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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 1639/2022 al Ruolo Generale e vertente tra
Parte_1
(avv. Luca Parrillo e Roberto Morelli)
-ATTORE- e
Controparte_1
[...]
(avv. Lucia Samaras)
-CONVENUTI-
Controparte_2
(avv. Nicolò Nadir Durzi)
-TERZA CHIAMATA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
Nel merito:
• accertato che l'Avv.to e l'Avv.to , per Controparte_1 Controparte_1 loro negligenza professionale non hanno adeguatamente tutelato il Sig. nella Parte_1 causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 835/2017, emesso il 10/03/2017 dal Tribunale di
Padova, in quanto promossa tardivamente e per la quale era stato loro conferito mandato a far data dal 29/04/2017, condannare, per l'effetto, i medesimi Avvocati, al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attore, della complessiva somma di € 42.408,26=, oltre ad una ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per la condotta tenuta durante la procedura di negoziazione assistita, ovvero condannarli al pagamento di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia o dimostrata all'esito dell'instauranda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
• Nel caso di riconoscimento dell'operatività della polizza assicurativa azionata dai convenuti, si chiede la condanna della compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale e terza chiamata in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_2
C.F. e P.Iva al pagamento, sempre in solido con i convenuti ed in favore dell'attore, P.IVA_1 della complessiva somma di € 42.408,26=, ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia o dimostrata all'esito dell'instauranda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova indicati come da seconda memoria istruttoria autorizzata e depositata ex art. 18, VI Comma, c.p.c. ratione temporis vigente.
- In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”
e : Controparte_1 Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE Rilevato il ruolo subordinato svolto dall'Avv. Francesco Messorio
AG nella vicenda di cui è causa, dichiararne la estromissione dal giudizio
IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande svolte nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e in diritto e per i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, accertare il grado di responsabilità dei convenuti limitatamente ai danni strettamente connessi all'attività posta in essere dagli stessi, espunte le voci di danno non provate e/o riferibili ad altri soggetti costituiti e non nel presente giudizio e in ogni caso dei limiti dei compensi dallo stesso percepiti, operando una distinzione tra le prestazioni, svolte dai due convenuti nell'abito del rapporto professionale intercorso con l'attore e l'opera dagli stessi svolta a favore dello stesso.
IN VIA PARIMENTI SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultasse una responsabilità professionale dei convenuti, dichiarare l'Istituto Assicuratore tenuto a garantire gli stessi per quanto fossero obbligati a pagare all'attore, con condanna dell'assicuratore a corrispondere loro direttamente ai sensi dell'art. 1917, comma 2 cc il risarcimento eventualmente dovuto.
IN OGNI CASO Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”
(seguono richieste di prova orale)
: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
• In via preliminare:
- accertare e dichiarare, anche in via di eccezione ex art. 1460 c.c., l'inoperatività della polizza contratta dalla in riferimento al rischio assunto con il certificato. Controparte_2
n. A122C611568-LB, - e con ogni altra polizza - o comunque l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, per le ragioni sopra esposte, mandandosi questi ultimi assolti da ogni obbligazione di garanzia o manleva svolta nei loro confronti da parte convenuta per i fatti per cui è causa e per
l'effetto respingere qualsivoglia domanda formulata da parte convenuta nei confronti di
[...] in riferimento al rischio assunto con il certificato n. A122C611568-LB e/o Controparte_2 altri certificati, perché infondata in fatto e in diritto;
• In via principale nel merito:
- respingere le domande svolte nei confronti degli Avv.ti ed Controparte_1
Avv. , in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti di Controparte_2
• In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità degli
Avv.ti e e dall'altro Controparte_1 Controparte_1 riconosciuta come operativa la polizza n. A122C611568-LB e/o altre, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamata Controparte_2
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa del Avv.
[...]
ed Avv. ed ai reali danni subiti da Controparte_1 Controparte_1 parte attrice - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi e comunque ridurla stante la violazione colposa dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1892/93 c.c. per i motivi esposti in narrativa nella misura che si riterrà di giustizia;
b) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale (2.000.000,00), alla franchigia (500,00), all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
c) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della con riferimento Controparte_2 al rischio assunto con il certificato n. A122C611568-LB e/o altri strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata in capo al Avv. Controparte_1 ed Avv. fermi sempre tutti i limiti
[...] Controparte_1 assicurativi;
d) nel caso di cooperatività della garanzia della con riferimento Controparte_2 al rischio assunto con il certificato n. A122C611568-LB con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.;
e) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione;
• In ogni caso:
Respingere la domanda di condanna alle spese di lite formulata da parte degli Avv.ti
[...]
