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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4084/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4084 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
C.F./P.I. con sede in Campofelice di Roccella (PA), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., nata il [...], a [...] Parte_1
(PA), C.F.: , elettivamente domiciliata in Caccamo (PA), Contrada C.F._1
Chiacchiaro, snc, presso lo studio dell'avv. Anna Papa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'Avv. Daniele P.IVA_2
Dalfino giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), via Generale Prestisimone
n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martino
PARTE CONVENUTA oggetto: contratti bancari conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.02.2025
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
deducendo:
[...]
- di aver intrattenuto presso l'istituto di credito Banca Nuova S.p.a. un rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/292, nonché un conto anticipo esteri;
- che i rapporti bancari sopra indicati non avevano mai subito interruzioni;
- che Banca Nuova S.p.A. si era fusa per incorporazione in Controparte_1
- che, nel corso del rapporto, Banca Nuova S.p.A. le aveva addebitato interessi debitori mai validamente pattuiti, in violazione delle disposizioni codicistiche nonché della disciplina normativa di cui alla Legge n. 154/1992, oltre spese e commissioni non previamente pattuite.
A tal riguardo, precisava:
- che sul conto corrente di corrispondenza con apertura di credito e facoltà di scoperto n.
1000/292, per il periodo che andava dall'apertura (02.08.1993) al 06.05.2003 non era stato fornito alcun contratto bancario che regolasse il rapporto;
- che, per tale rapporto, era stato poi fornito un contratto del 06.05.2003;
- che, a seguito di tale contratto, veniva fornito un ulteriore documento del 25.06.2003, nonché uno del 23.01.2017 con i quali venivano modificate le condizioni contrattuali;
- che, tanto per il contratto del 06.05.2003, che per i documenti sopra indicati, “i tassi di interesse, le commissioni e/o spese risultavano indeterminati, in quanto privi dell'indicazione dell'esatta rappresentazione numerica nonché carenti nei criteri, nella periodicità e nella base di calcolo” (cfr. atto di citazione);
- che venivano poi “forniti n. 13 documenti di sintesi del 05.08.2003, del 10.05.2006, del
22.10.2007, del 04.12.2007, del 14.04.2009, del 24.06.2010, del 04.10.2010, del
09.05.2012, del 05.08.2013, dell'11.12.2014, del 29.04.2015, del 30.06.2015 e del
13.06.2017, oltre agli estratti conto per tutto il periodo, senza soluzione di continuità. In tali documenti venivano comunicate le concessioni e le variazioni delle linee di credito attive sul conto corrente;
inoltre, venivano validamente pattuite le condizioni economiche relative alle Spese trimestrali di gestione fidi, alle Spese per il servizio di affidamento in
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 2 conto, alla Commissione sull'affidamento e alle Spese per le comunicazioni sulla trasparenza bancaria” (cfr. pag. 9 atto di citazione);
- che, in merito alle n. 171 operazioni di finanziamento per anticipi all'importazione con l'estero, era stato messo a disposizione un contratto del 26.07.2006;
- che anche il summenzionato contratto doveva considerarsi nullo per l'indeterminatezza delle commissioni e/o spese ivi indicate, nonché per difformità rispetto al contenuto minimo dettato per determinate tipologia di contratti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art 9 delle istruzioni di vigilanza del 25.07.2003.
Nel complesso, alla luce di tutto quanto esposto in citazione, con riferimento al C/C n.
1000/292, chiedeva:
a) di accertare la nullità del contratto di C/C n. 1000/292, per il periodo dal 02.08.1993 al
05.05.2003, in applicazione del disposto di cui all'art. 117 co. 3 del TUB;
b) di accertare e dichiarare, in relazione ai contratti del 06.05.2003 e del 25.06.2003,
l'indeterminatezza dei tassi di interesse e delle condizioni economiche pattuite per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
c) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con i documenti di sintesi del 22.10.2007, del 04.12.2007, del 14.04.2009, e del 24.06.2010 per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
d) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con i documenti di sintesi del 04.10.2010, del 09.05.2012, del 05.08.2013, del 11.12.2014, del 29.04.2015, del
30.06.2015 e del 13.06.2017 per contrarietà alla Legge Antitrust o, in subordine, sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
e) in via subordinata, di accertare e dichiarare, in relazione ai documenti di sintesi elencati al precedente punto, l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti parametrati all'indice
Euribor e per l'effetto sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
f) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con i contratti del
23.01.2017 e del 21.03.2017 per contrarietà alla Legge Antitrust o, in subordine, sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 3 g) in via subordinata, di accertare e dichiarare, in relazione ai contratti elencati al precedente punto f), l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti parametrati all'indice Euribor
e per l'effetto sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
h) di accertare e dichiarare illegittimità del tasso di interesse creditore applicato per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con applicazione in sostituzione dei tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB;
i) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente derivanti dall'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
j) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di commissioni, spese ed oneri accessori mai validamente pattuiti;
k) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti direttamente tra i movimenti in conto capitale a titolo di spese ed oneri accessori “endotrimestrali” mai validamente pattuiti;
l) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto a causa della differenza tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ricostruendo il rapporto di conto corrente e la relativa maturazione di interessi per data operazione;
m) accertare e dichiarare, la nullità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi e competenze e, laddove pattuite, delle illegittime clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per tutta la durata del rapporto.
Per le operazioni di finanziamento estero specificamente individuate in citazione, chiedeva:
a) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto del 26.07.2006, con applicazione del disposto dell'art. 117, comma 8, TUB, o, in subordine, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
b) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con il contratto del
26.07.2006 per contrarietà alla Legge Antitrust o, in subordine sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
c) in via subordinata, di accertare e dichiarare, in relazione al contratto del 26.07.2006,
l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti parametrati all'indice Euribor e per l'effetto sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 4 d) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di spese ed oneri accessori mai validamente pattuiti.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti di conto corrente e di finanziamento estero secondo i seguenti parametri, procedendo:
− “per il conto corrente, alla rielaborazione del rapporto per data operazione, procedendo per il periodo dal 02.08.1993 al 05.05.2003, alla sostituzione dei tassi di interessi applicati, sia debitori sia creditori, con i tassi sostitutivi ex art. 5 L. 154/92 e s.m.i. per mancanza di contratto scritto;
dal 05.05.2003 al 21.10.2007 con sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB per indeterminatezza dei criteri di misura e di calcolo dei tassi;
dal 22.10.2007 al 03.10.2010 con sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB per indeterminatezza dei tassi e per mancanza del Tasso Annuo
Effettivo; dal 04.10.2010 ad oggi con sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB per indeterminatezza dei tassi in quanto ancorati all'indice
Euribor; con eliminazione della commissione di massimo scoperto, con applicazione delle sole commissioni e spese validamente pattuite, con eliminazione delle spese endotrimestrali, senza capitalizzazione di interessi e competenze;
− per le operazioni di finanziamento estero alla elisione di interessi e competenze per nullità del contratto ex art. 117, comma 8, TUB e alla quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e percepite dalla banca”;
Avanzava poi richiesta di accertare e dichiarare che la convenuta, senza alcun valido titolo, aveva addebitato all'attrice importi non dovuti in relazione ai rapporti individuati al capo 1 dell'esposizione in fatto.
Concludeva, così, chiedendo di: “condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F.: e P.IVA: P.IVA_3
, in relazione ai rapporti bancari oggetto di causa, alla rettifica del saldo risultante da P.IVA_4
ECC al 30.04.2018 pari a - € 6.641,72 e all'accredito in conto corrente in favore di Parte_1 della somma di € 1.128.669,18 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
[...] per le causali di cui alla premessa, oltre rivalutazione e interessi come per legge. Con vittoria di
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 5 spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i..” (cfr. atto di citazione dell'11.12.2018).
Si costituiva, con comparsa del 15.03.2019, che: - in via preliminare, Controparte_1 eccepiva: 1) l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento promossa da parte attrice;
2) la prescrizione delle domande di rettifica delle annotazioni contabili e dell'azione di ripetizione dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dalla società attrice nel periodo antecedente la data del
18/12/2008, ai sensi degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., ed in relazione all'art. 6 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 del Protocollo Addizionale;
3) la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati nel periodo antecedente la data del 18/12/2013.
Eccepiva, altresì, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto;
mentre, in subordine chiedeva “[…] l'applicazione dei tassi sostitutivi pari al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali con riferimento ai tassi Bot massimi in relazione alle operazioni a debito del cliente, e a quelli minimi in relazione a quelle a credito del cliente stesso, o ancora più subordinatamente l'applicazione di ogni altro prezzo
e condizione pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione dei contratti, secondo quanto previsto dall'art. 117 T.U.B” (cfr. pag. 49 e 50 comparsa di costituzione).
Nel corso dell'istruttoria, venivano concesse le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con memoria ex art. 183 co. 6, 1 termine c.p.c., parte convenuta eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Termini Imerese a conoscere delle domande concernenti l'asserita nullità dei contratti di cui è causa per violazione della Legge n. 287/1990, ritenendo la competenza giurisdizionale della Sezione Specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 4 del D. lgs
168/2003.
Veniva disposta una prima CTU contabile e, successivamente, all'udienza del 14.03.2024, eccepiva, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva evidenziando che i Controparte_2 rapporti di cui è causa erano stati tutti intrattenuti con Banca Nuova S.p.A. mentre il giudizio era stato introdotto solo nell'anno 2018. Alla medesima udienza le parti precisavano le conclusioni, con assegnazione dei termini di legge.
In seguito, con ordinanza del 10.08.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e all'udienza del 10.10.2024 il CTU veniva incaricato di svolgere ulteriori accertamenti contabili.
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 6 All'udienza del 12.02.2025, le parti precisavano nuovamente le conclusioni e chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva, allora, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tutto quanto sopra premesso, deve essere dichiarato il difetto di titolarità passiva della convenuta Controparte_2
Sul punto occorre precisare che, come evidenziato da Cass., SS.UU. n. 2951/2016, ai fini della legittimazione passiva ciò che rileva è la prospettazione formulata nella domanda attorea.
È, cioè, necessario che, nella domanda introduttiva del giudizio, il soggetto contro il quale si agisce sia individuato in astratto come titolare dell'obbligo posto a fondamento della pretesa fatta valere.
Pertanto, sussiste propriamente un difetto di legittimazione passiva nel caso in cui si agisce nei confronti di un soggetto che non è individuato dallo stesso attore come il titolare passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Si ha, invece, contestazione del lato passivo del rapporto oggetto di causa quando il convenuto contesta di essere debitore dell'attore, ovvero contesta di essere il soggetto responsabile dei danni.
Pertanto, considerato che parte attrice ha espressamente indicato come Controparte_2 soggetto obbligato a adempiere alle pretese di pagamento avanzate, l'eccezione avanzata dall'istituto di credito, volta a contestare tale assunto, affermando di non essere tenuta a rispondere per le pretese passività di cui è causa, non è da ricondursi propriamente ad una eccepita carenza di legittimazione passiva, quanto, invece, di titolarità passiva.
Eccezione che costituisce una difesa di merito, involgente la natura sostanziale e non processuale del rapporto dedotto.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge che i rapporti di cui è causa furono stipulati da parte attrice con Banca Nuova S.p.a.
Ebbene, con D.L. n. 99/2017, poi convertito con modificazioni, con L. n. 121/2017, sono state emanate: “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_3
e di .
[...] Parte_2
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 7 Tale D.L. n. 99 del 2017, come poi convertito, all'art. 1 ha previsto, come proprio ambito di applicazione, di disciplinare “[…] l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di […] nonché le modalità e le condizioni Controparte_3 Parte_2 delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato […]”.
In particolare, “Dal preambolo del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, si evince, […], che
l'intervento normativo ha avuto riguardo alle gravi ripercussioni di rilievo sociale ed economico per persone, famiglie e imprese, derivanti dalla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di
Banca e , ravvisate in termini di perdite per i creditori Controparte_3 Parte_2 non professionali chirografari e di cessazione dei rapporti di affidamento creditizio” (Corte
Costituzionale sentenza n. 225/2022).
Dunque, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, ed evitare un grave turbamento dell'economia, è stata dettata dal legislatore una specifica disciplina dell'avvio e dello svolgimento delle procedure.
Pertanto, in applicazione di quanto previsto espressamente all'art. 2, co. 1, lettera a), del D.L.
n. 99/2017, con successivo decreto n. 185/2017, il Ministro dell'economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di e di coatta Controparte_3 Parte_2 Parte_3 amministrativa.
