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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 429 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 18.11.2025 da
Codice Fiscale 1 ), nato a [...] (C.F.:
1'11.01.1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Neri, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Sant'Anna II tr. Contr. Falcone 2/C, ha eletto domicilio
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
22.01.1971, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonietta
Mazzotta, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Modena Boschicello n.50, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato in data 20/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28/09/1994; -considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 12.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
"dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis. 48, 473bis. 13 comma 3, 473bis. 12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28/09/1994; b) dal matrimonio sono nati i figli: Per 1 (2.12.1995)
e Per 2 (5.10.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed
Per 3 (24.03.2010), ancora minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 20/02/2025 da NA FR e Parte 1
,
così provvede: و-dichiara la separazione personale tra NA FR e il cui atto Parte 1
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 724, parte II, serie A, u.1, anno 1994, alle seguenti condizioni:
a - I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b-la casa coniugale, di proprietà del signor NA FR, sita in Via Sbarre
Inferiori n° 154, resterà assegnata alla moglie - quale residenza sua e delle figlie
Per_2 maggiorenne ed autosufficiente ed Per_3 minorenne. Il signor NA, previa comunicazione alla Banca datrice di mutuo ai sensi dell'art. 7 del contratto, (salvo eventuale prescrizione contraria posta dall'Istituto di credito, in tal caso la donazione avverrà al momento dell'estinzione del mutuo e la signora Pt 1 potrà continuare ad abitare l'immobile fino alla predetta data di estinzione, anche in caso di raggiungimento della indipendenza economica della figlia Per_3), provvederà a donare l'immobile a tutti e tre i figli, senza alcuna riserva di usufrutto, nel momento in cui la figlia Per 3 raggiungerà la maggiore età, ed entro sei mesi dal raggiungimento della stessa. La signora Pt 1 provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile casa coniugale, gli interventi di manutenzione straordinaria resteranno a carico dell'effettivo proprietario fino al momento della donazione. Il signor NA ha provveduto a lasciare la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali.
Conseguentemente, la signora Parte 1 si farà carico del pagamento delle utenze relative a Enel, gas, tari e acqua e provvederà alla voltura delle stesse a suo nome.
c- Quanto alla Figlia Per_2 maggiorenne e indipendente continuerà a risiedere con la madre presso la casa sita in Reggio Calabria Via Sbarre n.154.
d- Quanto al figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente continuerà a risiedere in Torino in cui svolge la sua vita.
e- la figlia Per 3 sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente della stessa presso la casa coniugale. I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni che riguardano la sua istruzione, educazione e salute e le altre espressive della potestà genitoriale. Il padre avrà diritto, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e sanitari della minore, di vederla e di tenerla con sé, anche quotidianamente. Tuttavia, in caso di disaccordo tra i coniugi vengono stabiliti ai fini del diritto di visita del padre i seguenti giorni:
- il padre trascorrerà con la figlia tre giorni alla settimana, dalle 13:00 alle 20:00 e per il periodo estivo, dal 21 Giugno al 21 Settembre, sino alle 20:30 compatibilmente ai propri turni lavorativi occupandosi, qualora fosse necessario, di accompagnarla e prenderla dalle varie attività ;
- a settimane alterne il sabato e la domenica, a decorrere dall'uscita di scuola del sabato e sino alla domenica sera, accompagnandola entro le ore 20:00 con previsione che il padre si recherà presso il domicilio della madre per portare al rientro la minore, oppure, secondo gli accordi che di volta in volta intercorreranno tra genitori;
- durante le festività natalizie il padre trascorrerà con la figlia il giorno della Vigilia
o quello di Natale, nonché quello della Vigilia o quello di Capodanno con alternanza annuale;
lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e quello successivo della Pasqua dell'Angelo o delle altre festività. Almeno due settimane durante le ferie estive con il padre signor NA
una settimana durante il mese di luglio e una settimana durante il mese di agostoperiodo da comunicare almeno 15 giorni prima tra i coniugi. Tale previsione potrà subire deroghe a seconda degli accordi che di volta in volta (con congruo preavviso) saranno assunti tra i coniugi qualora uno dei coniugi intenda portare il minore in vacanza con sé lontano dal luogo di abituale residenza facendo salvi i diritti di permanenza presso ciascun genitore, nel periodo immediatamente successivo e concordando il periodo con l'altro genitore. Su tutto, comunque e sempre, rispettando la volontà e le esigenze della minore. A tal proposito i coniugi manifestano assenso reciproco all'inserimento del nominativo della figlia minore nel passaporto e/o nella carta di identità valida per l'espatrio di entrambi i genitori, pattuendo, tuttavia, che ogni eventuale viaggio e/o spostamento del minore deve essere preventivamente concordato. Ancora trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, dell'onomastico e la festa del papà e viceversa. La figlia trascorrerà, poi, il giorno del compleanno a pranzo o a cena con i genitori, in considerazione di eventuali esigenze della figlia di festeggiare con i propri amici. Entrambi i genitori parteciperanno agli eventi più importanti della vita della figlia con l'obbligo di provvedere, durante il periodo di permanenza della figlia con loro, alle esigenze quotidiane di vita della minore, primarie e secondarie. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località della minore;
f- quanto al mantenimento ordinario della figlia Per_3 il sig. NA corrisponderà alla sig.ra Pt 1 € 350,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, alle coordinate che verranno comunicate, a titolo di mantenimento, somma soggetta annualmente ad adeguamento Istat, oltre le spese straordinarie che saranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Reggio Calabria che si allega divenendo parte integrante del presente accordo g- Quanto all'automobile targata GH 399 NG rimarrà in uso alla Sig.ra Pt 1 alla quale è intestata e la stessa continuerà a pagare il finanziamento a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al completamento delle rate, provvedendo ad inoltrare a mezzo bonifico sul conto corrente del signor NA, intestatario del finanziamento, entro il 20 di ogni mese, la somma di euro 213,00 fino all'estinzione dei ratei che avverrà il 27/4/2028.
i-Quanto al mutuo acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena la cui rata mensile ammonta ad euro 500,00 continuerà ad essere pagato dal Sig. NA fino al completamento delle rate.
l-I coniugi di comune accordo e nell'interesse dei figli, si impegnano a collaborare, ognuno per quanto di ragione, all'efficace realizzazione dei patti sopra stabiliti senza ostacolarne e/o aggravarne le modalità di esecuzione e la realizzazione.
m- L'importo dell' assegno unico spettante per legge sarà percepito in misura del 50%
tra i coniugi. n-Le parti concordano di dare immediata attuazione agli accordi come sopra indicati in attesa della loro comparizione davanti al presidente del tribunale ove verranno confermati.
o-I coniugi si impegnano a garantire rapporti significativi con i parenti delle rispettive famiglie, a cui potranno ricorrere in casi di necessità e d'urgenza per assolvere ai compiti normalmente demandati ai genitori.
p-La Sig.ra Pt 1 si impegna a rinunciare alla restituzione della somma di € 50.000,00
(Cinquantamila/00), quali spese sostenute dalla stessa per acquistare e rifinire l'appartamento casa coniugale sito in Reggio Calabria Via Sbarre Inferiori n.154 intestato al Sig. NA, al buon esito della donazione, della casa coniugale sita in
Via Sbarre Inferiori n° 154 secondo quanto previsto al punto b delle superiori condizioni.
q- Salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale.
r- Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
s- Entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di ritirare, se esistenti, eventuali denunzie e/o querele;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.11.2025
Il Giudice Rel. Est.
dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 429 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 18.11.2025 da
Codice Fiscale 1 ), nato a [...] (C.F.:
1'11.01.1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Neri, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Sant'Anna II tr. Contr. Falcone 2/C, ha eletto domicilio
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
22.01.1971, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonietta
Mazzotta, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Modena Boschicello n.50, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato in data 20/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 28/09/1994; -considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 12.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
"dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis. 48, 473bis. 13 comma 3, 473bis. 12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28/09/1994; b) dal matrimonio sono nati i figli: Per 1 (2.12.1995)
e Per 2 (5.10.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed
Per 3 (24.03.2010), ancora minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 20/02/2025 da NA FR e Parte 1
,
così provvede: و-dichiara la separazione personale tra NA FR e il cui atto Parte 1
di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 724, parte II, serie A, u.1, anno 1994, alle seguenti condizioni:
a - I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b-la casa coniugale, di proprietà del signor NA FR, sita in Via Sbarre
Inferiori n° 154, resterà assegnata alla moglie - quale residenza sua e delle figlie
Per_2 maggiorenne ed autosufficiente ed Per_3 minorenne. Il signor NA, previa comunicazione alla Banca datrice di mutuo ai sensi dell'art. 7 del contratto, (salvo eventuale prescrizione contraria posta dall'Istituto di credito, in tal caso la donazione avverrà al momento dell'estinzione del mutuo e la signora Pt 1 potrà continuare ad abitare l'immobile fino alla predetta data di estinzione, anche in caso di raggiungimento della indipendenza economica della figlia Per_3), provvederà a donare l'immobile a tutti e tre i figli, senza alcuna riserva di usufrutto, nel momento in cui la figlia Per 3 raggiungerà la maggiore età, ed entro sei mesi dal raggiungimento della stessa. La signora Pt 1 provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile casa coniugale, gli interventi di manutenzione straordinaria resteranno a carico dell'effettivo proprietario fino al momento della donazione. Il signor NA ha provveduto a lasciare la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali.
Conseguentemente, la signora Parte 1 si farà carico del pagamento delle utenze relative a Enel, gas, tari e acqua e provvederà alla voltura delle stesse a suo nome.
c- Quanto alla Figlia Per_2 maggiorenne e indipendente continuerà a risiedere con la madre presso la casa sita in Reggio Calabria Via Sbarre n.154.
d- Quanto al figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente continuerà a risiedere in Torino in cui svolge la sua vita.
e- la figlia Per 3 sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente della stessa presso la casa coniugale. I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni che riguardano la sua istruzione, educazione e salute e le altre espressive della potestà genitoriale. Il padre avrà diritto, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e sanitari della minore, di vederla e di tenerla con sé, anche quotidianamente. Tuttavia, in caso di disaccordo tra i coniugi vengono stabiliti ai fini del diritto di visita del padre i seguenti giorni:
- il padre trascorrerà con la figlia tre giorni alla settimana, dalle 13:00 alle 20:00 e per il periodo estivo, dal 21 Giugno al 21 Settembre, sino alle 20:30 compatibilmente ai propri turni lavorativi occupandosi, qualora fosse necessario, di accompagnarla e prenderla dalle varie attività ;
- a settimane alterne il sabato e la domenica, a decorrere dall'uscita di scuola del sabato e sino alla domenica sera, accompagnandola entro le ore 20:00 con previsione che il padre si recherà presso il domicilio della madre per portare al rientro la minore, oppure, secondo gli accordi che di volta in volta intercorreranno tra genitori;
- durante le festività natalizie il padre trascorrerà con la figlia il giorno della Vigilia
o quello di Natale, nonché quello della Vigilia o quello di Capodanno con alternanza annuale;
lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e quello successivo della Pasqua dell'Angelo o delle altre festività. Almeno due settimane durante le ferie estive con il padre signor NA
una settimana durante il mese di luglio e una settimana durante il mese di agostoperiodo da comunicare almeno 15 giorni prima tra i coniugi. Tale previsione potrà subire deroghe a seconda degli accordi che di volta in volta (con congruo preavviso) saranno assunti tra i coniugi qualora uno dei coniugi intenda portare il minore in vacanza con sé lontano dal luogo di abituale residenza facendo salvi i diritti di permanenza presso ciascun genitore, nel periodo immediatamente successivo e concordando il periodo con l'altro genitore. Su tutto, comunque e sempre, rispettando la volontà e le esigenze della minore. A tal proposito i coniugi manifestano assenso reciproco all'inserimento del nominativo della figlia minore nel passaporto e/o nella carta di identità valida per l'espatrio di entrambi i genitori, pattuendo, tuttavia, che ogni eventuale viaggio e/o spostamento del minore deve essere preventivamente concordato. Ancora trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, dell'onomastico e la festa del papà e viceversa. La figlia trascorrerà, poi, il giorno del compleanno a pranzo o a cena con i genitori, in considerazione di eventuali esigenze della figlia di festeggiare con i propri amici. Entrambi i genitori parteciperanno agli eventi più importanti della vita della figlia con l'obbligo di provvedere, durante il periodo di permanenza della figlia con loro, alle esigenze quotidiane di vita della minore, primarie e secondarie. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località della minore;
f- quanto al mantenimento ordinario della figlia Per_3 il sig. NA corrisponderà alla sig.ra Pt 1 € 350,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, alle coordinate che verranno comunicate, a titolo di mantenimento, somma soggetta annualmente ad adeguamento Istat, oltre le spese straordinarie che saranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Reggio Calabria che si allega divenendo parte integrante del presente accordo g- Quanto all'automobile targata GH 399 NG rimarrà in uso alla Sig.ra Pt 1 alla quale è intestata e la stessa continuerà a pagare il finanziamento a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al completamento delle rate, provvedendo ad inoltrare a mezzo bonifico sul conto corrente del signor NA, intestatario del finanziamento, entro il 20 di ogni mese, la somma di euro 213,00 fino all'estinzione dei ratei che avverrà il 27/4/2028.
i-Quanto al mutuo acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena la cui rata mensile ammonta ad euro 500,00 continuerà ad essere pagato dal Sig. NA fino al completamento delle rate.
l-I coniugi di comune accordo e nell'interesse dei figli, si impegnano a collaborare, ognuno per quanto di ragione, all'efficace realizzazione dei patti sopra stabiliti senza ostacolarne e/o aggravarne le modalità di esecuzione e la realizzazione.
m- L'importo dell' assegno unico spettante per legge sarà percepito in misura del 50%
tra i coniugi. n-Le parti concordano di dare immediata attuazione agli accordi come sopra indicati in attesa della loro comparizione davanti al presidente del tribunale ove verranno confermati.
o-I coniugi si impegnano a garantire rapporti significativi con i parenti delle rispettive famiglie, a cui potranno ricorrere in casi di necessità e d'urgenza per assolvere ai compiti normalmente demandati ai genitori.
p-La Sig.ra Pt 1 si impegna a rinunciare alla restituzione della somma di € 50.000,00
(Cinquantamila/00), quali spese sostenute dalla stessa per acquistare e rifinire l'appartamento casa coniugale sito in Reggio Calabria Via Sbarre Inferiori n.154 intestato al Sig. NA, al buon esito della donazione, della casa coniugale sita in
Via Sbarre Inferiori n° 154 secondo quanto previsto al punto b delle superiori condizioni.
q- Salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale.
r- Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
s- Entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di ritirare, se esistenti, eventuali denunzie e/o querele;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.11.2025
Il Giudice Rel. Est.
dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna