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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 12/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI GI, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9619/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Anzio - Via Cesare Battisti N.25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320434 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315614 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna gli avvisi di accertamento n. 320434 e n. 315614, notificati rispettivamente il 09.09.2021
e il 16.09.2021, per un totale di € 3.312,35., per IMU.
Gli avvisi riguardano tributi del 2016 attribuiti erroneamente al ricorrente, ma che in realtà sarebbero riferibili al padre deceduto, sig. Nominativo_1. Assume che gli avvisi di accertamento sono stati a lui notificati nel 2021, ma egli dichiara di non averli mai ricevuti.
Il ricorrente è venuto a conoscenza degli avvisi solo il 18.12.2023, tramite raccomandate dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. Dopo un controllo telematico, il ricorrente ha scoperto che i tributi richiesti sono relativi al padre deceduto nel 2019.Il ricorrente e sua sorella Nominativo_2 hanno rinunciato all'eredità del padre tramite atto pubblico redatto il 13.02.2020 e registrato il 04.03.2020.
Conseguentemente, assume di non essere responsabile dei debiti tributari del padre, avendo rinunciato all'eredità con effetto retroattivo.
Il Comune di Anzio si è costituito ed ha dichiarato di avere provveduto ad annullare gli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati sono stati annullati, dunque viene meno l'interesse ad agire ed a contraddire.
Lo stesso ricorrente ha dunque rinunciato al ricorso.
Le parti chiedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI GI, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9619/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Anzio - Via Cesare Battisti N.25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320434 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315614 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna gli avvisi di accertamento n. 320434 e n. 315614, notificati rispettivamente il 09.09.2021
e il 16.09.2021, per un totale di € 3.312,35., per IMU.
Gli avvisi riguardano tributi del 2016 attribuiti erroneamente al ricorrente, ma che in realtà sarebbero riferibili al padre deceduto, sig. Nominativo_1. Assume che gli avvisi di accertamento sono stati a lui notificati nel 2021, ma egli dichiara di non averli mai ricevuti.
Il ricorrente è venuto a conoscenza degli avvisi solo il 18.12.2023, tramite raccomandate dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. Dopo un controllo telematico, il ricorrente ha scoperto che i tributi richiesti sono relativi al padre deceduto nel 2019.Il ricorrente e sua sorella Nominativo_2 hanno rinunciato all'eredità del padre tramite atto pubblico redatto il 13.02.2020 e registrato il 04.03.2020.
Conseguentemente, assume di non essere responsabile dei debiti tributari del padre, avendo rinunciato all'eredità con effetto retroattivo.
Il Comune di Anzio si è costituito ed ha dichiarato di avere provveduto ad annullare gli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati sono stati annullati, dunque viene meno l'interesse ad agire ed a contraddire.
Lo stesso ricorrente ha dunque rinunciato al ricorso.
Le parti chiedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.