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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1374/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to VOLPE Persona_1
FERNANDO, giusta mandato in calce del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.03.2024 la ricorrente Parte_1 esponeva di essere la madre del minore , nipote Persona_1 convivente della sig.ra , deceduta in Battipaglia il 23.04.2022 e Persona_2 percettrice della pensione di anzianità VO n. 10052819. Rappresentava che in seguito al decesso della donna, per il suo tramite aveva inoltrato, in data 05.08.2022, domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità rigettata dall'Istituto, come il conseguente ricorso amministrativo, in quanto la madre percepiva per suo conto l'assegno unico per i figli. Precisava che il minore aveva sempre risieduto con la nonna, facendo parte del suo stato di famiglia sin dalla nascita essendo tra l'altro stato riconosciuto dalla sola madre. Richiamando pronunce della Consulta affermava il diritto a godere della pensione di reversibilità anche dei nipoti minorenni equiparati ai figli purchè non autosufficienti economicamente e a carico dei nonni per impossibilità di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Evidenziava che l'assegno unico per i figli che la madre aveva iniziato a percepire alla morte della nonna non era incompatibile con la pensione di reversibilità ma che poteva essere valutato al fine di una eventuale riduzione in concomitanza di altri redditi in base alla L. 335/1995.
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per sentire:” 1) condannare l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a liquidare e corrispondere la pensione di reversibilità al ricorrente nella spiegata qualità per le argomentazioni in fatto ed in diritto proposte nel presente ricorso;
2) condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere i ratei arretrati dovuti in esito alla liquidazione, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l contestando la CP_1 fondatezza dell'avversa pretesa attesa la vivenza del minore a carico del genitore e la percezione di redditi da parte della madre. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.07.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale. Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la parte ricorrente, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore , ha chiesto in nome Persona_1
e per conto del figlio che fosse dichiarato il diritto di quest'ultimo a percepire la pensione di reversibilità della nonna del minore, , deceduta in data Persona_2
23.04.2022, titolare in vita di pensione INPS categoria VO n. 10052819. Ha dedotto che il minore, riconosciuto solo dalla madre, era stato dalla nascita e sino alla morte della nonna sullo stato di famiglia di quest'ultima, oltre a risiedere con la stessa, e che la madre non era nelle condizioni economiche per mantenerlo, come da depositata attestazione ISEE. CP_ L' dal suo canto ha eccepito la mancanza della vivenza a carico del genitore e la percezione da parte dello stesso dell'assegno temporaneo prima ed unico e universale poi, ossia di un sostegno economico per le famiglie con figli a carico.
Nel caso di specie, il diritto rivendicato dall'istante alla pensione di reversibilità in favore del figlio, quale nipote della nonna defunta, si fonda sulla sentenza della Corte
Costituzionale n. 180 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa in materia di pensione di reversibilità – art. 38 dpr 818\1957 contenente
Norme di attuazione e di coordinamento della legge n. 118\1952 - nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità stessa i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Tale sentenza ha ritenuto che l'esclusione dei nipoti risulti irragionevole e comporti la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sent. n. 70 del 1999, sent., n 18 del 1998, sent. n. 495 del 1993 e sent.
n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare.
Pertanto, ai fini dell'erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi. In altre parole, la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 ha subordinato la disposta estensione dei beneficiari alla sussistenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai diciotto anni, del requisito della vivenza a carico dell'assicurato, desumibile dallo stato di bisogno del beneficiario determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari ed il mantenimento del beneficiario da parte del dante causa quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.
Con riferimento al requisito della “vivenza a carico” la Corte di Cassazione ha affermato che tale requisito, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica dal defunto percettore del trattamento pensionistico (cfr Cass. 11689/2005; Cass. 3678/2013; Cass. 9237/2018; Cass.
15041/2024).
In sostanza è necessario che si accerti in fatto un mantenimento continuativo, concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente, sebbene non necessariamente esclusivo e totale (così Cass. civ. sez. VI, n. 23058/2020). Inoltre, la condizione di non autosufficienza è verificata non solo in relazione alle fonti di reddito personali, ma anche in base all'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.
