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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1370/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1370/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
IE Di MA ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giuseppina Peluso ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 2666/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di
Nola, emessa in data 08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
15.09.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della convenuta compagnia assicurativa quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
“FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti dalle lesioni subite dalla stessa appellante a seguito del sinistro avvenuto in data 07/08/2017 in Camposano, alla Via
AO AT, così come riconosciuti dal C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la società appellata, la quale resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari de giudizio di appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 II co. c.p.c. (ossia giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali oltre giorni 20 successivi per il deposito delle memorie di replica).
Tanto premesso, in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 15.09.2020, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 23.02.2021, nonché l'ammissibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
2 Valutando ora il merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del
10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ora, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito non consentisse
“di ritenere realmente avvenuto, secondo la dinamica esposta, il sinistro per cui è causa” sulla base di una rilevata contraddizione contenuta negli atti di parte attrice relativamente alla descrizione della dinamica del dedotto sinistro, nonché per un contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni escussi e quanto prospettato da parte attrice e, infine, per la mancata proposizione di una formale denuncia-querela contro ignoti.
Orbene, il giudice di pace adito ha correttamente rilevato che parte attrice nei propri atti difensivi fornisce una diversa prospettazione dell'accaduto.
3 Ed invero, nella messa in mora del 29.08.2017, inviata alla e alla Controparte_1
CONSAP, dichiarava di essere stata investita “mentre era ancora sul marciapiede”, per poi aggiungere che “la responsabilità del sinistro è da attribuire al conducente del veicolo sconosciuto…che ha tenuto una guida imprudente, investendo la sul Parte_1
marciapiede, quindi violando diversi articoli del codice della strada, provocando il sinistro de quo e rischiando di investire anche la madre che era con lei”. Nell'atto di Persona_1
citazione, invece, l'allora attrice deduceva di essere stata investita mentre sostava a ridosso della farmacia, ivi presente, “in attesa della mamma ancora in farmacia”.
Risultano, quindi, evidenti le contraddizioni in cui è incorsa la stessa attrice.
A ciò si aggiunga che il consulente di parte di quest'ultima, nella propria relazione peritale prodotta in atti, indicava un'ulteriore diversa posizione di al momento Parte_1
del sinistro, specificando che la stessa veniva investita mentre era con un piede “ancora sul marciapiedi antistante la farmacia e l'altro sulla strada”.
Oltre ai suindicati rilievi, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto contraddittorie anche le dichiarazioni testimoniali.
Il primo testimone escusso, , infatti, all'udienza del 17.09.2019, Testimone_1
dichiarava che veniva urtata sul lato sinistro da un'autovettura di grande Parte_1
cilindrata mentre era “ferma fuori il marciapiede”, precisando che la stessa veniva colpita
“dallo specchietto dell'auto”. Poco dopo, lo stesso testimone precisava ulteriormente “di aver visto che tale auto urtava la spalla e il gomito sinistro della signora”.
Orbene, in primo luogo, il suindicato teste posiziona, nella sua descrizione, la presunta danneggiata fuori dal marciapiede e, quindi, in un punto diverso da quello prospettato dalla stessa attrice;
in secondo luogo, appare poco probabile, se non impossibile, sulle base delle generiche allegazioni - rappresentando il seguente rilievo una prima differenza tra la motivazione della sentenza gravata e quella della presente pronuncia - che Parte_1
4 possa essere stata urtata dallo specchietto dell'auto pirata contemporaneamente sia Pt_1
alla spalla che al gomito.
Risultano, altresì, contraddittorie le dichiarazioni della testimone , cognata Testimone_2
dell'allora parte attrice.
Ebbene, anche la suindicata teste, confermando quanto dichiarato dal primo testimone, esponeva, all'udienza del 19.11.2019, che l'allora attrice, al momento del sinistro per cui è causa, era ferma “fuori il marciapiede”, descrivendo, quindi, una circostanza diversa da quanto dedotto da parte attrice.
Inoltre, le dichiarazioni della teste risultano vaghe, nel senso che ella non afferma Tes_2
con certezza rilevanti circostanze che riferisce (e tale osservazione comporta un'ulteriore differenza tra la motivazione della presente sentenza e quella della sentenza di primo grado).