Inoltre, in base al combinato disposto dell'art. 2 comma 1, lettera c) e dell'art. 3 co. 1 del D.L.
n. 99/2017, è stato anche previsto che i nominati commissari liquidatori dovessero procedere a cedere
“[…] l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi […]”.
Dunque, le finalità dell'intervento legislativo sono state perseguite imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, secondo i criteri dettati dall'art. 3 co. 3 del D.L. n. 99/2017.
I nominati commissari liquidatori della in liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 co. 1 del D.L. n. 99/2017, poi convertito in legge, hanno ceduto, allora, in forza di uno specifico contratto di cessione, ad Controparte_1 le attività e passività costituenti il ramo d'azienda bancaria della liquidazione, ivi
[...] CP_4
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 8 incluse, così, le quote di partecipazioni in Banca Nuova S.p.a.; società bancaria interamente controllata e facente parte del gruppo . Controparte_3
Circostanze queste ultime non oggetto di contestazione tra le parti in causa.
Del resto, parte attrice, pur nel presupposto che i rapporti fondanti le sue pretese fossero stati stipulati con Banca Nuova S.p.A. ha instaurato tale giudizio nei confronti di Controparte_1
Il D.L. n. 99/2017, tuttavia, ha anche stabilito delle disposizioni specifiche volte a delimitare l'oggetto della cessione.
In particolare, l'art. 3 co. 2 del D.L. n. 99/17 ha previsto che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.
Disposizione indicativa della volontà legislativa di non attribuire piena autonomia alle parti del contratto di cessione nella individuazione delle passività da trasferire in capo al cessionario.
Nello specifico, l'art. 3 co. 1 del D.L. n. 99/17, come convertito, ha previsto che: “[…] Restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180; b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni
o obbligazioni subordinate;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Dunque, come precisato dalla Corte Costituzionale: “Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (Corte Costituzionale sentenza n. 225/2022).
Come precisato sempre dal giudice delle leggi: “Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito, possono, pertanto, essere qualificate come «norme-provvedimento»: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 9 commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche” (Corte Costituzionale sentenza n. 225/2022).
Tutto ciò posto, ai fini del presente decidere occorre focalizzarsi sull'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 3 co. 1 che dispone che restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 c.c., “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Ebbene, la controversia in esame è certamente articolata su fatti ed atti sorti antecedentemente rispetto alla cessione di , avvenuta in data 26.06.2017, essendo fondata su Controparte_3 doglianze relative alla illegittimità delle condizioni contrattuali inerenti un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente a partire dal 02.08.1993, poi modificato nel corso del tempo secondo le pattuizioni di cui ai documenti del 06.05.2003, 25.06.2003, 22.10.2007, 04.12.2007,
14.04.2009, 24.06.2010, 04.10.2010,09.05.2012, 05.08.2013, 11.12.2014, 29.04.2015, 30.06.2015,
21.03.2017 e del 13.06.2017; nonché avendo ad oggetto la presente controversia anche la pretesa illegittimità del contratto del 26.07.2006 relativo ad operazioni di finanziamento estero.
Tuttavia, il presente giudizio è stato instaurato, a seguito della notifica dell'atto di citazione, solo in data 18.12.2018, dunque in data successiva al momento di opponibilità della cessione nei confronti dei terzi;
momento da individuarsi a decorrere dal 26.06.2017, a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del contratto di cessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 co. 2
D.L. n. 99/17; norma secondo cui: “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022,
2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del
Testo unico bancario”.
Ne discende che la controversia di cui è causa non rientra nel perimetro dell'aggregato oggetto di cessione, e ciò proprio in applicazione dell'art. 3 co. 1 lett. c) del D.L. n. 99/2017, come convertito;
norma, si ribadisce, che ha imposto un limite inderogabile all'autonomia negoziale delle parti nell'ambito degli accordi di trasferimento.
A sostegno ulteriore di quanto sopra argomentato, ritiene lo scrivente di aderire alle considerazioni di seguito riportate, formulate da una parte della giurisprudenza di merito, secondo n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 10 cui: “[…] proprio il comma 1 della norma in esame, […] dimostra come l'intento del legislatore non fosse affatto quello di lasciare assoluta "carta bianca" alle parti del Contratto nella definizione delle passività da trasferire in capo al cessionario. Semmai, scopo e finalità del decreto legge n.
99/2017 erano quelli di agevolare il trasferimento dell'azienda già facente capo a , Parte_2 esentando il cessionario dagli oneri connessi ad alcune specifiche passività puntualmente individuate: e cioè, da un lato, quelle nei confronti di soggetti che, per definizione sopportano in prima battuta il c.d. "rischio di impresa" (nella sostanza, cioè, i debiti nei confronti degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate o postergate); dall'altro lato, quelle derivanti da possibili ed eventuali controversie future. Solo in tal senso si spiega, allora, l'espressa esclusione dall'ambito di efficacia della cessione - sancita a chiare lettere dall'art. 3 del decreto in esame - delle passività indicate all'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) del d.lgs. 180/2015, dei debiti della banca in liquidazione nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati e delle passività derivanti da "controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa". Tali esclusioni - a contrario, ma in modo univoco - attestano la volontà del legislatore di ricondurre al perimetro della cessione tutte le passività che, come quelle di specie, (a) non rientrano nel novero di quelle indicate all'art. 52 del d.lgs. 180/2015, (b) non riguardano debiti nei confronti degli azionisti e / o obbligazionisti subordinati e (c), in caso di contenzioso, derivano da controversie sorte prima del trasferimento dell'azienda. In altri termini, e per quanto ora interessa, con riferimento alle passività oggetto di contenzioso, l'art. 3 del decreto legge n. 99/2017 ha posto, ai commi 1 e 2, un criterio discretivo di carattere meramente "temporale", regolando il subingresso del cessionario in tutte quelle derivanti da procedimenti già pendenti alla data del trasferimento d'azienda ed escludendo, invece, dal perimetro della cessione le sole passività relative a controversie sorte in un periodo successivo al predetto trasferimento. Peraltro si tratta di un criterio chiaro e ragionevole, considerato che, nel contesto di una operazione di cessione d'azienda, mentre le passività derivanti da contenziosi già pendenti sono, per loro natura, e siccome riflesse, per legge, nella contabilità e nei fondi rischi del soggetto cedente, adeguatamente valutabili ex ante dal cessionario (e ciò anche ai fini della definizione del corrispettivo della cessione), quelle derivanti invece da controversie non ancora incardinate, o neppure minacciate, non risultano stimabili in modo altrettanto obiettivo. […]”
(Tribunale di Treviso sentenza n. 231 del 04.02.2019).
