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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/10/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 266/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 266/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ) in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Iannaci presso il cui domicilio digitale -
- è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione
APPELLANTE
E
( ) e ( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Costanza Capuano presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliate in AS OL (RA), via Emilia Levante n. 385
APPELLATE
CONCLUSIONI per “accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. Parte_1
144/2023 resa dal Giudice di Pace di Faenza depositata il 17/07/2023 nel giudizio RG. 384/2022 non notificata 426/2023 e per l'effetto rigettare la domanda delle sig.re e Controparte_1 CP_2 con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla restituzione della somma erogata da
in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”; Parte_1 per ed “respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque Controparte_1 CP_2 infondato l'appello proposto da , confermando la sentenza di primo grado Parte_1
pagina 1 di 6 impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Faenza con la sentenza n. 144/2023, pubblicata il 17/7/2023, pronunciando sulla domanda proposta da ed nei confronti di condannò Controparte_1 CP_2 Parte_1 la convenuta a risarcire le attrici nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici vittoriose.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di rigettare la domanda di ed Controparte_1 CP_2
con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione della somma erogata da
[...] [...]
in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/6/2024 si sono costituite Controparte_1 ed che contestata l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello proposti da CP_2 [...] hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado impugnata;
con vittoria delle spese Parte_1 di lite.
Sostituita l'udienza di rimessione in decisione della causa di cui all'art. 352 c.p.c. con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 1/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente giudice monocratico, subentrato a quello precedentemente assegnatario del procedimento in data 1/12/2024.
1. Con un unico complesso motivo d'appello ha dedotto, innanzitutto, l'erroneità Parte_1 della sentenza di primo grado per essere stati assolti gli obblighi informativi nei confronti delle intestatarie dei buoni fruttiferi postali, odierne appellate, contrariamente a quanto ritenuto dal G.d.P., mediante la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, idonea a garantire la conoscenza delle condizioni di emissione e della data di scadenza dei detti buoni.
Secondo l'appellante, inoltre, il G.d.P. di Faenza aveva trascurato di considerare che le intestatarie dei buoni postali fruttiferi, a loro volta, avrebbero avuto l'onere di attivarsi per verificare l'esatta scadenza dei titoli e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni fossero facilmente ricavabili dai siti internet di Prestiti e o dal DM del Ministero del Tesoro che regolava Parte_2 Parte_1
l'emissione della serie dei buoni 18 x per cui è causa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L'appellante ha lamentato, ancora, sia che la sentenza di primo grado avesse erroneamente ritenuto non dimostrato l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte di sulla base della Parte_1 dichiarazione testimoniale resa dalla teste sia che le odierne appellate, su cui Testimone_1
pagina 2 di 6 gravava il relativo onere, non avessero dimostrato le circostanze della mancata consegna dei fogli informativi da parte di e del nesso di causalità tra tale omissione e l'evento dannoso Parte_1 dalle stesse sofferto.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Quanto all'omesso assolvimento dell'obbligo informativo da parte di nei Parte_1 confronti delle sottoscrittrici dei buoni postali per cui è causa, deve innanzitutto osservarsi che l'appello proposto da è infondato nella parte in cui assume che spettasse ad Parte_1
ed , sottoscrittrici dei buoni postali fruttiferi per cui è causa, dimostrare Controparte_1 CP_2 la mancata consegna del foglio informativo da parte dell'odierna appellante.
L'art. 3, comma 1, del d.m. 19/12/2000 contenente le condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi prevede, infatti, che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo venga consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
La consegna del predetto foglio informativo, dunque, costituisce un obbligo specifico gravante su
[...]