Ed invero, la teste dichiarava: “ADR: Ricordo che dopo l'impatto mia cognata è Tes_2
caduta a terra, presumo sul marciapiede. ADR: L'auto che ha urtato mia cognata l'ha impattata con lo specchietto retrovisore, mi sembra all'altezza del gomito”.
A ciò si aggiunge un'ulteriore contraddizione in cui è incorsa la testimone, tale da far ritenere la stessa inattendibile.
Ebbene, nei propri atti difensivi, ha dedotto che, a seguito del sinistro, Parte_1
veniva trasportata prima presso il Centro radiologico Alma Center e poi presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.
Orbene, dalla documentazione medica in atti emerge che l'ingresso al suindicato Pronto
Soccorso è avvenuto alle ore 12:01 (si veda il verbale di pronto soccorso in atti).
Di contro, la testimone ha affermato che dopo il sinistro la cognata rifiutava di farsi Tes_2
accompagnare in ospedale, precisando, poi, di aver saputo, “che nel pomeriggio era andata all'Alma Center e poi all'ospedale a Nola”.
La suindicata dichiarazione, quindi, contrasta in merito alla tempistica con quanto si rileva
5 dalla documentazione in atti.
Infondata, poi, perché non provata, è l'eccezione di parte appellante relativa allo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro de quo, peraltro sollevata solamente in sede di appello.
Orbene, l'appellante eccepisce che la contraddizione circa la propria esatta posizione al momento del sinistro è una conseguenza del fatto che il marciapiede de quo non ha un gradino ma è in pendenza (a pagina 6 dell'appello si fa riferimento ad “un marciapiede di piccole dimensioni che scende senza gradino”) e la sua parte terminale è posta sullo stesso livello della strada. Tale configurazione del luogo di causa, come eccepito dall'appellante, avrebbe indotto la stessa appellante e i testimoni a rendere dichiarazioni non conformi rispetto alla prospettazione attorea circa la posizione della danneggiata al momento dell'investimento (di fatto confermando, quindi, la non conformità delle dichiarazioni descritta come sopra, che si traduce nelle rilevate contraddizioni).
A sostegno di tale eccezione, però, parte appellante non ha fornito alcuna prova, poiché in atti non si riviene alcuna documentazione fotografica, né dalle rese dichiarazioni è possibile rilevare quanto eccepito dall'appellante.
Le suindicate considerazioni inducono il Tribunale a ritenere non provata la domanda attorea.
A ciò si aggiunga – e ciò rappresenta un'ulteriore differenza tra la presente motivazione e quella della pronuncia impugnata – che, nonostante il teste , per sua stessa Testimone_1
dichiarazione, abbia fornito nell'immediatezza del sinistro per cui è causa le proprie generalità e malgrado la seconda testimone sia la cognata della stessa parte attrice, il loro nominativo non compare nella messa in mora, nella quale, peraltro si fa riferimento solo all'investita e alla “mamma che l'accompagnava” e non anche a che ha Testimone_2
dichiarato alla suindicata udienza in cui è stata sentita come teste: “Ero andata in farmacia con mia suocera e mia cognata”.
6 Inoltre, nel verbale di pronto soccorso, che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, ha dichiarato un'omissione di soccorso. Si legge, Parte_1
infatti, la generica dicitura “riferito incidente stradale con omissione di soccorso”, senza, però, alcuna indicazione che si trattasse di un'auto non identificata, ben potendosi verificare un'omissione di soccorso anche da parte di un soggetto alla guida di un veicolo identificato.
In merito, poi, alla mancata identificazione del veicolo de quo si osserva preliminarmente che questo Giudicante aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza n.
18532/2007 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III.
Tale arresto, avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 19 lettera a) legge n. 990/1969, analoga a quella di cui all'art. 283 co. 1 lettera a) D. Lgs. n. 209/2005, che viene in rilievo nel caso di specie, ha affermato il principio secondo cui l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie – non suscettibili di tipizzazioni astratte – e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, peraltro, consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (cfr., appunto, Cass. Civ., Sez. III, n.
