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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2324/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 4 - Sede Varese - Viale Ippodromo 9 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 12/05/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6472/2023 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 6472/2023 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 07/02/2023 Resistente_1 S.p.A. chiedeva il rimborso dell'accisa all'addizionale provinciale sull'energia elettrica, versata al fornitore Società_1 SPA (già Società_2 SPA), nel periodo dal primo gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, pari ad euro 44.568. La società ricorrente sosteneva la propria legittimazione attiva nei confronti della Amministrazione, a causa dell'impossibilità di agire direttamente nei confronti dei propri fornitore atteso che la società Società_1 Spa, dopo essere stata ammessa al concordato preventivo , era stata posta in liquidazione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva provvedimento di diniego di rimborso per i seguenti motivi: mancato esercizio dell'azione di ripetizione di indebito nei confronti del proprio fornitore Società_1 Spa;
mancata insinuazione nella procedura di concordato preventivo;
intervenuta decadenza dalla facoltà di richiedere il rimborso per inosservanza del termine di due anni, decorrente dalla data di pagamento, previsto dall'art.14 comma 2 del d.lgs. 504 del 1992.
Contro il diniego di rimborso la società proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Varese che lo accoglieva con sentenza n.127 del 2025.In particolare il primo giudice riteneva inapplicabile al consumatore finale il termine biennale di decadenza previsto dall'art.14 comma 2 d.lgs. 504 del 1995;
Contro la sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone appello sulla base del seguente motivi:”
In merito alla decadenza del diritto al rimborso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 D.L.gs n. 546/92, in combinato disposto con l'art.14, comma 2, del TUA n. 504/95. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.”:
l'Ufficio contesta la disapplicazione del termine di decadenza previsto dal citato art.14 TUA e la ritenuta applicabilità, nelle controversie di competenza del giudice tributario, della fattispecie di indebito oggettivo prevista dall'art.2033 cod.civ. Deposita memoria illustrativa.
Resistente_1 Spa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della Agenzia delle Dogane per lite temeraria a norma dell'art.96 cod.proc.civ .Deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che le parti non controvertono sulle seguenti circostanze:a) la contrarietà al diritto dell'U.E. della addiziona provinciale alla accisa sulla energia elettrica istituita dalla normativa nazionale
( art.6 d.l.28.11.1988 n.511 come sostituito da art.5 comma 1 d.lgs.2 febbraio 2007), da ultimo dichiarato costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte cost. n.43 del 2025; b) il diritto del consumatore finale, affermato dalla giurisprudenza europea e dal giudice nazionale di legittimità, a richiedere direttamente all' Amministrazione finanziaria il rimborso della addizionale accisa qualora dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficolta ad esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 nei confronti del fornitore.
Si osserva inoltre che l'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane verte esclusivamente sulla applicabilità al consumatore finale del termine di decadenza previsto dall'art.14 comma 2 TUA, nonché sulla esperibilità, nei confronti della Amministrazione finanziaria, dell'azione di ripetizione dell'indebito prevista dall'art.2033 cod.civ. nel termine di prescrizione ordinaria decennale. La contestazione della sussistenza del requisito della impossibilità o eccessiva difficoltà del consumatore finale ad agire nei confronti del fornitore è introdotta soltanto con la memoria illustrativa, a mezzo della quale l'appellante ha indebitamente ampliato il tema decisoria fissato con i motivi di appello , introducendo un “motivo aggiunto” in assenza delle condizioni sostanziali e senza l'osservanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art.24 d.lgs. 546 del 1992.
La questione posta dall'appellante ha trovato risposta nella recente giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il seguente principio di diritto: «il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell'Unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995» ( Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, pag.9,Rv. 671657 – 01; conforme Sez.5 n.24373 del 2024)
2.Con riguardo alla regolazione delle spese, esse devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, atteso il carattere recente del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché le incertezze interpretative precedentemente esistenti in tema di ammissibilità dell' azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 cod.civ. nei confronti della Amministrazione finanziaria, considerato che l'ordinamento tributario prevede un regime speciale connotato dalla necessità della presentazione, entro precisi termini di decadenza, di una istanza di rimborso delle somme che si ritengono indebitamente versate.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese del giudizio di primo grado;
conferma nel resto. Compensa le spese del grado di appello.
Milano 13.1.2026.
Presidente estensore
EP LO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2324/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 4 - Sede Varese - Viale Ippodromo 9 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 12/05/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6472/2023 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 6472/2023 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 07/02/2023 Resistente_1 S.p.A. chiedeva il rimborso dell'accisa all'addizionale provinciale sull'energia elettrica, versata al fornitore Società_1 SPA (già Società_2 SPA), nel periodo dal primo gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, pari ad euro 44.568. La società ricorrente sosteneva la propria legittimazione attiva nei confronti della Amministrazione, a causa dell'impossibilità di agire direttamente nei confronti dei propri fornitore atteso che la società Società_1 Spa, dopo essere stata ammessa al concordato preventivo , era stata posta in liquidazione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva provvedimento di diniego di rimborso per i seguenti motivi: mancato esercizio dell'azione di ripetizione di indebito nei confronti del proprio fornitore Società_1 Spa;
mancata insinuazione nella procedura di concordato preventivo;
intervenuta decadenza dalla facoltà di richiedere il rimborso per inosservanza del termine di due anni, decorrente dalla data di pagamento, previsto dall'art.14 comma 2 del d.lgs. 504 del 1992.
Contro il diniego di rimborso la società proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Varese che lo accoglieva con sentenza n.127 del 2025.In particolare il primo giudice riteneva inapplicabile al consumatore finale il termine biennale di decadenza previsto dall'art.14 comma 2 d.lgs. 504 del 1995;
Contro la sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone appello sulla base del seguente motivi:”
In merito alla decadenza del diritto al rimborso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 D.L.gs n. 546/92, in combinato disposto con l'art.14, comma 2, del TUA n. 504/95. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.”:
l'Ufficio contesta la disapplicazione del termine di decadenza previsto dal citato art.14 TUA e la ritenuta applicabilità, nelle controversie di competenza del giudice tributario, della fattispecie di indebito oggettivo prevista dall'art.2033 cod.civ. Deposita memoria illustrativa.
Resistente_1 Spa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della Agenzia delle Dogane per lite temeraria a norma dell'art.96 cod.proc.civ .Deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che le parti non controvertono sulle seguenti circostanze:a) la contrarietà al diritto dell'U.E. della addiziona provinciale alla accisa sulla energia elettrica istituita dalla normativa nazionale
( art.6 d.l.28.11.1988 n.511 come sostituito da art.5 comma 1 d.lgs.2 febbraio 2007), da ultimo dichiarato costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte cost. n.43 del 2025; b) il diritto del consumatore finale, affermato dalla giurisprudenza europea e dal giudice nazionale di legittimità, a richiedere direttamente all' Amministrazione finanziaria il rimborso della addizionale accisa qualora dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficolta ad esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 nei confronti del fornitore.
Si osserva inoltre che l'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane verte esclusivamente sulla applicabilità al consumatore finale del termine di decadenza previsto dall'art.14 comma 2 TUA, nonché sulla esperibilità, nei confronti della Amministrazione finanziaria, dell'azione di ripetizione dell'indebito prevista dall'art.2033 cod.civ. nel termine di prescrizione ordinaria decennale. La contestazione della sussistenza del requisito della impossibilità o eccessiva difficoltà del consumatore finale ad agire nei confronti del fornitore è introdotta soltanto con la memoria illustrativa, a mezzo della quale l'appellante ha indebitamente ampliato il tema decisoria fissato con i motivi di appello , introducendo un “motivo aggiunto” in assenza delle condizioni sostanziali e senza l'osservanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art.24 d.lgs. 546 del 1992.
La questione posta dall'appellante ha trovato risposta nella recente giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il seguente principio di diritto: «il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell'Unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995» ( Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, pag.9,Rv. 671657 – 01; conforme Sez.5 n.24373 del 2024)
2.Con riguardo alla regolazione delle spese, esse devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, atteso il carattere recente del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché le incertezze interpretative precedentemente esistenti in tema di ammissibilità dell' azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 cod.civ. nei confronti della Amministrazione finanziaria, considerato che l'ordinamento tributario prevede un regime speciale connotato dalla necessità della presentazione, entro precisi termini di decadenza, di una istanza di rimborso delle somme che si ritengono indebitamente versate.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese del giudizio di primo grado;
conferma nel resto. Compensa le spese del grado di appello.
Milano 13.1.2026.
Presidente estensore
EP LO