Sentenza 8 febbraio 2026
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Introduzione La crisi d'impresa è una fase delicata nella vita di qualunque attività produttiva. Per un'azienda di carpenteria metallica, abituata a investimenti in macchinari, forniture di acciaio e costi fissi rilevanti, la perdita di commesse o l'aumento dei prezzi può trasformarsi rapidamente in difficoltà di cassa, ritardi nei pagamenti e, nei casi più gravi, nell'avvio di procedure esecutive. Ignorare la crisi o confidare che “passi da sola” può esporre l'imprenditore a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e persino alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). La normativa italiana prevede oggi numerosi strumenti per affrontare tempestivamente queste situazioni, ma la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2026, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. ER Rollero. Civile Sent. Sez. 1 Num. 2817 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 08/02/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. — Soges s.p.a., dopo aver depositato ricorso ex art. 44 CCII (in vista del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII), con concessione del termine di 60 giorni e nomina del commissario giudiziale, seguìto da istanza di proroga del termine, dichiarata inammissibile, e poi da rinuncia agli atti del procedimento e deposito di un nuovo ricorso ex artt. 44 e 61 CCII, parimenti dichiarato inammissibile, con estinzione del procedimento, in data 12.12.2023 ha depositato ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, ex artt. 40, 54 e 61 CCII, pubblicato il 14.12.2023 nel Registro imprese. 1.1. — Il Tribunale di Torino ha nominato il commissario giudiziale con l’incarico di «riferire in ordine alla veridicità ed attendibilità dei dati ed alla fattibilità del piano e degli accordi con parere da depositarsi» entro tre giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione. Il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere il 6.5.2024 e, all’esito di ulteriori rinvii, anche per il perfezionamento di una transazione fiscale, ha depositato una ulteriore relazione datata 10.6.2024, concludendo che «potrebbero permanere profili di criticità in ordine all’ammissibilità ed alla fattibilità del piano». In assenza di opposizioni, il tribunale ha rigettato la domanda di omologazione. Soges s.p.a. ha proposto reclamo ex art. 51 CCII. 1.2. — Con sentenza del 3.9.2024 la Corte d’appello di Torino, dando atto di aver «sentito soltanto il difensore di parte reclamante», poiché «nel giudizio di omologazione non era stata avanzata alcuna opposizione da parte dei creditori ed era comparsa solamente l’Agenzia delle Entrate per concludere con la debitrice, in data 5/06/2024, un accordo di transazione fiscale», ha respinto il reclamo, ritenendo che: — I.) il parere sulla fattibilità del piano richiesto al commissario giudiziale, in forma lato sensu “peritale”, non è irrituale (poiché l’art. 48, comma 3 CCII, richiamato dall’art. 57, comma 1, CCII, consente al tribunale di procedere anche d’ufficio ad attività istruttoria) ed è pienamente utilizzabile, perché reso nel rispetto del diritto di difesa (avendovi la ricorrente replicato con note scritte), mentre la mancata menzione dell’attestazione del 3 professionista indipendente «è espressivo, sia pure e silentio, della non condivisibilità di quanto in essa riportato circa la fattibilità del piano»; — II.) la mancanza, «a tutt’oggi», delle «comunicazioni pec di accettazione degli accordi sottoscritti» ha compromesso «l’attività di verifica, essenziale negli accordi a efficacia estesa, dell’effettività del consenso prestato dai creditori, in quanto l’espediente digitale della pec consente, oltre che di identificare i soggetti che vi abbiano fatto ricorso, anche di riscontrare validamente e inequivocamente la loro volontà adesiva alle intese ristrutturative»; — III.) il concetto di “categoria” ex art. 61 CCII non è identico al concetto di “classe” ex art. 85 CCII, poiché solo nel concordato «è imprescindibile la tutela della par condicio», ma i due concetti sono «in larga misura sovrapponibili – tant’è che, assai eloquentemente, l’art. 2, lett. r), c.c.i.i., nel definire soltanto la “classe” di creditori (non anche la “categoria”), assume letteralmente il medesimo criterio individuativo (omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici) utilizzato dall’art. 61, co. 1, c.c.i.i.; in questo senso, negli accordi di ristrutturazione non conta tanto (o può non contare affatto) la parità di trattamento dei creditori, quanto piuttosto l’oggettiva omogeneità della posizione giuridica e dell’interesse economico di quelli isocategoriali, per cui la presenza di garanzie sul credito è alterante e rilevante»; di qui l’illegittimità della “mega categoria” che accorpa i crediti dei fornitori (circa 3 milioni di euro) e i crediti delle banche (circa 1 milione di euro, solo alcuni dei quali garantiti da MCC), nella quale la quasi totalità dei primi ha aderito all’accordo e la quasi totalità delle seconde non vi ha aderito, poiché l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici è diretta a «contrastare possibili prassi elusive, mediante la formazione di “accoglienti” e indistinte categorie creditorie, del vincolo percentuale imposto alle adesioni dall’art. 61, co. 2, lett. c), c.c.i.i.»; — IV.) «anche le perplessità evidenziate dal commissario giudiziale sulla fattibilità del piano di ristrutturazione, e fatte proprie dal Tribunale, vantano una loro non minimizzabile fondatezza», e la reclamante «non ha fugato del tutto le perplessità sul dato negativo del patrimonio netto». 4 1.3. — Soges s.p.a. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione ex art. 51, comma 13, CCII, depositato il 3.10.2024, affidato a quattro mezzi, corrispondenti, in sostanza, ai quattro motivi di reclamo. 1.4. — Successivamente, con istanza di rimessione in termini del 5.8.2025 (inserita in SIC il 7.8.2025), la ricorrente, all’esito di una documentata interlocuzione con la Cancelleria Centrale di questa Corte, con l’Ufficio PCT e con l’Ufficio Relazioni con il pubblico, originata da alcune anomalie riferite dapprima all’esito dei controlli automatici (cd. quarta PEC) e poi al mancato inserimento dei dati relativi al controricorrente e alla data di notifica del ricorso – effettuata solo alla Procura generale presso la Corte d’appello di Torino e al commissario giudiziale (pur non trattandosi di una “parte” del giudizio, ma avendo la corte d’appello disposto che gli fosse comunicato il reclamo) – ha chiesto darsi «atto del deposito effettuato in data 3 dicembre 2024» e, «considerato che la mancata conclusione della procedura di deposito è dipesa da un errore del sistema non imputabile a Soges S.p.A. (…) rimettere in termini la società istante con conseguente declaratoria di tempestività del ricorso» depositato contestualmente all’istanza. L’istanza è stata rimessa alla valutazione del Collegio con d.p. del 25.9.2025. 1.5. — Il p.m. ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso formulata nella memoria ex art. 378, comma 1, c.p.c., con affermazione del seguente principio di diritto: «negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa il tribunale, in sede di omologa, in presenza di creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell’accordo, deve verificare d’ufficio la corretta formazione delle categorie. I creditori bancari titolari di garanzie MCC devono essere inseriti in categorie separate dagli altri creditori chirografari». RAGIONI DELLA DECISIONE 2. — Preliminarmente il Collegio dà atto che l’istanza di rimessione in termini è meritevole di accoglimento, alla luce delle ragioni ivi esposte e documentate circa la regolarità del deposito degli atti. 2.1. — Sempre in via preliminare, e con riguardo al contraddittorio, il Collegio dà atto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, 5 formatasi prevalentemente in tema di concordato preventivo, ma applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti – trattandosi di procedure concorsuali accomunate, quali “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, nel “procedimento unitario” disciplinato negli artt. 40 e s. CCII e dunque per lo più assimilabili sotto il profilo processuale – il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione, anche attraverso il deposito di pareri, e pur essendo destinatario della comunicazione della decisione del tribunale e della corte d’appello, riveste nel giudizio di merito il ruolo di parte solo in senso formale, quale organo ausiliario del giudice, e non anche in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituto processuale del debitore o della massa dei creditori, con la conseguenza che non è munito della legittimazione a proporre ricorso per cassazione, né a svolgere difese con controricorso (Cass. n. 1033 del 2024 e n. 40483 del 2021; cfr. Cass. 16562/2021, 5273/2018, 4183/2014, 18987/2011). 