[..
ed Avv. nei confronti della Controparte_1 Controparte_1 CP_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A122C611568-LB Controparte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa.
Ed anzi, vittoria di compensi e spese di giudizio oltre iva e c.p.a. come per legge”.
****************** agisce nei confronti degli avvocati e Parte_1 Controparte_1 [...] per il risarcimento dei danni derivatigli da loro colpa professionale. Controparte_1
e si oppongono. Controparte_1 Controparte_1
chiamata in garanzia dai convenuti, eccepisce l'inoperatività Controparte_2 della polizza, per il resto associandosi alle difese dei convenuti.
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, scaduti in data 7 aprile 2025 i termini assegnati ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
OSSERVA
1) Risulta documentalmente provato che l'attore in data 29/04/2017 ha conferito mandato ad entrambi i convenuti di opporre il decreto ingiuntivo n. 835/2017, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Padova per € 19.798,04, oltre spese di lite ed interessi, quale garante di tale
[...]
Per_1
L'opposizione è stata effettivamente proposta, con atto di citazione notificato in data 15 maggio
2017, ma ritenuta inammissibile per tardiva proposizione con sentenza n. 2832/2017 del Tribunale di Padova, sul rilievo che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata nei confronti dell'ingiunto opponente per compiuta giacenza il 31 marzo 2017, sicché l'opposizione si sarebbe dovuta proporre entro il 10 maggio 2017.
In conseguenza di ciò il decreto ingiuntivo, già reso provvisoriamente esecutivo, è divenuto definitivo, ed utilizzato in sede esecutiva nei confronti dell'odierno attore.
2) La posizione dei due legali non può essere differenziata.
Il mandato è stato rilasciato ad entrambi in via disgiunta, ed utilizzato a corredo dell'opposizione, proposta da entrambi per suo conto. L'atto di citazione è, in tal senso, illuminante, visto che si apre con l'indicazione dei due legali ed il richiamo a tale mandato quale fonte del proprio potere rappresentativo, e si chiude con l'apposizione dei due nomi per esteso, ad affermazione di condivisa paternità dell'atto. I danni sono richiesti per il mancato tempestivo avvio del procedimento di opposizione, oggetto del mandato. Ciò che è allegato è l'altrui inadempimento all'incarico professionale, affidato ad entrambi in via disgiunta, sicché ciascun legale risponde per la propria condotta.
3) Quando la prestazione professionale dell'avvocato debba rendersi entro un termine fissato dalla legge a pena di decadenza, l'inutile decorso di tale termine certifica ex se l'integrale inadempimento del professionista, che in tal caso è di tipo omissivo.
Tale è la fattispecie, qui ricorrente, di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine perentorio fissato in 40 giorni dall'art.641 co.1° cc.
4) Sostengono i convenuti che il mancato rispetto del termine sia da addebitare al cliente, per aver loro consegnato l'atto privo di busta, contestualmente riferendo loro di averlo ricevuto in data 3 aprile 2017. Secondo l'assunto, a specifica domanda l'attore avrebbe inoltre affermato di non essere in possesso della busta dell'atto notificato.
Orbene, fidarsi della parola del cliente, senza sottoporre a controllo il dato, costituente dies a quo di computo di termine decadenziale, rappresenta un chiaro esempio di condotta professionale negligente dei legali che, a differenza dei loro clienti, sono tenuti a conoscere la complessità del sistema italiano delle notifiche giudiziarie, che non sempre determina coincidenza temporale fra la ricezione dell'atto da parte del notificato ed il perfezionamento del procedimento di notifica.
E' proprio il caso della compiuta giacenza, in cui la notifica si perfeziona, al più tardi, al decimo giorno di mancato ritiro, che però resta sempre consentito.
Nell'accettare l'incarico di opporre un decreto ingiuntivo, la circostanza che l'ingiunto affermi di aver ricevuto l'atto in una certa data, pertanto, non pone al professionista un semplice dilemma vero/falso, poiché è possibile che il cliente riferisca la data corretta, ma che tuttavia essa non corrisponda al dies a quo, già in corso a detta epoca per effetto delle regole della conoscibilità presunta iuris et de iure.