In attuazione di tali principi lo stesso istituto previdenziale ha emesso diverse circolari esplicative. CP_ In particolare , con circolare 18.12.2000 n. 213, l ha precisato che "nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente, purché sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito". CP_ Con successiva circolare 7.12.2007 n. 132, l ha ribadito che "i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli se viventi a carico dell'ascendente e
…la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o di entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi. Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita".
Con ulteriore circolare del 18.11.2015 n. 185 è stato specificato che la
"vivenza a carico" ricorre in presenza della duplice condizione dello stato di bisogno del minore, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza, con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso e alle sue fonti di reddito, nonché del mantenimento abituale da parte dell'ascendente (cfr sul punto, Cass.
4608/2015).
Sul piano processuale, occorre evidenziare che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n. 11353) (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018).
Ad avviso del Giudicante, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere dimostrati i requisiti legittimanti l'invocata prestazione.
Orbene, è documentato che il minore, insieme alla madre, risiedeva con la nonna ed erano entrambi nello stato di famiglia di quest'ultima (cfr certificato di stato di famiglia e di residenza storico).
Tuttavia, la madre del minore non ha depositato alcuna certificazione reddituale in relazione agli anni immediatamente precedenti la morte della nonna (avvenuta il
22.04.2022) limitandosi a produrre un'attestazione ISEE del 3.01.2024 dalla quale risulta la percezione di un reddito pari ad euro 3.046,50 ed una dichiarazione di autocertificazione ai fini dell'esenzione dal contributo unificato.
La mancata dichiarazione del reddito effettivamente posseduto non consente di ritenere provato l'assunto attoreo circa la non autosufficienza della genitrice.
Inoltre, ciò che sconfessa poi la sussistenza del richiamato presupposto della vivenza a carico è la stessa richiesta da parte della ricorrente (con successiva percezione) dell'assegno temporaneo dal 1.12.2021 al 28.02.2022 (poi trasformatosi in assegno unico e universale).
A ben vedere, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile
2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.
L'art. 1 (“Assegno temporaneo per i figli minori”) prevede che “1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
Ebbene, tale misura di sostegno economico presuppone proprio la “vivenza a carico” del minore.
A ben vedere, laddove il minore fosse stato a carico della nonna, era quest'ultima a poter richiedere – sino al 28.02.2022, ossia prima dell'istituzione dell'Assegno unico e universale - l'erogazione, sulla pensione in godimento, dell'Assegno per il nucleo familiare per il nipote “a carico dell'ascendente” riconosciuto a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999.
Ed invero, pur essendo siffatta pronuncia intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, tuttavia "essa interessa anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento che al D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, art. 38, fanno sia il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 3, u.c.,
(TUAF) in materia di assegni familiari, sia, ancor più esplicitamente, il D.L. 13 marzo
1988, n. 69, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n.
153, in materia di assegno per il nucleo familiare" (cfr Circolare 4 novembre 1999, n. CP_ 195 richiamata nella citata sentenza della Cassazione civile sez. lav., 06/03/2015,
n.4608).
Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. Anche per l'erogazione di siffatto trattamento viene dunque richiesto che l'ascendente assicurato provvedesse abitualmente al mantenimento del minore.
Nel caso di specie, invece, è la genitrice a chiedere siffatto sostegno economico presupponente, si ripete, che il figlio sia a carico suo e non della nonna.
Pertanto, la mancata dimostrazione dell'impossibilità della genitrice a mantenere il proprio figlio, in assenza di documentazione attestante la percezione di reddito pari a zero o comunque esiguo da parte della stessa negli anni antecedenti alla morte della nonna del minore e la stessa richiesta da parte della genitrice di assegno temporaneo
(e successiva percezione) presupponente la vivenza a carico del figlio (in assenza, come detto, invece di una richiesta di assegno per il nucleo familiare da parte della nonna titolare del trattamento pensionistico per la vivenza a carico del nipote) conducono a ritenere non assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata prestazione previdenziale.
Il ricorso va dunque disatteso.
La peculiarità fattuale della controversia in esame, la natura e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali Salerno, li 4.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino