Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5470/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Fiorio Parte_1 C.F._1
(C.F. , dall'Avv. Marco Gagliardi (C.F. e dall'Avv. C.F._2 C.F._3
Valentina Greco (C.F. del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in C.F._4
Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Fiorio e Gagliardi;
ATTORE contro
(C.F. ), con domicilio in Torino, via Principe Amedeo n. 20; CP_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: consulenza finanziaria, inadempimento, risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito,
Contrariis reiectis,
1) accertare la gravità o la non scarsa importanza dell'inadempimento del signor agli CP_1 obblighi previsti dalla legge e dal contratto meglio descritti in premessa dell'atto di citazione;
2) conseguentemente accertare l'illegittimità del comportamento tenuto dal convenuto in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui in premessa dell'atto di citazione e la sua conseguente responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale nei confronti dell'attore per le ragioni descritte in atti;
3) condannarsi conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1 subiti dall'attore in misura pari ad € 40.986,56 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ed interessi ex art. 1284, quarto comma, a far data dalla domanda.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei difensori.”
pagina 1 di 7
1) Con l'atto di citazione l'attore rappresenta le seguenti circostanze:
- egli, alla fine dell'anno 2019, ha effettuato operazioni di investimento in certificati Low Strikes per il tramite del consulente finanziario di , , che gli avrebbe consigliato tali CP_2 CP_1 strumenti finanziari assicurandogli che garantivano, alla scadenza, la restituzione di almeno il 50% del capitale investito;
- così, il 30.12.2019 l'attore ha sottoscritto presso la sede di il “contratto di consulenza in CP_2 materia di investimenti – IN Plus” e, a seguito di rassicurazioni da parte del consulente finanziario sulla non rischiosità dell'investimento, tramite l'applicazione della banca ha acquistato il certificato BS (Isin CH0499661392) per complessivi € 30.386,36 con scadenza al 5.11.2024;
- il 17.1.2020, ha acquistato il certificato EO WT (Isin CH0501201815) per complessivi €
10.629 con scadenza al 9.12.2022;
- il primo certificato acquistato è stato annullato nel novembre 2021, previo rimborso all'attore di €
28,8, mentre il secondo ha subito l'azzeramento integrale del proprio valore, con conseguente minusvalenza complessiva di € 40.986,56, circostanza che può essere evinta dalla semplice consultazione del suo “zainetto fiscale”;
- il secondo ordine sarebbe stato concluso fuori dai locali commerciali della banca senza che gli sia stato avviso del diritto di recesso, con conseguente applicabilità della nullità prevista dall'art. 30, commi 6 e 7, d.lgs. n. 58/1998;
- entrambi gli ordini, inoltre, sono stati effettuati su proposta del consulente finanziario, e sono inadeguati rispetto al basso profilo di rischio indicato dal al momento della compilazione del Pt_1 modulo di profilazione.
Tutto questo, secondo l'attore, costituirebbe violazione degli obblighi di condotta di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del TUF, dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 20307/2018 nonché delle previsioni di cui al Contratto di consulenza IN Plus, con riguardo:
- all'obbligo di informare il cliente in merito alle caratteristiche degli investimenti;
- all'obbligo di acquisire dal cliente informazioni in merito al suo profilo finanziario;
- all'obbligo di valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza delle operazioni nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza finanziaria al cliente.
In aggiunta, anche ove si ritenesse che sia stato prestato un servizio diverso rispetto alla consulenza,
sostiene che dovrebbe ritenersi violata la disposizione di cui all'art. 42, comma 3, Reg. Pt_1
n. 20307/2018, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'intermediario di avvertire il cliente, CP_3 qualora non abbia raccolto da lui le informazioni necessarie per la profilazione, dell'impossibilità di valutare l'appropriatezza del servizio o dello strumento finanziario.
2) Sulla base della prospettazione appena riportata, in atto di citazione ha originariamente Pt_1 ipotizzato la responsabilità solidale di e del consulente TE, espressamente prevista CP_2 dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998.
La banca si è costituita regolarmente, mentre il consulente finanziario è restato CP_1 contumace.
