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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2852 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Salera, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in viale Giulio Cesare 61
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ferri, giusta procura Controparte_1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora (FR), Via Sferracavallo n. 3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2022 del Tribunale di Cassino – sez. lavoro, pubblicata il 5/10/2022 e notificata il 06/10/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della a far data dal 25.03.1985, con Parte_1 qualifica di assistente tecnico-geometra sino al 24.10.2022, conveniva in giudizio la resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Ritenere/dichiarare illegittimo il trasferimento del Dott.
[...]
(Collaboratore Tecnico Professionale) dalla alla S.C. , CP_1 CP_2 CP_3 ove dovrebbe espletare una funzione (Collaboratore Amministrativo Professionale) diversa da quella per la quale è stato assunto;
funzione che, tra l'altro, nessun Dirigente gli ha potuto o fatto fare. 2. Ritenere/dichiarare la nullità delle schede di valutazione anno 2013-
2014-2015-2016, in quanto non rispondenti alla realtà e per essere state emanate, fuori da ogni logica (leggi: completa inattività del ricorrente) e in assenza di norme, indirizzi e direttive. Per l'effetto, condannare l' al pagamento per l'anno 2013- Parte_2
2014-2015-2016-2017-2018 degli emolumenti dovuti ex D.Lgs del 27/10/2009 n. 150. 3.
Accertare/dichiarare il demansionamento subito dal ricorrente e, in ogni caso, l'avvenuta dequalificazione professionale e totale svuotamento delle funzioni a partire dal 07.06.2013
(giorno successivo al deposito del ricorso della causa n. 952/2013) ad oggi e, per l'effetto: riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno professionale, derivante dal demansionamento e dallo svuotamento totale delle funzioni, nella misura di € 130.000,00 (65 mensilità per € 2.000,00). Così come meglio descritto al punto “CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi. In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e art. 432 c.p.c. e per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 130.000,00 o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato inserimento nei turni di pronta reperibilità, nella misura di €
32.500,00 (€ 500,00 per 65 mesi). Così come meglio descritto al punto “CONSIDERAZIONI
IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi. In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 c.c. e art. 432 c.p.c.; e per l'effetto, condannare l' in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 32.500,00 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale (cd. danno esistenziale), nella misura di € 65.000,00 (pari ad ½ del danno alla professionalità), così come meglio descritto al punto “CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi (demansionamento). In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e 432 c.p.c.; e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 65.000,00, o della somma maggiore
o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.
4.Riconoscere/dichiarare la responsabilità dell' per le lesioni subite Parte_2
e per il mobbing perpetrato in danno del ricorrente e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 della somma che sarà accertata a mezzo C.T.U., per il danno biologico, oltre al danno professionale cd esistenziale nella misura pari al doppio della ITT giornaliera per €
168.756,00 (gg.
2.009 x € 84,00 = € 168.756,00). Così come meglio descritto al punto
“CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi (mobbing) in via del tutto subordinata alla somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 cod.cic. e 432 c.p.c.. 5.riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno di perdita di chance derivante dal demansionamento e mancata nomina di Responsabile del Procedimento e/o
Direttore dei Lavori, e/o Coordinatore della Sicurezza, per i lavori affidati ed eseguiti nel
Polo/Distretto “C” nella misura di € 222.931,36 (65 mesi x € 2.000,00 + 65 mesi x € 833,33 indennità di funzione/coordinamento al Ds). Così come meglio descritto al punto
“CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi. In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e art. 432 c.p.c., o a mezzo di C.T.U.; e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 222.931,36 o della somma maggiore
o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
6.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali ed IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
In sintesi, il ricorrente esponeva di essere stato destinatario, a decorrere dal mese di dicembre
2011, di un illegittimo demansionamento nonché di condotte vessatorie poste in essere dall' . Parte_1 Rappresentava, altresì, di essere stato trasferito, in data 8 febbraio 2013, dalla Struttura all'Ufficio Provveditorato del Polo C di Sora, Controparte_4 sede nella quale risultavano espletabili esclusivamente mansioni di natura amministrativa, del tutto estranee al profilo tecnico-professionale da lui sempre rivestito, precisando che tale trasferimento era già stato oggetto di autonomo giudizio conclusosi con la declaratoria di illegittimità di detto provvedimento.
Deduceva, infine, che la descritta situazione, comportando l'impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica posseduta, lo aveva costretto a una condizione di totale inattività, e che le sporadiche attività affidategli risultavano comunque riconducibili a un livello inferiore rispetto al suo inquadramento.
Nella resistenza della , il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, Parte_3 così decidendo: “−dichiara inammissibile l'impugnazione del provvedimento di
Part assegnazione del ricorrente alla struttura complessa Provveditorato della convenuta e delle schede di valutazione;
− accerta e dichiara il demansionamento subito dal ricorrente
Part da parte della convenuta nel periodo dal giugno 2013 alla data di deposito del presente
Part ricorso;
− per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno professionale da demansionamento subito dal ricorrente, quantificato in euro 65.000,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− rigetta per il resto il ricorso;
−
Part condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che liquida, previa compensazione nella misura della metà, in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”
Il Giudice di prime cure, con la gravata sentenza: i) ha preliminarmente rigettato le eccezioni in rito di litispendenza e di violazione del ne bis in idem sollevate dalla resistente in ordine all'accertamento del demansionamento e del mobbing, in quanto le domande oggetto del ricorso sono riferite ad un periodo successivo a quello oggetto del precedente giudizio iscritto al r.g. n. 952/2013; ii) ha accolto, invece, l'eccezione d'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem relativamente all'impugnazione del Part provvedimento di trasferimento con cui la aveva assegnato il ricorrente all'Ufficio
Provveditorato del Polo C in data 8.02.2013, risultando la medesima domanda già proposta con giudizio r.g. 952/20213, e definita con sentenza n. 395/2020 passata in giudicato; iii) ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda relativa alla nullità delle schede di valutazione per gli anni 2013-2014-2015-2016; iv) richiamando l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di demansionamento nel pubblico impiego e la consolidata giurisprudenza che esclude l'operatività del parametro dell'equivalenza formale delle mansioni allorché si concretizzi uno “svuotamento di mansioni”, ha dichiarato che, sulla scorta della produzione documentale, è emerso che “il ricorrente per oltre 5 anni è stato privato della mansioni proprie del suo profilo di collaboratore tecnico-professionale ed è stato costretto ad una prolungata e sofferta inattività, intervallata dallo svolgimento sporadico ed occasionale di compiti che nulla hanno a che vedere con tale profilo, ma si addicono invece al mansionario del personale dei ruoli amministrativi e non tecnici dell'Ufficio Provveditorato dell'Ente, peraltro di categorie inferiori a quella del ricorrente” rilevando che “alcuni dei compiti affidati sono riconducibili a profili dell'area amministrativa di categoria inferiore a quella posseduta dal ricorrente (categoria D), ad esempio quella di commesso (categoria A) e a quello di coadiutore amministrativo (categoria B); v) ha pertanto accertato il danno professionale da demansionamento per il periodo giugno 2013 - dicembre 2018, quantificandolo in via equitativa in euro 65.000,00, ritendo raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. sulla scorta di tutti gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti emersi dall'istruttoria ; vi) ha rigettato la domanda volta all'accertamento del mobbing, non avendo trovato la stessa adeguato riscontro probatorio, in particolare in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (animus nocendi) necessario per la configurazione della fattispecie;
vii) ha respinto tutte le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente (danno biologico ed esistenziale anno da perdita di chance), per carenza di prova.
Con atto di appello, l' ha censurato detta decisione Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs 165/2001, nella parte in cui ha accertato l'avvenuto demansionamento;
violazione dell'art. 52 d.lgs 165/200 e, ove rilevante dell'art. 2103 c.c., in relazione all'art. 1460 c.c. per insussistenza dello stato di inattività e omessa considerazione della condotta del dipendente, 2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l' al risarcimento del danno da demansionamento. Parte_1
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'appello per difetto di petitum e la sua inammissibilità per carenza di valida procura alle Parte liti, rappresentando che la stessa era stata conferita dal Direttore Generale della all'attuale difensore costituito in data antecedente alla deliberazione n. 867 del 9 gennaio
2022, con la quale l' aveva approvato la nomina dell'avv. Salera quale legale Pt_2 incaricato di proporre l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cassino.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, in merito all' eccezione di nullità dell'atto di appello per asserita invalidità della procura, la Corte osserva che, seppur la procura per il presente grado di giudizio risulta effettivamente essere stata conferita da soggetto privo di poteri (essendo stata rilasciata al Part difensore in data antecedente alla delibera dell' , la nullità della stessa non può comunque travolgere la validità della precedente procura.
Dall'esame degli atti risulta, infatti, che la procura era stata originariamente conferita, allo stesso attuale difensore, in primo grado dal legale rappresentante pro tempore dell'ente appellante con espressa estensione “per ogni stato e grado del giudizio”.
Tale clausola attribuisce indubbiamente al difensore il potere di rappresentanza processuale non solo per il giudizio di primo grado, ma anche per le successive fasi e gradi e all'evidenza dell'appello.
Come affermato dalla Corte di cassazione (ord. 25 gennaio 2019, n. 2183), peraltro, la procura conferita “per ogni stato e grado della causa” conserva efficacia ultrattiva nel giudizio d'impugnazione, anche nei casi di un mutamento del legale rappresentante (come avvenuto nella fattispecie) trattandosi di atto imputabile alla parte sostanziale (società o ente)
e non alla persona fisica che, di volta in volta, ne riveste la rappresentanza legale, sempre che il nuovo rappresentante p.t. non la revochi espressamente.
Ne consegue che l'eccezione di nullità della procura deve essere respinta.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza nelle conclusioni, della formale richiesta di “riforma” della sentenza impugnata.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancanza nelle conclusioni della formula sacramentale “riformare la sentenza di primo grado” non comporta l'inammissibilità del gravame, qualora dal contenuto complessivo dell'atto emerga in modo chiaro ed inequivoco l'intento impugnatorio e la richiesta di una diversa decisione rispetto a quella pronunciata dal giudice di prime cure.
