Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 111
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimazione attiva del consumatore finale

    La Corte ha confermato il diritto del consumatore finale a richiedere direttamente il rimborso all'Erario, qualora l'azione verso il fornitore sia eccessivamente difficoltosa, applicando la prescrizione ordinaria decennale e non il termine di decadenza biennale previsto per le istanze di rimborso.

  • Rigettato
    Applicabilità del termine di decadenza biennale

    La Corte ha ritenuto inapplicabile il termine di decadenza biennale al consumatore finale che agisce direttamente nei confronti dell'Erario per ripetizione di indebito, applicando la prescrizione ordinaria decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 111
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo