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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Munaretto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi IG. e IG.ra , Parte_2 Parte_1 ordinando al Comune di Sarcedo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sarcedo al n. 7, parte II, serie A anno
2017 Ufficio 1.
2) Omologare con sentenza le condizioni della separazione così come di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa famigliare, sita in 36064 Colceresa (VI) via Collesello n. 1/e, censita nel Catasto
Fabbricati di detto Comune - Sezione Mason Vicentino - al Fg. 4 particella 1340 sub 19 e sub 20, verrà messa in vendita dalle parti e l'incasso della vendita verrà diviso in eguale misura tra i coniugi.
Poiché la casa famigliare è stata acquistata dai coniugi con le c.d. “agevolazioni prima casa”,
1 ognuno di essi si farà carico per la propria parte delle eventuali plusvalenza/penalità/sanzioni a cui dovessero essere soggetti quali conseguenza della vendita anticipata prima dei 5 anni dalla data
d'acquisto, così come previsto dall'attuale normativa tributaria.
c) Il marito ha già provveduto a trasferirsi in altra idonea residenza. Si dà atto che il Parte_2 marito ha già ritirato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
d) Il marito presta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso affinché la moglie IG.ra Parte_2
continui a risiedere gratuitamente all'interno della casa famigliare sino alla vendita Parte_1 della stessa. Di contro, la IG. s'impegna a liberare l'immobile al momento della vendita, e Pt_1 comunque entro il termine di consegna dell'immobile pattuito nel futuro rogito di compravendita.
e) Il IG. s'impegna a contribuire nella misura del 50% al pagamento a favore Parte_2 della moglie delle bollette relative alle utenze della casa famigliare, e ciò sino alla vendita della stessa.
f) Le parti danno atto che il mobilio e l'arredo presente all'interno della casa famigliare è di proprietà della IG.ra , ad eccezione del letto matrimoniale, del comodino con la relativa Pt_1 abat-jour, del divano e dell'asciugatrice che sono invece di proprietà del IG. . Quest'ultimo Parte_2 lascerà il proprio mobilio poc'anzi indicato presso la casa famigliare, nella diponibilità della IG.ra
, sino alla vendita dell'immobile, quando provvederà a ritirare il proprio mobilio e a Pt_1 liberare l'immobile.
g) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare nei confronti dell'altro;
h) Le parti danno atto che ciascuno di essi rimarrà esclusivo titolare del conto corrente a lui intestato
e unico proprietario delle somme o titoli ivi depositate;
i) Per quanto riguarda i veicoli di proprietà dei coniugi, si stabilisce che l'autovettura targata
FG062BE marca Fiat modello Tipo anno d'immatricolazione 2016, intestata alla IG.ra Parte_1
viene attribuita in esclusiva proprietà al marito IG. ;
[...] Parte_2
L'autovettura targata EH605RC marca FIAT modello 500 anno d'immatricolazione 2011, intestata al IG. viene attribuita in esclusiva proprietà alla moglie IG.ra . Parte_2 Parte_1
Quanto sopra viene effettuato nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e senza spirito di liberalità. Per le predette attribuzioni non è dovuto né previsto alcun conguaglio.
Ciascun coniuge s'impegna, entro il 30 luglio 2025, ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura che diverrà di sua esclusiva proprietà. I costi del passaggi di proprietà di entrambe le autovetture saranno sostenuti esclusivamente dal IG. , il quale s'impegna a rimborsare Parte_2 alla IG.ra gli eventuali costi dalla stessa direttamente sostenuti. Pt_1
j) I coniugi danno atto di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno
2 di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sarcedo (VI) in data 16.09.2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Sarcedo (VI) in data 16.09.2017 con atto trascritto al n. 7, parte
[...]
II, serie A, ufficio 1, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
3 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarcedo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 30/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Munaretto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi IG. e IG.ra , Parte_2 Parte_1 ordinando al Comune di Sarcedo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sarcedo al n. 7, parte II, serie A anno
2017 Ufficio 1.
2) Omologare con sentenza le condizioni della separazione così come di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa famigliare, sita in 36064 Colceresa (VI) via Collesello n. 1/e, censita nel Catasto
Fabbricati di detto Comune - Sezione Mason Vicentino - al Fg. 4 particella 1340 sub 19 e sub 20, verrà messa in vendita dalle parti e l'incasso della vendita verrà diviso in eguale misura tra i coniugi.
Poiché la casa famigliare è stata acquistata dai coniugi con le c.d. “agevolazioni prima casa”,
1 ognuno di essi si farà carico per la propria parte delle eventuali plusvalenza/penalità/sanzioni a cui dovessero essere soggetti quali conseguenza della vendita anticipata prima dei 5 anni dalla data
d'acquisto, così come previsto dall'attuale normativa tributaria.
c) Il marito ha già provveduto a trasferirsi in altra idonea residenza. Si dà atto che il Parte_2 marito ha già ritirato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
d) Il marito presta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso affinché la moglie IG.ra Parte_2
continui a risiedere gratuitamente all'interno della casa famigliare sino alla vendita Parte_1 della stessa. Di contro, la IG. s'impegna a liberare l'immobile al momento della vendita, e Pt_1 comunque entro il termine di consegna dell'immobile pattuito nel futuro rogito di compravendita.
e) Il IG. s'impegna a contribuire nella misura del 50% al pagamento a favore Parte_2 della moglie delle bollette relative alle utenze della casa famigliare, e ciò sino alla vendita della stessa.
f) Le parti danno atto che il mobilio e l'arredo presente all'interno della casa famigliare è di proprietà della IG.ra , ad eccezione del letto matrimoniale, del comodino con la relativa Pt_1 abat-jour, del divano e dell'asciugatrice che sono invece di proprietà del IG. . Quest'ultimo Parte_2 lascerà il proprio mobilio poc'anzi indicato presso la casa famigliare, nella diponibilità della IG.ra
, sino alla vendita dell'immobile, quando provvederà a ritirare il proprio mobilio e a Pt_1 liberare l'immobile.
g) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare nei confronti dell'altro;
h) Le parti danno atto che ciascuno di essi rimarrà esclusivo titolare del conto corrente a lui intestato
e unico proprietario delle somme o titoli ivi depositate;
i) Per quanto riguarda i veicoli di proprietà dei coniugi, si stabilisce che l'autovettura targata
FG062BE marca Fiat modello Tipo anno d'immatricolazione 2016, intestata alla IG.ra Parte_1
viene attribuita in esclusiva proprietà al marito IG. ;
[...] Parte_2
L'autovettura targata EH605RC marca FIAT modello 500 anno d'immatricolazione 2011, intestata al IG. viene attribuita in esclusiva proprietà alla moglie IG.ra . Parte_2 Parte_1
Quanto sopra viene effettuato nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e senza spirito di liberalità. Per le predette attribuzioni non è dovuto né previsto alcun conguaglio.
Ciascun coniuge s'impegna, entro il 30 luglio 2025, ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura che diverrà di sua esclusiva proprietà. I costi del passaggi di proprietà di entrambe le autovetture saranno sostenuti esclusivamente dal IG. , il quale s'impegna a rimborsare Parte_2 alla IG.ra gli eventuali costi dalla stessa direttamente sostenuti. Pt_1
j) I coniugi danno atto di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno
2 di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sarcedo (VI) in data 16.09.2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Sarcedo (VI) in data 16.09.2017 con atto trascritto al n. 7, parte
[...]
II, serie A, ufficio 1, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
3 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarcedo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 30/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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