La Suprema Corte ha precisato che “l'appello non può essere dichiarato inammissibile per la sola mancanza della formale richiesta di riforma della sentenza impugnata, ove dal complesso delle argomentazioni svolte risulti evidente la volontà dell'appellante di ottenere una decisione diversa” (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2013, n. 25751).
Tale principio trova fondamento nella lettura sostanziale dell'art. 342 c.p.c., come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno chiarito che: “la riformulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. non ha introdotto nuovi e più rigorosi requisiti di contenuto- forma, ma impone soltanto una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, escludendo qualsiasi formalismo sacramentale” (Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199).
L'appello è da ritenersi pertanto pienamente ammissibile, risultando dall'atto in modo inequivoco la volontà dell'appellante di ottenere una decisione diversa e più favorevole, nonostante la mancata riproduzione, nelle conclusioni, della formula “riformare la sentenza impugnata”.
L'appello è comunque infondato nel merito e deve essere respinto. Part Con il primo motivo di gravame, la si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il demansionamento, condannando conseguentemente l' al risarcimento del danno professionale. Pt_2
Lamenta, in sostanza, l'appellante, che la decisione del Tribunale si sia posta in contrasto con l'art. 52 d.lgs 165-2001, che espressamente prevede il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, equivalenza che nel caso de quo, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, sarebbe stata sempre rispettata e garantita, a nulla potendo rilevare la professionalità specifica che il lavoratore aveva acquisito in precedenza.
Deduce ancora, che la sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto provata l'inattività del senza disporre neanche la prova testimoniale, che invece Per_1 avrebbe smentito la dedotta circostanza e avrebbe anzi consentito di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento in capo all' Pt_2
Part Sostiene infatti la che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare, ai fini della valutazione dello stato di inattività, la condotta tenuta dal sostanziatasi in un CP_1 costante rifiuto di svolgere le mansioni via via assegnategli che riteneva non corrispondenti al proprio profilo professionale.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, muovendo sostanzialmente censure che non dialogano con le motivazioni della sentenza, la quale, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, appare invero aver attentamente scrutinato sia il concetto di equivalenza formale delle mansioni, che la condotta tenuta dal lavoratore.
Il primo Giudice ha operato in modo corretto, seguendo un iter logico-giuridico che questa
Corte non può che condividere e fare proprio.
La sentenza gravata, infatti, muovendo dall'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 — norma pacificamente applicabile al pubblico impiego contrattualizzato — ha rilevato, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il parametro dell'equivalenza formale delle mansioni “non può operare allorché la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell'attività lavorativa, poiché in tal caso esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego”.
Tale condizione, alla luce del compendio istruttorio acquisito, è stata correttamente accertata come realizzatasi nel caso di specie.
Dal riesame della documentazione agli atti emerge, ictu oculi, che il per un arco CP_1 temporale superiore a cinque anni, sia stato di fatto non solo privato delle mansioni proprie del suo originario profilo professionale - ontologicamente incompatibili con le attività svolte presso il nuovo Ufficio - ma anche costretto a un prolungato periodo di inattività, interrotto unicamente dallo svolgimento occasionale di compiti tipici dei profili amministrativi (e non tecnici), peraltro riconducibili a categorie inferiori.
Del resto la tesi dell'appellante non regge al rilievo secondo cui il dipendente si sarebbe sempre sottratto immotivatamente dallo svolgere le mansioni assegnategli, in tesi Part illegittimamente, senza che, per un lasso di tempo veramente significativo, la abbia adottato alcun provvedimento di richiamo o sanzionatorio.
Il Tribunale di Cassino, in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di verifica del demansionamento, ha proceduto al raffronto tra la declaratoria contrattuale di appartenenza del ricorrente (categoria D, CCNL 7 aprile 1999) e le mansioni di volta in volta assegnategli, accertando come queste ultime non fossero in alcun modo ascrivibili alla predetta categoria.
Esse risultavano, infatti, riconducibili a profili dell'area amministrativa di categoria A, quali, ad esempio, il ruolo di commesso, ovvero a incombenze di carattere meramente elementare
– quali la presenza all'insediamento della nuova ditta e la presa in consegna dei locali della cucina di Sora con stesura del relativo verbale – da qualificarsi come proprie del profilo professionale di coadiutore amministrativo (categoria B), e comunque del tutto estranee al profilo tecnico rivestito dal ricorrente.
Orbene, la decisione gravata risulta corretta tanto sotto il profilo della puntuale applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, quanto con riferimento all'accertato stato di inattività in cui versava il ricorrente.
Sul primo aspetto, infatti, la sentenza appare conforme al più recente orientamento della
Corte di legittimità in tema di demansionamento nel pubblico impiego (ordinanza n.
12128/2025 depositata l'8 maggio 2025), laddove ha affermato che < nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale>>
Da ciò discende, nella fattispecie in esame, che, se l'Amministrazione ha inteso procedere ad una variazione delle mansioni, essa era tenuta non solo a verificare formalmente la ricaduta nella stessa categoria, ma anche a garantire che non si realizzasse una compromissione tale del bagaglio professionale del dipendente da configurare uno svuotamento sostanziale del ruolo, così come invece l'evidenza documentale ha confermato.