3. — Passando all’esame dei motivi, con il primo (rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 61 CCII in relazione all’art. 41 co. 6 CCII e agli artt. 62, 64 e 191 c.p.c.”) il ricorrente sostiene: i) in primo luogo, che al commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII dovrebbero essere attribuiti i compiti di controllo sull’operato dell’imprenditore in pendenza della procedura, in analogia a quanto previsto dall’art. 44 CCII, e non un incarico lato sensu “peritale”, ricondotto all’attività istruttoria prevista dall’art. 48, comma 3, CCII, richiamato dall’art. 57, comma 1, CCII, peraltro in assenza di giuramento ex art. 193 c.p.c. e di assunzione di responsabilità ex art. 64 c.p.c.; ii) in secondo luogo, che la valutazione di veridicità dei dati e fattibilità del piano spetterebbe in via esclusiva al professionista indipendente, che li attesta sotto la sua responsabilità, mentre il corrispondente “parere” del commissario giudiziale decadrebbe al rango di “mera opinione”’. Entrambi gli assunti sono destituiti di fondamento. 3.1. — L’evocazione dei compiti di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) CCII, in base al quale il commissario giudiziale riferisce «immediatamente 6 al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi» e compie le «attività di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f)», è del tutto fuori centro. Nel caso in esame, la nomina del commissario giudiziale è stata disposta non già in occasione di una domanda “con riserva”, ex art. 44 CCII, bensì di una domanda “piena” di accesso al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione (a efficacia estesa) ex art. 40, comma 4, CCII, cui si applica l’art. 48, comma 4, CCII, in base al quale il tribunale provvede «sentito il commissario giudiziale», dopo averne ordinato la comparizione all’udienza camerale;
quest’ultimo pertanto, quale organo ausiliare del tribunale, ben può rendere “pareri” – senza che sia necessario scomodare la diversa categoria della c.t.u. – su tutte le questioni che il tribunale deve decidere, ivi compresa, e in primis, la verifica di quanto attestato dal professionista indipendente, nominato dallo stesso ricorrente, circa la fattibilità del piano, elemento cardine delle procedure di ristrutturazione. 3.2. — Sul punto è corretto il riferimento della corte territoriale all’art. 10, par. 3, della direttiva 2019/1023/UE – nel cui campo di applicazione rientrano gli accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, in quanto procedura non liquidatoria ai sensi dell’art. 61, comma 2, lett. b), CCII (non ricorrendo l’ipotesi di cui al successivo comma 5) – in base al quale dev’essere garantito «che l’autorità giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’impresa». Risulta allora priva di fondamento sistematico la prospettazione del ricorrente circa il parere del commissario giudiziale come “mera opinione”, e viceversa della attestazione del professionista indipendente come unico e insindacabile strumento per la verifica della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, quasi si trattasse di una prova legale. 4. — Con il secondo motivo (“Violazione o falsa applicazione dell’art. 61 CCII in relazione all’art. 40 co. 4 CCII”) si deduce che la corte d’appello avrebbe errato a ritenere la «mancanza delle comunicazioni pec di 7 accettazione degli accordi sottoscritti» – rilevata dal commissario giudiziale asseritamente esorbitando dal perimetro dell’incarico – una ragione di inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, essendo sufficiente a tal fine il loro deposito e la loro pubblicazione nel registro delle imprese. La censura è inammissibile perché disallineata dalla ratio decidendi. 