Omettere ogni verifica in proposito costituisce senz'altro condotta negligente.
Oltre a ciò, nella specie i legali, investiti in data 29 aprile, hanno aspettato l'ultimo giorno utile rispetto al termine iniziale noto (lunedì 15 maggio, con termine scaduto sabato 13, ove computato dal 3 aprile) per proporre opposizione, aggiungendo alla mancata diligenza iniziale la successiva mancata adozione di regole di prudenza, che avrebbero dovuto indurli ad avviare il giudizio in modo da neutralizzare errori di pochi giorni (tre, nella specie) nell'individuazione del termine iniziale, di cui non potevano avere alcuna certezza, in assenza di fonte documentale. 5) In definitiva, va affermata la colpa professionale dei convenuti.
6) Occorre, pertanto, passare a valutare l'esistenza, o meno, del nesso di causalità materiale fra tale condotta inadempiente ed il danno lamentato dall'attore.
Ciò è sufficiente perché, sul successivo piano della causalità giuridica, opera l'art.1218 cc, che riconduce il danno alla condotta inadempiente, in assenza di prova del fortuito.
6.1) Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di nesso di causalità rilevante ai fini della responsabilità civile, le regole cardine sono mutuate dagli artt. 40 e
41 cp, e comportano l'applicazione della c.detta teoria della condicio sine qua non, secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Ove tale indagine selezioni più fattori causali, occorre procedere considerando che “in tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative”.
In tal caso, “il giudice deve stabilire quale tra esse sia più probabile che non, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art.41 cp, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse” (Cass. n°19033 del 2021).
In caso di condotta -come nella specie- omissiva, l'indagine va compiuta mediante il c.detto giudizio controfattuale, ovvero sostituendo idealmente al comportamento omesso quello dovuto, e quindi verificando se in tale scenario ipotetico l'evento di danno si sarebbe comunque manifestato.
Se la risposta è positiva, vuol dire che esiste un'altra causa munita di esclusiva efficienza causale e quindi idonea a determinare in via autonoma il danno evento, che pertanto non può essere ricondotto alla condotta inadempiente dei professionisti.
Nel caso contrario, in cui nello scenario ipotetico l'evento di danno non si verifica, resta confermata la sua derivazione causale da tale condotta.
Come detto, la comparazione fra le due ipotesi va condotta sulla scorta del criterio del "più probabile che non", al fine di individuare, sulla base dei riscontri istruttori e di ogni altro strumento partecipe della formazione del libero convincimento del giudice, quale fra di esse costituisca - secondo probabilità logica, non quantitativo-statistica- la più probabile causa dell'evento. 6.2) Nella sequenza causale qui d'interesse, la perdita economica allegata dall'attore certamente dipende dall'esistenza del titolo esecutivo, ormai definitivo.
Quello che in tale sequenza resta da determinare, perché contestata, è la relazione causale fra l'inadempimento e l'esecutività incontrovertibile del titolo.
E' tale segmento causale che va, dunque, sottoposto al giudizio controfattuale, onde verificare se alla tempestiva proposizione dell'opposizione avrebbe fatto seguito:
a) il suo accoglimento, e quindi la definitiva rimozione del titolo, come sostenuto dall'attore.
b) il suo rigetto, e quindi la definitiva conferma del titolo per ragioni di merito non imputabili ai professionisti, come da costoro ipotizzato.
6.3) La proposizione, pur tardiva, dell'opposizione, consente di apprezzarne compiutamente il merito.
Con essa, sono state in primo luogo dall'opponente disconosciute come proprie le sottoscrizioni a suo nome apposte in calce alla fonte negoziale del credito ingiunto.
E' certo che, in caso di mancata richiesta di verifica dell'autenticità della sottoscrizione da parte del creditore ingiungente, ovvero di conferma dell'apocrifia in sede istruttoria, l'ingiunzione in danno dell'odierno attore sarebbe stata definitivamente rimossa dal mondo giuridico, per inesistenza della fonte negoziale.
Si tratta, pertanto, proprio di due scenari causali del tutto alternativi, in cui l'evento va ricondotto all'uno o all'altro, senza possibilità di concorso, secondo la regola probabilistica indicata in precedenza.
6.4) L'attore ha prodotto in giudizio un parere reso da esperto grafologo di sua fiducia, che ha ritenuto “probabile che le sottoscrizioni in verifica siano apocrife e non apposte da Pt_1
.
[...]
I convenuti non hanno contestato le specifiche ragioni tecniche esposte in tale parere, che all'apparenza lo giustificano pienamente.
Non hanno neppure allegato che si tratterebbe, in realtà, di sottoscrizioni autentiche.
Del resto, l'attore ha negato la paternità del documento già nell'incontro iniziale con i professionisti, nel corso del quale l'incarico fu conferito, ed è su tale affermazione, evidentemente creduta veritiera, che è stata da costoro costruita la difesa processuale.
I convenuti si limitano ad affermare che “non vi è alcuna prova che l'eventuale ammissione di CTU nell'ambito dell'opposizione promossa avrebbe portato ad una pronuncia favorevole per il Signor
. Pt_1
Il che non è però decisivo, in un giudizio declinato in termini probabilistici. Aggiungono che, invece, la proposizione della “azione per querela di falso, così come caldeggiata dai convenuti, avrebbe portato ad una perizia grafologica certa che, qualora avesse dimostrato la apocrifia della sottoscrizione, avrebbe superato e bloccato qualunque azione promossa dalla
”. Pt_2
Dimenticando che, in sede civile, è sufficiente il disconoscimento per rendere il documento inutilizzabile in causa, fino ad accertata sua autenticità, con ogni conseguenza sulla esecutività provvisoria del titolo, che viene in tal caso usualmente negata ex art. 648 cpc, in applicazione analogica di quanto testualmente previsto in materia di ordinanza ingiunzione dall'art. 186 ter co.2° cpc.
6.5) In definitiva, tutti gli elementi di giudizio disponibili in causa convergono verso una prognosi positiva di accoglimento nel merito dell'opposizione, con conseguente rimozione del titolo.
Ove i professionisti l'avessero tempestivamente proposta, lo scenario in cui l'odierno attore si sarebbe visto assolvere da ogni debito, senza necessità di difesa in sede esecutiva, è più probabile del suo contrario, in cui il suo debito diviene incontrovertibile.
Ne consegue l'affermazione positiva del nesso causale fra la condotta inadempiente dei professionisti ed il danno lamentato dall'attore.
Quindi, l'accertamento della loro responsabilità di natura risarcitoria.
7) Rispetto alla esecutività e definitività del titolo giudiziale, costituente il danno evento, il danno conseguenza è in primo luogo un danno patrimoniale da perdita, rappresentato dai pagamenti e dai costi che l'attore ha dovuto sostenere, o è ancora chiamato a sostenere, e che non avrebbe affatto sostenuto ove il titolo fosse stato giudizialmente rimosso.
Come documentato ed incontestato, tale danno si compone delle seguenti voci:
€ 19.798,04= per sorte capitale liquidata in decreto ingiuntivo (Tribunale di Padova, n. 1458/2017
R.G.);
€ 1.000,22= per spese liquidate in tale decreto;
€ 2.480,50= per spese liquidate nella sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo
(Tribunale di Padova, n. 4560/2017 R.G.);
€ 4.015,71= per spese liquidate dal Tribunale di Modena per la procedura esecutiva n. 2307/2018
R.G.;
€ 3.298,41= per spese liquidate dal Tribunale di Modena per la procedura esecutiva n. 206/2021
R.G.
€ 4.070,07 per interessi legali dovuti sul capitale, come da domanda in decreto ingiuntivo, a partire dal giorno 06/06/2006 fino all'introduzione della presente causa;
€ 2.745,31 per costi relativi all'assistenza stragiudiziale ricevuta, giusta nota pro forma dell'incaricato.
Per complessivi €.37.408,26.
Detto importo, in quanto oggetto di tipica obbligazione di valore, va rivalutato ad oggi, dal 1 gennaio 2022, che si assume quale dies a quo mediano degli esborsi.
Il danno patrimoniale risarcibile, in linea capitale, risulta pari, in moneta attuale, ad €.42.121,70.
7.1) Compete all'attore anche il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato, avendo sufficientemente documentato, con referto specialistico risalente al 2019 (suo doc.22), che la vicenda in questione -che lo ha visto esposto a due procedure esecutive con soggezione a trattenuta periodica prima dello stipendio e, dopo, della pensione, ancora in essere- ha generato od acuito, in capo a costui, uno stato depressivo connotato “sul piano ideico” dalla “focalizzazione sulla vicenda giudiziaria”, pur “facilmente accessibile alla critica, riuscendo ad occuparsi di altre vicende familiari”.
Si tratta di un certo danno alla salute, causalmente riconducibile all'altrui condotta omissiva, soggetto a liquidazione equitativa.
Trattasi di danno che può stimarsi di modesta entità, alla cui liquidazione equitativa si provvede aumentando l'importo capitale dovuto ad €.45.000.
7.2) Su detto importo capitale attualizzato, vanno poi riconosciuti gli interessi maturandi al saggio legale stabilito dall'art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e non altro.
Invero, il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive, ed il suo risarcimento risulta incluso nella generica domanda di condanna al capitale, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
In assenza di comprovata allegazione e specifica domanda di questa voce di danno, reputata necessaria dalla Suprema Corte, con orientamento recente ma ormai consolidato (vedi Cass. n°4938 del 2023, n°10376 del 2024, n° 7216 del 2025 e n°2441 del 2025), il credito è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, a tal momento convertendosi in credito di valuta (ex multis Cass. n°24417 del 2025), produttivo di interessi al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c.
(dovendo ritenersi che “il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art.1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria” : Cass. n°28036 del 2025).
7.4) Non ricorrono, invece, i presupposti per l'ulteriore condanna dei convenuti ex art.96 cpc. 8) In conclusione, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di Pt_1
del complessivo importo di €.45.000, oltre interessi maturandi al saggio legale stabilito
[...] dall'art. 1284 comma 1° cc dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo.
9) La domanda proposta dai convenuti nei confronti del proprio assicuratore professionale non può essere accolta.
La polizza invocata, e prodotta, n. A122C611568-LB, copre il periodo assicurativo per un anno, a partire dal 1 giugno 2022.
Trattasi di assicurazione per responsabilità professionale, prestata -come espressamente evidenziato in contratto, in più punti- nella formula claims made, che copre i sinistri che si siano verificati per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, intendendosi per essi le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità della polizza.
Al 1 giugno 2022, i convenuti avevano già ricevuto in notifica l'atto di citazione della presente causa, che aveva fatto seguito alla prima denuncia dell'inadempimento, con invito a trovare un accordo, ricevuta dai convenuti nell'aprile 2021, all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ricevuto il 14 dicembre 2021, etc.
Si tratta, pertanto, di sinistro già verificatosi in epoca antecedente al periodo coperto da assicurazione, e dunque estraneo al rischio assicurato.
10) L'attore, parte vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese di lite.
Ne ha diritto non soltanto da parte dei convenuti, soccombenti.
Anche da parte di , per aver sostenuto la posizione dei convenuti Controparte_2 nei suoi confronti.
Invero, ai fini della soccombenza, assume rilievo la concreta attività difensiva espletata in causa dalle parti del giudizio, per cui la parte che dà sostegno alla posizione di altra parte processuale è soggetta alla condanna alle spese “in caso di soccombenza della parte adiuvata” (Cass. SU
n°27846 del 2019).
Ne consegue la solidale condanna di convenuti e terza chiamata al pagamento delle spese sopportate dall'attore per il giudizio, nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, determinato in ragione della somma oggetto di condanna. I convenuti, soccombenti, vanno poi condannati al rimborso delle spese sopportate per il giudizio dalla terza chiamata, nella misura indicata in dispositivo, come sopra parimenti determinata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando per le ragioni esposte in motivazione
1) CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_1 pagamento, in favore di del complessivo importo di €.45.000, oltre interessi Parte_1 maturandi al saggio legale stabilito dall'art. 1284 comma 1° cc dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo.
2) CONDANNA e al solidale rimborso Controparte_1 Controparte_1 delle spese sostenute da per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.545 Parte_1 per esborsi ed €.
7.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
3) RIGETTA la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_1 nei confronti di Controparte_2
4) CONDANNA e al solidale rimborso Controparte_1 Controparte_1 delle spese sostenute da per il presente giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi €.
7.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
EL RE