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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GERMANA FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n. 168, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) Voglia il Tribunale di Lucca, dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra , nata Parte_2
a Viareggio, il 25 gennaio 1994, residente in [...], cod. fisc.
e , nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_1 residente in [...] cf , contratto matrimonio in C.F._3
Viareggio, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di predetto Comune all'atto n.49 - parte I -
Serie - dell'anno 2016.
b) Voglia disporre l'affidamento condiviso dei figli , nata a [...] il [...], e nato a [...] in data [...], con collocamento Persona_2 presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della potestà limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
1 c) Voglia disporre a carico del padre ed in favore della madre un assegno per il contributo ordinario al mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, aggiornabili annualmente secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come meglio specificate in premesse del presente ricorso e nel protocollo vigente nel presente Tribunale;
Voglia stabilire che il padre potrà vedere i figli anche ogni giorno, compatibilmente con la volontà e gli impegni degli stessi, previo preavviso alla madre. Il padre inoltre terrà con sé i figli NA
e alternativamente, un fine settimana dalle ore 21 del sabato sera alle ore 21,00 del lunedì _2 ed il fine settimana successivo dalle ore 15,30 della domenica pomeriggio alle 21,00 del lunedì. I figli trascorreranno le vacanze di Natale, alternando con i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Tenuto conto della nazionalità straniera del padre e del fatto che lo stesso
è solito recarsi dalla propria famiglia a Santo Domingo durante il periodo delle festività natalizie, le parti concordano fin d'ora che i figli potranno recarsi con il padre in visita alla famiglia paterna dopo il compimento del sesto anno di età, salvo valutazione congiunta dei genitori nel caso in cui i figli manifestino disagi e non si sentano ancora pronti per allontanarsi così tanto dalla madre. Le parti convengono che nei periodi in cui il padre sarà all'estero senza poter vedere i figli, al proprio rientro potrà recuperare il diritto di visita tenendo i figli con sé per un periodo continuativo di una settimana, compatibilmente con la volontà e le esigenze dei figli minori. Per tutte le altre festività non natalizie,
i figli staranno con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza. Durante l'anno, i figli trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni anche non continuativi, da concordarsi preventivamente fra i genitori con preavviso di almeno un mese, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
Voglia disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Viareggio, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 15/9/2016, dal quale sono nati i due figli NA
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente _2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 15/9/2016, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 49, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2016;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GERMANA FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n. 168, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) Voglia il Tribunale di Lucca, dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra , nata Parte_2
a Viareggio, il 25 gennaio 1994, residente in [...], cod. fisc.
e , nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_1 residente in [...] cf , contratto matrimonio in C.F._3
Viareggio, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di predetto Comune all'atto n.49 - parte I -
Serie - dell'anno 2016.
b) Voglia disporre l'affidamento condiviso dei figli , nata a [...] il [...], e nato a [...] in data [...], con collocamento Persona_2 presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della potestà limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
1 c) Voglia disporre a carico del padre ed in favore della madre un assegno per il contributo ordinario al mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, aggiornabili annualmente secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come meglio specificate in premesse del presente ricorso e nel protocollo vigente nel presente Tribunale;
Voglia stabilire che il padre potrà vedere i figli anche ogni giorno, compatibilmente con la volontà e gli impegni degli stessi, previo preavviso alla madre. Il padre inoltre terrà con sé i figli NA
e alternativamente, un fine settimana dalle ore 21 del sabato sera alle ore 21,00 del lunedì _2 ed il fine settimana successivo dalle ore 15,30 della domenica pomeriggio alle 21,00 del lunedì. I figli trascorreranno le vacanze di Natale, alternando con i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Tenuto conto della nazionalità straniera del padre e del fatto che lo stesso
è solito recarsi dalla propria famiglia a Santo Domingo durante il periodo delle festività natalizie, le parti concordano fin d'ora che i figli potranno recarsi con il padre in visita alla famiglia paterna dopo il compimento del sesto anno di età, salvo valutazione congiunta dei genitori nel caso in cui i figli manifestino disagi e non si sentano ancora pronti per allontanarsi così tanto dalla madre. Le parti convengono che nei periodi in cui il padre sarà all'estero senza poter vedere i figli, al proprio rientro potrà recuperare il diritto di visita tenendo i figli con sé per un periodo continuativo di una settimana, compatibilmente con la volontà e le esigenze dei figli minori. Per tutte le altre festività non natalizie,
i figli staranno con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza. Durante l'anno, i figli trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni anche non continuativi, da concordarsi preventivamente fra i genitori con preavviso di almeno un mese, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
Voglia disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Viareggio, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 15/9/2016, dal quale sono nati i due figli NA
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente _2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 15/9/2016, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 49, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2016;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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