Inoltre, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di prime cure,
l' non solo ha omesso ogni forma di tutela del patrimonio professionale Parte_1 del ricorrente, ma non ha neppure rispettato il criterio dell'equivalenza formale nell'assegnazione delle mansioni occasionali, con la conseguenza che tali attribuzioni non possono essere ricondotte al legittimo esercizio dello ius variandi nei limiti consentiti dall'ordinamento.
A quanto primo rilevato si aggiunge che a nulla rileva, a tal fine, neanche la doglianza mossa dall'appellante circa l'omessa valutazione da parte del primo Giudice dell'asserita condotta ostruzionistica tenuta del la quale, invero, sarebbe stata l'unica causa della CP_1 condizione di inattività lamentata.
Contrariamente a quanto argomentato dall' , infatti, il giudice di prime cure, Parte_1 sulla scorta dei documenti in atti, ha certamente considerato la condotta tenuta dal lavoratore, ritenendo, sulla base di un ragionamento logico condivisibile, che “quello che controparte qualifica come atteggiamento ostruzionistico del ricorrente è invece una legittima richiesta di chiarimenti sulle mansioni da svolgere, spesso rimasta senza riscontro.”
Anche sotto tale profilo, dunque, attinente all'accertato stato di inattività del la CP_1 decisione impugnata appare corretta. L'analisi del compendio documentale, infatti, ha ragionevolmente e coerentemente condotto il primo Giudice a ravvisare un totale svuotamento delle mansioni.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato, quali elementi di grave rilievo indiziante dello stato di inattività al quale il lavoratore è stato costretto — oltre all'ontologica incompatibilità tra le mansioni precedentemente svolte e quelle espletabili presso la nuova Parte struttura — la nota prot. n. 54643 del 25 giugno 2018, a firma del Direttore della nella quale si giustifica la mancata redazione della scheda di valutazione per l'anno 2017 con la
“effettiva mancanza di elementi utili e necessari alla sua elaborazione”, nonché la nota prot. Parte n. 51948 del 14 giugno 2018, con la quale il Direttore Amministrativo della ha riconosciuto le difficoltà di utilizzare la qualifica di collaboratore tecnico-professionale del ricorrente nell'ambito di una direzione amministrativa.
E' pertanto condivisibile e meritevole di conferma il capo della sentenza in cui si afferma che “il danno da demansionamento, in tal caso, non necessita dell'assolvimento di particolari oneri probatori poiché – pur non ignorando questo giudicante gli orientamenti di legittimità che escludono la configurabilità di un danno da demansionamento in re ipsa
– può ritenersi che la privazione subita dal ricorrente, per oltre cinque anni, di tutte le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza e la forzata inattività in cui è stato mantenuto, intervallata solo da sporadici compiti del tutto estranei al mansionario tipico della figura di collaboratore tecnico-professionale, costituiscano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere senz'altro provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c., il danno professionale subito, consistente nel grave depauperamento e svilimento del bagaglio di professionalità, competenze ed esperienze posseduti e sviluppati dal ricorrente sia in forza dei titoli posseduti sia – e ciò non e contestato – dell'attività svolta prima della assegnazione Part all'Ufficio Provveditorato della resistente.”
La decisione, peraltro, è pienamente conforme all'orientamento con cui la Corte di legittimità ha affermato che «ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa… la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 d.lgs.
n. 165/2001» e configura «non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego». (Cass. ordinanza n. 3690/2023 depositata il 7 febbraio 2023).
Il primo motivo deve pertanto essere disatteso.
Parimenti, non può essere accolto il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno da demansionamento, assumendo che tale pregiudizio non sarebbe stato adeguatamente dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte appellata, invero, ha allegato un'ampia e dettagliata serie di circostanze a sostegno del dedotto demansionamento e della conseguente inattività, circostanze che hanno trovato pieno riscontro nell'accertamento svolto dal Tribunale, che ha correttamente ritenuto che tali elementi integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a comprovare, ai sensi dell'art. 2729 c.c., il danno professionale subito.
La Suprema Corte, ha più volte ribadito, nonché da ultimo con sentenza n. 24133 del 28 agosto 2025 che “se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa;
tuttavia, la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c, anche attraverso
l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione”.
L'istruttoria espletata in primo grado ha comprovato per tabulas il demansionamento subito dall'appellato, delineando un quadro probatorio documentale, ad avviso della Corte, non suscettibile di diversa lettura.
Il principio sopra richiamato, ribadito dalla Suprema Corte, lungi dal costituire mero richiamo argomentativo, si inserisce pertanto quale criterio ermeneutico vincolante nella valutazione della fattispecie, conferendo ulteriore solidità alla ricostruzione operata dal primo Giudice, il quale, nell'esercizio del proprio potere-dovere valutativo, ha correttamente ancorato il proprio convincimento alla complessiva risultanza degli atti, valorizzando in modo conforme ai criteri di gravità, precisione e concordanza l'apparato probatorio acquisito.
Anche sul punto la decisione appare pertanto conforme a diritto e meritevole di conferma.
Ritenendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, le reiterate richieste devono essere rigettate.
Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , che si liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2852 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Salera, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in viale Giulio Cesare 61
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ferri, giusta procura Controparte_1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora (FR), Via Sferracavallo n. 3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2022 del Tribunale di Cassino – sez. lavoro, pubblicata il 5/10/2022 e notificata il 06/10/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della a far data dal 25.03.1985, con Parte_1 qualifica di assistente tecnico-geometra sino al 24.10.2022, conveniva in giudizio la resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Ritenere/dichiarare illegittimo il trasferimento del Dott.
[...]
(Collaboratore Tecnico Professionale) dalla alla S.C. , CP_1 CP_2 CP_3 ove dovrebbe espletare una funzione (Collaboratore Amministrativo Professionale) diversa da quella per la quale è stato assunto;
funzione che, tra l'altro, nessun Dirigente gli ha potuto o fatto fare. 2. Ritenere/dichiarare la nullità delle schede di valutazione anno 2013-
2014-2015-2016, in quanto non rispondenti alla realtà e per essere state emanate, fuori da ogni logica (leggi: completa inattività del ricorrente) e in assenza di norme, indirizzi e direttive. Per l'effetto, condannare l' al pagamento per l'anno 2013- Parte_2
2014-2015-2016-2017-2018 degli emolumenti dovuti ex D.Lgs del 27/10/2009 n. 150. 3.
Accertare/dichiarare il demansionamento subito dal ricorrente e, in ogni caso, l'avvenuta dequalificazione professionale e totale svuotamento delle funzioni a partire dal 07.06.2013
(giorno successivo al deposito del ricorso della causa n. 952/2013) ad oggi e, per l'effetto: riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno professionale, derivante dal demansionamento e dallo svuotamento totale delle funzioni, nella misura di € 130.000,00 (65 mensilità per € 2.000,00). Così come meglio descritto al punto “CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi. In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e art. 432 c.p.c. e per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 130.000,00 o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato inserimento nei turni di pronta reperibilità, nella misura di €
32.500,00 (€ 500,00 per 65 mesi). Così come meglio descritto al punto “CONSIDERAZIONI
IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi. In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 c.c. e art. 432 c.p.c.; e per l'effetto, condannare l' in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 32.500,00 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale (cd. danno esistenziale), nella misura di € 65.000,00 (pari ad ½ del danno alla professionalità), così come meglio descritto al punto “CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi (demansionamento). In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e 432 c.p.c.; e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 65.000,00, o della somma maggiore
o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.
4.Riconoscere/dichiarare la responsabilità dell' per le lesioni subite Parte_2
e per il mobbing perpetrato in danno del ricorrente e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 della somma che sarà accertata a mezzo C.T.U., per il danno biologico, oltre al danno professionale cd esistenziale nella misura pari al doppio della ITT giornaliera per €
168.756,00 (gg.
2.009 x € 84,00 = € 168.756,00). Così come meglio descritto al punto
“CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi (mobbing) in via del tutto subordinata alla somma che il Giudice riterrà equa determinare ai sensi dell'art. 1226 cod.cic. e 432 c.p.c.. 5.riconoscere/dichiarare, in ogni caso e comunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno di perdita di chance derivante dal demansionamento e mancata nomina di Responsabile del Procedimento e/o
Direttore dei Lavori, e/o Coordinatore della Sicurezza, per i lavori affidati ed eseguiti nel
Polo/Distretto “C” nella misura di € 222.931,36 (65 mesi x € 2.000,00 + 65 mesi x € 833,33 indennità di funzione/coordinamento al Ds). Così come meglio descritto al punto
“CONSIDERAZIONI IN DIRITTO” del presente ricorso, parte quantificazione dei danni per singole ipotesi. In via del tutto subordinata nella somma che il Giudice riterrà equa determinare, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e art. 432 c.p.c., o a mezzo di C.T.U.; e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 222.931,36 o della somma maggiore
o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
6.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali ed IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
In sintesi, il ricorrente esponeva di essere stato destinatario, a decorrere dal mese di dicembre
2011, di un illegittimo demansionamento nonché di condotte vessatorie poste in essere dall' . Parte_1 Rappresentava, altresì, di essere stato trasferito, in data 8 febbraio 2013, dalla Struttura all'Ufficio Provveditorato del Polo C di Sora, Controparte_4 sede nella quale risultavano espletabili esclusivamente mansioni di natura amministrativa, del tutto estranee al profilo tecnico-professionale da lui sempre rivestito, precisando che tale trasferimento era già stato oggetto di autonomo giudizio conclusosi con la declaratoria di illegittimità di detto provvedimento.
Deduceva, infine, che la descritta situazione, comportando l'impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica posseduta, lo aveva costretto a una condizione di totale inattività, e che le sporadiche attività affidategli risultavano comunque riconducibili a un livello inferiore rispetto al suo inquadramento.