All'esito del termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la controversia è stata conciliata nei soli rapporti tra l'attore e IN, ed oggi prosegue unicamente nei confronti del consulente, per l'accertamento pagina 2 di 7 dell'inadempimento agli obblighi a lui imposti dalla legge e dal contratto di consulenza, e la condanna al risarcimento dei danni in misura pari al valore complessivo della perdita subita dall'attore.
Dopo la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 10.12.2024 è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3) Per questo, le difese esplicitate da sono riportate limitatamente a quanto potrebbe Controparte_4 assumere rilievo nella ricostruzione complessiva del rapporto e per l'accertamento della responsabilità del TE.
Queste le deduzioni significative della banca:
- con il servizio di consulenza, IN si limita a fornire al cliente, dietro sua richiesta o a iniziativa della banca stessa, raccomandazioni personalizzate utili per effettuare scelte di investimento o disinvestimento in strumenti o prodotti finanziari, con la specificazione che il cliente resta libero di seguirle o meno ed è il solo a poter decidere se darvi seguito;
- infatti, egli è l'unico a poter dare disposizioni su quali operazioni eseguire, attraverso l'inserimento sulla piattaforma online dei propri codici personali, unici per ciascun cliente, come è avvenuto anche nel caso di specie;
- l'attore ha sottoscritto tutta la documentazione relativa al rapporto con IN, e in particolare il
Contratto Quadro, il questionario MIFID, l'informativa sulle regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e il modulo “consegna documenti”, confermandone la ricezione e l'accettazione mediante inserimento del pin personale;
- pur avendo l'attore inserito nel questionario MIFID informazioni che lo collocano nei parametri attribuiti al profilo c.d. dinamico, con assunzione del rischio di elevata oscillazione del capitale investito e di rendimenti e perdite elevati, la ha in ogni caso segnalato la non adeguatezza e non CP_5 appropriatezza delle operazioni inserite dal , che però ha deciso autonomamente di eseguirle, Pt_1 senza che vi fosse alcuna raccomandazione ad opera di IN e del consulente;
- in ogni caso, la procedura informatica automatica guidata obbliga il cliente, attraverso una serie di passaggi, a consultare la documentazione relativa allo strumento o prodotto finanziario sul quale si vuole investire, tra cui il verbale di consulenza e il KID, richiedendo da ultimo la conferma e la dichiarazione della presa visione di tutte le informazioni necessarie.
4) Nella ricostruzione della vicenda in esame, si deve osservare che il rapporto tra l'attore e CP_2 nasce dalla stipulazione del contratto quadro sottoscritto il 4.6.2019 con apertura di un conto presso la banca stessa.
Le parti hanno prodotto due diverse copie del contratto.
In particolare, ha prodotto una copia del documento compilata solo in parte e non sottoscritta Pt_1
(doc.
1.1 att.), in cui non sono presenti risposte al questionario necessario alla profilazione del cliente
(sez. da A8 ad A13 contratto) richiesto ai sensi della direttiva europea c.d. MIFID2 per la prestazione di servizi d'investimento. Lo stesso attore, poi, sub doc. 1.2, produce altra copia dello stesso contratto recante una corretta compilazione delle sezioni relative all'acquisizione di informazioni dal cliente e all'individuazione del suo profilo di investitore, ma la contesta perché, nella sua prospettazione, conterrebbe sottoscrizioni digitali a lui non riconducibili ed apposte dal consulente con CP_1
“validità della firma sconosciuta” e “certificato non affidabile” (v. pp. 20 e ss. citazione, par. 3.4).
pagina 3 di 7 La contestazione, tuttavia, può ritenersi superata dalla produzione del medesimo documento (cfr. contratto quadro prodotto da parte della sub doc. 22) sottoscritto dall'attore con firma CP_5 grafometrica, documento che non è stato specificamente disconosciuto come invece sarebbe stato onere dello stesso.
Pertanto, il contratto stipulato tra e è idoneo a costituire prova come fonte di CP_2 Pt_1 regolazione del rapporto tra le parti e della corretta acquisizione delle informazioni necessaria da parte della Banca (onere di informazione c.d. passiva).
Pertanto, e in assenza di ulteriori contestazioni, il contratto quadro può ritenersi validamente sottoscritto, e all'attore può correttamente riferirsi l'attribuzione del profilo di investitore “dinamico”, con accettazione di un margine di oscillazione del valore del capitale investito elevato, con alto rischio atteso di rendimento o di perdita del capitale (v. sez.