Né appare sostenibile l'assunto secondo cui le considerazioni sopra riportate sarebbero inficiate dalla circostanza che i rapporti di cui al presente giudizio sono “ab origine” riconducibili a Banca
Nuova S.p.a. e non ad una delle due banche in LCA.
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 11 Infatti, devono in merito nuovamente ribadirsi le considerazioni interpretative sopra già evidenziate, e cioè che l'art. 3 co. 1 let. c) del D.L. n. 99/2017 nell'individuare le passività, imperativamente escluse dal perimetro della cessione, ha stabilito un criterio meramente temporale, legato alla pendenza o meno, alla data della cessione, di un contenzioso;
e ciò sulla base del fatto che solo le passività, attinenti a contenzioni già pendenti, per loro natura, potevano già risultare indicate nella contabilità delle banche in LCA al momento del trasferimento, così consentendo al cessionario di poter valutare adeguatamente i benefici e i costi dell'operazione di acquisto.
Alla luce di tale “ratio legis” non appare, allora, sostenibile l'esclusione, dal campo applicativo della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 let. c), di tutte quelle passività, riferibili a controversie sorte successivamente alla cessione, ma attinenti a rapporti bancari non stipulati direttamente con
[...]
, ma con una società dalla stessa controllata quale Banca Nuova S.p.a. Controparte_3
Anche con riferimento alle passività riconducibili a tali rapporti appaiono sussistere, infatti, le medesime esigenze di trasparenza e conoscibilità, non negabili certamente sul mero assunto che tali oneri perverrebbero alla cessionaria non per effetto di acquisizione diretta di Controparte_3
ma solo in virtù dell'acquisizione, nell'ambito della cessione, anche delle partecipazioni
[...] azionarie in Banca Nuova S.p.a., detenute da (sua controllante). Controparte_3
Detto in altri termini, diversamente argomentando si finirebbe per aggiungere all'elemento discretivo temporale, espressamente previsto dalla norma, un ulteriore elemento – quello della riconducibilità o meno delle pretese passività a rapporti ascrivibili ad una controllata- vanificando, tuttavia, in questo modo quelle esigenze di trasparenza e di conoscibilità complessiva “ex ante” delle passività. Esigenze espressioni di interessi del cessionario che il legislatore ha ritenuto, comunque, di dover tutelare nell'ambito del bilanciamento con l'interesse ad assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, onde evitare un grave turbamento dell'economia.
Deve, in definitiva, essere dichiarato il difetto di titolarità passiva di per CP_1 Controparte_2 le pretese di cui è causa e ciò anche con riguardo al periodo successivo al 26.06.2017; arco temporale successivo alla cessione ed in cui il rapporto di conto corrente si è sviluppato tra Banca Intesa e la sulla base delle condizioni predisposte da Banca Nuova s.p.a., sino alla estinzione del Pt_1 rapporto, con azzeramento del saldo, in data 31.01.2019.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere: “ I rapporti bancari ancora in essere […] pure non fanno parte dell'Insieme Aggregato ceduto in quanto il correlato contenzioso non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 12 bancaria ad;
se il giudizio fosse stato pendente in data antecedente al trasferimento, Controparte_1 invece, sarebbe stata legittimata in quanto il rapporto era inerente e funzionale Controparte_1 all'esercizio dell'impresa bancaria ed in quanto il contenzioso era in essere (e quindi noto alla cessionaria) al momento del trasferimento. […] Ergo, l'esplicito riferimento ai giudizi induce a ritenere che le controversie incluse nella cessione siano limitate a quelle giudiziali, ossia a quelle pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria alla data del 26 giugno 2017. Per tutti i rapporti oggetto di causa, infine, l'esclusione deve essere affermata anche in quanto le relative passività non emergevano dalle scritture contabili, requisito di carattere generale in ogni caso applicabile per il trasferimento della passività. Questo quadro generale, poi, non può essere scalfito dalla comunicazione di una proposta di variazione unilaterale del contratto di conto corrente proveniente da , posto che l'attualità nella gestione del conto corrente da parte della Controparte_1 suddetta convenuta non esclude che essa non sia titolare della situazione giuridica soggettiva riferita ad un contenzioso fondato su fatti antecedenti la cessione del rapporto
(e come tali imputabili direttamente a ) se tale era il disposto del Controparte_3 contratto di cessione (infatti, Né rileva il fatto che gestisca allo stato il conto Controparte_1 corrente (...) poiché ciò che rileva ai fini di fondare la titolarità passiva di Controparte_1 non è la mera gestione ma la titolarità delle posizioni (Trib. Venezia, ordinanza del 28 maggio
[...]
2018). In effetti, come già evidenziato, secondo il contratto di cessione è esclusa dal trasferimento Co ogni passività che sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse (...) in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e CP_6 sino alla Data di Esecuzione e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse” (Tribunale Torino sez. I, 27/02/2019, n.939).
In definitiva, in considerazione di tutto quanto esposto, essendo la controversia sorta successivamente alla cessione, le pretese creditorie avanzate da parte attrice costituiscono passività escluse dalla cessione stessa, con la conseguenza che deve ritenersi il difetto di titolarità passiva della convenuta Controparte_2
Titolarità passiva da individuarsi, invece, in capo alla liquidazione coatta amministrativa di trovando, altresì, nello specifico, applicazione l'art. 83 co. 3 e l'art. Controparte_3
86 del T.U.B.).
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà passiva nei confronti del consulente, esse vengono poste, nei rapporti interni tra le parti, in misura eguale tra loro.
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 13 Quanto alle spese di lite, considerate le ragioni della decisione, fondate con riferimento ad una questione oggetto di dibattito in giurisprudenza, si ritiene che esse debbano essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
b) ripartisce le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, in misura eguale tra loro;
c) compensa le spese di lite.
11.07.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4084 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
C.F./P.I. con sede in Campofelice di Roccella (PA), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., nata il [...], a [...] Parte_1
(PA), C.F.: , elettivamente domiciliata in Caccamo (PA), Contrada C.F._1
Chiacchiaro, snc, presso lo studio dell'avv. Anna Papa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'Avv. Daniele P.IVA_2
Dalfino giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), via Generale Prestisimone
n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martino
PARTE CONVENUTA oggetto: contratti bancari conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.02.2025
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
deducendo:
[...]
- di aver intrattenuto presso l'istituto di credito Banca Nuova S.p.a. un rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/292, nonché un conto anticipo esteri;
- che i rapporti bancari sopra indicati non avevano mai subito interruzioni;
- che Banca Nuova S.p.A. si era fusa per incorporazione in Controparte_1
- che, nel corso del rapporto, Banca Nuova S.p.A. le aveva addebitato interessi debitori mai validamente pattuiti, in violazione delle disposizioni codicistiche nonché della disciplina normativa di cui alla Legge n. 154/1992, oltre spese e commissioni non previamente pattuite.
A tal riguardo, precisava:
- che sul conto corrente di corrispondenza con apertura di credito e facoltà di scoperto n.
1000/292, per il periodo che andava dall'apertura (02.08.1993) al 06.05.2003 non era stato fornito alcun contratto bancario che regolasse il rapporto;
- che, per tale rapporto, era stato poi fornito un contratto del 06.05.2003;
- che, a seguito di tale contratto, veniva fornito un ulteriore documento del 25.06.2003, nonché uno del 23.01.2017 con i quali venivano modificate le condizioni contrattuali;
- che, tanto per il contratto del 06.05.2003, che per i documenti sopra indicati, “i tassi di interesse, le commissioni e/o spese risultavano indeterminati, in quanto privi dell'indicazione dell'esatta rappresentazione numerica nonché carenti nei criteri, nella periodicità e nella base di calcolo” (cfr. atto di citazione);
- che venivano poi “forniti n. 13 documenti di sintesi del 05.08.2003, del 10.05.2006, del
22.10.2007, del 04.12.2007, del 14.04.2009, del 24.06.2010, del 04.10.2010, del
09.05.2012, del 05.08.2013, dell'11.12.2014, del 29.04.2015, del 30.06.2015 e del
13.06.2017, oltre agli estratti conto per tutto il periodo, senza soluzione di continuità. In tali documenti venivano comunicate le concessioni e le variazioni delle linee di credito attive sul conto corrente;
inoltre, venivano validamente pattuite le condizioni economiche relative alle Spese trimestrali di gestione fidi, alle Spese per il servizio di affidamento in
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 2 conto, alla Commissione sull'affidamento e alle Spese per le comunicazioni sulla trasparenza bancaria” (cfr. pag. 9 atto di citazione);
- che, in merito alle n. 171 operazioni di finanziamento per anticipi all'importazione con l'estero, era stato messo a disposizione un contratto del 26.07.2006;
- che anche il summenzionato contratto doveva considerarsi nullo per l'indeterminatezza delle commissioni e/o spese ivi indicate, nonché per difformità rispetto al contenuto minimo dettato per determinate tipologia di contratti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art 9 delle istruzioni di vigilanza del 25.07.2003.
Nel complesso, alla luce di tutto quanto esposto in citazione, con riferimento al C/C n.
1000/292, chiedeva:
a) di accertare la nullità del contratto di C/C n. 1000/292, per il periodo dal 02.08.1993 al
05.05.2003, in applicazione del disposto di cui all'art. 117 co. 3 del TUB;
b) di accertare e dichiarare, in relazione ai contratti del 06.05.2003 e del 25.06.2003,
l'indeterminatezza dei tassi di interesse e delle condizioni economiche pattuite per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
c) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con i documenti di sintesi del 22.10.2007, del 04.12.2007, del 14.04.2009, e del 24.06.2010 per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
d) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con i documenti di sintesi del 04.10.2010, del 09.05.2012, del 05.08.2013, del 11.12.2014, del 29.04.2015, del
30.06.2015 e del 13.06.2017 per contrarietà alla Legge Antitrust o, in subordine, sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
e) in via subordinata, di accertare e dichiarare, in relazione ai documenti di sintesi elencati al precedente punto, l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti parametrati all'indice
Euribor e per l'effetto sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
f) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con i contratti del
23.01.2017 e del 21.03.2017 per contrarietà alla Legge Antitrust o, in subordine, sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 3 g) in via subordinata, di accertare e dichiarare, in relazione ai contratti elencati al precedente punto f), l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti parametrati all'indice Euribor
e per l'effetto sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
h) di accertare e dichiarare illegittimità del tasso di interesse creditore applicato per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con applicazione in sostituzione dei tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB;
i) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente derivanti dall'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
j) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di commissioni, spese ed oneri accessori mai validamente pattuiti;
k) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti direttamente tra i movimenti in conto capitale a titolo di spese ed oneri accessori “endotrimestrali” mai validamente pattuiti;
l) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto a causa della differenza tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ricostruendo il rapporto di conto corrente e la relativa maturazione di interessi per data operazione;
m) accertare e dichiarare, la nullità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi e competenze e, laddove pattuite, delle illegittime clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per tutta la durata del rapporto.
Per le operazioni di finanziamento estero specificamente individuate in citazione, chiedeva:
a) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto del 26.07.2006, con applicazione del disposto dell'art. 117, comma 8, TUB, o, in subordine, con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
b) di accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenuti con il contratto del
26.07.2006 per contrarietà alla Legge Antitrust o, in subordine sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
c) in via subordinata, di accertare e dichiarare, in relazione al contratto del 26.07.2006,
l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti parametrati all'indice Euribor e per l'effetto sostituire i tassi con il tasso previsto ex art. 117, comma 7, TUB;
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 4 d) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di spese ed oneri accessori mai validamente pattuiti.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti di conto corrente e di finanziamento estero secondo i seguenti parametri, procedendo:
− “per il conto corrente, alla rielaborazione del rapporto per data operazione, procedendo per il periodo dal 02.08.1993 al 05.05.2003, alla sostituzione dei tassi di interessi applicati, sia debitori sia creditori, con i tassi sostitutivi ex art. 5 L. 154/92 e s.m.i. per mancanza di contratto scritto;
dal 05.05.2003 al 21.10.2007 con sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB per indeterminatezza dei criteri di misura e di calcolo dei tassi;
dal 22.10.2007 al 03.10.2010 con sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB per indeterminatezza dei tassi e per mancanza del Tasso Annuo
Effettivo; dal 04.10.2010 ad oggi con sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti ex art. 117, comma 7, TUB per indeterminatezza dei tassi in quanto ancorati all'indice
Euribor; con eliminazione della commissione di massimo scoperto, con applicazione delle sole commissioni e spese validamente pattuite, con eliminazione delle spese endotrimestrali, senza capitalizzazione di interessi e competenze;
− per le operazioni di finanziamento estero alla elisione di interessi e competenze per nullità del contratto ex art. 117, comma 8, TUB e alla quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e percepite dalla banca”;
Avanzava poi richiesta di accertare e dichiarare che la convenuta, senza alcun valido titolo, aveva addebitato all'attrice importi non dovuti in relazione ai rapporti individuati al capo 1 dell'esposizione in fatto.
Concludeva, così, chiedendo di: “condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F.: e P.IVA: P.IVA_3
, in relazione ai rapporti bancari oggetto di causa, alla rettifica del saldo risultante da P.IVA_4
ECC al 30.04.2018 pari a - € 6.641,72 e all'accredito in conto corrente in favore di Parte_1 della somma di € 1.128.669,18 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
[...] per le causali di cui alla premessa, oltre rivalutazione e interessi come per legge. Con vittoria di
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 5 spese e compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i..” (cfr. atto di citazione dell'11.12.2018).
Si costituiva, con comparsa del 15.03.2019, che: - in via preliminare, Controparte_1 eccepiva: 1) l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento promossa da parte attrice;
2) la prescrizione delle domande di rettifica delle annotazioni contabili e dell'azione di ripetizione dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dalla società attrice nel periodo antecedente la data del
18/12/2008, ai sensi degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., ed in relazione all'art. 6 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 del Protocollo Addizionale;
3) la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati nel periodo antecedente la data del 18/12/2013.
Eccepiva, altresì, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto;
mentre, in subordine chiedeva “[…] l'applicazione dei tassi sostitutivi pari al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali con riferimento ai tassi Bot massimi in relazione alle operazioni a debito del cliente, e a quelli minimi in relazione a quelle a credito del cliente stesso, o ancora più subordinatamente l'applicazione di ogni altro prezzo
e condizione pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione dei contratti, secondo quanto previsto dall'art. 117 T.U.B” (cfr. pag. 49 e 50 comparsa di costituzione).
Nel corso dell'istruttoria, venivano concesse le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con memoria ex art. 183 co. 6, 1 termine c.p.c., parte convenuta eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Termini Imerese a conoscere delle domande concernenti l'asserita nullità dei contratti di cui è causa per violazione della Legge n. 287/1990, ritenendo la competenza giurisdizionale della Sezione Specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 4 del D. lgs
168/2003.
Veniva disposta una prima CTU contabile e, successivamente, all'udienza del 14.03.2024, eccepiva, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva evidenziando che i Controparte_2 rapporti di cui è causa erano stati tutti intrattenuti con Banca Nuova S.p.A. mentre il giudizio era stato introdotto solo nell'anno 2018. Alla medesima udienza le parti precisavano le conclusioni, con assegnazione dei termini di legge.
In seguito, con ordinanza del 10.08.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e all'udienza del 10.10.2024 il CTU veniva incaricato di svolgere ulteriori accertamenti contabili.
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 6 All'udienza del 12.02.2025, le parti precisavano nuovamente le conclusioni e chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva, allora, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tutto quanto sopra premesso, deve essere dichiarato il difetto di titolarità passiva della convenuta Controparte_2
Sul punto occorre precisare che, come evidenziato da Cass., SS.UU. n. 2951/2016, ai fini della legittimazione passiva ciò che rileva è la prospettazione formulata nella domanda attorea.
È, cioè, necessario che, nella domanda introduttiva del giudizio, il soggetto contro il quale si agisce sia individuato in astratto come titolare dell'obbligo posto a fondamento della pretesa fatta valere.
Pertanto, sussiste propriamente un difetto di legittimazione passiva nel caso in cui si agisce nei confronti di un soggetto che non è individuato dallo stesso attore come il titolare passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Si ha, invece, contestazione del lato passivo del rapporto oggetto di causa quando il convenuto contesta di essere debitore dell'attore, ovvero contesta di essere il soggetto responsabile dei danni.
Pertanto, considerato che parte attrice ha espressamente indicato come Controparte_2 soggetto obbligato a adempiere alle pretese di pagamento avanzate, l'eccezione avanzata dall'istituto di credito, volta a contestare tale assunto, affermando di non essere tenuta a rispondere per le pretese passività di cui è causa, non è da ricondursi propriamente ad una eccepita carenza di legittimazione passiva, quanto, invece, di titolarità passiva.
Eccezione che costituisce una difesa di merito, involgente la natura sostanziale e non processuale del rapporto dedotto.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge che i rapporti di cui è causa furono stipulati da parte attrice con Banca Nuova S.p.a.
Ebbene, con D.L. n. 99/2017, poi convertito con modificazioni, con L. n. 121/2017, sono state emanate: “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_3
e di .
[...] Parte_2
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 7 Tale D.L. n. 99 del 2017, come poi convertito, all'art. 1 ha previsto, come proprio ambito di applicazione, di disciplinare “[…] l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di […] nonché le modalità e le condizioni Controparte_3 Parte_2 delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato […]”.
In particolare, “Dal preambolo del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, si evince, […], che
l'intervento normativo ha avuto riguardo alle gravi ripercussioni di rilievo sociale ed economico per persone, famiglie e imprese, derivanti dalla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di
Banca e , ravvisate in termini di perdite per i creditori Controparte_3 Parte_2 non professionali chirografari e di cessazione dei rapporti di affidamento creditizio” (Corte
Costituzionale sentenza n. 225/2022).
Dunque, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, ed evitare un grave turbamento dell'economia, è stata dettata dal legislatore una specifica disciplina dell'avvio e dello svolgimento delle procedure.
Pertanto, in applicazione di quanto previsto espressamente all'art. 2, co. 1, lettera a), del D.L.
n. 99/2017, con successivo decreto n. 185/2017, il Ministro dell'economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di e di coatta Controparte_3 Parte_2 Parte_3 amministrativa.
Inoltre, in base al combinato disposto dell'art. 2 comma 1, lettera c) e dell'art. 3 co. 1 del D.L.
n. 99/2017, è stato anche previsto che i nominati commissari liquidatori dovessero procedere a cedere
“[…] l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi […]”.
Dunque, le finalità dell'intervento legislativo sono state perseguite imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, secondo i criteri dettati dall'art. 3 co. 3 del D.L. n. 99/2017.
I nominati commissari liquidatori della in liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 co. 1 del D.L. n. 99/2017, poi convertito in legge, hanno ceduto, allora, in forza di uno specifico contratto di cessione, ad Controparte_1 le attività e passività costituenti il ramo d'azienda bancaria della liquidazione, ivi
[...] CP_4
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 8 incluse, così, le quote di partecipazioni in Banca Nuova S.p.a.; società bancaria interamente controllata e facente parte del gruppo . Controparte_3
Circostanze queste ultime non oggetto di contestazione tra le parti in causa.
Del resto, parte attrice, pur nel presupposto che i rapporti fondanti le sue pretese fossero stati stipulati con Banca Nuova S.p.A. ha instaurato tale giudizio nei confronti di Controparte_1
Il D.L. n. 99/2017, tuttavia, ha anche stabilito delle disposizioni specifiche volte a delimitare l'oggetto della cessione.
In particolare, l'art. 3 co. 2 del D.L. n. 99/17 ha previsto che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.
Disposizione indicativa della volontà legislativa di non attribuire piena autonomia alle parti del contratto di cessione nella individuazione delle passività da trasferire in capo al cessionario.
Nello specifico, l'art. 3 co. 1 del D.L. n. 99/17, come convertito, ha previsto che: “[…] Restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180; b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni
o obbligazioni subordinate;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Dunque, come precisato dalla Corte Costituzionale: “Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (Corte Costituzionale sentenza n. 225/2022).
Come precisato sempre dal giudice delle leggi: “Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito, possono, pertanto, essere qualificate come «norme-provvedimento»: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 9 commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche” (Corte Costituzionale sentenza n. 225/2022).
Tutto ciò posto, ai fini del presente decidere occorre focalizzarsi sull'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 3 co. 1 che dispone che restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 c.c., “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Ebbene, la controversia in esame è certamente articolata su fatti ed atti sorti antecedentemente rispetto alla cessione di , avvenuta in data 26.06.2017, essendo fondata su Controparte_3 doglianze relative alla illegittimità delle condizioni contrattuali inerenti un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente a partire dal 02.08.1993, poi modificato nel corso del tempo secondo le pattuizioni di cui ai documenti del 06.05.2003, 25.06.2003, 22.10.2007, 04.12.2007,
14.04.2009, 24.06.2010, 04.10.2010,09.05.2012, 05.08.2013, 11.12.2014, 29.04.2015, 30.06.2015,
21.03.2017 e del 13.06.2017; nonché avendo ad oggetto la presente controversia anche la pretesa illegittimità del contratto del 26.07.2006 relativo ad operazioni di finanziamento estero.
Tuttavia, il presente giudizio è stato instaurato, a seguito della notifica dell'atto di citazione, solo in data 18.12.2018, dunque in data successiva al momento di opponibilità della cessione nei confronti dei terzi;
momento da individuarsi a decorrere dal 26.06.2017, a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del contratto di cessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 co. 2
D.L. n. 99/17; norma secondo cui: “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022,
2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del
Testo unico bancario”.
Ne discende che la controversia di cui è causa non rientra nel perimetro dell'aggregato oggetto di cessione, e ciò proprio in applicazione dell'art. 3 co. 1 lett. c) del D.L. n. 99/2017, come convertito;
norma, si ribadisce, che ha imposto un limite inderogabile all'autonomia negoziale delle parti nell'ambito degli accordi di trasferimento.
A sostegno ulteriore di quanto sopra argomentato, ritiene lo scrivente di aderire alle considerazioni di seguito riportate, formulate da una parte della giurisprudenza di merito, secondo n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 10 cui: “[…] proprio il comma 1 della norma in esame, […] dimostra come l'intento del legislatore non fosse affatto quello di lasciare assoluta "carta bianca" alle parti del Contratto nella definizione delle passività da trasferire in capo al cessionario. Semmai, scopo e finalità del decreto legge n.
99/2017 erano quelli di agevolare il trasferimento dell'azienda già facente capo a , Parte_2 esentando il cessionario dagli oneri connessi ad alcune specifiche passività puntualmente individuate: e cioè, da un lato, quelle nei confronti di soggetti che, per definizione sopportano in prima battuta il c.d. "rischio di impresa" (nella sostanza, cioè, i debiti nei confronti degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate o postergate); dall'altro lato, quelle derivanti da possibili ed eventuali controversie future. Solo in tal senso si spiega, allora, l'espressa esclusione dall'ambito di efficacia della cessione - sancita a chiare lettere dall'art. 3 del decreto in esame - delle passività indicate all'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) del d.lgs. 180/2015, dei debiti della banca in liquidazione nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati e delle passività derivanti da "controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa". Tali esclusioni - a contrario, ma in modo univoco - attestano la volontà del legislatore di ricondurre al perimetro della cessione tutte le passività che, come quelle di specie, (a) non rientrano nel novero di quelle indicate all'art. 52 del d.lgs. 180/2015, (b) non riguardano debiti nei confronti degli azionisti e / o obbligazionisti subordinati e (c), in caso di contenzioso, derivano da controversie sorte prima del trasferimento dell'azienda. In altri termini, e per quanto ora interessa, con riferimento alle passività oggetto di contenzioso, l'art. 3 del decreto legge n. 99/2017 ha posto, ai commi 1 e 2, un criterio discretivo di carattere meramente "temporale", regolando il subingresso del cessionario in tutte quelle derivanti da procedimenti già pendenti alla data del trasferimento d'azienda ed escludendo, invece, dal perimetro della cessione le sole passività relative a controversie sorte in un periodo successivo al predetto trasferimento. Peraltro si tratta di un criterio chiaro e ragionevole, considerato che, nel contesto di una operazione di cessione d'azienda, mentre le passività derivanti da contenziosi già pendenti sono, per loro natura, e siccome riflesse, per legge, nella contabilità e nei fondi rischi del soggetto cedente, adeguatamente valutabili ex ante dal cessionario (e ciò anche ai fini della definizione del corrispettivo della cessione), quelle derivanti invece da controversie non ancora incardinate, o neppure minacciate, non risultano stimabili in modo altrettanto obiettivo. […]”
(Tribunale di Treviso sentenza n. 231 del 04.02.2019).
Né appare sostenibile l'assunto secondo cui le considerazioni sopra riportate sarebbero inficiate dalla circostanza che i rapporti di cui al presente giudizio sono “ab origine” riconducibili a Banca
Nuova S.p.a. e non ad una delle due banche in LCA.
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 11 Infatti, devono in merito nuovamente ribadirsi le considerazioni interpretative sopra già evidenziate, e cioè che l'art. 3 co. 1 let. c) del D.L. n. 99/2017 nell'individuare le passività, imperativamente escluse dal perimetro della cessione, ha stabilito un criterio meramente temporale, legato alla pendenza o meno, alla data della cessione, di un contenzioso;
e ciò sulla base del fatto che solo le passività, attinenti a contenzioni già pendenti, per loro natura, potevano già risultare indicate nella contabilità delle banche in LCA al momento del trasferimento, così consentendo al cessionario di poter valutare adeguatamente i benefici e i costi dell'operazione di acquisto.
Alla luce di tale “ratio legis” non appare, allora, sostenibile l'esclusione, dal campo applicativo della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 let. c), di tutte quelle passività, riferibili a controversie sorte successivamente alla cessione, ma attinenti a rapporti bancari non stipulati direttamente con
[...]
, ma con una società dalla stessa controllata quale Banca Nuova S.p.a. Controparte_3
Anche con riferimento alle passività riconducibili a tali rapporti appaiono sussistere, infatti, le medesime esigenze di trasparenza e conoscibilità, non negabili certamente sul mero assunto che tali oneri perverrebbero alla cessionaria non per effetto di acquisizione diretta di Controparte_3
ma solo in virtù dell'acquisizione, nell'ambito della cessione, anche delle partecipazioni
[...] azionarie in Banca Nuova S.p.a., detenute da (sua controllante). Controparte_3
Detto in altri termini, diversamente argomentando si finirebbe per aggiungere all'elemento discretivo temporale, espressamente previsto dalla norma, un ulteriore elemento – quello della riconducibilità o meno delle pretese passività a rapporti ascrivibili ad una controllata- vanificando, tuttavia, in questo modo quelle esigenze di trasparenza e di conoscibilità complessiva “ex ante” delle passività. Esigenze espressioni di interessi del cessionario che il legislatore ha ritenuto, comunque, di dover tutelare nell'ambito del bilanciamento con l'interesse ad assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, onde evitare un grave turbamento dell'economia.
Deve, in definitiva, essere dichiarato il difetto di titolarità passiva di per CP_1 Controparte_2 le pretese di cui è causa e ciò anche con riguardo al periodo successivo al 26.06.2017; arco temporale successivo alla cessione ed in cui il rapporto di conto corrente si è sviluppato tra Banca Intesa e la sulla base delle condizioni predisposte da Banca Nuova s.p.a., sino alla estinzione del Pt_1 rapporto, con azzeramento del saldo, in data 31.01.2019.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere: “ I rapporti bancari ancora in essere […] pure non fanno parte dell'Insieme Aggregato ceduto in quanto il correlato contenzioso non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 12 bancaria ad;
se il giudizio fosse stato pendente in data antecedente al trasferimento, Controparte_1 invece, sarebbe stata legittimata in quanto il rapporto era inerente e funzionale Controparte_1 all'esercizio dell'impresa bancaria ed in quanto il contenzioso era in essere (e quindi noto alla cessionaria) al momento del trasferimento. […] Ergo, l'esplicito riferimento ai giudizi induce a ritenere che le controversie incluse nella cessione siano limitate a quelle giudiziali, ossia a quelle pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria alla data del 26 giugno 2017. Per tutti i rapporti oggetto di causa, infine, l'esclusione deve essere affermata anche in quanto le relative passività non emergevano dalle scritture contabili, requisito di carattere generale in ogni caso applicabile per il trasferimento della passività. Questo quadro generale, poi, non può essere scalfito dalla comunicazione di una proposta di variazione unilaterale del contratto di conto corrente proveniente da , posto che l'attualità nella gestione del conto corrente da parte della Controparte_1 suddetta convenuta non esclude che essa non sia titolare della situazione giuridica soggettiva riferita ad un contenzioso fondato su fatti antecedenti la cessione del rapporto
(e come tali imputabili direttamente a ) se tale era il disposto del Controparte_3 contratto di cessione (infatti, Né rileva il fatto che gestisca allo stato il conto Controparte_1 corrente (...) poiché ciò che rileva ai fini di fondare la titolarità passiva di Controparte_1 non è la mera gestione ma la titolarità delle posizioni (Trib. Venezia, ordinanza del 28 maggio
[...]
2018). In effetti, come già evidenziato, secondo il contratto di cessione è esclusa dal trasferimento Co ogni passività che sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse (...) in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e CP_6 sino alla Data di Esecuzione e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse” (Tribunale Torino sez. I, 27/02/2019, n.939).
In definitiva, in considerazione di tutto quanto esposto, essendo la controversia sorta successivamente alla cessione, le pretese creditorie avanzate da parte attrice costituiscono passività escluse dalla cessione stessa, con la conseguenza che deve ritenersi il difetto di titolarità passiva della convenuta Controparte_2
Titolarità passiva da individuarsi, invece, in capo alla liquidazione coatta amministrativa di trovando, altresì, nello specifico, applicazione l'art. 83 co. 3 e l'art. Controparte_3
86 del T.U.B.).
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà passiva nei confronti del consulente, esse vengono poste, nei rapporti interni tra le parti, in misura eguale tra loro.
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 13 Quanto alle spese di lite, considerate le ragioni della decisione, fondate con riferimento ad una questione oggetto di dibattito in giurisprudenza, si ritiene che esse debbano essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
b) ripartisce le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, in misura eguale tra loro;
c) compensa le spese di lite.
11.07.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 4084/2018 r.g.a.c. Pag. 14