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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8709/2025
promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BRONDELLI FRANCESCA e dell'avv. ,
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 20
novembre 2025; in tale udienza, venivano ribadite le conclusioni di cui all'atto introduttivo ed ai successivi atti. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, anche se qui non sono ritrascritte.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atto introduttivo della società indicata sopra in intestazione.
La stessa attrice ( , nel seguito) affermava di essere stata il Parte
contraente generale (general contractor, con l'usuale anglismo),
in relazione a lavori in un immobile di Casalecchio di Reno.
, in relazione a tale operazione, subappaltava parte dei Parte
lavori (vendita e montaggio infissi) proprio alla convenuta
( , nel seguito). Il contratto è prodotto a CP_2
documento 2.
La parte non svolgeva alcuna opera;
restava CP_2
integralmente inerte. Con la conseguenza che la parte Parte
esercitava il proprio diritto a sciogliere il contratto, in base a clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 11 del contratto.
Chiedeva anche il pagamento della penale.
Tale in sintesi estrema l'atto introduttivo.
Contumacia di parte convenuta.
pagina 3 di 7 Alla udienza odierna, la parte attrice discuteva la causa ed il giudice tratteneva in decisione, senza termini, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
La attrice lamenta l'inadempimento di parte convenuta.
Sarebbe spettato a parte convenuta provare il proprio adempimento e tale prova è mancata.
Vanno dunque restituite le somme anticipate, in base alla clausola risolutiva espressa. Come da punto 2 del dispositivo.
Va altresì condannata al pagamento della penale. CP_2
Ritiene questo giudice di ridurre la penale di ufficio, in via equitativa. La richiesta di penale è infatti troppo alta.
Per quanto la attrice abbia dovuto ricorrere ad altri fornitori
(con aggravio di costi), la penale calcolata da appare Parte_
eccessiva. Infatti, non vi è dubbio che vi sia stato un aumento dei costi nel campo della edilizia. Nel senso che la ricerca di un nuovo appaltatore (subappaltatore) comporta costi;
inoltre, è pagina 4 di 7 noto che nel periodo in questione i costi per attività edilizie sono lievitati di anno in anno.
Tale aumento dei costi non è tuttavia tale da portare ad una penale di tale portata. Va infatti considerato che, anche in ragione dei doveri di cui all'articolo 1227, comma secondo, c.c.,
la parte avrà cercato con prontezza un nuovo Parte_
subappaltatore; si può ipotizzare un ritardo di alcuni mesi;
ora,
in tale periodo, non è possibile che i costi siano incrementati di
(tutta) la cifra richiesta a titolo di penale.
Equo quanto al punto 3, corrispondente a circa il dieci per cento del subappalto;
per notorio, tale l'aumento dei costi, in un periodo così breve (ovviamente, a partire dal 2020,
l'aumento per i costi di edilizia è stato maggiore;
non nel periodo intercorso fra la risoluzione e la possibile individuazione di altro operatore).
Poiché la somma viene qui liquidata, gli interessi decorrono appunto dalla liquidazione.
Spese come per legge. pagina 5 di 7 Lieve contrazione dei medi, attesa la natura contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8709/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti di cui sopra in motivazione.
2. CONDANNA a pagare alla Controparte_1
parte attrice la somma di euro 63.571,35, con interessi al tasso di cui all'articolo 1224 c.c. (1284, primo comma,
c.c.), correnti dal 15 ottobre 2024 alla notificazione della citazione;
successivamente, con interessi maggiorati ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione fino al saldo.
3. CONDANNA a pagare alla Controparte_1
parte attrice a titolo di penale la somma di euro 11.000,00, pagina 6 di 7 con interessi di cui all'articolo 1284, quarto comma, c.c.,
correnti dalla pubblicazione della presente sentenza, fino al saldo.
4. CONDANNA a pagare a parte Controparte_3
attrice le spese di lite, che si liquidano in: euro 13.500,00
per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro
829,35 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed
IVA sulla parte imponibile, come per legge.