6.3 contratto quadro, p. 6).
5) Il rapporto dell'attore con il consulente finanziario di origina, invece, dal Controparte_6 contratto di consulenza stipulato il 30.12.2019 (doc. 5 att. e doc. 6 conv.), in cui dichiara, in Pt_1 ogni caso, di aver ricevuto dalla Banca le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di consulenza e di aver fornito, prima della prestazione del servizio di investimento oggetto del contratto, le informazioni di cui al modulo MIFID.
Il contratto di consulenza ha ad oggetto la prestazione del servizio di “consulenza in materia di investimenti” di cui all'art. 1, commi 5, lett. f) e 5 septies del TUF che consiste nel «fornire al Cliente – dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca - raccomandazioni personalizzate, utili per effettuare adeguate scelte di investimento o disinvestimento in strumenti/prodotti finanziari» (art.
2.3 del contratto di consulenza), da documentare con appositi verbali che riportino le operazioni raccomandate e le indicazioni sui motivi per cui esse sono adeguate al profilo del cliente e ai suoi obiettivi di investimento.
Il consulente, in ogni caso, secondo quanto stabilito dall'art. 5.2, deve procedere alla valutazione di adeguatezza delle operazioni eventualmente consigliate in relazione a diversi indici specifici, e senza garanzia di risultati positivi correlati agli investimenti effettuati sulla base della consulenza, mentre l'art.
8.1 espressamente prevede che, nella prestazione del servizio, la banca, e per essa il suo consulente, possa avvalersi di modalità e supporti di tipo telematico e informatico, con rinvio, per quanto non previsto dal contratto, alle disposizioni compatibili del Contratto Unico (ovvero il contratto quadro). Il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni è previsto nella sezione A2.
Nella sezione A6, rubricata “Condizioni Normative del Conto Corrente Plus”, all'art. 9 è prevista la possibilità per il cliente di impartire ordini e disposizioni attraverso posta elettronica, internet o phone banking, questi ultimi attraverso l'assegnazione al cliente di un codice utente e di una password e con modalità espressamente descritte nella “sezione IIA – Norme generali che regolano l'offerta dei servizi tramite internet o via telefono (cd. Servizio di internet/phone banking)” (v. p. 17 contratto di consulenza).
6) Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (doc. 2) emerge che il convenuto ha rappresentato al cliente informazioni non corrette, scrivendogli che i prodotti in esame garantivano comunque il rimborso del 50% del capitale investito, mentre invece si tratta di prodotti a massimo rischio, che potevano comportare la perdita dell'intero investimento.
pagina 4 di 7 CP_ Il per parte sua, restando contumace, non ha offerto prove di aver diversamente consigliato il
. Pt_1
Di conseguenza, emerge già un primo inadempimento agli obblighi gravanti sul consulente, in particolare a quelli previsti dagli artt. 21 TUF (“1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati…….”) e dall'art. 36 del Reg. Consob n. 20307 del 15.2.2018 (“1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.
2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa…..”).
Tale conclusione resta valida a prescindere dal fatto che all'attore sia stato consegnato il K.I.D.
Quest'ultimo fatto, per la verità, è controverso, perché l'attore lo contesta ma dalle difese della banca emerge in realtà che gli ordini impartiti via internet e/o telefono, quindi con modalità a distanza, seguano una procedura informatica automatizzata che mette a disposizione del cliente tutti i documenti relativi all'ordine cui si vuole procedere, compresi i verbali e il KID (Key Information Document), strutturata in modo che non si possa accedere alla schermata successiva, e quindi che non si possa procedere con l'ordine, se non confermando di aver preso visione della documentazione per poi giungere alla conferma definitiva dell'ordine attraverso l'inserimento dell'username e della password.
In ogni caso, però, la responsabilità del TE resta. Infatti, anche ipotizzando che il abbia Pt_1 potuto accedere al KID prima di inoltrare l'ordine, prendendone visione o comunque dichiarando di averne presa visione per proseguire, questo non esonererebbe da responsabilità il consulente che gli ha fornito informazioni palesemente non veritiere sulle caratteristiche dell'investimento e lo ha indotto a sottoscriverlo, posto che tali informazioni possono anzi influire proprio sull'attenzione con cui il cliente legge il KID o sulla sua comprensione del documento.