rispetto al cui inadempimento vale il principio generale per cui il creditore che agisca per Parte_1 il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (legale nel caso di specie) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU sent. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, dunque, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di consegna da parte delle odierne appellate, spettava a provare di aver adempiuto l'obbligo di Parte_1 consegnare ad ed il foglio informativo contenente la descrizione delle Controparte_3 CP_2 caratteristiche dell'investimento, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
1.2 Circa la doglianza dell'appellante secondo cui il Giudice di Pace di Faenza avesse errato nel ritenere non dimostrato l'avvenuto assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del 19/12/2000 - Min. Tesoro da parte dell'appellante, tenuto conto delle dichiarazioni della teste deve osservarsi che tale teste, all'epoca dei fatti direttrice dell'ufficio postale Testimone_2 dove le odierne appellate si recarono per chiedere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, escussa nel giudizio di primo grado, si è limitata a dichiarare che i fogli informativi contenenti le informazioni analitiche in ordine alla serie di appartenenza, rendimenti e condizioni inerenti alla serie stessa dei buoni postali, “oltre ad essere consegnati ai sottoscrittori, venivano in ogni caso affissi in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico e pubblicati sul sito web di poste italiane”.
pagina 3 di 6 Dalla dichiarazione della testimone, dunque, non è possibile evincere che alle odierne appellate fu consegnato il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, avendo la teste genericamente affermato che i fogli informativi (generalmente n.d.r.) venivano consegnati ai sottoscrittori. Pertanto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrato, da parte dell'odierna appellante, l'adempimento dell'obbligo informativo nei confronti delle sottoscrittrici odierne appellate dei buoni fruttiferi postali dell'importo di euro 2.500,00 ciascuno, emessi il 25/8/2007, serie 18 x, nn. 000010961990110330 e 00001096199110307.
1.3 In relazione, poi, alla doglianza dell'appellante relativa all'omesso assolvimento da parte delle sottoscrittrici dei buoni fruttiferi postali, odierne appellate, dell'onere di provare il nesso di causalità tra inadempimento dell'obbligo informativo e danno da loro subito, anche tale motivo d'appello è infondato.
La mancata consegna dei fogli informativi di cui all'art. 3 del DM 19/12/2020 determinò, infatti, senz'altro la mancata conoscenza da parte delle sottoscrittrici della data di scadenza dei buoni per cui è causa e del termine ad quem di prescrizione dei diritti di credito relativi ai titoli, come previsto dall'art. 8 del DM citato (dieci anni dalla data di scadenza del titolo).
La circostanza, poi, che successivamente ed avrebbero potuto attingere Controparte_1 CP_2 altrove le informazioni relative alla scadenza dei buoni postali fruttiferi ed al termine di prescrizione dei relativi diritti risulta apprezzabile ai fini dello scrutinio del concorso di colpa delle creditrici ai sensi dell'art. 1227 c.c. (che, come si dirà, in realtà non sussiste), ma non toglie che, dal punto di vista eziologico, l'inadempimento dell'obbligo informativo, da parte di causò Parte_1
l'ignoranza del termine di scadenza dei buoni fruttiferi postali da parte delle odierne appellate e, quindi, il danno da loro patito per effetto dell'inutile decorso del tempo di prescrizione dei diritti relativi.
1.4 Con riferimento, ancora, al motivo d'appello relativo all'avvenuto adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle intestatarie dei buoni postali fruttiferi mediante la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, deve osservarsi che la pubblicazione del decreto ministeriale nella gazzetta ufficiale non può ritenersi idonea ad elidere gli obblighi informativi cui era specificatamente tenuta in virtù dell'art. 3 del DM 19/12/2020. Tale Parte_1 disposizione, infatti, prevede un obbligo di consegna al sottoscrittore del foglio informativo che – a meno di non voler illogicamente ritenere la disposizione priva di ogni portata precettiva e, dunque, inutile – non può essere assolto con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in G.U.
Anche tale motivo d'appello pertanto è infondato e va rigettato.
1.5. Circa, infine, la doglianza dell'appellante relativa all'esistenza in capo alle intestatarie dei due buoni fruttiferi per cui è causa di un onere di attivarsi per verificare l'esatta scadenza dei titoli ed i pagina 4 di 6 termini di prescrizione dei diritti ad essi relativi, potendo d'altra parte tali informazioni essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti internet di Cassa Depositi e Prestiti e o dal Parte_1
DM del Ministero Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche tale motivo d'appello deve ritenersi infondato.