18532/2007).
7 Dunque, nel caso di specie pacificamente non risulta proposta alcuna denuncia-querela del sinistro per cui è causa a carico di ignoti, così come rilevato anche nella sentenza impugnata, in cui la circostanza in esame risulta valutata alla luce di tutte le altre risultanze istruttorie, conformemente a quanto richiesto dalla succitata giurisprudenza.
Ebbene, tale circostanza, pur non essendo idonea, di per sé considerata, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato, secondo i suesposti principi giurisprudenziali, assume una valenza sintomatica imprescindibile una volta valutata in considerazione delle ulteriori risultanze istruttorie.
Ed invero, dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, appare inverosimile quanto riferito dai testimoni in merito all'impossibilità degli stessi di rilevare il numero di targa della vettura asseritamente pirata a causa della velocità dell'autovettura investitrice, nonché per la preoccupazione di aiutare Parte_1
Orbene, il solo immediato e veloce allontanamento del veicolo dopo il fatto non si traduce nell'impossibilità oggettiva di rilevare il numero di targa, né tale mancanza può essere giustificata dalla volontà di soccorrere la danneggiata (si veda la dichiarazione del testimone
). Tes_1
Peraltro, la teste , pur dichiarando che al momento del sinistro “stava andando Tes_2
incontro” alla cognata, evocando, quindi, una posizione privilegiata ed una visuale libera da ostacoli, la stessa non è riuscita a vedere la marca dell'autovettura investitrice, né chi fosse il conducente, né la targa, giustificando tale mancanza con la generica motivazione: “perché
l'auto non si è fermata”.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile
8 orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza il fatto storico.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, va rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata, che va, di conseguenza, confermata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema
Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez.
1. Ordinanza n. 14916 del
13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dell'importo richiesto nel giudizio di primo grado (confermandosi con la presente sentenza il rigetto della medesima domanda già rigettata dal giudice di prime cure) seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo in parte diverso, la
Sentenza n. 2666/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di Nola, emessa in data
08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 15.09.2020, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di quale Parte_1 Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA”, per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 31.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1370/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
IE Di MA ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giuseppina Peluso ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 2666/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di
Nola, emessa in data 08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
15.09.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della convenuta compagnia assicurativa quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
“FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti dalle lesioni subite dalla stessa appellante a seguito del sinistro avvenuto in data 07/08/2017 in Camposano, alla Via
AO AT, così come riconosciuti dal C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la società appellata, la quale resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari de giudizio di appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 II co. c.p.c. (ossia giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali oltre giorni 20 successivi per il deposito delle memorie di replica).
Tanto premesso, in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 15.09.2020, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 23.02.2021, nonché l'ammissibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
2 Valutando ora il merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del
10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ora, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito non consentisse
“di ritenere realmente avvenuto, secondo la dinamica esposta, il sinistro per cui è causa” sulla base di una rilevata contraddizione contenuta negli atti di parte attrice relativamente alla descrizione della dinamica del dedotto sinistro, nonché per un contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni escussi e quanto prospettato da parte attrice e, infine, per la mancata proposizione di una formale denuncia-querela contro ignoti.
Orbene, il giudice di pace adito ha correttamente rilevato che parte attrice nei propri atti difensivi fornisce una diversa prospettazione dell'accaduto.
3 Ed invero, nella messa in mora del 29.08.2017, inviata alla e alla Controparte_1
CONSAP, dichiarava di essere stata investita “mentre era ancora sul marciapiede”, per poi aggiungere che “la responsabilità del sinistro è da attribuire al conducente del veicolo sconosciuto…che ha tenuto una guida imprudente, investendo la sul Parte_1
marciapiede, quindi violando diversi articoli del codice della strada, provocando il sinistro de quo e rischiando di investire anche la madre che era con lei”. Nell'atto di Persona_1
citazione, invece, l'allora attrice deduceva di essere stata investita mentre sostava a ridosso della farmacia, ivi presente, “in attesa della mamma ancora in farmacia”.
Risultano, quindi, evidenti le contraddizioni in cui è incorsa la stessa attrice.
