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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 826/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Luciano DELL'ORSO e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ascenzo LUCANTONIO entrambi del foro di L'LA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DO RI del foro di L'LA ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 516/24 del Tribunale di L'LA del 18 luglio 2024 in tema di restituzione somme e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'LA ha accolto (regolando di conseguenza le spese di lite secondo il criterio della soccombenza) le domande che l' (di seguito, e per brevità, , Controparte_1 CP_1 nella sua veste di soggetto subentrante nella titolarità dei diritti facenti originariamente capo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'LA, ha proposto nei confronti di ed aventi ad oggetto Parte_1 rispettivamente la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 530.305,79 o comunque di quella, maggiore o minore, accertata in corso di causa, ed al risarcimento dei danni per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto (e nei termini di cui in seguito meglio si dirà).
1 1.2. Nel corpo della motivazione, il giudice di prime cure ha dato atto delle prospettazioni delle parti che possono essere così riportate.
L'attrice ha, in estrema sintesi, ancorato la propria iniziativa alla scrittura privata (definita ancillare perché sottoscritta contestualmente al contratto di locazione che ha concluso con l'Università degli Studi Parte_1 di L'LA) avente ad oggetto l'immobile acquistato dal fallimento della e che ha imposto alla CP_2 predetta società la restituzione in proprio favore delle somme ricevute a titolo di canone dall'ateneo laddove fosse stata di contro riconosciuta la proprietà del suddetto bene.
L'importo richiesto e riconosciuto come dovuto è derivato dalla sottrazione ai canoni di locazione sino al mese di luglio 2011 (stimati, iva inclusa, in € 4.356.223,99) di quanto speso dal per € 3.825.918,20) Parte_1 per rendere l'edificio idoneo all'utilizzo indicato dalla parte conduttrice ovvero essere destinato a sede della
Facoltà di Ingegneria in quanto quella precedente era divenuta inagibile a seguito dei noti eventi sismici dell'aprile 2009.
inoltre ha anche chiesto la condanna della controparte al pagamento, in caso di ritardo, della penale CP_1 quantificata, nel medesimo accordo, nella misura del 10% del canone annuo di locazione in ragione di mese per ogni mese di ritardo dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato l'8 giugno 2010, ovvero nel minore importo a titolo di penale che dovesse essere riconosciuto in caso di non creduta e denegata riduzione della penale.
La società convenuta ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti e, suggerendo in definitiva una alternativa interpretazione degli accordi negoziali, ha negato la debenza delle somme assumendo di essere a sua volta creditrice nei riguardi di in quanto i lavori di adeguamento (nei quali occorre considerare CP_1 anche quelli direttamente commissionati dell'Università di L'LA) sono risultati maggiori.
Muovendo, pertanto, da tali premesse ha, spiegando domanda riconvenzionale, chiesto, in via alternativa o comunque subordinata, la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore delle seguenti somme di denaro di € 1.883.871,15, di € 1.196.634,70 e di € 477.950,28.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere sintetizzate:
- le pregresse vicende (oggetto peraltro anche di contenziosi sui quali in ogni caso meglio si dirà) relative all'accertamento della proprietà dell'immobile ex non sono destinate a riverberare conseguenze CP_2 sulle sorti del presente giudizio;
- il punto di snodo della vicenda in esame riguarda infatti l'interpretazione, e la conseguente corretta applicazione, del contratto (definito) ancillare intercorso tra le parti e coevo all'avvenuta sottoscrizione del rapporto di locazione tra Università di L'LA e LU RL e segnatamente dell'art. 3 che ha definito il regime delle eventuali restituzioni dei canoni percepiti in favore del soggetto indicato come proprietario del citato immobile;
2 - ai fini della determinazione del canone sono state utilizzate due voci composte rispettivamente dal corrispettivo del godimento del bene (per un importo già maggiorato dell'iva, di € 2.817.561,60) e del rimborso (per € 1.538.662,48) dei costi sostenuti da quale soggetto che ha certamente avuto (sino Parte_1 alla definizione del contenzioso sulla proprietà) la materiale disponibilità dell'immobile;
- tali importi sono stati certamente ricevuti, in assenza di contestazione, da Parte_1
- la predetta società ha, al contrario, lamentato la debenza dell'IVA su tali somme ma la deduzione non è stata accolta sull'assunto “… il presupposto impositivo dell'IVA è l'erogazione della prestazione, con la conseguenza che la stessa deve gravare (e quindi essere riscossa) sul destinatario finale dei compensi, che èil soggetto che a livello sostanziale ha reso la prestazione, dimostrando in tal modo la sua capacità contributiva. Il soggetto ( che nelle more abbia pagato un'IVA(circostanza quest'ultima comunque Pt_1 non specificamente provata in giudizio)non dovuta potrà invece chiederne il rimborso” (cfr pag 7);
- la quantificazione dei costi è invece avvenuta attenendosi alle previsioni negoziali contenenti un espresso riferimento alla relazione tecnici dei periti di fiducia della che in effetti hanno stimato la somma Parte_1 di € 3.825.918,20;
- la predetta società, gravata del relativo onere, non ha dimostrato che tale somma fosse al netto dell'IVA;
- quanto all'applicazione della penale, la sua debenza è stata motivata essenzialmente sul fatto che è stata prevista dalle parti nel citato contratto ancillare e non si rinvengono elementi per procedere alla sua riduzione.
1.4. La pronunzia del Tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di due motivi.
La prima censura, invero sviluppata su una pluralità di profili, ha inteso contestare la debenza (tanto nell'an che nel quantum) della somma dovuta a titolo di restituzione.
A tale riguardo, l'appellante ha infatti sostenuto di aver sopportato costi in misura maggiore e quindi di non essere tenuta ad alcun rimborso.
Ha, poi, aggiunto, altresì che la clausola dell'accordo ancillare (trattasi dell'art. 3) deve essere interpretata nel senso di estendere l'eventuale obbligo restitutorio unicamente alla quota parte del canone di locazione costituita dal corrispettivo per il godimento del bene senza quindi includervi anche la parte relativa al rimborso delle spese.
Su tali spese, in ogni caso, deve considerarsi l'applicazione dell'IVA, mentre tale voce non è dovuta per quanto concerne i canoni.
Infine, non è corretto ritenere, come di contro sostenuto dal primo giudice, che ai fini della quantificazione delle spese sostenute le parti si erano rimesse alla stima operata dai proprio tecnici di fiducia.
Con il secondo motivo invece, l'appellante ha lamentato l'applicazione della clausola penale in difetto del requisito dell'inadempimento e per la sua eccessiva onerosità.
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'interposto gravame ed insistendo quindi per il suo CP_1 integrale rigetto assumendo, in particolare, che alcune censure (come quella relativa all'applicazione dell'IVA
3 sui costi sostenuti) è stata tardivamente introdotta per la prima volta nel corso del presente giudizio, altre risultano precluse dall'avvenuto passaggio in giudicato di precedenti decisioni intercorse tra le parti.
Accolta (con riguardo invero al solo profilo del periculum) l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio
(peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, qualche doveroso cenno si impone sulla questione sollevata dall'appellante nelle memorie di replica riguardo l'inammissibilità, per tardività nel deposito, dell'attestazione di cancelleria del 17 settembre
2025 circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 540/14 del Tribunale di L'LA.
E' sufficiente considerare che già in primo grado (cfr doc. A) aveva prodotto l'ordinanza della S.C. CP_1 che rigettando il ricorso proposto da ha chiaramente comportato senza quindi l'indispensabilità di Parte_1 un'attestazione ulteriore, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza sopra citata nonché, di conseguenza, anche di quella emessa in sede di gravame da parte di questa Corte Territoriale.
Ne deriva il rigetto della questione.
3. Venendo al merito, l'appello è infondato in fatto prima ancora che in diritto e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi postula tuttavia la sintetica (trattandosi di aspetti oramai passati in giudicato) ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
Ed infatti, il presente giudizio rappresenta l'ultimo, in ordine cronologico, contenzioso riguardante l'immobile in origine di proprietà della fallita CP_2
Avvalendosi dell'art. 63 L. 438/98 e dell'art. 122 L.R.. 6/05, l'allora Consorzio per lo sviluppo industriale di
L'LA, giusta delibera n. 180/06 (successivamente confermata con analogo provvedimento avente n. 80/07) ha acquistato il suddetto bene.
Tuttavia, tale delibera è stata impugnata dinanzi al TAR Milano e successivamente dinanzi al Consiglio di
Stato che ha accolto l'istanza di sospensiva.
La procedura concorsuale del fallimento ha alienato l'immobile alla con l'espressa CP_2 Parte_1 previsione che si trattava comunque di un acquisto di res litigiosa.
Ed infatti nelle more sulla delibera 180/06 si è pronunziato sia il TAR l'LA (la cui competenza era stata dichiarata da quello lombardo) che il Consiglio di Stato che con la sentenza dell'8 giugno 2010 ha riformato
(così rigettando il ricorso di la pronunzia di annullamento delle delibere 180/06 e 80/07. Parte_1
4 Occorre altresì evidenziare che nella pendenza del contezioso amministrativo, ha sottoscritto, in Parte_1 data 7 agosto 2009, un contratto di locazione con l'Università degli Studi di L'LA interessata all'utilizzo dei locali quale sede della Facoltà di Ingegneria essendo quella precedente stata gravemente danneggiata dal terremoto.
I principali termini dell'accordo hanno riguardato: a) la durata, all'art. 3, della locazione indicata in anni sei;
b) l'ammontare del canone è stato fissato in € 1.941.920,04 oltre iva composto da due voci;
la prima (quota
A) per l'utilizzo dell'immobile; la seconda (quota B) per i primi quattro anni per il recupero delle spese sostenute da per consentire l'adeguamento dei locali alle esigenze per le quali è stato concluso il Parte_1 contratto;
c) il canone (quota A) è stato stimato in € 103.544,00 ad eccezione per i mesi di agosto e settembre
2009 per i quali l'importo è stato ridotto rispettivamente ad € 28.000,00 e ad € 42.000,00.
Anche il Tribunale di L'LA, prima della sentenza qui impugnata, si è occupata della questione.
E' stata emessa infatti la sentenza n. 570/14 che ha definito il giudizio introdotto invero da Università di
L'LA nei confronti sia di che di e per quanto di interesse ai fini che ci occupano ha CP_1 Parte_1 individuato nella prima (o meglio all'epoca ancora Consorzio per lo sviluppo industriale) il soggetto titolare della riscossione del canone dovuto in forza del contratto di locazione intercorso tra e l'ateneo. Parte_1
Tale decisione è stata in parte riformata dalla Corte di Appello ma limitatamente ad un capo (relativo ad una domanda ulteriore proposta dall'Università) che esula dal perimetro del presente giudizio.
A distanza di qualche anno (nel 2013), il Tribunale del Capoluogo è tornato ad occuparsi della questione ed ha definitivamente accertato (anche in tal caso con sentenza n. 242/18, anch'essa oramai passata in giudicato atteso l'esito delle impugnazioni spiegate) la proprietà dell'immobile (convenzionalmente definito) ex in capo ad . CP_2 CP_1
Ad onor del vero, lo stesso ufficio ha disposto, su iniziativa dell'Università, il sequestro liberatorio dei canoni a partire dal mese di settembre 2011.
4. Tanto premesso, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure l'essenza della controversia in esame concerne l'interpretazione dell'accordo ancillare, perché coevo al contratto di locazione a cui si è fatto cenno, ed intercorso esclusivamente tra le odierne parti in causa.
A tale fine è d'uopo considerare che l'esigenza di addivenire a tale accordo è risultata strettamente connessa alla pendenza, a quel tempo, del contenzioso per l'accertamento della proprietà (seppur soltanto in sede amministrativa) ed al fatto che comunque la materiale disponibilità dell'immobile era in capo alla Parte_1
[...
In estrema sintesi, nella scrittura privata è stato concordato quanto segue.
All'art. 2 il Consorzio ha autorizzato la alla sottoscrizione del contratto di locazione con Parte_1
l'Università di L'LA nonché anche ad eseguire i lavori necessari all'adeguamento dei locali.
Al successivo art. 3 invece è stato previsto che “Le Parti convengono che, all'esito del giudizio indicato, in caso di sentenza di primo grado del TAR Abruzzo anche non definitiva che definisca la soccombenza del
5 e quindi della quest'ultima, nel caso in cui la sentenza sia pronunciata prima Parte_2 CP_3 Pt_1 che abbia recuperato tutti i costi spiegati, resta autorizzata a riscuotere, (e l'Università ad eseguire Pt_1 il pagamento dei canoni di locazione fino alla concorrenza di tutti i costi dei lavori di cui all'art. 2 che saranno documentati ed analiticamente specificati nelle relative fatture, giusta verifica di congruità di costi e di corrispondenza dei lavori indicati e delle opere eseguite, ad opera dell'ufficio tecnico del consorzio;
… ove la sentenza di primo grado del TAR Abruzzo anche non definitiva che definisca la soccombenza del Parte_2
e quindi della sia pronunciata successivamente al recupero da parte di di tutti i
[...] CP_3 Pt_1 Pt_1 costi sofferti dallo stesso ….. si obbliga a restituire le somme riscosse in eccedenza a titolo di Pt_1 locazione al Consorzio , previa comunicazione da parte Controparte_4 del Consorzio, a mezzo raccomandata a.r., avrà l'obbligo di eseguire il pagamento dei canoni direttamente al;
la mancata restituzione delle somme riscosse da Controparte_5
oltre quelle a copertura dei costi come sopra definiti, costituirà in mora senza necessaria Pt_1 Pt_1 formalizzazione della costituzione in mora e l'obbligherà al pagamento di una penale pari al 10% del canone annuo di locazione in ragione di mese, che maturerà mese per mese fino alla intervenuta integrale restituzione delle somme;
”.
E' pertanto possibile procedere all'esame dei singoli motivi di gravame.
5.1.1. Come già anticipato, con il primo motivo l'appellante ha contestato, invero sotto diversi aspetti,
l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di ripetizione di somme riscosse in esecuzione del contratto di locazione.
Alcuna, però delle censure sollevate coglie nel segno e di conseguenza può trovare accoglimento.
Innanzitutto, occorre procedere, secondo i principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale, all'interpretazione dell'art. 3 dell'accordo ancillare intercorso tra le parti.
Risulta a tal fine di sin troppa chiara evidenza che occorre stabilire se quando è intervenuta la citata sentenza del TAR vi era già stato ( o meno) il recupero delle spese sostenute da atteso che nel primo caso Parte_1
è riconosciuto il diritto della predetta a trattenere le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti, mentre nell'altra eventualità (sentenza amministrativa intervenuta quando già vi è stato l'integrale recupero) sussiste l'obbligo alla restituzione con applicazione per il ritardo della penale nella misura stabilita dalle parti.
Allo stesso tempo, trattandosi peraltro di circostanza documentata per tabulas (mediante l'esplicito rinvio operato nel contratto ancillare al rapporto di locazione, di cui in effetti la prima rappresenta, per stessa pacifica ammissione dei firmatari, parte integrante e sostanziale), l'ammontare del canone complessivo di locazione risulta almeno per il primi quattro anni, composto da una duplice componente;
la prima consistente nel corrispettivo per il godimento dell'immobile da parte dell'Università; la seconda quale restituzione delle spese sostenute.
Orbene, nella fattispecie, risulta per tabulas che la sentenza del TAR Abruzzo è stata emessa il 17 settembre
2009, mentre la quantificazione dei costi sostenuti da può ritenersi pari ad € 3.825.918,20. Parte_1
6 I pagamenti sono stati effettuati in favore di sino al momento dell'applicazione della misura del Parte_1 sequestro liberatorio.
Da quanto sin qui esposto, è possibile affermare che l'insussistenza dell'obbligo in tanto può essere fondatamente invocata in quanto vi siano state spese e quindi costi sostenuti da parte di in misura Pt_1 superiore di quanto percepito.
