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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1600/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del
05.06.2025, preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione alla presente udienza, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al grado di appello n. 1600 R.G. dell'anno
2022, vertente
TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Manuela
Malavasi unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Milano, alla via
Barozzi n. 1;
-Appellante-
CONTRO
(P. IVA: , in nome del titolare Controparte_1 P.IVA_2 dell'impresa (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Carbone unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Palma Campania (NA), alla Via San Felice n. 6;
-Appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 222/2022, in materia di somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate alla presente udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute pagina 1 di 9 negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° grado.
- Con atto di citazione regolarmente notificato, – imprenditore individuale - Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, al fine di Parte_1 ottenere la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che il Fornitore- Servizio Elettrico gli aveva addebitato nelle fatture emesse Parte_1
per i consumi risalenti a periodo gennaio 2011 – dicembre 2011, in relazione alla fornitura energetica erogata in suo favore.
- Deduceva parte attrice che le norme nazionali istitutive dell'addizionale provinciale, pur all'epoca vigenti (anni 2010-2011), sarebbero risultate in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e, dunque, gli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa (soppressa dall'anno 2012) sarebbero stati illegittimi.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Parte_1 eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea, sostenendo l'assenza dei dei presupposti per l'indebito oggettivo e per la conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., in quanto il pagamento di quelle somme era dovuto in base al contratto vigente tra il Cliente e il Fornitore;
sempre nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda alla luce del principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE.
- Con sentenza n. 222/22, resa nell'ambito del procedimento n. R.g. 3999/21, il Giudice di Pace di
Nola, in accoglimento della domanda, condannava alla restituzione, Parte_1 in favore dell'attore, dell'importo pari ad euro 1.032,88 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 543,00, oltre accessori come per legge.
II° grado.
- Avverso la sentenza n. 222/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Nola, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3999/2021 celebrato fra le parti in epigrafe, proponeva appello, innanzi all'intestato Tribunale, la soccombente società lamentando, Parte_1 sostanzialmente, l'erronea interpretazione ed applicazione della legge da parte del giudice di prime cure, l'erronea qualificazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 2033 c.c., (per la sussistenza di un contratto di fornitura siglato inter partes a valere quale titolo per il pagamento dell'addizionale pagina 2 di 9 provinciale alle accise), nonché l'erronea interpretazione dell'art. 6, co.1 del D.L. n. 511/1988 e della
Direttiva n. 2008/118/CE; eccepiva, altresì, la violazione del diritto dell'U.E. in ordine al principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive U.E. nei rapporti privatistici;
impugnava, inoltre, il capo relativo alle spese processuali. Chiedeva, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E., la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l'appellato
[...]
, eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello Controparte_1
e, quindi, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Va pregiudizialmente rilevato che parte appellante, nell'atto introduttivo, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E. in ordine alla qualifica dell'imposta nazionale denominata “addizionale all'accisa sull'energia elettrica” di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988- oggetto di causa- e, dunque, se debba essere considerata una “imposta indiretta” sui “prodotti [già] sottoposti ad accisa” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.
- Va, innanzitutto, premesso che ai sensi dell'art. 267, co. 2 del TFUE l'organo giurisdizionale, non di ultima istanza, può discrezionalmente operare un rinvio alla Corte di Giustizia dell'U.E., allorquando
“reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione” (ex art. 267, co 2 TFUE).
pagina 3 di 9 - Va, ancora, rilevato che, indipendentemente dalla natura di tributo o meno dell'addizionale provinciale, a partire dal 2012 la stessa è stata abrogata da uno specifico decreto-legge, successivamente convertito in legge (D.L. 2 Marzo 2012 n. 16, art. 4, comma 10, convertito con modifiche nella L. 26 aprile 2012 n. 44) e, pertanto, non più dovuta nel nostro Paese, indipendentemente da qualsivoglia interpretazione normativa del diritto comunitario sul punto;
pertanto, la richiesta di rinvio pregiudiziale è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
- Venendo al merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
- In limine litis, va perimetrato il devolutum della presente impugnazione, in quanto oggetto del contendere è il diritto dell'appellato (già attore in primo grado) di ottenere la ripetizione delle somme versate, a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, per i consumi risalenti alle annualità
2010-2011, in relazione alla fornitura di energia elettrica relativa al codice POD n. IT001E85054157, attesa l'asserita non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale, non essendo all'uopo contestato il quantum debeatur, sul quale si è formato il giudicato.
