CASS
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 28506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28506 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG. Dottor ALDO CENICCOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 28506 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. LU LU ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, posto che, unitamente all'atto di gravame, non è stata allegata la dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dall'art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen.. 2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, evidenzia di aver adempiuto a tale onere di allegazione, sebbene antecedentemente al deposito dell'atto di appello, avendo eletto domicilio in Taranto, via Ludovico de Vincentis, come si evince da tutti gli atti processuali. Al riguardo, evidenzia che il tenore letterale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non consente di affermare che tale onere di allegazione non possa essere adempiuto anche disgiuntamente alla presentazione dell'atto di gravame. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Si precisa che, in tema di impugnazioni, opera la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o della elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Dal tenore testuale della norma e da un corretto inquadramento di essa nella cornice sistematica in cui è inserita, si evince dunque l'obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo la disposizione in esame funzionale ad una corretta incardinazione del contraddittorio nello specifico ambito del giudizio di appello, conformemente all'esigenza di salvaguardia dei principi del giusto processo (Così, Sez. 2, n. 47927/2023). Non ha pertanto rilievo che l'imputato abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio nel corso del giudizio di primo grado, e cioè prima dell'emanazione della sentenza impugnata, poiché il disposto dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., impone di rinnovare tale incombente nella fase introduttiva del giudizio di appello, in stretta correlazione con le esigenze di tutela del diritto di difesa nello specifico grado di impugnazione, come si evince dall'inciso che compare nella norma "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Anche volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui è sufficiente l'allegazione all'atto di appello di una dichiarazione di domicilio precedentemente effettuata 1 (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 28593 e, in senso più rigoristico, Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024 Rv. 285805), occorre osservare che tale incombente, nel caso in disamina, non è per nulla stato effettuato dal ricorrente, il quale si limita ad affermare la perdurante efficacia dell'elezione di domicilio precedentemente effettuata. Ne segue quindi che, correttamente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato in quanto carente dei requisititi di ammissibilità di cui all'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen..
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 12 marzo 2024
lette le conclusioni del PG. Dottor ALDO CENICCOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 28506 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. LU LU ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, posto che, unitamente all'atto di gravame, non è stata allegata la dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dall'art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen.. 2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, evidenzia di aver adempiuto a tale onere di allegazione, sebbene antecedentemente al deposito dell'atto di appello, avendo eletto domicilio in Taranto, via Ludovico de Vincentis, come si evince da tutti gli atti processuali. Al riguardo, evidenzia che il tenore letterale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non consente di affermare che tale onere di allegazione non possa essere adempiuto anche disgiuntamente alla presentazione dell'atto di gravame. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Si precisa che, in tema di impugnazioni, opera la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o della elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Dal tenore testuale della norma e da un corretto inquadramento di essa nella cornice sistematica in cui è inserita, si evince dunque l'obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo la disposizione in esame funzionale ad una corretta incardinazione del contraddittorio nello specifico ambito del giudizio di appello, conformemente all'esigenza di salvaguardia dei principi del giusto processo (Così, Sez. 2, n. 47927/2023). Non ha pertanto rilievo che l'imputato abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio nel corso del giudizio di primo grado, e cioè prima dell'emanazione della sentenza impugnata, poiché il disposto dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., impone di rinnovare tale incombente nella fase introduttiva del giudizio di appello, in stretta correlazione con le esigenze di tutela del diritto di difesa nello specifico grado di impugnazione, come si evince dall'inciso che compare nella norma "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Anche volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui è sufficiente l'allegazione all'atto di appello di una dichiarazione di domicilio precedentemente effettuata 1 (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 28593 e, in senso più rigoristico, Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024 Rv. 285805), occorre osservare che tale incombente, nel caso in disamina, non è per nulla stato effettuato dal ricorrente, il quale si limita ad affermare la perdurante efficacia dell'elezione di domicilio precedentemente effettuata. Ne segue quindi che, correttamente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato in quanto carente dei requisititi di ammissibilità di cui all'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen..
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 12 marzo 2024