Nella resistenza della , il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, Parte_3 così decidendo: “−dichiara inammissibile l'impugnazione del provvedimento di
Part assegnazione del ricorrente alla struttura complessa Provveditorato della convenuta e delle schede di valutazione;
− accerta e dichiara il demansionamento subito dal ricorrente
Part da parte della convenuta nel periodo dal giugno 2013 alla data di deposito del presente
Part ricorso;
− per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno professionale da demansionamento subito dal ricorrente, quantificato in euro 65.000,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− rigetta per il resto il ricorso;
−
Part condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che liquida, previa compensazione nella misura della metà, in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”
Il Giudice di prime cure, con la gravata sentenza: i) ha preliminarmente rigettato le eccezioni in rito di litispendenza e di violazione del ne bis in idem sollevate dalla resistente in ordine all'accertamento del demansionamento e del mobbing, in quanto le domande oggetto del ricorso sono riferite ad un periodo successivo a quello oggetto del precedente giudizio iscritto al r.g. n. 952/2013; ii) ha accolto, invece, l'eccezione d'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem relativamente all'impugnazione del Part provvedimento di trasferimento con cui la aveva assegnato il ricorrente all'Ufficio
Provveditorato del Polo C in data 8.02.2013, risultando la medesima domanda già proposta con giudizio r.g. 952/20213, e definita con sentenza n. 395/2020 passata in giudicato; iii) ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda relativa alla nullità delle schede di valutazione per gli anni 2013-2014-2015-2016; iv) richiamando l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di demansionamento nel pubblico impiego e la consolidata giurisprudenza che esclude l'operatività del parametro dell'equivalenza formale delle mansioni allorché si concretizzi uno “svuotamento di mansioni”, ha dichiarato che, sulla scorta della produzione documentale, è emerso che “il ricorrente per oltre 5 anni è stato privato della mansioni proprie del suo profilo di collaboratore tecnico-professionale ed è stato costretto ad una prolungata e sofferta inattività, intervallata dallo svolgimento sporadico ed occasionale di compiti che nulla hanno a che vedere con tale profilo, ma si addicono invece al mansionario del personale dei ruoli amministrativi e non tecnici dell'Ufficio Provveditorato dell'Ente, peraltro di categorie inferiori a quella del ricorrente” rilevando che “alcuni dei compiti affidati sono riconducibili a profili dell'area amministrativa di categoria inferiore a quella posseduta dal ricorrente (categoria D), ad esempio quella di commesso (categoria A) e a quello di coadiutore amministrativo (categoria B); v) ha pertanto accertato il danno professionale da demansionamento per il periodo giugno 2013 - dicembre 2018, quantificandolo in via equitativa in euro 65.000,00, ritendo raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. sulla scorta di tutti gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti emersi dall'istruttoria ; vi) ha rigettato la domanda volta all'accertamento del mobbing, non avendo trovato la stessa adeguato riscontro probatorio, in particolare in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (animus nocendi) necessario per la configurazione della fattispecie;
vii) ha respinto tutte le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente (danno biologico ed esistenziale anno da perdita di chance), per carenza di prova.
Con atto di appello, l' ha censurato detta decisione Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs 165/2001, nella parte in cui ha accertato l'avvenuto demansionamento;
violazione dell'art. 52 d.lgs 165/200 e, ove rilevante dell'art. 2103 c.c., in relazione all'art. 1460 c.c. per insussistenza dello stato di inattività e omessa considerazione della condotta del dipendente, 2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l' al risarcimento del danno da demansionamento. Parte_1
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'appello per difetto di petitum e la sua inammissibilità per carenza di valida procura alle Parte liti, rappresentando che la stessa era stata conferita dal Direttore Generale della all'attuale difensore costituito in data antecedente alla deliberazione n. 867 del 9 gennaio
2022, con la quale l' aveva approvato la nomina dell'avv. Salera quale legale Pt_2 incaricato di proporre l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cassino.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, in merito all' eccezione di nullità dell'atto di appello per asserita invalidità della procura, la Corte osserva che, seppur la procura per il presente grado di giudizio risulta effettivamente essere stata conferita da soggetto privo di poteri (essendo stata rilasciata al Part difensore in data antecedente alla delibera dell' , la nullità della stessa non può comunque travolgere la validità della precedente procura.
Dall'esame degli atti risulta, infatti, che la procura era stata originariamente conferita, allo stesso attuale difensore, in primo grado dal legale rappresentante pro tempore dell'ente appellante con espressa estensione “per ogni stato e grado del giudizio”.
Tale clausola attribuisce indubbiamente al difensore il potere di rappresentanza processuale non solo per il giudizio di primo grado, ma anche per le successive fasi e gradi e all'evidenza dell'appello.
Come affermato dalla Corte di cassazione (ord. 25 gennaio 2019, n. 2183), peraltro, la procura conferita “per ogni stato e grado della causa” conserva efficacia ultrattiva nel giudizio d'impugnazione, anche nei casi di un mutamento del legale rappresentante (come avvenuto nella fattispecie) trattandosi di atto imputabile alla parte sostanziale (società o ente)
e non alla persona fisica che, di volta in volta, ne riveste la rappresentanza legale, sempre che il nuovo rappresentante p.t. non la revochi espressamente.
Ne consegue che l'eccezione di nullità della procura deve essere respinta.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza nelle conclusioni, della formale richiesta di “riforma” della sentenza impugnata.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancanza nelle conclusioni della formula sacramentale “riformare la sentenza di primo grado” non comporta l'inammissibilità del gravame, qualora dal contenuto complessivo dell'atto emerga in modo chiaro ed inequivoco l'intento impugnatorio e la richiesta di una diversa decisione rispetto a quella pronunciata dal giudice di prime cure.
La Suprema Corte ha precisato che “l'appello non può essere dichiarato inammissibile per la sola mancanza della formale richiesta di riforma della sentenza impugnata, ove dal complesso delle argomentazioni svolte risulti evidente la volontà dell'appellante di ottenere una decisione diversa” (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2013, n. 25751).
Tale principio trova fondamento nella lettura sostanziale dell'art. 342 c.p.c., come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno chiarito che: “la riformulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. non ha introdotto nuovi e più rigorosi requisiti di contenuto- forma, ma impone soltanto una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, escludendo qualsiasi formalismo sacramentale” (Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199).
L'appello è da ritenersi pertanto pienamente ammissibile, risultando dall'atto in modo inequivoco la volontà dell'appellante di ottenere una decisione diversa e più favorevole, nonostante la mancata riproduzione, nelle conclusioni, della formula “riformare la sentenza impugnata”.
L'appello è comunque infondato nel merito e deve essere respinto. Part Con il primo motivo di gravame, la si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il demansionamento, condannando conseguentemente l' al risarcimento del danno professionale. Pt_2
Lamenta, in sostanza, l'appellante, che la decisione del Tribunale si sia posta in contrasto con l'art. 52 d.lgs 165-2001, che espressamente prevede il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, equivalenza che nel caso de quo, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, sarebbe stata sempre rispettata e garantita, a nulla potendo rilevare la professionalità specifica che il lavoratore aveva acquisito in precedenza.
Deduce ancora, che la sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto provata l'inattività del senza disporre neanche la prova testimoniale, che invece Per_1 avrebbe smentito la dedotta circostanza e avrebbe anzi consentito di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento in capo all' Pt_2
Part Sostiene infatti la che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare, ai fini della valutazione dello stato di inattività, la condotta tenuta dal sostanziatasi in un CP_1 costante rifiuto di svolgere le mansioni via via assegnategli che riteneva non corrispondenti al proprio profilo professionale.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, muovendo sostanzialmente censure che non dialogano con le motivazioni della sentenza, la quale, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, appare invero aver attentamente scrutinato sia il concetto di equivalenza formale delle mansioni, che la condotta tenuta dal lavoratore.
Il primo Giudice ha operato in modo corretto, seguendo un iter logico-giuridico che questa
Corte non può che condividere e fare proprio.
La sentenza gravata, infatti, muovendo dall'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 — norma pacificamente applicabile al pubblico impiego contrattualizzato — ha rilevato, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il parametro dell'equivalenza formale delle mansioni “non può operare allorché la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell'attività lavorativa, poiché in tal caso esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego”.
Tale condizione, alla luce del compendio istruttorio acquisito, è stata correttamente accertata come realizzatasi nel caso di specie.
Dal riesame della documentazione agli atti emerge, ictu oculi, che il per un arco CP_1 temporale superiore a cinque anni, sia stato di fatto non solo privato delle mansioni proprie del suo originario profilo professionale - ontologicamente incompatibili con le attività svolte presso il nuovo Ufficio - ma anche costretto a un prolungato periodo di inattività, interrotto unicamente dallo svolgimento occasionale di compiti tipici dei profili amministrativi (e non tecnici), peraltro riconducibili a categorie inferiori.
Del resto la tesi dell'appellante non regge al rilievo secondo cui il dipendente si sarebbe sempre sottratto immotivatamente dallo svolgere le mansioni assegnategli, in tesi Part illegittimamente, senza che, per un lasso di tempo veramente significativo, la abbia adottato alcun provvedimento di richiamo o sanzionatorio.
Il Tribunale di Cassino, in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di verifica del demansionamento, ha proceduto al raffronto tra la declaratoria contrattuale di appartenenza del ricorrente (categoria D, CCNL 7 aprile 1999) e le mansioni di volta in volta assegnategli, accertando come queste ultime non fossero in alcun modo ascrivibili alla predetta categoria.
Esse risultavano, infatti, riconducibili a profili dell'area amministrativa di categoria A, quali, ad esempio, il ruolo di commesso, ovvero a incombenze di carattere meramente elementare
– quali la presenza all'insediamento della nuova ditta e la presa in consegna dei locali della cucina di Sora con stesura del relativo verbale – da qualificarsi come proprie del profilo professionale di coadiutore amministrativo (categoria B), e comunque del tutto estranee al profilo tecnico rivestito dal ricorrente.
Orbene, la decisione gravata risulta corretta tanto sotto il profilo della puntuale applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, quanto con riferimento all'accertato stato di inattività in cui versava il ricorrente.
Sul primo aspetto, infatti, la sentenza appare conforme al più recente orientamento della
Corte di legittimità in tema di demansionamento nel pubblico impiego (ordinanza n.
12128/2025 depositata l'8 maggio 2025), laddove ha affermato che < nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale>>
Da ciò discende, nella fattispecie in esame, che, se l'Amministrazione ha inteso procedere ad una variazione delle mansioni, essa era tenuta non solo a verificare formalmente la ricaduta nella stessa categoria, ma anche a garantire che non si realizzasse una compromissione tale del bagaglio professionale del dipendente da configurare uno svuotamento sostanziale del ruolo, così come invece l'evidenza documentale ha confermato.
