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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/10/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSCONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona della procuratrice speciale , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. TONA MARINA MARIA e dell'avv. FAVALLI GIACINTO SIRO, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'avv. MARTINA ERCOLI
(C.F.: ), in personale del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ ha convenuto in giudizio ed formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“
1. Condannare a versare ad i contributi previdenziali dovuti in favore Controparte_1 CP_4 del ricorrente per il periodo 11.5.2015 – 13.7.2022, da calcolarsi prendendo a riferimento una retribuzione mensile di € 7.142,74, ovvero la somma anche maggiore che risulterà di giustizia.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali liquidati ai sensi del DM 55/2014 (così come modificato dal DM 147/2022)”. Costituitosi in giudizio per l'udienza del 20.5.2025 poi differita al 12.6.2025, Controparte_1 ha dedotto di aver già spontaneamente provveduto alla regolarizzazione contributiva della posizione del CP_ ricorrente versando all' i dovuti contributi, interessi e sanzioni, ancorché con riserva di ripetizione all'esito del pendente giudizio di appello. Ha dunque chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso come segue: CP_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ove la parte resistente dimostri di aver proceduto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente, dichiarare cessata la materia del contendere rimettendosi a giustizia per quanto concerne le spese legali. In caso di mancato adempimento, si chiede di accertare
1 la debenza delle somme che saranno quantificate in corso di causa come dovute dalla società resistente in favore dell' per i fatti di cui è causa, con il favore delle spese del giudizio”. CP_4 CP_ All'udienza del 12 giugno 2025 l' ha dato atto dell'intervenuta regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente da parte della società resistente, come da quest'ultima dichiarato e comprovato con la documentazione allegata alla memoria difensiva. Parte ricorrente si è riservata di verificare le circostanze.
La causa è stata dunque decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. In particolare, le parti hanno dato atto del regolare accredito dei contributi dovuti da parte della società resistente. Hanno dunque concordemente concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere;
come affermato da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSCONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona della procuratrice speciale , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. TONA MARINA MARIA e dell'avv. FAVALLI GIACINTO SIRO, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'avv. MARTINA ERCOLI
(C.F.: ), in personale del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ ha convenuto in giudizio ed formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“
1. Condannare a versare ad i contributi previdenziali dovuti in favore Controparte_1 CP_4 del ricorrente per il periodo 11.5.2015 – 13.7.2022, da calcolarsi prendendo a riferimento una retribuzione mensile di € 7.142,74, ovvero la somma anche maggiore che risulterà di giustizia.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali liquidati ai sensi del DM 55/2014 (così come modificato dal DM 147/2022)”. Costituitosi in giudizio per l'udienza del 20.5.2025 poi differita al 12.6.2025, Controparte_1 ha dedotto di aver già spontaneamente provveduto alla regolarizzazione contributiva della posizione del CP_ ricorrente versando all' i dovuti contributi, interessi e sanzioni, ancorché con riserva di ripetizione all'esito del pendente giudizio di appello. Ha dunque chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso come segue: CP_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ove la parte resistente dimostri di aver proceduto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente, dichiarare cessata la materia del contendere rimettendosi a giustizia per quanto concerne le spese legali. In caso di mancato adempimento, si chiede di accertare
1 la debenza delle somme che saranno quantificate in corso di causa come dovute dalla società resistente in favore dell' per i fatti di cui è causa, con il favore delle spese del giudizio”. CP_4 CP_ All'udienza del 12 giugno 2025 l' ha dato atto dell'intervenuta regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente da parte della società resistente, come da quest'ultima dichiarato e comprovato con la documentazione allegata alla memoria difensiva. Parte ricorrente si è riservata di verificare le circostanze.
La causa è stata dunque decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. In particolare, le parti hanno dato atto del regolare accredito dei contributi dovuti da parte della società resistente. Hanno dunque concordemente concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere;
come affermato da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
2