A fronte dell'inadempimento di di uno specifico obbligo informativo su di essa Parte_1 gravante, la circostanza che le odierne appellate avrebbero potuto procurarsi aliunde informazioni sulla scadenza del titolo e quindi sul decorso della prescrizione deve ritenersi irrilevante.
Si osserva, infatti, al riguardo che secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità al fine d'integrare la condotta colposa del creditore produttiva della riduzione del danno da risarcire è necessaria "l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole"
(Cass.11698 del 2014) o quanto meno l'inosservanza delle comuni regole di prudenza (Cass.S.U. 24406 del 2011). Nel caso di specie il mancato reperimento delle informazioni relative alla scadenza dei due buoni postali fruttiferi per cui è causa da parte delle odierne appellate non integra alcuna delle ipotesi suscettibili d'integrare un concorso del fatto colposo del creditore. In particolare non può ritenersi vi fosse una regola di comune prudenza delle sottoscrittrici dei buoni d'informarsi circa la data di scadenza dei buoni e circa il termine di prescrizione dei diritti ad essi relativi, segnatamente considerando, quanto al caso di specie, che era solita rivolgersi all'ufficio postale di Controparte_1
AS OL (RA) per conoscere il rendimento dei buoni postali fruttiferi ad ella intestati ed in più occasioni aveva fatto richieste di rimborso e pertanto non aveva ragione di temere la prescrizione dei diritti relativi ai buoni postali emessi in data 25/8/2007, nn. 000010961990110330 e
00001096199110307, potendo anzi confidare nell'adempimento, anche secondo correttezza (art. 1375
c.c.), degli obblighi informativi gravanti su (cfr. testimonianza di Parte_1 Testimone_3 dipendente della società odierna appellante, escussa nel corso del giudizio di primo grado, sui
[...] capitoli 1 e 2 delle parti attrici, qui appellate).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00) nei limiti della nota spesa depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Faenza n. 144/2023, pubblicata il 17/7/2023, ogni diversa domanda disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento, in favore di ed delle Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in euro 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Ravenna, 6/10/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 266/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ) in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Iannaci presso il cui domicilio digitale -
- è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione
APPELLANTE
E
( ) e ( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Costanza Capuano presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliate in AS OL (RA), via Emilia Levante n. 385
APPELLATE
CONCLUSIONI per “accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. Parte_1
144/2023 resa dal Giudice di Pace di Faenza depositata il 17/07/2023 nel giudizio RG. 384/2022 non notificata 426/2023 e per l'effetto rigettare la domanda delle sig.re e Controparte_1 CP_2 con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla restituzione della somma erogata da
in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”; Parte_1 per ed “respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque Controparte_1 CP_2 infondato l'appello proposto da , confermando la sentenza di primo grado Parte_1
pagina 1 di 6 impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Faenza con la sentenza n. 144/2023, pubblicata il 17/7/2023, pronunciando sulla domanda proposta da ed nei confronti di condannò Controparte_1 CP_2 Parte_1 la convenuta a risarcire le attrici nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici vittoriose.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di rigettare la domanda di ed Controparte_1 CP_2
con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione della somma erogata da
[...] [...]
in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/6/2024 si sono costituite Controparte_1 ed che contestata l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello proposti da CP_2 [...] hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado impugnata;
con vittoria delle spese Parte_1 di lite.
Sostituita l'udienza di rimessione in decisione della causa di cui all'art. 352 c.p.c. con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 1/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente giudice monocratico, subentrato a quello precedentemente assegnatario del procedimento in data 1/12/2024.
1. Con un unico complesso motivo d'appello ha dedotto, innanzitutto, l'erroneità Parte_1 della sentenza di primo grado per essere stati assolti gli obblighi informativi nei confronti delle intestatarie dei buoni fruttiferi postali, odierne appellate, contrariamente a quanto ritenuto dal G.d.P., mediante la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, idonea a garantire la conoscenza delle condizioni di emissione e della data di scadenza dei detti buoni.
