivo di impugnazione (“Erroneità, illogicità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene di attribuire alla parte attrice un concorso di colpa pari al 50% in violazione del valore meramente sussidiario dell'operatività della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.” )
l'appellante ha lamentato la mancata applicazione, in via solamente sussidiaria, della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti.
Avendo il primo giudice ritenuto pacifico l'accadimento con le modalità dell'invasione della semicarreggiata da parte dell' avrebbe dovuto CP_3 anche riconoscere la totale responsabilità dello stesso ovvero, in subordine, una misura di responsabilità prevalente (80%) in capo all' considerata la CP_3 maggiore gravità della condotta posta in essere da quest'ultimo: il Tribunale, invece, si è limitato ad asserire che, anche se risulta provata l'invasione della semicarreggiata, al contempo l' attrice non aveva fornito la prova Parte_1
c.d. “liberatoria” di una condotta irreprensibile e priva di addebiti della CP_4 inoltre il giudice di primo grado non si sarebbe curato di esaminare le due condotte e di verificare se fosse possibile, ed in quale modo, graduarne la colpa.
1.e) Con il quinto motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene di non ammettere le prove orali domandate da parte attrice”) è stata dedotta la erroneità della sentenza per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e ss c.c. e 230 e 234 c.p.c., atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le circostanze capitolate quanto alla prova per testi ed all'interrogatorio formale erano sicuramente ammissibili (non generiche né
pagina 7 di 13 negative né affette da qualsivoglia altro motivo di inammissibilità previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 2721 ss c.c.) e rilevanti: l'appellante ha insistito pertanto nella richiesta di revoca delle ordinanze emesse al riguardo e per l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi già articolati.
1.f) Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione (“Erroneità della sentenza nella parte in cui non viene ammessa la CTU tecnica domandata da parte attrice”), l'appellante, rilevando di non voler impugnare la parte della sentenza afferente alla quantificazione del danno operata dal primo giudice, insiste, in ogni caso, nell'istanza di ammissione della consulenza tecnica sul danno del mezzo attoreo ove ritenuta utile e/o necessaria.
2.) I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni trattate, basate sul mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva o, in subordine, prevalente dell' nella CP_3 causazione del sinistro e volte a contestare l'applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché la mancata ammissione dei mezzi istruttori - non sono fondati.
Al proposito va osservato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (
Cass. civ. n. 33483/2024 ed altre citate in motivazione).
E' stato altresì chiarito che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa,
pagina 8 di 13 di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. civ. n.
18479/2015).
3.) Ciò premesso si osserva anzitutto che, a differenza di quanto evidenziato dall'appellante, la convenuta costituendosi in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale, ha contestato la dinamica così come ricostruita dalla controparte e la rilevanza degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta (modello di constatazione amichevole e fotografie).
Infatti, a fronte di quanto dedotto dalla con l'atto di Parte_1 citazione innanzi al Tribunale (…il sinistro si verificava allorquando il conducente del veicolo targato DG597XY, perdendo il controllo del proprio veicolo, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso, urtando il veicolo della cedente credito targato FC947BJ e danneggiandolo gravemente…), la predetta convenuta, come risulta dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta, ha, sul punto, osservato che:
-era emerso “un assetto delle avarie riscontrate sulla carrozzeria dell'autovettura Volvo XC60 tg.FC947BJ del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro così come descritta nell'altrui libello, e parimenti, così come rappresentata mediante la compilazione del modello CAI”;
-la documentazione fotografica non era utile al fine di ricostruire l'esatto accadimento dell'incidente stradale atteso che “nello specifico i veicoli ritratti post urto, erano stati ripresi secondo un'unica inquadratura, erano privi di targhe identificative ed inoltre erano disposti in maniera tale da non consentire con sufficiente efficacia di accertare la complementarietà delle sagome collidenti e delle riconnesse deformazioni”;
-dagli atti e dalla documentazione non era possibile comprendere se la condotta di guida tenuta dalla fosse stata adeguata allo stato dei luoghi ed alle CP_4 condizioni del traffico.
Le circostanze delineate, ribadite in questa sede, evidenziano che, nella specie, non sono ravvisabili fatti, non contestati, da ritenere accertati ex art. 115 c.p.c., che possono essere quindi posti a fondamento della decisione, avendo la convenuta posto in dubbio la ricostruzione del sinistro così come descritta dalla pagina 9 di 13 parte attrice, escluso la rilevanza probatoria della documentazione prodotta ed evidenziato la mancanza di qualsiasi riferimento alla condotta di guida tenuta dalla CP_4
4.) Ciò chiarito si rileva che gli elementi valorizzati dall'appellante non permettono di accertare le modalità dell'accaduto e, in particolare, di individuare le condotte di guida di entrambi i conducenti.
4.1) Invero il modello di constatazione amichevole (sottoscritto dai due conducenti), prodotto dall' , raffigura i due veicoli, lungo una Parte_1 curva, l'autovettura TA sulla corsia di pertinenza della Volvo, in posizione trasversale rispetto a quest'ultima, e indica i danni con un segno grafico (una croce) in corrispondenza della parte anteriore (quanto alla Volvo) e della parte posteriore e posteriore destra (quanto alla TA); nel citato modello inoltre risulta contrassegnata la dicitura relativa al fatto che il veicolo TA “invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”.