- Ai fini della decisione si impone un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
- L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
- La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
- La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province
pagina 4 di 9 imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
- La direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ha statuito che: “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”; tale Direttiva 2008/118/CE, è stata recepita in Italia con D.lgs.
29.3.2010 n. 48.
- A tal riguardo, è doveroso sottolineare che nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE; pertanto, al fine di evitare tale procedura, è stata abrogata l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs.
23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
- Il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche;
ed infatti, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (cfr., C.G.U.E., 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil
Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; ex multis, C.G.U.E., 25 luglio
2018, in causa C103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE):
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (cfr., C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; ex multis, C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein &
Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
- La Corte di Giustizia dell'U.E. chiarisce che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso
pagina 5 di 9 del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (cfr. C.G.U.E., 25 luglio
2018, in causa C103/17, La Messer France SAS;
CGUE 27 febbraio 2014, cit., punto 30).
- Orbene, per quanto detto, affinché le addizionali provinciali siano legittime, ai sensi della direttiva n.
2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
- Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la prima condizione è sicuramente rispettata;
non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto tale “finalità specifica” a cui avrebbe dovuto essere destinato il gettito fiscale ottenuto dall'applicazione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, era del tutto assente in quanto la disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/88 non chiarisce, in alcun modo, le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
- Sulla base di quanto detto, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr., Cass. n. 15198/2019.
- Né varrebbe evidenziare che la disapplicazione del diritto interno (in quanto in contrasto con il diritto comunitario) non potrebbe valere nei rapporti tra privati, posto che nel casco che ci occupa la disapplicazione rileva solo in via indiretta, per l'incidenza del rapporto tributario (che intercorre tra l'erario ed il fornitore) su quello civilistico (rapporto cliente-fornitore), che nel primo trova il suo fondamento e la sua causa giustificatrice. In altre parole, la disapplicazione cui si è fatto cenno rileva sul rapporto privatistico che intercorre tra il cliente ed il fornitore in quanto, venendo meno l'obbligo per il fornitore di versare all'Erario l'addizionale, viene meno qualsiasi giustificazione contrattuale della clausola con la quale il fornitore riversa sul contribuente il peso economico del tributo.
pagina 6 di 9 -Nella specie, si è al cospetto di una nullità virtuale per contrasto con norma imperativa e di tipo parziale. È, infatti, la clausola contrattuale che prevede il pagamento dell'addizionale che, nel costituire lo strumento applicativo di una legge che si pone in contrasto con il diritto comunitario (e una volta disapplicata la legge nazionale) si pone in diretta antitesi con la norma sovranazionale, sul cui rango imperativo non possono nutrirsi dubbi. Sicché anche l'eccezione di sussistenza di titolo per l'addebito della somma risulta priva di consistenza.
-Sul punto si veda anche Trib. Pesaro n.372/2023 del 20/5/2023 che, con argomentazioni che si fanno proprie ha così statuito: “l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il
prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto;
quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico. Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore…. i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico. “La rivalsa dunque comporta
l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto
l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il
“rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito -civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” pagina 7 di 9 intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via
“verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore” (in tal senso Corte d'Appello Milano 18.9.2023 che richiama anche
Corte d'Appello di Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo”).
- Ancora, e tal proposito, la Cassazione ha affermato che: “Il consumatore finale dell'energia elettrica,
a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria” (cfr., Cass. n. 27099/2019, 31609/2022).