7) In aggiunta, dalla documentazione in atti emerge anche che il TE abbia consigliato al Pt_1 investimenti non adeguati rispetto al profilo del medesimo (cfr. la corrispondenza prodotta ai documenti 2 e 7 di parte attrice).
Infatti, i verbali di consulenza (prodotti sub docc. 6 e 7 di parte attrice att. e docc. 1 e 2 di parte convenuta) evidenziano la non adeguatezza degli ordini impartiti.
La dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti è descritta nell'art. 41 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018 ed è una valutazione che l'intermediario, sulla base delle informazioni acquisite dal cliente investitore, è tenuto specificamente ad effettuare nel momento in cui raccomanda l'investimento e prima che sia compiuta la transazione, oppure, nel caso in cui essa venga effettuata con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza che impedisca la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, questa può essere consegnata successivamente a condizione che il cliente abbia prestato il proprio consenso e che gli sia stata fornita la possibilità di ritardare l'esecuzione della transazione.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, i verbali risultano messi a disposizione dalla banca prima della conclusione dell'ordine, nella stessa procedura informatica evidenziata riguardo al KID, e contengono un giudizio negativo sull'adeguatezza degli investimenti, nel dettaglio per “concentrazione emittente”,
“concentrazione prodotti complessi su TFA”, “concentrazione su singolo ISIN complesso” e “controllo costi benefici”.
Di conseguenza, in capo al TE è ravvisabile una palese violazione dell'obbligo previsto dall'art.
5.2 del contratto di consulenza (doc. 5) stipulato prima delle operazioni in questione (“
5.2 La Banca effettua la valutazione di adeguatezza allo scopo di agire secondo il miglior interesse del Cliente. La
sulla base delle informazioni, valuta che le operazioni oggetto di raccomandazione CP_5 personalizzata siano adeguate e corrispondano agli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente e alla sua situazione finanziaria. Nell'ambito di tale valutazione la verifica, altresì, l'adeguatezza CP_5 in relazione alla frequenza delle operazioni, alla concentrazione degli strumenti e alla relativa complessità. Sempre nell'ambito della valutazione di adeguatezza la Banca effettua un'analisi dei costi
e dei benefici delle operazioni raccomandate. La banca si astiene dal consigliare operazioni che non siano adeguate”).
L'inadempimento, d'altra parte, non è escluso neppure in questo caso dal fatto che prima dell'ordine il abbia ricevuto i verbali di inadeguatezza, permanendo la responsabilità del consulente per aver Pt_1 consigliato strumenti inadeguati, per ragioni analoghe a quelle già evidenziate rispetto al KID.
8) La prova del danno subito per effetto degli investimenti consigliati dal TE emerge anch'essa dalla documentazione prodotta dall'attore.
In particolare, dall'estratto del dossier titoli al 31.12.2021 (doc. 11 di parte attrice) risulta che il certificato BS, a fronte dell'acquisto per € 30.386,36, è stato annullato nel novembre 2021 con un rimborso a favore dell'attore pari a soli € 28,80, e con una perdita di € 30.357,56, mentre per quanto riguarda il titolo EO WT, acquistato per € 10.629,00, il fatto che esso abbia subito l'integrale azzeramento del suo valore si può evincere dal c.d. zainetto fiscale (doc. 12), da cui risulta la minusvalenza di € 40.986,56, pari al totale dei due investimenti in questione.
D'altra parte, è significativo che la totale perdita di valore dei due investimenti non sia stata neppure messa in discussione da IN negli atti depositati fino all'estinzione.
9) In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte le domande di parte attrice devono essere accolte, CP_ e il condannato a risarcire il danno prodotta alla stessa, in misura pari a € 40.986,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, nella misura ex art. 1284, quarto comma, a far data dalla domanda giudiziale.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della natura contumaciale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda:
pagina 6 di 7 - accerta l'inadempimento di agli obblighi su di lui gravanti in forza del rapporto di CP_1 consulenza finanziaria in essere con;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno, CP_1 Parte_1 della somma di € 40.986,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, nella misura legale a far data dalla domanda ed in quella prevista ex art. 1284, quarto comma, a far data dalla domanda giudiziale;
- condanna ND TE a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in misura di € Parte_1
5.000, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Torino, 13.3.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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