Inoltre, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di prime cure,
l' non solo ha omesso ogni forma di tutela del patrimonio professionale Parte_1 del ricorrente, ma non ha neppure rispettato il criterio dell'equivalenza formale nell'assegnazione delle mansioni occasionali, con la conseguenza che tali attribuzioni non possono essere ricondotte al legittimo esercizio dello ius variandi nei limiti consentiti dall'ordinamento.
A quanto primo rilevato si aggiunge che a nulla rileva, a tal fine, neanche la doglianza mossa dall'appellante circa l'omessa valutazione da parte del primo Giudice dell'asserita condotta ostruzionistica tenuta del la quale, invero, sarebbe stata l'unica causa della CP_1 condizione di inattività lamentata.
Contrariamente a quanto argomentato dall' , infatti, il giudice di prime cure, Parte_1 sulla scorta dei documenti in atti, ha certamente considerato la condotta tenuta dal lavoratore, ritenendo, sulla base di un ragionamento logico condivisibile, che “quello che controparte qualifica come atteggiamento ostruzionistico del ricorrente è invece una legittima richiesta di chiarimenti sulle mansioni da svolgere, spesso rimasta senza riscontro.”
Anche sotto tale profilo, dunque, attinente all'accertato stato di inattività del la CP_1 decisione impugnata appare corretta. L'analisi del compendio documentale, infatti, ha ragionevolmente e coerentemente condotto il primo Giudice a ravvisare un totale svuotamento delle mansioni.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato, quali elementi di grave rilievo indiziante dello stato di inattività al quale il lavoratore è stato costretto — oltre all'ontologica incompatibilità tra le mansioni precedentemente svolte e quelle espletabili presso la nuova Parte struttura — la nota prot. n. 54643 del 25 giugno 2018, a firma del Direttore della nella quale si giustifica la mancata redazione della scheda di valutazione per l'anno 2017 con la
“effettiva mancanza di elementi utili e necessari alla sua elaborazione”, nonché la nota prot. Parte n. 51948 del 14 giugno 2018, con la quale il Direttore Amministrativo della ha riconosciuto le difficoltà di utilizzare la qualifica di collaboratore tecnico-professionale del ricorrente nell'ambito di una direzione amministrativa.
E' pertanto condivisibile e meritevole di conferma il capo della sentenza in cui si afferma che “il danno da demansionamento, in tal caso, non necessita dell'assolvimento di particolari oneri probatori poiché – pur non ignorando questo giudicante gli orientamenti di legittimità che escludono la configurabilità di un danno da demansionamento in re ipsa
– può ritenersi che la privazione subita dal ricorrente, per oltre cinque anni, di tutte le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza e la forzata inattività in cui è stato mantenuto, intervallata solo da sporadici compiti del tutto estranei al mansionario tipico della figura di collaboratore tecnico-professionale, costituiscano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere senz'altro provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c., il danno professionale subito, consistente nel grave depauperamento e svilimento del bagaglio di professionalità, competenze ed esperienze posseduti e sviluppati dal ricorrente sia in forza dei titoli posseduti sia – e ciò non e contestato – dell'attività svolta prima della assegnazione Part all'Ufficio Provveditorato della resistente.”
La decisione, peraltro, è pienamente conforme all'orientamento con cui la Corte di legittimità ha affermato che «ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa… la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 d.lgs.
n. 165/2001» e configura «non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego». (Cass. ordinanza n. 3690/2023 depositata il 7 febbraio 2023).
Il primo motivo deve pertanto essere disatteso.
Parimenti, non può essere accolto il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno da demansionamento, assumendo che tale pregiudizio non sarebbe stato adeguatamente dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte appellata, invero, ha allegato un'ampia e dettagliata serie di circostanze a sostegno del dedotto demansionamento e della conseguente inattività, circostanze che hanno trovato pieno riscontro nell'accertamento svolto dal Tribunale, che ha correttamente ritenuto che tali elementi integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a comprovare, ai sensi dell'art. 2729 c.c., il danno professionale subito.
La Suprema Corte, ha più volte ribadito, nonché da ultimo con sentenza n. 24133 del 28 agosto 2025 che “se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa;
tuttavia, la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c, anche attraverso
l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione”.
L'istruttoria espletata in primo grado ha comprovato per tabulas il demansionamento subito dall'appellato, delineando un quadro probatorio documentale, ad avviso della Corte, non suscettibile di diversa lettura.
Il principio sopra richiamato, ribadito dalla Suprema Corte, lungi dal costituire mero richiamo argomentativo, si inserisce pertanto quale criterio ermeneutico vincolante nella valutazione della fattispecie, conferendo ulteriore solidità alla ricostruzione operata dal primo Giudice, il quale, nell'esercizio del proprio potere-dovere valutativo, ha correttamente ancorato il proprio convincimento alla complessiva risultanza degli atti, valorizzando in modo conforme ai criteri di gravità, precisione e concordanza l'apparato probatorio acquisito.
Anche sul punto la decisione appare pertanto conforme a diritto e meritevole di conferma.
Ritenendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, le reiterate richieste devono essere rigettate.
Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , che si liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa