Articolo 11 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 maggio 1990
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Versione
5 giugno 1991
Art. 11. (Disposizioni fiscali) 1. Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'articolo 5 e' concessa, osservati i limiti previsti dal comma 5 del predetto articolo 5, l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonche' per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giurdiche. Per le imprese gia' esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive. 2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilita' ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 e' esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando, in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio, la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione decade se il reinvestimento non e' eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione. 3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente. 4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall' articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , gli atti di trasferimento di proprieta' conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalita' indicata e' certificata dalla comunita' montana competente per territorio. ((1)) 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1994. 6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199 , convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387 , nonche' il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della meta', per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L.20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il termine di tre anni di cui all' articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102 , concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, e' differito di diciotto mesi."
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
Entrata in vigore il 5 giugno 1991
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