L'esenzione decade se il reinvestimento non e' eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione. 3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente. 4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall' articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , gli atti di trasferimento di proprieta' conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalita' indicata e' certificata dalla comunita' montana competente per territorio. ((1)) 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1994. 6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199 , convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387 , nonche' il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della meta', per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L.20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il termine di tre anni di cui all' articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102 , concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, e' differito di diciotto mesi."
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."