- In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata, seppur con motivazione integrata.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal pagina 8 di 9 successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore fino a € 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.115/2002
(comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 222/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Carbone dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 05/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del
05.06.2025, preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione alla presente udienza, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al grado di appello n. 1600 R.G. dell'anno
2022, vertente
TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Manuela
Malavasi unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Milano, alla via
Barozzi n. 1;
-Appellante-
CONTRO
(P. IVA: , in nome del titolare Controparte_1 P.IVA_2 dell'impresa (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Carbone unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Palma Campania (NA), alla Via San Felice n. 6;
-Appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 222/2022, in materia di somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate alla presente udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute pagina 1 di 9 negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° grado.
- Con atto di citazione regolarmente notificato, – imprenditore individuale - Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, al fine di Parte_1 ottenere la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che il Fornitore- Servizio Elettrico gli aveva addebitato nelle fatture emesse Parte_1
per i consumi risalenti a periodo gennaio 2011 – dicembre 2011, in relazione alla fornitura energetica erogata in suo favore.
- Deduceva parte attrice che le norme nazionali istitutive dell'addizionale provinciale, pur all'epoca vigenti (anni 2010-2011), sarebbero risultate in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e, dunque, gli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa (soppressa dall'anno 2012) sarebbero stati illegittimi.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Parte_1 eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea, sostenendo l'assenza dei dei presupposti per l'indebito oggettivo e per la conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., in quanto il pagamento di quelle somme era dovuto in base al contratto vigente tra il Cliente e il Fornitore;
sempre nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda alla luce del principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE.
- Con sentenza n. 222/22, resa nell'ambito del procedimento n. R.g. 3999/21, il Giudice di Pace di
Nola, in accoglimento della domanda, condannava alla restituzione, Parte_1 in favore dell'attore, dell'importo pari ad euro 1.032,88 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 543,00, oltre accessori come per legge.
II° grado.
- Avverso la sentenza n. 222/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Nola, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3999/2021 celebrato fra le parti in epigrafe, proponeva appello, innanzi all'intestato Tribunale, la soccombente società lamentando, Parte_1 sostanzialmente, l'erronea interpretazione ed applicazione della legge da parte del giudice di prime cure, l'erronea qualificazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 2033 c.c., (per la sussistenza di un contratto di fornitura siglato inter partes a valere quale titolo per il pagamento dell'addizionale pagina 2 di 9 provinciale alle accise), nonché l'erronea interpretazione dell'art. 6, co.1 del D.L. n. 511/1988 e della
Direttiva n. 2008/118/CE; eccepiva, altresì, la violazione del diritto dell'U.E. in ordine al principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive U.E. nei rapporti privatistici;
impugnava, inoltre, il capo relativo alle spese processuali. Chiedeva, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E., la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l'appellato
[...]
, eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello Controparte_1
e, quindi, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Va pregiudizialmente rilevato che parte appellante, nell'atto introduttivo, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E. in ordine alla qualifica dell'imposta nazionale denominata “addizionale all'accisa sull'energia elettrica” di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988- oggetto di causa- e, dunque, se debba essere considerata una “imposta indiretta” sui “prodotti [già] sottoposti ad accisa” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.
- Va, innanzitutto, premesso che ai sensi dell'art. 267, co. 2 del TFUE l'organo giurisdizionale, non di ultima istanza, può discrezionalmente operare un rinvio alla Corte di Giustizia dell'U.E., allorquando
“reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione” (ex art. 267, co 2 TFUE).
pagina 3 di 9 - Va, ancora, rilevato che, indipendentemente dalla natura di tributo o meno dell'addizionale provinciale, a partire dal 2012 la stessa è stata abrogata da uno specifico decreto-legge, successivamente convertito in legge (D.L. 2 Marzo 2012 n. 16, art. 4, comma 10, convertito con modifiche nella L. 26 aprile 2012 n. 44) e, pertanto, non più dovuta nel nostro Paese, indipendentemente da qualsivoglia interpretazione normativa del diritto comunitario sul punto;
pertanto, la richiesta di rinvio pregiudiziale è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
- Venendo al merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
- In limine litis, va perimetrato il devolutum della presente impugnazione, in quanto oggetto del contendere è il diritto dell'appellato (già attore in primo grado) di ottenere la ripetizione delle somme versate, a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, per i consumi risalenti alle annualità
2010-2011, in relazione alla fornitura di energia elettrica relativa al codice POD n. IT001E85054157, attesa l'asserita non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale, non essendo all'uopo contestato il quantum debeatur, sul quale si è formato il giudicato.