A tale quesito, condividendo pertanto le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, non può che darsi risposta negativa in quanto:
- Non è stato contestato il versamento da parte dell'Università di L'LA della somma complessiva di
€ 4.356.223,99;
- Parimenti, non può nutrirsi alcun dubbio sulla stima dei costi sostenuti da A tal fine, Parte_1 infatti, ha condiviso le conclusioni rassegnate nella perizia redatta, su incarico della suddetta CP_1 società, dall'ing. e dal geom. peraltro debitamente prodotta in atti e quindi Per_1 Per_2 pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
- Per tale ragione non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui “non sarebbe corrispondente al vero che le parti avrebbero rimesso alla perizia di tecnici nominati da la CP_1 quantificazione del controcredito di;
Pt_1
- Già nella sentenza n. 570/14 del Tribunale di L'LA ha previsto un obbligo restitutorio a carico di ma in favore dell'Università di L'LA per un importo peraltro assai vicino a quello Parte_1 oggetto della decisione qui impugnata;
tale capo, però, è stato riformato in appello ma non sul profilo del quantum bensì di quello diverso dell'individuazione del soggetto a favore del quale tale restituzione deve avvenire mediante l'interpretazione delle varie clausole del contratto di locazione e di quello ancillare;
- Nella stima dei costi rilevanti ai fini della verifica del superamento o meno di quanto corrisposto dall'Università non è possibile considerare le spese sostenute per interventi eseguiti su richiesta dell' rilevanti unicamente nel rapporto giuridico tra quest'ultimo e l'odierna appellante;
CP_6
- L'appellante non ha fornito la prova dell'esistenza di costi superiori ed infatti nella perizia prodotta risulta evidenziata la difficoltà di procedere ad una compiuta ricostruzione dei lavori in particolare per la mancata produzione degli elaborati progettuali e da qui l'impossibilità di procedere ad un confronto dello stato di fatti ante e post operam;
5.1.2. Anche gli altri argomenti indicati dall'appellante non si sono rivelati idonei ai fini dell'accoglimento del gravame.
Tanto vale per l'assunto riferito all'indispensabilità di considerare (e quindi aggiungere nell'evidente ottica di ridurre l'ammontare dell'importo dovuto) l'IVA sul totale dei costi.
Valgono a tale proposito almeno due ordini di considerazioni.
7 Innanzitutto, corrisponde al vero (così corroborando il rilievo tempestivamente formulato da che CP_1 in primo grado non ha sollevato alcun tipo di contestazione in tal senso che di conseguenza deve Parte_1 ritenersi tardiva perché proposta per la prima volta in sede di gravame.
Ad ogni buon conto, così entrando più direttamente nel merito, la medesima parte, pur essendovi onerata, non ha dimostrato che l'importo di € 3.825.918,20 riguardasse unicamente la sorte capitale senza quindi essere comprensivo dell'IVA.
infine, ha contestato l'inclusione nell'operazione di calcolo di quanto corrisposto dall'Università, Parte_1 dell'iva.
Anche su tale aspetto non è superfluo considerare che alcuna contestazione è stata mai sollevata in ordine all'avvenuto pagamento da parte dell'Università, a titolo di canone di locazione e secondo le previsioni contrattuali, dell'importo di € 4.356.223,99.
Da ciò deve trarsi il fondato convincimento che con riguardo ai canoni di locazione è stata certamente corrisposta da parte dell'Università anche l'iva e pertanto deve giungersi alla conclusione che tale componente
è stata incamerata da e quindi deve essere restituita all' . Parte_1 CP_1
In definitiva, quindi a fronte di importi ricevuti per € 4.356.223,99 e di spese pari ad € 3.825.918,20 la somma dovuta (essendo le spese sostenute inferiori alla somma incamerata) è pari € 530.305,79.
Da quanto sin qui esposto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale che ha egualmente Parte_1 riproposto in appello sull'assunto che quanto dovuto risulta è inferiore rispetto al credito derivante dai lavori eseguiti.
Il primo motivo pertanto deve essere rigettato.
5.1.3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo che ha riguardato essenzialmente l'applicazione della clausola penale quantificata in sede di precetto nell'importo di 14 milioni di euro circa.
Anche su tale aspetto le doglianze si sono orientate in una duplice direzione in quanto hanno riguardato i presupposti per l'applicazione della penale (e quindi l'inadempimento sub specie di ritardo di Pt_1 nell'obbligo restitutorio) e l'eccessiva onerosità.
Orbene, la prima questione deve ritenersi fondata e pertanto meritevole di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Come già anticipato, l'art. 3 del contratto ancillare ha previsto due ipotesi di restituzione delle somme corrisposte dall'Università in favore di individuando come criterio distintivo il momento della Parte_1 pubblicazione della sentenza del TAR (settembre 2009).
A ben veder la previsione della penale è stata legata all'ipotesi in cui la suddetta decisione sia intervenuta successivamente al recupero dei costi sofferti ed in effetti ben si comprende come soltanto in tale ipotesi sia configurabile un inadempimento imputabile alla tale da giustificare l'applicazione della penale. Parte_1
8 Nulla difatti le parti (nell'ambito della loro autonomia negoziale) hanno invece previsto nel primo caso che, al contrario, è quanto verificatosi nel caso di specie atteso che il contratto ancillare è di poco anteriore (circa un mese) rispetto alla pubblicazione della sentenza TAR sicchè, in anche in assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti (che certamente era onere di allegare e provare), deve CP_1 ritenersi che a quel momento i costi sostenuti non erano stati recuperati.
Il giudice di prime cure ha fondato il riconoscimento della penale all'applicazione dell'art. 3 comma 2 così confermando come soltanto in tale ipotesi (di pronunzia del TAR successiva al recupero dei costi sostenuti) fosse in effetti possibile riconoscerla.
Ne discende pertanto, dovendosi assumere a riferimento la previsione disciplinata al comma 1 del suddetto articolo, l'assenza del presupposto per l'applicazione della penale ovvero l'inadempimento (sub specie di ritardo) di Parte_1
Risulta in logica, infatti, ed ancor prima che in diritto, che la finalità (interpretando in un'ottica sistematica la reale ed effettiva volontà delle parti) della penale sia stata sanzionare la condotta della predetta società che, pur avendo già recuperato quanto spettantegli al momento della sentenza del TAR, abbia perseverato nel trattenere presso di sé somme di denaro che non le sarebbero spettate in ogni caso.
Non risulta decisiva, ai fini di una diversa soluzione, la deduzione, svolta da nei propri scritti difensivi CP_1 in ordine al fatto che la contestazione del proprio inadempimento da parte di sia circostanza nuova Parte_1 perché introdotta per la prima volta in appello.
È sufficiente considerare che nella comparsa di costituzione in primo grado, ha sul punto così Parte_1 rappresentato: “Solo per esasperato tuziorismo la soc. chiede che, nella impossibile ipotesi che possa Pt_1 essere riconosciuto un credito a favore di , e che quindi sia riconosciuta la sussistenza CP_1 dell'inadempimento della convenuta, previsto come condizione per l'applicazione della penale contrattuale, la stessa sia ridotta drasticamente, in applicazione dell'articolo 1384 del codice civile” (cfr pag 16).
Quand'anche si volesse opinare in senso contrario, e quindi ritenere che il tema della sussistenza dell'inadempimento abbia trovato ingresso per la prima volta nel corso del presente giudizio, merita osservare che la questione riguardante l'applicazione della penale (in effetti meglio e più compiutamente articolata in sede di gravame) rientra nel novero delle mere difese tant'è vero che nel caso di specie involge il più ampio profilo dell'interpretazione delle clausole negoziali e pertanto si sottrare al regime delle preclusioni nel rito di appello.
La principale ragione che supporta, in punto di diritto, tale opzione ermeneutica è rappresentata dal fatto che l'essenza della mera difesa consiste nell'essere un fattore finalizzato a negare la fondatezza della pretesa risarcitoria.
Ad ogni buon conto già nello spiegare domanda riconvenzionale, ha inteso contestare la Parte_1 sussistenza del requisito dell'inadempimento.
9 Sulla scorta quindi di tali essenziali considerazioni deve ritenersi che a difettare siano i presupposti per l'applicazione della clausola e dunque il tratto palesemente assorbente di quanto sin qui esposto esclude che debba addentrarsi sul diverso tema della riduzione della penale per eccessiva onerosità.
6. In conclusione, quindi, l'appello deve trovare in parte accoglimento e pertanto deve essere Parte_1 condannata unicamente alla restituzione in favore di della somma di € 530.305,79 oltre interessi come CP_1 indicati nella sentenza di primo grado.
Deve, di contro, essere accolto l'interposto gravame relativamente alla applicazione della clausola penale di cui, pertanto, va dichiarata, per le causali già espresse, la non debenza.
7.1.In ultimo, l'esito del giudizio non è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado che, in effetti, sono state liquidate mediante l'applicazione di uno scaglio inferiore rispetto a quello effettivo anche soltanto solo considerando il riconoscimento della fondatezza della domanda restitutoria.
7.2. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate attenendosi al decisum come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 13.078,00 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 attesa la non particolare complessità delle questioni (valore della controversia da € 520.001 ad € 1.000.000,00) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'LA, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 516/24 del Tribunale di L'LA così decide nel contraddittorio delle parti:
10 a) Accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, l'appello e per l'effetto accerta e dichiara la non debenza della somma dovuta a titolo di penale;
b) Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
c) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del presente grado che liquida in € 13.078,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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