4.1. — Occorre premettere che l’esistenza degli accordi è il presupposto fondante dello strumento prescelto, un oggetto anche materiale indefettibile della domanda, sicché, una volta che il giudice, su legittima segnalazione del commissario giudiziale, intenda verificarne l’effettiva conclusione – potere senza dubbio spettantegli, a prescindere dalla presenza di specifiche contestazioni – non potrebbe certo ritenersi sufficiente una mera verifica “a campione” su alcuni degli accordi conclusi. Non viene qui in rilievo, allora, la forma della conclusione dell’accordo (a mezzo pec o meno, in un unico documento cartaceo o in più documenti sottoscritti da ciascuna delle parti, ovvero mediante dichiarazione di accettazione fatta pervenire al debitore proponente), né la necessità o meno che le sottoscrizioni dei creditori siano autenticate: ciò che rileva è l’affermazione della corte d’appello, non contestata in fatto e ineccepibile in diritto, che, «a tutt’oggi, le pec mancanti non risultano allegate» e che «non spetta alla debitrice stabilire quale sia il “campione statisticamente significativo”, neppure esattamente specificato» delle stesse. Ancora in questa sede il ricorrente continua a sostenere (v. pag. 17 del ricorso), che le pec prodotte costituirebbero «un sufficiente campione di verifica sia dell’autenticità delle sottoscrizioni sia dei poteri dei soggetti firmatari», senza considerare che la conclusione degli accordi, quale fatto costitutivo della domanda di omologazione, deve necessariamente sussistere per intero, e non può essere provato “a campione”. 4.2. — Spetta dunque al giudice di merito stabilire le modalità di verifica dell’effettiva conclusione dell’accordo tra debitore e creditori, fermo restando che proprio il ‘consenso’ effettivo, rilevante ai fini del calcolo delle maggioranze richieste dalla legge, costituisce l’elemento indispensabile per la migrazione dell’istituto dalla negozialità “pura” ad una negozialità 8 “procedimentalizzata”, assoggettata all’omologazione dell’autorità giudiziale. E ciò vale ancor più negli accordi a efficacia estesa, ove il dissenso dei non aderenti è superabile in via indiretta, attraverso valutazioni officiose di tipo comparativo che assumono valenza sostitutiva della stessa (mancata) adesione. 5. — Con il terzo motivo (“Violazione o falsa applicazione dell’art. 61 CCII in relazione all’art. 1321 c.c. ed alla supposta applicabilità del principio di omogeneità di trattamento dei creditori”) si contesta la “valenza orientativa” attribuita all’art. 85 CCII e, più in generale, l’applicazione dei principi del classamento obbligatorio e dell’omogeneità di trattamento nelle classi, dettati per il concordato preventivo, mentre l’istituto di cui all’art. 61 CCII sarebbe «retto da tutt’altri principi, in primis quello dell’autonomia negoziale e, per altro verso, dalla facoltatività della formazione di distinte categorie di creditori». L’assunto è infondato e smentito dallo stesso dato normativo. 5.1. — L’errore che inficia il motivo risiede nella confusione di piani e principi tra istituti diversi, anche se appartenenti allo stesso genus, quali gli “accordi di ristrutturazione dei debiti” ordinari (art. 57 CCII) e gli “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa” (art. 61 CCII). Il secondo istituto, oggetto di causa, presenta delle peculiarità, rispetto al primo, che lo rendono più “contiguo” proprio al diverso istituto del concordato preventivo, in quanto contempla la possibilità che – similmente a quanto dispone per quest’ultimo l’art. 117, comma 1, CCII – gli accordi siano vincolanti, a determinate condizioni, anche per i creditori non aderenti (altrimenti destinati a rimanervi estranei, e perciò a conseguire il pagamento integrale, nei termini di cui all’art. 57, comma 3 CCII), tanto che, in loro favore, l’art. 59, comma 2, CCII, con identica espressione testuale, conserva «impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso». Tra dette condizioni, quella essenziale – sì da fungere da presupposto o “precondizione” stabilita nel primo comma dell’art. 61 CCII (e richiamata nel quinto comma), rispetto alle cinque condizioni, procedurali e sostanziali, elencate nel secondo comma – è che i creditori non aderenti siano inclusi 9 nella «medesima categoria» degli aderenti, la quale dev’essere appunto «individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici», come espressamente ed inequivocabilmente impone l’art. 61, comma 1, CCII. La palese assonanza della norma con la definizione di “classe di creditori” – e cioè «l’insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei» (art. 2, lett. r), CCII) — non necessita di commenti. Viceversa, l’utilizzo di un termine simile, ma non identico – “categoria”, in luogo di “classe” – testimonia semmai lo scrupolo del legislatore di mantenere comunque distinte le fisionomie dei due istituti limitrofi, che sul punto si lambiscono, anche al fine di evitare una indiscriminata applicazione estensiva delle regole dettate dall’art. 85 CCII sulla “Suddivisione dei creditori in classi” nel concordato preventivo, istituto che resta pacificamente distinto e per l’appunto disciplinato da regole diverse. 