Secondo l'appellante, inoltre, il G.d.P. di Faenza aveva trascurato di considerare che le intestatarie dei buoni postali fruttiferi, a loro volta, avrebbero avuto l'onere di attivarsi per verificare l'esatta scadenza dei titoli e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni fossero facilmente ricavabili dai siti internet di Prestiti e o dal DM del Ministero del Tesoro che regolava Parte_2 Parte_1
l'emissione della serie dei buoni 18 x per cui è causa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L'appellante ha lamentato, ancora, sia che la sentenza di primo grado avesse erroneamente ritenuto non dimostrato l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte di sulla base della Parte_1 dichiarazione testimoniale resa dalla teste sia che le odierne appellate, su cui Testimone_1
pagina 2 di 6 gravava il relativo onere, non avessero dimostrato le circostanze della mancata consegna dei fogli informativi da parte di e del nesso di causalità tra tale omissione e l'evento dannoso Parte_1 dalle stesse sofferto.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Quanto all'omesso assolvimento dell'obbligo informativo da parte di nei Parte_1 confronti delle sottoscrittrici dei buoni postali per cui è causa, deve innanzitutto osservarsi che l'appello proposto da è infondato nella parte in cui assume che spettasse ad Parte_1
ed , sottoscrittrici dei buoni postali fruttiferi per cui è causa, dimostrare Controparte_1 CP_2 la mancata consegna del foglio informativo da parte dell'odierna appellante.
L'art. 3, comma 1, del d.m. 19/12/2000 contenente le condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi prevede, infatti, che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo venga consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
La consegna del predetto foglio informativo, dunque, costituisce un obbligo specifico gravante su
[...]
rispetto al cui inadempimento vale il principio generale per cui il creditore che agisca per Parte_1 il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (legale nel caso di specie) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU sent. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, dunque, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di consegna da parte delle odierne appellate, spettava a provare di aver adempiuto l'obbligo di Parte_1 consegnare ad ed il foglio informativo contenente la descrizione delle Controparte_3 CP_2 caratteristiche dell'investimento, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
1.2 Circa la doglianza dell'appellante secondo cui il Giudice di Pace di Faenza avesse errato nel ritenere non dimostrato l'avvenuto assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del 19/12/2000 - Min. Tesoro da parte dell'appellante, tenuto conto delle dichiarazioni della teste deve osservarsi che tale teste, all'epoca dei fatti direttrice dell'ufficio postale Testimone_2 dove le odierne appellate si recarono per chiedere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, escussa nel giudizio di primo grado, si è limitata a dichiarare che i fogli informativi contenenti le informazioni analitiche in ordine alla serie di appartenenza, rendimenti e condizioni inerenti alla serie stessa dei buoni postali, “oltre ad essere consegnati ai sottoscrittori, venivano in ogni caso affissi in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico e pubblicati sul sito web di poste italiane”.
pagina 3 di 6 Dalla dichiarazione della testimone, dunque, non è possibile evincere che alle odierne appellate fu consegnato il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, avendo la teste genericamente affermato che i fogli informativi (generalmente n.d.r.) venivano consegnati ai sottoscrittori. Pertanto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrato, da parte dell'odierna appellante, l'adempimento dell'obbligo informativo nei confronti delle sottoscrittrici odierne appellate dei buoni fruttiferi postali dell'importo di euro 2.500,00 ciascuno, emessi il 25/8/2007, serie 18 x, nn. 000010961990110330 e 00001096199110307.
1.3 In relazione, poi, alla doglianza dell'appellante relativa all'omesso assolvimento da parte delle sottoscrittrici dei buoni fruttiferi postali, odierne appellate, dell'onere di provare il nesso di causalità tra inadempimento dell'obbligo informativo e danno da loro subito, anche tale motivo d'appello è infondato.
La mancata consegna dei fogli informativi di cui all'art. 3 del DM 19/12/2020 determinò, infatti, senz'altro la mancata conoscenza da parte delle sottoscrittrici della data di scadenza dei buoni per cui è causa e del termine ad quem di prescrizione dei diritti di credito relativi ai titoli, come previsto dall'art. 8 del DM citato (dieci anni dalla data di scadenza del titolo).
La circostanza, poi, che successivamente ed avrebbero potuto attingere Controparte_1 CP_2 altrove le informazioni relative alla scadenza dei buoni postali fruttiferi ed al termine di prescrizione dei relativi diritti risulta apprezzabile ai fini dello scrutinio del concorso di colpa delle creditrici ai sensi dell'art. 1227 c.c. (che, come si dirà, in realtà non sussiste), ma non toglie che, dal punto di vista eziologico, l'inadempimento dell'obbligo informativo, da parte di causò Parte_1
l'ignoranza del termine di scadenza dei buoni fruttiferi postali da parte delle odierne appellate e, quindi, il danno da loro patito per effetto dell'inutile decorso del tempo di prescrizione dei diritti relativi.
1.4 Con riferimento, ancora, al motivo d'appello relativo all'avvenuto adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle intestatarie dei buoni postali fruttiferi mediante la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, deve osservarsi che la pubblicazione del decreto ministeriale nella gazzetta ufficiale non può ritenersi idonea ad elidere gli obblighi informativi cui era specificatamente tenuta in virtù dell'art. 3 del DM 19/12/2020. Tale Parte_1 disposizione, infatti, prevede un obbligo di consegna al sottoscrittore del foglio informativo che – a meno di non voler illogicamente ritenere la disposizione priva di ogni portata precettiva e, dunque, inutile – non può essere assolto con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in G.U.
Anche tale motivo d'appello pertanto è infondato e va rigettato.
1.5. Circa, infine, la doglianza dell'appellante relativa all'esistenza in capo alle intestatarie dei due buoni fruttiferi per cui è causa di un onere di attivarsi per verificare l'esatta scadenza dei titoli ed i pagina 4 di 6 termini di prescrizione dei diritti ad essi relativi, potendo d'altra parte tali informazioni essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti internet di Cassa Depositi e Prestiti e o dal Parte_1
DM del Ministero Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche tale motivo d'appello deve ritenersi infondato.
A fronte dell'inadempimento di di uno specifico obbligo informativo su di essa Parte_1 gravante, la circostanza che le odierne appellate avrebbero potuto procurarsi aliunde informazioni sulla scadenza del titolo e quindi sul decorso della prescrizione deve ritenersi irrilevante.
Si osserva, infatti, al riguardo che secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità al fine d'integrare la condotta colposa del creditore produttiva della riduzione del danno da risarcire è necessaria "l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole"
(Cass.11698 del 2014) o quanto meno l'inosservanza delle comuni regole di prudenza (Cass.S.U. 24406 del 2011). Nel caso di specie il mancato reperimento delle informazioni relative alla scadenza dei due buoni postali fruttiferi per cui è causa da parte delle odierne appellate non integra alcuna delle ipotesi suscettibili d'integrare un concorso del fatto colposo del creditore. In particolare non può ritenersi vi fosse una regola di comune prudenza delle sottoscrittrici dei buoni d'informarsi circa la data di scadenza dei buoni e circa il termine di prescrizione dei diritti ad essi relativi, segnatamente considerando, quanto al caso di specie, che era solita rivolgersi all'ufficio postale di Controparte_1
AS OL (RA) per conoscere il rendimento dei buoni postali fruttiferi ad ella intestati ed in più occasioni aveva fatto richieste di rimborso e pertanto non aveva ragione di temere la prescrizione dei diritti relativi ai buoni postali emessi in data 25/8/2007, nn. 000010961990110330 e
00001096199110307, potendo anzi confidare nell'adempimento, anche secondo correttezza (art. 1375
c.c.), degli obblighi informativi gravanti su (cfr. testimonianza di Parte_1 Testimone_3 dipendente della società odierna appellante, escussa nel corso del giudizio di primo grado, sui
[...] capitoli 1 e 2 delle parti attrici, qui appellate).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00) nei limiti della nota spesa depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Faenza n. 144/2023, pubblicata il 17/7/2023, ogni diversa domanda disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento, in favore di ed delle Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in euro 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Ravenna, 6/10/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 6 di 6