- Ai fini della decisione si impone un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
- L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
- La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
- La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province
pagina 4 di 9 imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
- La direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ha statuito che: “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”; tale Direttiva 2008/118/CE, è stata recepita in Italia con D.lgs.
29.3.2010 n. 48.
- A tal riguardo, è doveroso sottolineare che nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE; pertanto, al fine di evitare tale procedura, è stata abrogata l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs.
23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
- Il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche;
ed infatti, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (cfr., C.G.U.E., 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil
Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; ex multis, C.G.U.E., 25 luglio
2018, in causa C103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE):
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (cfr., C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; ex multis, C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein &
Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
- La Corte di Giustizia dell'U.E. chiarisce che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso
pagina 5 di 9 del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (cfr. C.G.U.E., 25 luglio
2018, in causa C103/17, La Messer France SAS;
CGUE 27 febbraio 2014, cit., punto 30).
- Orbene, per quanto detto, affinché le addizionali provinciali siano legittime, ai sensi della direttiva n.
2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
- Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la prima condizione è sicuramente rispettata;
non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto tale “finalità specifica” a cui avrebbe dovuto essere destinato il gettito fiscale ottenuto dall'applicazione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, era del tutto assente in quanto la disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/88 non chiarisce, in alcun modo, le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
- Sulla base di quanto detto, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr., Cass. n. 15198/2019.
- Né varrebbe evidenziare che la disapplicazione del diritto interno (in quanto in contrasto con il diritto comunitario) non potrebbe valere nei rapporti tra privati, posto che nel casco che ci occupa la disapplicazione rileva solo in via indiretta, per l'incidenza del rapporto tributario (che intercorre tra l'erario ed il fornitore) su quello civilistico (rapporto cliente-fornitore), che nel primo trova il suo fondamento e la sua causa giustificatrice. In altre parole, la disapplicazione cui si è fatto cenno rileva sul rapporto privatistico che intercorre tra il cliente ed il fornitore in quanto, venendo meno l'obbligo per il fornitore di versare all'Erario l'addizionale, viene meno qualsiasi giustificazione contrattuale della clausola con la quale il fornitore riversa sul contribuente il peso economico del tributo.
pagina 6 di 9 -Nella specie, si è al cospetto di una nullità virtuale per contrasto con norma imperativa e di tipo parziale. È, infatti, la clausola contrattuale che prevede il pagamento dell'addizionale che, nel costituire lo strumento applicativo di una legge che si pone in contrasto con il diritto comunitario (e una volta disapplicata la legge nazionale) si pone in diretta antitesi con la norma sovranazionale, sul cui rango imperativo non possono nutrirsi dubbi. Sicché anche l'eccezione di sussistenza di titolo per l'addebito della somma risulta priva di consistenza.
-Sul punto si veda anche Trib. Pesaro n.372/2023 del 20/5/2023 che, con argomentazioni che si fanno proprie ha così statuito: “l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il
prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto;
quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico. Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore…. i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico. “La rivalsa dunque comporta
l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto
l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il
“rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito -civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” pagina 7 di 9 intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via
“verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore” (in tal senso Corte d'Appello Milano 18.9.2023 che richiama anche
Corte d'Appello di Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo”).
- Ancora, e tal proposito, la Cassazione ha affermato che: “Il consumatore finale dell'energia elettrica,
a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria” (cfr., Cass. n. 27099/2019, 31609/2022).
- In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata, seppur con motivazione integrata.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal pagina 8 di 9 successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore fino a € 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda).
- All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.115/2002
(comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 222/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Carbone dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 05/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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