5. SI LI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 20 novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8709/2025
promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BRONDELLI FRANCESCA e dell'avv. ,
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 20
novembre 2025; in tale udienza, venivano ribadite le conclusioni di cui all'atto introduttivo ed ai successivi atti. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, anche se qui non sono ritrascritte.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atto introduttivo della società indicata sopra in intestazione.
La stessa attrice ( , nel seguito) affermava di essere stata il Parte
contraente generale (general contractor, con l'usuale anglismo),
in relazione a lavori in un immobile di Casalecchio di Reno.
, in relazione a tale operazione, subappaltava parte dei Parte
lavori (vendita e montaggio infissi) proprio alla convenuta
( , nel seguito). Il contratto è prodotto a CP_2
documento 2.
La parte non svolgeva alcuna opera;
restava CP_2
integralmente inerte. Con la conseguenza che la parte Parte
esercitava il proprio diritto a sciogliere il contratto, in base a clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 11 del contratto.
Chiedeva anche il pagamento della penale.
Tale in sintesi estrema l'atto introduttivo.
Contumacia di parte convenuta.
pagina 3 di 7 Alla udienza odierna, la parte attrice discuteva la causa ed il giudice tratteneva in decisione, senza termini, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
La attrice lamenta l'inadempimento di parte convenuta.
Sarebbe spettato a parte convenuta provare il proprio adempimento e tale prova è mancata.
Vanno dunque restituite le somme anticipate, in base alla clausola risolutiva espressa. Come da punto 2 del dispositivo.
Va altresì condannata al pagamento della penale. CP_2
Ritiene questo giudice di ridurre la penale di ufficio, in via equitativa. La richiesta di penale è infatti troppo alta.
Per quanto la attrice abbia dovuto ricorrere ad altri fornitori
(con aggravio di costi), la penale calcolata da appare Parte_
eccessiva. Infatti, non vi è dubbio che vi sia stato un aumento dei costi nel campo della edilizia. Nel senso che la ricerca di un nuovo appaltatore (subappaltatore) comporta costi;
inoltre, è pagina 4 di 7 noto che nel periodo in questione i costi per attività edilizie sono lievitati di anno in anno.
Tale aumento dei costi non è tuttavia tale da portare ad una penale di tale portata. Va infatti considerato che, anche in ragione dei doveri di cui all'articolo 1227, comma secondo, c.c.,
la parte avrà cercato con prontezza un nuovo Parte_
subappaltatore; si può ipotizzare un ritardo di alcuni mesi;
ora,
in tale periodo, non è possibile che i costi siano incrementati di
(tutta) la cifra richiesta a titolo di penale.
Equo quanto al punto 3, corrispondente a circa il dieci per cento del subappalto;
per notorio, tale l'aumento dei costi, in un periodo così breve (ovviamente, a partire dal 2020,
l'aumento per i costi di edilizia è stato maggiore;
non nel periodo intercorso fra la risoluzione e la possibile individuazione di altro operatore).
Poiché la somma viene qui liquidata, gli interessi decorrono appunto dalla liquidazione.
Spese come per legge. pagina 5 di 7 Lieve contrazione dei medi, attesa la natura contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8709/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti di cui sopra in motivazione.
2. CONDANNA a pagare alla Controparte_1
parte attrice la somma di euro 63.571,35, con interessi al tasso di cui all'articolo 1224 c.c. (1284, primo comma,
c.c.), correnti dal 15 ottobre 2024 alla notificazione della citazione;
successivamente, con interessi maggiorati ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione fino al saldo.
3. CONDANNA a pagare alla Controparte_1
parte attrice a titolo di penale la somma di euro 11.000,00, pagina 6 di 7 con interessi di cui all'articolo 1284, quarto comma, c.c.,
correnti dalla pubblicazione della presente sentenza, fino al saldo.
4. CONDANNA a pagare a parte Controparte_3
attrice le spese di lite, che si liquidano in: euro 13.500,00
per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro
829,35 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed
IVA sulla parte imponibile, come per legge.
5. SI LI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 20 novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 7 di 7