Nel citato modello non sono riportate altre osservazioni o dichiarazioni delle parti in ordine alle modalità dell'accaduto, ma secondo la ricostruzione effettuata dall'appellante, dal documento si evince che l' alla guida della TA, CP_3 perdendo il controllo del mezzo, ha invaso la opposta corsia di marcia “in movimento di rototraslazione (indice di una elevatissima velocità), così urtando la parte posteriore destra (scodando) contro quella anteriore della Volvo che stava regolarmente sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia” (v. atto di appello).
4.2) Le fotografie allegate dalla parte attrice evidenziano i due veicoli, non lungo la curva, come indicato nel grafico del modello CAI, ma lungo un tratto rettilineo, in prossimità di una curva;
la TA si trova sulla sinistra, rispetto alla direzione di marcia del veicolo stesso, in posizione obliqua, con la parte anteriore rivolta verso il ciglio della strada, che occupa, in parte, una scarpata ivi esistente e con la parte posteriore sulla corsia di pertinenza della Volvo che si trova sul margine destro della carreggiata, rispetto alla propria direzione di marcia.
4.3) Gli elementi desumibili dalla documentazione sopra esaminata non sono sufficienti per ricostruire la dinamica dell'incidente nè, in particolare, per ritenere pagina 10 di 13 che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate dall'Autocarrozzeria in mancanza sia di ulteriori elementi in ordine alla condotta di guida di entrambi i conducenti sia di tracce lasciate dall'autovettura TA (che non risultano dalle fotografie prodotte e dal modello CAI né da altra documentazione, non essendo state chiamate le Forze dell'Ordine in seguito al sinistro) che permettano di accertare la provenienza e l'andamento dei veicoli prima e dopo l'urto.
4.4) Né l'ammissione di responsabilità da parte dell' che ha dichiarato CP_3 di aver invaso la opposta corsia di marcia appare decisiva per escludere l'applicabilità dell'art. 2054 II comma c.c.
Tale circostanza, desumibile dal citato modello e riferita dall' al perito CP_3 della Assicurazione, può infatti evidenziare profili di colpa, anche grave, nel comportamento del medesimo che, tuttavia, alla luce dei principi sopra illustrati, non sono sufficienti per ricollegare il sinistro alla responsabilità esclusiva o prevalente dello stesso, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alla condotta di guida della CP_4
A tale riguardo va infatti rilevato che quest'ultima stava percorrendo un tratto di strada rettilineo (come si evince dalle fotografie prodotte dalle quali risulta che le due autovetture sono state ritrovate non all'interno della curva, ma prima che la strada assumesse un andamento curvilineo, tenuto conto della direzione della
Volvo) e quindi aveva la visibilità della strada e delle autovetture provenienti dal senso contrario: tale circostanza e la traiettoria del veicolo TA - descritta dall' – che avrebbe invaso la corsia opposta “in movimento di Parte_3 rototraslazione” inducono a ritenere che la pur essendo in condizione CP_4 di avvistare il vicolo, non abbia posto in essere alcuna manovra idonea ad evitare l'impatto o a ridurre le conseguenze dell'urto, considerata anche la velocità non adeguata allo stato dei luoghi, desumibile dalla natura e dalla entità dei rilevanti danni riportati da entrambe le autovetture (riprodotti nelle fotografie allegate) che le ha impedito di rallentare la velocità o di arrestare tempestivamente il proprio veicolo quando la TA ha iniziato ad occupare la sede stradale di pertinenza della Volvo.
pagina 11 di 13 In considerazione di ciò, in mancanza di concreti elementi di prova in ordine alla asserita condotta di guida regolare della al punto in cui ella si CP_4 trovava al momento dell'avvistamento del veicolo, alla distanza tra i due mezzi e alle eventuali manovre dalla stessa poste in essere, sussistono i presupposti per applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 II comma c.c., come ritenuto dal giudice di primo grado, non essendo possibile ricostruire le modalità dell'accaduto con riferimento all'andamento dei due veicoli prima e dopo l'impatto, né quindi valutare le condotte di guida di entrambi i conducenti e, conseguentemente, graduare le rispettive colpe.
5.) Le istanze istruttorie articolate dall'appellante non evidenziano elementi ulteriori e significativi per pervenire ad una diversa conclusione.
I capitoli articolati, infatti, sono in parte superflui, perché volti ad evidenziare che l'incidente si è verificato quando la TA ha invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso (cap. n. 1 e 2), lo stato di quiete dei veicoli riprodotti nelle fotografie (cap. n.3-4), la sottoscrizione del modello CAI
(cap. n. 6 e 7) - e quindi circostanze già tenute in considerazione ai fini della decisione, non decisive ai fini dell'accoglimento del gravame - e in parte irrilevanti (come la presenza dei figli minori a bordo della Volvo, cap. n. 5, o l'arrivo del carroattrezzi, cap. n. 8 e 9).
6.) Per le considerazioni svolte, che per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate con i motivi di gravame, l'appello va respinto, confermando la sentenza impugnata.
7) In virtù del principio di soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla refusione, in favore della Compagnia di Assicurazioni appellata, delle spese di lite del grado che vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta ed esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
8) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 12 di 13 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 137/2023, pubblicata il Parte_1
13.02.2023, del Tribunale di Macerata, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere le spese di lite del Parte_1 grado, in favore di , che si liquidano in € 1.000,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
In applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, condanna l'appellante , in persona del legale rappresentante, Parte_1 al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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