5.2. — Risulta allora innegabile che, negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, la formazione di “categorie” di creditori è obbligatoria per conseguire l’effetto di estendere (a certe condizioni) gli accordi raggiunti con i creditori aderenti, inclusi in una categoria, ai creditori non aderenti, inclusi nella medesima categoria. Si tratta di una previsione non solo testuale, ma anche logicamente necessaria quale requisito organizzativo per identificare l’accordo fra aderenti come vincolante rispetto ai non aderenti, a condizione che i primi rappresentino almeno il settantacinque per cento dei crediti dell’intera categoria, che deve perciò necessariamente essere “comune” per ricevere un medesimo trattamento. Risulta insomma evidente che quelle categorie debbano essere formate non ad libitum, ma in modo tale che i crediti in esse raggruppati siano omogenei, quanto a posizione giuridica e ad interessi economici. Soccorre al riguardo il formante dottrinale e giurisprudenziale sedimentato sin dall’introduzione, nell’ordinamento concorsuale, della possibilità di suddividere i creditori in classi nel concordato preventivo (art. 160, comma 1, lett. c), l.fall. introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80). 10 È sufficiente rinviare, ex aliis, a Cass. n. 9378 del 2018, nel senso che i criteri di omogeneità si riferiscono: i) per le “posizioni giuridiche”, alla natura del credito, alle sue qualità intrinseche, al carattere chirografario o privilegiato, all’eventuale esistenza di contestazioni, o di un titolo esecutivo, e soprattutto (per quanto qui rileva) alla presenza o meno di garanzie prestate da terzi;
ii) per gli “interessi economici”, alla fonte e tipologia socio- economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare. Con la precisazione che «rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe». L’obbiettivo è evidente: scongiurare pratiche scorrette (note anche col lemma angolosassone “gerrymandering”) volte ad eludere, attraverso l’arbitraria commistione di crediti non omogenei all’interno della medesima categoria, la condizione basilare che «i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie» (art. 61, comma 2, lett. c), CCII). La ratio lo è altrettanto: consentire l’estensione coattiva degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti, così “coartati”, sulla base di un meccanismo ragionevolmente fondato sulla volontà espressa da una maggioranza qualificata di soggetti che, proprio in forza della omogeneità dei crediti così accomunati, possano assurgere a portatori di una volontà vincolante, in quanto riferibile alla categoria nel suo assieme, anche se non a tutti e ciascuno dei suoi componenti. Va da sé che, per la legittima operatività del principio maggioritario nei termini appena detti, il trattamento all’interno di ciascuna classe non può che essere paritario. 11 5.3. — Deve allora concludersi che al tribunale compete sicuramente, a prescindere dalla proposizione o meno di opposizioni, ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII, lo scrutinio della corretta formazione delle categorie di crediti, secondo il criterio di omogeneità di posizioni giuridiche e interessi economici, trattandosi della pre-condizione espressamente stabilita nel primo comma dell’art. 61 CCII, a tutela del diritto dei creditori non aderenti di non vedersi coartare dal non voluto accordo di ristrutturazione dei debiti se non al ricorrere delle chiare condizioni stabilite dalla legge. Proprio perché si tratta di un presupposto stabilito ex lege per l’operatività stessa dell’istituto, non rileva, infatti, che l’art. 48 comma 4 CCII non disponga espressamente sullo scrutinio di questa condizione, che resta evidentemente da verificare, come tutte le altre, ai fini della omologazione degli accordi. Del resto, anche per l’omologazione del concordato preventivo nulla dispone in tal senso il precedente comma 3, senza che vi sia alcun dubbio al riguardo, tanto che persino nella fase di apertura del concordato preventivo l’art. 47, comma 1, CCII dispone che il tribunale verifichi anche la corretta formazione delle classi. 5.4. — Anche sul punto soccorre la disciplina unionale. Difatti, come evidenziato dal pubblico ministero, l’art. 9, par. 4, primo periodo della citata direttiva impone agli Stati membri di provvedere «affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell’adozione del piano di ristrutturazione», mentre il par. 5 stabilisce che la formazione delle classi deve essere esaminata «da un’autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione», salva la facoltà di anticipare detta verifica in una fase anteriore. 6. — Con il quarto motivo (“Violazione o falsa applicazione dell’art. 61 CCII in relazione all’art. 64 co. 1 CCII”) si lamenta infine la valorizzazione, da parte della corte d’appello, del «dato negativo del patrimonio netto» (sul quale la allora reclamante non aveva «fugato del tutto le perplessità»), quando non ci sarebbe stata mai «alcuna evidenza che il patrimonio netto 12 di Soges fosse, al momento della presentazione del ricorso ex art. 61 CCII, negativo», essendo anzi «vero il contrario». Il motivo è inammissibile sotto vari profili. 6.1. — In primo luogo, la censura risulta fuori centro rispetto al decisum, poiché nella motivazione della corte territoriale, le perplessità (non del tutto fugate) sul dato negativo del patrimonio netto integrano solo uno degli elementi valutati ai fini della ritenuta insussistenza del requisito della fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti. 6.2. — Di conseguenza, non viene proprio in rilievo la dedotta violazione dell’art. 64, comma 1, CCII con riguardo agli “effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria”, trattandosi piuttosto di una valutazione di merito che riguarda il requisito necessario della fattibilità. 6.3. — Infine, nell’economia della decisione impugnata, l’argomentazione riveste un ruolo sicuramente secondario, a fronte delle più rilevanti questioni sollevate con i tre motivi che precedono, il cui rigetto fa anche venir meno lo stesso interesse ad una diversa statuizione sul punto in esame. 7. — Vengono affermati i seguenti principi di diritto: – “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale che abbia esercitato la facoltà di nominare il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII, può conferire a tale organo il compito di riferire su ogni aspetto rilevante ai fini della decisione sulla domanda di omologazione, senza preclusione di quelli oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell’art. 57, comma 4, CCII, posto che l’art. 48, comma 4, CCII impone all’organo giudicante di decidere, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, dopo aver “sentito il commissario giudiziale”; – “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, l’avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese, contestualmente al deposito in tribunale e con acquisto di efficacia dal 13 giorno della pubblicazione, a norma dell’art. 40, comma 4, CCII, non esclude che il tribunale possa procedere, se del caso anche d’ufficio, alla verifica della effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, nelle forme dovute e sulla base di un giudizio di fatto, come tale non censurabile in Cassazione, trattandosi di un presupposto dello strumento, inquadrabile come elemento ed oggetto necessario della domanda di omologazione”; – “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, la formazione di “categorie” di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un presupposto necessario, espressamente previsto dall’art. 61, comma 1, CCII per l’operatività dello strumento, ben potendosi ricorrere al formante dottrinale e giurisprudenziale in tema di “classi” nel concordato preventivo per la concreta individuazione dei predetti criteri, poiché l’adozione di un diverso lemma attesta semplicemente lo scrupolo del legislatore di mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti”. 8. – Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese del presente giudizio, in assenza di difese. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026. Il Consigliere LA EL Il Presidente SI RO