Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annua di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.0.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758 , e ridotto a lire 32 milioni.
A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annua di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.0.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758 , e ridotto a lire 32 milioni.