A ciò si aggiunga che il consulente di parte di quest'ultima, nella propria relazione peritale prodotta in atti, indicava un'ulteriore diversa posizione di al momento Parte_1
del sinistro, specificando che la stessa veniva investita mentre era con un piede “ancora sul marciapiedi antistante la farmacia e l'altro sulla strada”.
Oltre ai suindicati rilievi, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto contraddittorie anche le dichiarazioni testimoniali.
Il primo testimone escusso, , infatti, all'udienza del 17.09.2019, Testimone_1
dichiarava che veniva urtata sul lato sinistro da un'autovettura di grande Parte_1
cilindrata mentre era “ferma fuori il marciapiede”, precisando che la stessa veniva colpita
“dallo specchietto dell'auto”. Poco dopo, lo stesso testimone precisava ulteriormente “di aver visto che tale auto urtava la spalla e il gomito sinistro della signora”.
Orbene, in primo luogo, il suindicato teste posiziona, nella sua descrizione, la presunta danneggiata fuori dal marciapiede e, quindi, in un punto diverso da quello prospettato dalla stessa attrice;
in secondo luogo, appare poco probabile, se non impossibile, sulle base delle generiche allegazioni - rappresentando il seguente rilievo una prima differenza tra la motivazione della sentenza gravata e quella della presente pronuncia - che Parte_1
4 possa essere stata urtata dallo specchietto dell'auto pirata contemporaneamente sia Pt_1
alla spalla che al gomito.
Risultano, altresì, contraddittorie le dichiarazioni della testimone , cognata Testimone_2
dell'allora parte attrice.
Ebbene, anche la suindicata teste, confermando quanto dichiarato dal primo testimone, esponeva, all'udienza del 19.11.2019, che l'allora attrice, al momento del sinistro per cui è causa, era ferma “fuori il marciapiede”, descrivendo, quindi, una circostanza diversa da quanto dedotto da parte attrice.
Inoltre, le dichiarazioni della teste risultano vaghe, nel senso che ella non afferma Tes_2
con certezza rilevanti circostanze che riferisce (e tale osservazione comporta un'ulteriore differenza tra la motivazione della presente sentenza e quella della sentenza di primo grado).
Ed invero, la teste dichiarava: “ADR: Ricordo che dopo l'impatto mia cognata è Tes_2
caduta a terra, presumo sul marciapiede. ADR: L'auto che ha urtato mia cognata l'ha impattata con lo specchietto retrovisore, mi sembra all'altezza del gomito”.
A ciò si aggiunge un'ulteriore contraddizione in cui è incorsa la testimone, tale da far ritenere la stessa inattendibile.
Ebbene, nei propri atti difensivi, ha dedotto che, a seguito del sinistro, Parte_1
veniva trasportata prima presso il Centro radiologico Alma Center e poi presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.
Orbene, dalla documentazione medica in atti emerge che l'ingresso al suindicato Pronto
Soccorso è avvenuto alle ore 12:01 (si veda il verbale di pronto soccorso in atti).
Di contro, la testimone ha affermato che dopo il sinistro la cognata rifiutava di farsi Tes_2
accompagnare in ospedale, precisando, poi, di aver saputo, “che nel pomeriggio era andata all'Alma Center e poi all'ospedale a Nola”.
La suindicata dichiarazione, quindi, contrasta in merito alla tempistica con quanto si rileva
5 dalla documentazione in atti.
Infondata, poi, perché non provata, è l'eccezione di parte appellante relativa allo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro de quo, peraltro sollevata solamente in sede di appello.
Orbene, l'appellante eccepisce che la contraddizione circa la propria esatta posizione al momento del sinistro è una conseguenza del fatto che il marciapiede de quo non ha un gradino ma è in pendenza (a pagina 6 dell'appello si fa riferimento ad “un marciapiede di piccole dimensioni che scende senza gradino”) e la sua parte terminale è posta sullo stesso livello della strada. Tale configurazione del luogo di causa, come eccepito dall'appellante, avrebbe indotto la stessa appellante e i testimoni a rendere dichiarazioni non conformi rispetto alla prospettazione attorea circa la posizione della danneggiata al momento dell'investimento (di fatto confermando, quindi, la non conformità delle dichiarazioni descritta come sopra, che si traduce nelle rilevate contraddizioni).
A sostegno di tale eccezione, però, parte appellante non ha fornito alcuna prova, poiché in atti non si riviene alcuna documentazione fotografica, né dalle rese dichiarazioni è possibile rilevare quanto eccepito dall'appellante.
Le suindicate considerazioni inducono il Tribunale a ritenere non provata la domanda attorea.
A ciò si aggiunga – e ciò rappresenta un'ulteriore differenza tra la presente motivazione e quella della pronuncia impugnata – che, nonostante il teste , per sua stessa Testimone_1
dichiarazione, abbia fornito nell'immediatezza del sinistro per cui è causa le proprie generalità e malgrado la seconda testimone sia la cognata della stessa parte attrice, il loro nominativo non compare nella messa in mora, nella quale, peraltro si fa riferimento solo all'investita e alla “mamma che l'accompagnava” e non anche a che ha Testimone_2
dichiarato alla suindicata udienza in cui è stata sentita come teste: “Ero andata in farmacia con mia suocera e mia cognata”.
6 Inoltre, nel verbale di pronto soccorso, che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, ha dichiarato un'omissione di soccorso. Si legge, Parte_1
infatti, la generica dicitura “riferito incidente stradale con omissione di soccorso”, senza, però, alcuna indicazione che si trattasse di un'auto non identificata, ben potendosi verificare un'omissione di soccorso anche da parte di un soggetto alla guida di un veicolo identificato.
In merito, poi, alla mancata identificazione del veicolo de quo si osserva preliminarmente che questo Giudicante aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza n.
18532/2007 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III.
Tale arresto, avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 19 lettera a) legge n. 990/1969, analoga a quella di cui all'art. 283 co. 1 lettera a) D. Lgs. n. 209/2005, che viene in rilievo nel caso di specie, ha affermato il principio secondo cui l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie – non suscettibili di tipizzazioni astratte – e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, peraltro, consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (cfr., appunto, Cass. Civ., Sez. III, n.
18532/2007).
7 Dunque, nel caso di specie pacificamente non risulta proposta alcuna denuncia-querela del sinistro per cui è causa a carico di ignoti, così come rilevato anche nella sentenza impugnata, in cui la circostanza in esame risulta valutata alla luce di tutte le altre risultanze istruttorie, conformemente a quanto richiesto dalla succitata giurisprudenza.
Ebbene, tale circostanza, pur non essendo idonea, di per sé considerata, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato, secondo i suesposti principi giurisprudenziali, assume una valenza sintomatica imprescindibile una volta valutata in considerazione delle ulteriori risultanze istruttorie.
Ed invero, dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, appare inverosimile quanto riferito dai testimoni in merito all'impossibilità degli stessi di rilevare il numero di targa della vettura asseritamente pirata a causa della velocità dell'autovettura investitrice, nonché per la preoccupazione di aiutare Parte_1
Orbene, il solo immediato e veloce allontanamento del veicolo dopo il fatto non si traduce nell'impossibilità oggettiva di rilevare il numero di targa, né tale mancanza può essere giustificata dalla volontà di soccorrere la danneggiata (si veda la dichiarazione del testimone
). Tes_1
Peraltro, la teste , pur dichiarando che al momento del sinistro “stava andando Tes_2
incontro” alla cognata, evocando, quindi, una posizione privilegiata ed una visuale libera da ostacoli, la stessa non è riuscita a vedere la marca dell'autovettura investitrice, né chi fosse il conducente, né la targa, giustificando tale mancanza con la generica motivazione: “perché
l'auto non si è fermata”.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile
8 orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza il fatto storico.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, va rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata, che va, di conseguenza, confermata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema
Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez.
1. Ordinanza n. 14916 del
13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dell'importo richiesto nel giudizio di primo grado (confermandosi con la presente sentenza il rigetto della medesima domanda già rigettata dal giudice di prime cure) seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo in parte diverso, la
Sentenza n. 2666/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di Nola, emessa in data
08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 15.09.2020, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di quale Parte_1 Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA”, per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 31.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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